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LE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI
La sottoscrizione
La sottoscrizione di azioni proprie da parte della società è vietata perché altrimenti il capitale sociale sarebbe, per la par-
te corrispondente, fittizio in quanto la società sarebbe destinataria di un conferimento proveniente non da terzi, ma da se
stessa. È vietata anche la sottoscrizione reciproca tra due società.
Acquisto di azioni proprie e limiti
Si scambiano azioni per le quali il conferimento è già stato effettuato.
Ci sono però dei limiti:
a) l'acquisto deve avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilan-
cio;
b) possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;
c) l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea;
d) solo per le società con azioni quotate è inoltre previsto espressamente il principio di parità di trattamento tra i
soci.
Le azioni proprie, insieme a quelle a voto escluso e limitato, non possono eccedere la metà del capitale sociale.
La disciplina delle azioni proprie in portafoglio
a) gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se non previa autorizzazione dell'assemblea;
b) il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
c) il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioran-
ze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
d) le azioni proprie in portafoglio vanno appostate nell'attivo del bilancio come qualsiasi altra attività finanziaria.
S.P.A. CATEGORIE DI AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI
Le azioni con privilegi patrimoniali
L'unico limite legale in materia di ripartizione dei diritti patrimoniali è quello derivante dal divieto del patto leonino tra-
mite il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Il privilegio patrimoniale spettante a una categoria di azioni può consistere nella diversa incidenza delle perdite o nel
maggiore godimento degli utili o delle quote di liquidazione.
Le azioni con limitazioni al voto
Lo statuto può consentire la creazione di azioni: senza diritto di voto; con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore delle azioni
con voto escluso o limitato non può superare la metà del capitale sociale.
Le azioni di risparmio
Utilizzabili solo dalle spa con azioni ordinarie quotate. Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto ma consentono
un maggiore accesso agli utili. Possono essere al portatore.
Gli azionisti di risparmio si riuniscono nell'assemblea speciale che delibera: a) sulla nomina del rappresentante comune
e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti; b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società
che pregiudicano i diritti della categoria; c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie; d) sulla transazione
delle controversie con la società; e) sugli altri oggetti di interesse comune.
Le azioni correlate
Sono azioni che la società può emettere fornendole di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività di un determi-
nato settore.
Azioni a favore dei prestatori di lavoro, azioni di godimento e azioni riscattabili
LE OBBLIGAZIONI
Nozione e classificazioni
Le obbligazioni sono titoli di credito di massa al portatore o nominativi, per il cui tramite la spa può raccogliere denaro,
normalmente a titolo di mutuo. Possono essere incorporate in titoli di credito o possono essere dematerializzate.
La legge consente che sia il diritto alla restituzione del capitale sia quello alla corresponsione degli interessi siano, in
tutto o in parte, subordinati alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società ( obbligazioni subordinate).
La formula della legge non ammette la liceità di obbligazioni in cui sia parametrato lo stesso diritto alla restituzione del
capitale; inammissibile è l'emissione di obbligazioni il cui valore di rimborso sia parametrato all'andamento della socie-
tà.
Obbligazioni convertibili in azioni e quelle con warrant. Con le prime è data facoltà all'obbligazionista di convertire il
proprio credito in azioni della società che ha emesso l'obbligazione. Con le seconde, invece, l'obbligazionista, rimanen-
do tale, ha inoltre la facoltà di sottoscrivere o acquisire azioni della società o di altra.
Competenza e limiti all'emissione
L'emissione di obbligazioni è decisa dagli amministratori, con deliberazione verbalizzata da notaio che va depositata e
iscritta. Le obbligazioni possono essere emesse sotto la pari.
Come regola generale le obbligazioni possono emettersi solo per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Assemblea degli obbligazionisti
Delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sul suo compenso; 2) sulle modificazioni delle
condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fon-
do per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti di interesse co-
mune.
Le obbligazioni convertibili
L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni deve essere decisa dall'assemblea in sede straordinaria che deve
deliberare contestualmente anche l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da
attribuire alla conversione. La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e va depositata e iscritta,
non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato e deve determinare il rapporto di cambio
e il periodo e le modalità di conversione. Non è possibile l'emissione sotto la pari.
Warrant
Sono buoni che in tempi e modi stabiliti nel regolamento di emissione danno diritto ai possessori di sottoscrivere o ac-
quistare azioni della stessa società che li ha emessi o di altra società. Permettono effettuando un ulteriore investimento
di cumulare allo status di obbligazionista anche quello di socio.
SPA L'ASSEMBLEA NEL SISTEMA TRADIZIONALE
L'organizzazione corporativa e i sistemi di amministrazione e controllo
Conseguentemente tipica della spa è sempre stata la previsione legale inderogabile di una pluralità di organi sociali, cia-
scuno dei quali con una sua specifica competenza (organizzazione corporativa).
Nel sistema tradizionale vi sono tre organi: a) l'assemblea; b) l'organo amministrativo; c) il collegio sindacale.
La gestione dell'impresa spetta agli amministratori e il possibile intervento dei soci in materia di gestione è ristretto alla
sola ipotesi della previsione statutaria dell'autorizzazione dell'assemblea per determinati atti degli amministratori.
Il tradizionale sistema latino di amministrazione e controllo non è più imperativo, vi sono infatti altri due sistemi alter-
nativi: quello dualistico e quello monistico.
Nel sistema dualistico l'assemblea nomina un organo (il consiglio di sorveglianza) che, oltre a esercitare le funzioni tipi-
che del collegio sindacale, provvede anche a eleggere i componenti dell'organo di gestione (il consiglio di gestione) e ad
approvare il bilancio; nel sistema monistico, invece, l'assemblea elegge un consiglio di amministrazione al cui interno è
costituito un apposito comitato per il controllo sulla gestione.
Mentre nel sistema tradizionale l'assemblea, cioè la collettività dei soci, nomina sia chi gestisce sia chi controlla la ge-
stione, in quello dualistico l'assemblea nomina solo i controllori e in quello monistico, viceversa, solo i gestori.
L'assemblea nel sistema tradizionale
Nozione e classificazioni
La legge distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364:
1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale
è demandato il controllo contabile;
3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei li-
quidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
L'organo in realtà è il medesimo e la diversa denominazione serve soltanto a richiamare l'applicazione di discipline dif-
ferenti, in tema di verbalizzazione.
Assemblea generale è quella a cui hanno diritto di partecipare tutti i soci aventi diritto di voto. Assemblee speciali sono
invece quelle ove l'intervento e il voto sono riservati ai portatori di categorie speciali di azioni.
La convocazione
Viene effettuata dagli amministratori mediante apposito avviso che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; salvo che lo statuto non disponga diversamente, la riunione
deve tenersi nel comune ove ha sede la società.
Per assicurare ai soci conoscenza dell'avviso questo deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano
indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Le assemblee di società con azioni quotate debbono essere convocate: a) normalmente con preavviso di 30 giorni; b)
con preavviso di 20 giorni se si tratta di assemblee convocate su richiesta di una minoranza oppure a seguito del verifi-
carsi di una causa di scioglimento della società; c) con preavviso di soli 15 giorni se si tratta dell'assemblea convocata in
pendenza di o.p.a. Per deliberare su atti od operazioni contrastanti la scalata.
L'ordine del giorno fissa la competenza specifica dell'assemblea, indica cioè le materie sulle quali quella assemblea può
validamente deliberare. Nella società con azioni quotate i soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti da essi proposti.
Gli amministratori possono convocare l'assemblea ogni qual volta lo ritengano opportuno. In certi casi, peraltro, la con-
vocazione è obbligatoria; in queste ipotesi all'eventuale inerzia degli amministratori deve supplire il collegio sindacale.
Quest'ultimo, inoltre