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Cap. III - Il Concordato Preventivo

361. La domanda di ammissione alla procedura.

La procedura di concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente all'imprenditore insolvente di evitare il fallimento; si tratta sostanzialmente di un beneficio concesso all'imprenditore. Tale procedura può essere richiesta dall'imprenditore in stato di crisi, nelle condizioni previste dalla legge, sulla base di un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso ogni forma, l'attribuzione dell'attività d'impresa ad un assuntore, ecc...

A differenza della procedura fallimentare, il concordato preventivo può essere proposto solo su istanza dell'imprenditore mediante ricorso al tribunale del luogo in cui ha sede principale l'impresa; per il nuovo art. 124, oggi può essere proposto anche da un terzo.

Tale ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato

economico-finanziario-patrimoniale dell'impresa, contenente anche l'elenco dei creditori. Il piano e la relazione devono essere corredati da una relazione di un professionista avente requisiti del curatore ex art. 28 legge fall.. Se la domanda di concord. prev. è proposta da una società, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti della stessa e preventivamente approvata dalla maggior. dei soci, ex art. 152 legge fall..362. I provvedimenti del tribunale.

Se la domanda di concord. prev. non risponde alle condizioni suddette, il tribunale con decreto non soggetto a reclamo, sentito il p.m. e il debitore, dichiara inammissibile tale domanda; dichiara poi con sentenza in camera di consiglio d'ufficio il fall..

Al contrario, se la proposta rispetta le condizioni previste, il tribunale dichiara aperta la proc. di concord. prev. con decreto non soggetto a reclamo e:

  1. delega un giudice;
  2. ordina la convocazione dei creditori indicati nel piano nel termine di 30 gg.

dalprovvedimento;

3. nomina il commissario giudiziale;

4. stabilisce il termine non superiore a 15 gg. entro cui il debitore deve depositare presso lacancelleria del tribunale la somma per le spese della proc. → l'esecuzione di tale depositoentro il termine fissato è condizione di procedibilità, mancando la quale il tribunale dichiarad'ufficio il fall. (art. 163 legge fall.).

363. Effetti dell'ammissione al concordato preventivo.

L'ammissione al concord. prev. determina una modificazione della posizione giuridicadell'imprenditore, non meno della dichiar. di fall.; la situazione è però diversa da quella che sidetermina a seguito di quest'ultima.

● Infatti l'ammissione l conc. prev. non determina uno spossessamento dei beni del debitore né unasostituzione nella loro amministrazione: il debitore conserva tale ammin. e continua l'eserciziodell'impresa, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

( art. 167 legge fall.). 1 Però al fine di modificare la situazione patrimoniale ha cmq bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato per il compimento degli atti che eccedono l'ordinaria amm.; in mancanza di tale autorizzazione, gli atti eccedenti l'ord. Amm. sono inefficaci nei confronti dei creditori antecedenti al concordato preventivo e il loro compimento senza quell'autoriz. dà luogo alla dichiar. di fall. (art. 173 legge fall.). 2 Circa i creditori, l'ammissione al concordato determina la impossibilità di avanzare azioni esecutive individuali e l'arresto di quelle in corso; scadenza immediata di tutti i crediti e loro computo ai fini del concorso secondo le norme previste per il fall.. 3 Dato che il concordato preventivo non comporta necessariamente cessazione dell'esercizio dell'impresa, non si produce alcun effetto nei confronti dei contratti in corso di esecuzione, le cui obbligazioni il debitore è tenuto ad
  1. L'ammissione al concordato preventivo non consente la revoca degli atti compiuti dal debitore prima della domanda di concordato e che siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori.
  2. Gli organi della procedura:
    1. Il tribunale è l'organo supremo investito dell'intera procedura; risolve in sede di reclamo conflitti circa atti del debitore che richiedono l'autorizzazione del giudice delegato; dà attraverso l'omologazione la sanzione definitiva alla proposta di concordato;
    2. Il giudice delegato controlla l'operato del debitore e concede le autorizzazioni richieste;
    3. Il commissario giudiziale ha funzioni di vigilanza per le quali assume la veste di pubblico ufficiale; sostanzialmente verifica l'elenco dei creditori sulla scorta delle scritture contabili, redige l'inventario del patrimonio, riferisce al giudice delegato sulle sue indagini, controlla il debitore nella amministrazione dei beni; assume responsabilità per

atti compiuti, e può essere revocato dal tribunale su richiesta del giudice del. o d'ufficio. (art. 164-165 legge fall.).

365. Le fasi della procedura.

Una volta ammessa la proc. di concord., sulla base delle condizioni richieste suddette, si hanno 3 fasi:

  1. accertamento della situazione patrimoniale del debitore. In tale fase si ha:
    • l'annotazione del giudice del. del decreto di ammissione sui libri contabili (art. 170 legge fall.);
    • la redazione dell'inventario del commissario giudiziale (art. 172);
    • vi possono essere contestazioni dei creditori (art. 175).
    • se il commissario rileva attività del debitore volte a occultare o sottrarre parte dell'attivo, previsto passività inesistenti, dolosamente omesso diversi crediti → avverte il giudice delegato ► il quale, fatte opportune indagini, comunica al tribunale, che adotterà la dichiar. di fall..; si arriva a ciò anche se il debitore compia atti di straord. amm. senza

L'autorizzazione o si accerta la mancanza delle condizioni previste per l'ammissione al concordato preventivo (art. 173 legge fall.).

Approvazione della proposta di concordato. Il concordato è approvato con voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se tale maggioranza non si raggiunge, il giudice del. né riferisce al tribunale che, salvo dei casi, dichiar. il fall. (art. 179). La votazione avviene in apposita adunanza, la cui data è fissata nel decreto di ammissione, presieduta dal giudice del.; l'adunanza prevede 2 fasi, per cui nella 1° viene illustrata la proposta e sollevate eventuali contestazioni di crediti, nella 2° si ha la votazione.

Dalla votazione sono esclusi:

  1. creditori muniti di prelazione, a meno che non rinuncino a tale diritto in una data misura; tale rinuncia ha effetto limitato al solo concordato;
  2. coniuge e parenti;
  3. creditori esclusi dal giudice del. in conseguenza delle
  1. Contestazioni sollevate da altricreditori o dal debitore.
  2. Dell'adunanza è redatto processo verbale nel quale devono essere indicati i creditori, le rispettive votazioni, e l'ammontare dei loro crediti; questo è sottoscritto dal giudice del., dal commissario giud. e dal cancelliere.
  3. Raggiunta la maggioranza, se necessario anche attraverso successive udienze, il tribunale può omologare il concordato.
  4. Omologazione del concordato. Il tribunale, dopo aver sentito il debitore e il commissario giud. in udienza in camera di consiglio, approva il concord. con decreto motivato di omologazione. Contro il provvedimento che omologa o respinge il concord., è ammesso appello entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento stesso. Avverso la decisione in appello, è ammesso ricorso per cassazione nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della sentenza di 2° grado. Con il decreto di omologazione, che deve essere emesso entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso.

La proc. di concordato preventivo si chiude.366. Risoluzione e annullamento del concordato.

● Qualora gli obblighi che emergono dal concordato omologato non sono adempiuti dal debitore, suricorso dei creditori insoddisfatti, o iniziativa del commissario giudiziale o d'ufficio, può essere pronunciata la risoluzione del concordato e dichiarato il fall.. Tale risoluzione non può essere pronunciata qualora vi sia un 3° assuntore degli obblighi del concordato, o quando sia decorso 1 anno dalla scadenza del termine dell'ultimo pagamento previsto nel concordato.

● Il concord. può essere annullato su istanza del commissario giudiziale o dei creditori, quando dopo l'omologazione si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta una parte rilevante dell'attivo. Tale azione deve essere proposta nel termine dio 6 mesi dalla scoperta del dolo, e cmq non oltre 2 anni dalla scadenza del termine dell'ultimo

pagamento.● Non è ammessa alcun'altra azione di nullità o annullamento (art. 186 legge fall.).

367. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il concordato preventivo può essere utilizzato anche al fine di risolvere la crisi attraverso accordi stragiudiziali. Infatti il debitore assieme alla proposta di concordato può depositare in cancelleria un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, accompagnato da una relazione di un esperto circa l'attuabilità dell'accordo; accordo che sarà pubblicato nel registro delle imprese ► da tale momento l'accordo diviene efficace. Nei successivi 30 gg. i creditori e altri interessati possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, omologa l'accordo con decreto motivato → tale decreto deve essere pubblicato nel registro delle imprese e può essere oggetto di reclamo alla corte.

d'appello entro i 15 gg. successivi. (art. 182-bis legge fall.). Omologato l'accordo, gli atti e i pagamenti inesecuzione dello stesso sono sottratti all'azione revocatoria ex art. 67, 3°co., lett. e, legge fall..368. Passaggio dal concordato preventivo al fallimento.

Il problema relativo al fatto se i crediti sorti durante il concordato preventivo siano da considerarsi crediti prededucibili nel caso in cui al concord. segua il fall., è stato risolto in senso positivo dal nuovo 2° co. dell'art. 111 legge fall..

Ai fini della prededuzione vengono in considerazione solo i crediti sorti legittimamente durante la procedura di concordato prev.. Infatti sono esclusi quei creditori i cui crediti sono sorti sulla base di atti eccedenti l'ord. amm. privi della necessaria autorizzazione. Tali creditori potranno far valere i propri diritti una volta chiuso il concorso e sui beni residui o successivamente acquisiti dall'imprenditore.

CAP. IV - LA

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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA369. Origine, fondamento e caratteri.Accanto al fall.e al concordato prev., la legge fallimentare prevede un

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