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CAP. IV – LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Origine, fondamento e caratteri.
Accanto al fall.e al concordato prev., la legge fallimentare prevede un regolamento unitario sullaliquidazione coatta amministrativa, che si sostituisce, per le norme fondamentali, al regolamentoprevisto nelle singole leggi speciali (art. 194, 2°co., legge fall.).
Tale istituto trae origine per le casse di risparmio e i monti di pietà in 2 leggi del 1888 e del 1898,per i quali, data la loro natura pubblicistica, era inapplicabile il fall..Successivamente la sua applicazione è stata estesa anche a imprese di assicurazione, impresebancarie, società cooperative, ecc…
A differenza del fall. e del concord. prev., la liquidazione coatta amm. trae fondamento da varipresupposti:
- non solo a seguito della crisi economica dell’ impresa,;
- ma anche a seguito dell’irregolare funzionamento dell’impresa, cioè a causa dell’esercizio
dell'impresa senza autorizzazione, o della mancata osservanza delle direttive imposte, ecc...;
e a seguito della sussistenza di ragioni di pubblico interesse, che a giudizio insindacabile della pubblica autorità impongano la soppressione dell'ente.
Da ciò si evince come i presupposti legittimanti tale istituto sono più ampi di quelli relativi alle altre 2 procedure concorsuali e non sempre sussistono quelle esigenze che la crisi dell'impresa impone → in particolare il soddisfacimento paritetico dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore.
Infatti quando la liquidazione è dovuta dall'irregolare funzionamento dell'impresa o per ragioni di pubblico interesse, non essendovi una vera crisi dell'impresa, allora la necessità di soddisfare i creditori è funzionale alla mera soppressione dell'ente, mediante lo stesso processo di liquidazione, ma non rileva invece l'esigenza di tutelare i
Creditori di fronte ad una insufficienza del patrimonio.370. Inserzione della disciplina nella legge fallimentare.
Ma allora qual è il motivo per cui tale istituto, nonostante la varietà di presupposti, sia stato inserito nella legge fall.? Infatti, solo nel caso in cui sia disposta per crisi dell'impresa, sorge la necessità di assicurare quella tutela giurisdizionale dei creditori che si attua anche nelle altre 2 procedure; solo in tal caso vi è una identità di situazioni e problemi.
In realtà tale inserzione si giustifica da un punto di vista pratico, nella estensione delle garanzie giurisdizionali a favore dei creditori assicurate nell'ipotesi di crisi dell'impresa, alle altre 2 ipotesi suddette (n. 2-3), in cui potevano sembrare superflue.
Sono così state estese a tutte le ipotesi da cui consegue la liquidazione coatta amministrativa determinate regole del concorso (ad es. arresto delle azioni esecutive individuali; scadenza dei crediti;
effetti sui contratti in corso di esecuzione, ecc...); si sono ammessi alcuni rimedi di fronte all'operato del commissario liquidatore (ad es., opposizione contro l'esclusione; impugnazione dei crediti ammessi).371. Rapporti con le altre procedure concorsuali.
Qualora si presentano stessi presupposti con le altre procedure concorsuali, quale è quella che si applica? Tale problema sussiste soprattutto tra fall. e liquid. coatta amm.:
- per le imprese per le quali è prevista la liquid. coatta amm., il fall. può essere dichiarato solo se è ammesso dalla legge;
- secondo il principio della prevenzione, la dichiar. di fall. preclude la liquid. coatta amm. e viceversa (art. 196 legge fall.);
- quando la dichiar. di fall. non è ammessa per specifiche categorie di imprese o quando l'impresa è stata già posta in liquidazione, in sostituzione della dichiar. di fall. si fa luogo all'accertamento giudiziale dello stato di
tutte le altre funzioni e nomina specifici organi:
- adotta il provved. che ordina la liquid. dell’impresa;
- nomina il commissario liquidatore;
- svolge funzioni di vigilanzasull’operato del commissario;
- accerta la sussistenza dei presupposti per far luogo alla liquid.coatta dell’impresa;
- contro inerzia della pubbl. amm. o contro il suo rifiuto di provvedere sono esperibili icomuni rimedi per la violazione di interessi legittimi.
373. Accertamento giudiziale dell’insolvenza.
Solo qualora si tratti di insolvenza dell’impresa e di impresa privata, i creditori e l’autorità divigilanza possono proporre istanza per chiedere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
Se invece l’impresa ha rilievo pubblicistico, il tribunale, prima di dichiarare lo stato di insolvenza,deve sentire l’autorità governativa di vigilanza dell’impresa, per consentirgli di predisporre elementiper escludere lo stato di
- Come ogni atto amministrativo, il provvedimento che ordina la liquidazione può essere revocato dall'autorità che lo ha emanato;
- Nel caso di accertamento giudiziale dell'insolvenza, la revoca non è ammissibile, se non quando sia stato accolto l'appello contro la sentenza che dichiara l'insolvenza, ex 5° comma art. 195 legge fall.;
- L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza può essere:
- antecedente al procedimento con cui si ordina la liquidazione → in tal caso con la sentenza che dichiara l'insolvenza il tribunale adotta i provvedimenti conservativi del patrimonio in attesa dell'inizio della procedura di liquidazione;
- successivo al procedimento con cui si ordina la liquidazione → in tal caso l'effetto della dichiarazione giudiziale di insolvenza è solo quello di rendere applicabili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa le norme sulla revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori e le sanzioni.
23► Quindi, l'accertamento giudiz. dell'insolvenza non è una dichiar. di fall., ma individua una proc.conc. diversa. Effetto della sentenza non è quello di aprire il concorso, ma, nel caso avvenga primadella liquid., quello di autorizzare i provved.conservativi del patrimonio e di imporre alla p.a.l'apertura del concorso.374. Effetti del provvedimento di liquidazione.Il concorso si apre dopo il provvedimento che ordina la liquidazione. Tale provved. determina:1. lo spossessamento del debitore di tutti i beni;2. sostituzione del commissario liquidatore all'imprenditore o agli organi socialinell'amministrazione del patrimonio;3. si determinano gli effetti che produce l'instaurarsi di una proc. conc. nei confronti deicreditori e sui rapporti giuridici preesistenti (art. 201 legge fall.; vedi effetti nel fall.).375. Organi della liquidazione amministrativa.● Il commissario liquidatore ha
funzioni analoghe a quelle del curatore del fall., per le quali si presenta come pubblico ufficiale:
- amministrazione del patrimonio e gestione dell'impresa durante la liquidazione;
- procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità di vigilanza e sotto il controllo del comitato di sorveglianza;
- può compiere da solo tutti atti di ord. amm.; è necessaria l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per quelli di straord. amm. indicati dall'art. 35 legge fall.;
- risponde del suo operato e può essere revocato dall'autorità di vigilanza;
- ha il potere di formare lo stato passivo, che diviene esecutivo con il deposito in cancelleria (compito che nel fall. spetta al giudice delegato);
L'autorità di vigilanza ha sostanzialmente le funzioni del giudice delegato e del tribunale nel fall.:
- sovrintende alle operazioni di liquidazione;
- provvede a nomina e revoca del
commissario liquidatore;
3. concede le necessarie autorizzazioni al commissario liquid.;
4. fissa le direttive a cui il comm. liquid. deve attenersi.
● Il comitato di sorveglianza è composto da 3-5 esperti del ramo in cui opera l’impresa; si tratta di un organo consultivo che:
1. da parere in merito ad atti di straord. amm. ex art 35 legge fall.;
2. fa un rapporto semestrale all’aut. di vigilanza sulla situazione patrimoniale dell’impresa;
3. da parere vincolante sulla vendita in blocco di mobili e immobili.
376. Fasi del procedimento: a) l’accertamento del passivo.
L’accertamento del passivo è compiuto dal commissario liquidatore, che vi provvede sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell’impresa.
Coloro che sono riconosciuti dal comm. partecipano alla ripartizione dell’attivo; solo nel caso in cui non è riconosciuto il credito dal comm., è necessaria una domanda di riconoscimento del credito da parte dell’interessato,
Spett.le [Nome Destinatario]
[Indirizzo Destinatario]
[Città, CAP]
[Data]
Oggetto: Proposta di [Motivo della Proposta]
Gentile [Nome Destinatario],
con la presente, siamo a proporre [Motivo della Proposta] da effettuare entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.
Cordiali saluti,
[Tuo Nome]
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