Impresa agricola
La nozione di imprenditore fissata dall’articolo 2082, e quindi la nozione di impresa come attività organizzata e professionale che se ne ricava, è una nozione valida per tutti i campi dell’economia, ivi compresa quella agricola. Così il codice del 1942, accanto alle imprese definite dall’articolo 2195 commerciali, prevede l’impresa agricola disciplinata dall’articolo 2135.
Evoluzione legislativa
Al riguardo però deve sottolinearsi una evoluzione legislativa che ha enfatizzato la distinzione tra attività di mero sfruttamento del fondo e l’agricoltura industrializzata, conducendo ormai a riconoscere che gli elementi caratteristici della funzione imprenditrice sussistono solo nel campo dell’agricoltura industrializzata.
Definizione di imprenditore agricolo
Il testo originario dell’articolo 2135, dopo aver definito imprenditore agricolo come chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, considera, al secondo comma, come attività connesse quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, solo però quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.
Da ciò si desumeva che queste attività non erano considerate come rientranti nell’attività agricola, ma erano considerate come da questa distinte anche se potevano essere con essa collegate. Questo collegamento assumeva rilievo giuridico al fine di sottrarre le attività stesse ai normali principi propri delle attività industriali e di assoggettarle ai principi che regolano l’attività agricola, solamente in quanto tale collegamento rispondesse a un criterio di normalità.
Elemento teleologico
Si desumeva inoltre che l’elemento teleologico, ossia lucrativo, mancava del tutto nella normalità delle ipotesi di quello che si voleva definire come imprenditore agricolo; infatti, l’intento dell’agricoltore era quello di ricavare dalla coltivazione diretta del fondo o dalla silvicoltura i frutti, non anche quello di produrre per vendere e cioè di esercitare attività di intermediazione a scopo di lucro.
Nel sistema originario, insomma, la funzione dell’imprenditore agricolo o si esauriva nell’attività produttiva o era comunque prevalentemente produttiva ed era semplicemente collegata all’attività di trasformazione o di scambio, ma non si poneva in funzione di un’attività di scambio. Qualora invece l’attività produttiva risultasse un elemento, una fase della complessa attività imprenditrice, allora si esulava dal campo dell’impresa agricola per rientrare nel campo dell’impresa industriale.
In definitiva, nel sistema originario del codice, l’impresa agricola non rientrava nella nozione di impresa intesa come attività o...
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Diritto commerciale - L'imprenditore agricolo
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