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Diritto commerciale - l'imprenditore agricolo Pag. 1
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Estratto del documento

Così il codice del 1942 accanto alle imprese definite dall’articolo 2195

commerciali, prevede l’impresa agricola disciplinata dall’articolo 2135.

Al riguardo però deve sottolinearsi una evoluzione legislativa che ha

sottolineato la distinzione tra attività di mero sfruttamento del fondo e la

agricoltura industrializzata, e conduce ormai a riconoscere che gli elementi

caratteristici della funzione imprenditrice, sussistono solo nel campo della

agricoltura industrializzata.

Il testo originario dell’articolo 2135 dopo aver definito imprenditore agricolo, chi

esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,

all’allevamento del bestiame, e attività connesse considera, al 2 comma, come

attività connesse, quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti

agricoli, solo, però, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

Da ciò si desumeva che queste attività non erano considerate come rientranti

nell’attività agricola, ma erano considerate come da questa distinte anche se

potevano essere con essa collegate. Questo collegamento assumeva rilievo

giuridico, al fine di sottrarre le attività stesse ai normali principi propri delle

attività industriali e di assoggettarle ai principi che regolano l’attività agricola

soltanto in quanto tale collegamento rispondesse a un criterio di normalità.

E si desumeva inoltre che l’elemento teleologico, ossia lucrativo mancava del

tutto nella normalità delle ipotesi di quello che si voleva definire come

imprenditore agricolo; infatti l’intento dell’agricoltore era quello di ricavare dalla

coltivazione diretta del fondo o dalla silvicoltura i frutti , non anche quello di

produrre per vendere e cioè di esercitare attività di intermediazione a scopo di

lucro.

Nel sistema originario, insomma, la funzione dell’imprenditore agricolo o

addirittura si esauriva nell’attività produttiva o era comunque prevalentemente

produttiva ed era semplicemente collegata all’attività di trasformazione o di

scambio, ma non si poneva in funzione di un’attività di scambio.

Qualora invece l’attività produttiva risultasse un elemento, una fase della

complessa attività imprenditrice allora si esulava dal campo dell’impresa

agricola per rientrare nel campo dell’impresa industriale.

In definitiva nel sistema originario del codice, l’impresa agricola non rientrava

nella nozione di impresa intesa come attività organizzata, professionale ed

economica, la quale si ricava dal combinato disposto degli artt 2082 e 2555 cc.

Per l’impresa agricola l’attività svolta è diretta alla coltivazione del fondo ed il

soddisfacimento dei bisogni altrui o del mercato generale non è il suo scopo,

ma è lo scopodell’impresa. Tanto è vero che le direttive fondamentali per

l’esercizio della agricoltura nella carta costituzionale non sono contenute

nell’articolo 41 dove si disciplina l’iniziativa privata economica, ma bensì

nell’articolo 44 ove si fa riferimento alla proprietà terriera.

La materia ha subito delle profonde modificazioni. In un primo momento

l’obbligo della iscrizione nel registro delle imprese era riservato ai soli

imprenditori commerciali, ed è stato poi esteso ai piccoli imprenditori a quelli

agricoli ed alle società semplici, i quali erano soggetti ad iscrizione ma nella

sezione speciale del registro con effetti di mera pubblicità notizia. In un secondo

tempo si è modificata la stessa nozione di imprenditore agricolo arrivando a

riconoscere alla iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori agricoli

effetti di pubblicità dichiarativa o legale. ( dlgs. Numero 228 del 2001). Secondo

la nuova definizione è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti

attività : coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali ed attività

connesse.

Solo che ora si fa riferimento alle attività diretta alla cura ed allo sviluppo di un

ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso , che utilizzano o possono

utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine. Mentre per

attività connesse si intendono quelle attività di manipolazione, conservazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

PREVALENTEMENTE con una delle attività sopra indicate.

In tal modo è evidente che la figura dell’imprenditore agricolo risulta diversa

rispetto a quella originaria.

La centralità del ciclo biologico ritiene essenziale per l’acquisto della qualità di

imprenditore agricolo lo svolgimento di una vera e propria attività, quella cioè

avente ad oggetto non il bene agricolo in se considerato, ma il suo ciclo

biologico.

Inoltre il distacco dal fondo conferma la necessità di distinguere l’imprenditore

agricolo da colui che si limita a compiere atti di mero godimento o di

disposizione del fondo di cui risulta il proprietario.

Il nuovo articolo 2135 non fa più riferimento al criterio della normalità, ma

aquello della prevalenza, riferito alla provenienza dell’oggetto dell’attività. Tale

criterio di prevalenza rischia però di portare ad una disparità di trattamento

giuridico tra due situazioni oggettivamente analoghe. Allora appare necessario

continuare a distinguere, al di la della formulazione unificante adottata dal

legislatore, i diversi fenomeni economici che possono verificarsi in materia

agricola.

In particolare, qualora la produzione e trasformazione di beni e di servizi

assuma il carattere di attività industriale e si è allora in presenza di imprese

commerciali, ai sensi dell’art 2195 cc, come tali soggette all’intero statuto

dell’imprenditore commerciale. Infatti, la circostanza che una determinata

attività debba intendersi, ai sensi dell’art 2135 cc, come attività agricola per

connessione, non risulta di per se di ostacolo a qualificarla altresì, qualora ne

ricorrano i presupposti, come attività commerciale ex art 2195.

Fondamentale elemento di distinzione è l’intento lucrativo dell’imprenditore;

solo in questo caso la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di

bestiame costituiscono un momento di attività economica organizzata, solo in

questo caso il fondo è un elemento della complessa organizzazione e l’impresa

agricola coincide con l’impresa economica disciplinata dall’articolo 2082.

Se queste considerazioni sono esatte la contrapposizione tra attività agricola e

attività commerciale si supera nell’ambito dell’impresa e all’identità di struttura

e di esigenze corrisponde un’identità di disciplina.

Al di fuori di questa ipotesi vi è attività organizzata, ma non l’impresa ,

mancando l’elemento teleologico manca l’aspetto funzionale tipico dell’attività

imprenditrice.

Nonostante le profonde modificazioni della nozione e della disciplina

dell’impresa agricola, resta dunque fermo che non esistono imprese diverse da

quella commerciale: nel sistema originario si arrivava a tale conclusione

negando a quella agricola il carattere di impresa in senso tecnico, in quello

attuale vi si giunge affermando che l’impresa agricola altro non è che una

impresa commerciale ed in particolare una impresa industriale nel campo della

agricoltura.

IMPRESA E PICCOLA IMPRESA: la differenza è anzitutto quantitativa, ma anche

qualitativa: l’impresa è attività che si esplica in un organismo produttivo, è

attività di organizzazione al fine della realizzazione del reddito. L’attività

organizzatrice dell’imprenditore non può attuarsi in mancanza della azienda.

Elemento qualificante della impresa è che l’attività si esplica in un organismo

economico, che ha una propria autonomia economica ed una funzione

indipendente dalla persona che lo ha creato. La piccola impresa è invece

l’attività personale del soggetto, è attività esecutiva più che di organizzazione.

La differenza sta appunto nel fatto che nella piccola impresa l’organizzazione è

un mezzo per la esplicazione della propria attività personale , mentre nella

impresa si fa riferimento ad un organismo economico che ha una propria

capacità produttiva e può staccarsi dalla persona che lo ha creato. La legge non

fissa un limite dimensionale per distinguere piccola impresa da impresa

economica ma ricomprende nella categoria dei piccoli imprenditori secondo

l’articolo 2083 i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e

coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente

con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Solo in materia

fallimentare ci sono dei limiti previsti che se superati determinano

l’assoggettamento a fallimento anche per i piccoli imprenditori: a) investimenti

per 300.000 euro, b) ricavi lordi per 200.000 euro e c) debiti attuali anche non

scaduti non superiori a 500.000 euro. Ora la prevalenza del lavoro proprio è

secondo una dottrina sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale

investito; ma secondo una più autorevole dottrina la prevalenza del lavoro

proprio è sull’ elemento organizzativo che è solo accessorio può esserci come

non. I piccoli imprenditori non sono soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture

contabili.

IMPRESA FAMILIARE: l’impresa familiare è disciplinata dall’articolo 230 bis, è una

impresa per lo più piccola che si attua nell’ambito della famiglia. In questa oltre

all’ imprenditore collaborano il coniuge, i parenti ( fino al 3 grado) e gli affini

(fino al 2 grado), tutti soggetti che svolgono in modo continuativo una attività di

lavoro basata non su rapporto di lavoro subordinato, ma su rapporto di famiglia.

È un istituto residuale, che presuppone che i familiari facciano parte della

famiglia cioè convivano. Ha punti di contatto con la piccola impresa in quanto

postula esercizio di attività professionale con il lavoro proprio e dei familiari. Ha

punti di contatto anche con la comunione tacita perché si fonda sull’AFFECTIO

FAMILIAE. Rimane però una impresa individuale. Il legislatore riconosce a tale

forma di impresa diritti sia sul piano patrimoniale ( diritto al mantenimento,

diritto alla partecipazione degli utili, diritto sui beni acquistati con gli utili, diritto

di prelazione in caso di trasferimento della azienda) , sia sul

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Publisher
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ferri Giuseppe.