vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE
Statuto speciale dell'imprenditore commerciale (non piccolo):
- registro delle imprese (pubblicità legale)
- scritture contabili
- rappresentanza commerciale
- fallimento
A. LA PUBBLICITÀ LEGALE (o DICHIARATIVA).
La necessità di terzi di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto è soddisfatta dal legislatore con l'introduzione di un sistema di pubblicità legale.
- agricole: dal 2001 pubblicità "legale" Imprese
- Piccole imprese: pubblicità notizia
- Società semplici: pubblicità notizia
Registro delle imprese (meccanismo centralizzato di raccolta delle informazioni essenziali delle imprese. Es: nascita, natura, obiettivo,...). Attraverso lo strumento del registro delle imprese, l'obbligo di rendere di pubblico dominio è previsto, determinati atti.
O fatti della vita dell'impresa, secondo forma e modalità predeterminate per legge. In tal modo le informazioni rilevanti non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma producono l'effetto tipico proprio di ogni forma di pubblicità legale: l'opponibilità a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza ( dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta, i terzi non possono opporre l'ignoranza dei fatti).
Il registro delle imprese è diviso in 2 grandi sezioni:
a) Iscrizione in sezione ordinaria [pubblicità legale]:
- imprenditori individuali commerciali non piccoli
- le società, diverse dalle società semplici ( cioè tutte le società commerciali)
- i consorzi con attività esterna
- enti pubblici che hanno per attività principale attività commerciale
- società estere con sede principale in Italia
- gruppi europei economici
con sede in Italia
b) Iscrizione in sezioni speciali [pubblicità notizia]:
- imprenditori agricoli individuali
- piccoli imprenditori
- società semplici
- imprenditori artigiani (quando non piccoli imprenditori, anche in sezione ordinaria)
- società tra avvocati
Fatti e atti da registrare
Sono specificati da una serie di norme, diversi a seconda della struttura dell'impresa. Riguardano gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa, la struttura e l'organizzazione delle società. Non è consentita l'iscrizione di atti non previsti dalla legge.
Procedimento
L'iscrizione, eseguita su domanda dell'interessato (o d'ufficio se l'iscrizione è obbligata e l'interessato non vi provvede), deve essere fatta nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha sede. L'iscrizione è eseguita entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
L'ufficio del registro deve comunque prima procedere al controllo di regolarità formale (documentazione sia formalmente (esistenza e veridicità dell'esistenza dell'atto o del regolare), e successivamente di regolarità sostanziale fatto). L'inosservanza dell'obbligo di registrazione porta a sanzioni amministrative e indirette.
Efficacia dell'iscrizione (art. 2193)
Di regola, l'iscrizione in sezione ordinaria ha solo efficacia dichiarativa (legale): un atto o fatto deve essere iscritto e viene effettivamente iscritto. Una volta avvenuta la registrazione, l'atto o il fatto diventa opponibile verso i terzi (efficacia o pubblicità positiva). Intervenuta la registrazione, i terzi non potranno eccepire l'ignoranza del fatto o dell'atto iscritto. Se l'imprenditore omette la registrazione di un atto o fatto che doveva essere iscritto, questo non può essere opposto ai terzi a meno che non venga
provato che i terzi hanno avuto ugualmente conoscenza effettiva dell'atto o del fatto (efficacia o pubblicità negativa). In alcune ipotesi, tassativamente previste, l'iscrizione può anche avere efficacia costitutiva totale (sia tra le parti che per i terzi), oppure parziale (solo verso i terzi). In altri casi, l'iscrizione nella sezione ordinaria, è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico (efficacia normativa). È questo il caso delle S.n.c e delle S.a.s che, se non iscritte, vengono comunque ad esistenza ma la mancata registrazione comporta l'applicazione del più gravoso regime dettato per la società semplice. Tale società è detta irregolare. L'iscrizione nelle sezioni speciali non produce invece nessuno degli effetti sopra elencati in quanto ha solo funzione di pubblicità notizia, cioè l'iscrizione consente di prendere conoscenza dell'atto o del fatto.fatto iscritto,ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi a tal fine sempre provare l'effettiva conoscenza da parte degli stessi. N.B. : Di recente anche l'iscrizione nella sezione speciale, per gli imprenditori agricoli (piccoli e non) e per le società semplici esercenti attività agricole, ha efficacia di pubblicità legale. B. LE SCRITTURE CONTABILI. Obbligo di tenuta delle scritture contabili. (bilancio e registri) Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti d'impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta. Esse contribuiscono a rendere efficiente l'organizzazione e la gestione dell'impresa e perciò sono di regola spontaneamente tenute da qualsiasi imprenditore. La tenuta delle scritture contabili è tuttavia obbligatoria ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori.che le scritture contabili siano tenute in conformità alle regole di tenuta e controllo. Queste regole includono: 1. Registrazione cronologica: tutte le operazioni dell'impresa devono essere registrate nel libro giornale nell'ordine in cui sono state compiute. Questo registro deve essere tenuto in modo accurato e dettagliato. 2. Registro degli inventari: ogni anno, l'imprenditore deve redigere il libro degli inventari, che fornisce un quadro patrimoniale dell'impresa, inclusi i suoi debiti e le sue attività estranee all'impresa. Questo registro deve essere tenuto in modo sistematico e periodico. 3. Conto economico: l'imprenditore deve tenere un conto economico, che registra i ricavi e i costi dell'impresa. Questo registro aiuta a valutare la situazione finanziaria dell'impresa. 4. Veridicità delle scritture: le scritture contabili devono essere veritiere e accurate. Devono rappresentare correttamente le operazioni dell'impresa e non devono essere alterate successivamente. Queste regole sono obbligatorie per gli imprenditori che esercitano attività commerciali, ad eccezione dei piccoli imprenditori.l'osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta. La redazione di altre scritture è rimessa alla "discrezionalità" dell'imprenditore (libro mastro, libro cassa, libro magazzino) con limiti delle norme tecniche, ma nella pratica si ritengono sufficienti le scritture obbligatorie di cui sopra. L'obbligo di tenuta delle scritture contabili non è assistito da nessuna sanzione generale o diretta. Sanzioni indirette: l'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore. Le scritture contabili tenute correttamente fanno prova nei processi. Rilevanza esterna delle scritture contabili. In via di principio esse sono destinate a restare nella sfera interna dell'imprenditore e non accessibili a terzi. In realtà anche questo principio non è senza eccezioni. Il diritto al segreto contabile.cede di fronte alle esigenze conoscitive della pubblica amministrazione, finalizzate ad accertamenti di carattere tributario e alla repressione di reati. Efficacia probatoria. Sul piano processuale, le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l'imprenditore che le tiene. Tuttavia, il terzo che se ne vuole avvantaggiare non può scinderne il contenuto, cioè avvalersi solo della parte a lui favorevole. Affinché sia l'imprenditore a poter utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro terzi, queste devono essere regolarmente tenute, la controparte deve essere un imprenditore e la controversia deve essere relativa a rapporti inerenti all'esercizio di impresa. C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE (esigenza di tutelare la facilità dei commerci) Di regola, l'imprenditore si avvale di ausiliari e la collaborazione puòriguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore: l'agire in rappresentanza dell'imprenditore. Viene protetto il rappresentato anche se l'altra parte non lo sapeva. In generale, affinché l'espresso conferimento del potere di rappresentanza attraverso una specifica dichiarazione di volontà, denominata procura. Il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura, che deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. È il terzo sul quale cade l'onere di accertarsi della procura, poiché il contratto concluso dal falso rappresentante è infatti improduttivo di effetti ed il terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. Egli potrà soloChiedere il risarcimento al falso rappresentante. Le figure alle quali sono attribuite rappresentanza sono: institore, procuratori e commessi. Tali principi facilitano le contrattazioni di impresa in quanto ridimensionano i pericoli cui è di regola esposto chi contratta con l'altrui rappresentante, che non dovrà verificare la veridicità della rappresentanza.
L'institore:
- Secondo l'articolo 2203, l'institore è colui che è preposto dal titolare all'esercizio della impresa, o di una sede secondaria, o di un ramo particolare della stessa. È dunque di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale, al quale l'imprenditore ha affidato un potere di gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto. Nel linguaggio comune è il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore.
produttivo.Obblighi dell’institore. Sono quelli dell’iscrizione nel registro delle imprese e della tenuta delle scritturecon