L’imprenditore
Il protagonista del diritto commerciale è l’imprenditore. È necessaria una nozione giuridica che distingua chi è imprenditore e chi non lo è. Il codice civile prevede questa nozione.
Articolo 2082: Imprenditore
"È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione di servizi o dello scambio di beni."
Si noti che la norma (ma nessuna norma all’interno del Codice Civile lo fa) non definisce che cosa sia l’impresa, tuttavia fissa i requisiti minimi e sufficienti affinché un dato soggetto sia esposto alla disciplina dell’imprenditore. Dall’articolo si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti), caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).
Requisiti dell’imprenditore
- Attività produttiva: secondo la definizione, l’imprenditore svolge attività produttiva, considerando tale anche l’attività di scambio. È invece irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati e il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Può perciò costituire attività di impresa la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa (es. case di cura, istituti di istruzione privata, imprese di pubblici spettacoli teatrali). In sintesi, l’attività produttiva è quell’attività volta alla creazione di nuova ricchezza o alla circolazione di tale ricchezza. È irrilevante, inoltre, che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti; non è impresa l’attività di mero godimento, cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di beni e servizi (es: proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione, non è imprenditore perché non produce nuove utilità economiche, ma si limita a godere i frutti dei propri beni). Invece è attività di godimento e produttiva quella del proprietario di un immobile che destina lo stesso ad albergo, pensione o residence. In questo caso, le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria) che eccedono il mero godimento del bene. È godimento del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato) con scopo di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti a terzi.
- Organizzazione: non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego coordinato da parte dell’imprenditore di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri e/o altrui, per un fine produttivo. Non ha comunque importanza il tipo di apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale e delle scelte organizzative dell’imprenditore. Imprenditore è anche chi opera senza utilizzare prestazione lavorative altrui, autonome o subordinate (es: gioielleria gestita dal solo titolare o imprese produttrici di servizi automatizzati, come le lavanderie automatiche a gettoni, che possono operare senza alcun dipendente). Non è necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili e immobili (locali, macchinari, mobili), può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui, come per le attività di finanziamento o investimento. In definitiva, l’attività di imprenditore non può essere negata sia quando essa è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percettibile. In ogni caso un minimo di organizzazione è necessaria per avere un’impresa; in mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
- Professionalità: ci si riferisce al requisito oggettivo dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi compie un’unica isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci, né chi organizza un singolo servizio di trasporto. L’attività imprenditoriale deve essere svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività stagionali (alberghi, stabilimenti balneari, rifugi alpini) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. Impresa si può comunque avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare, sempre che ciò implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici; così è imprenditore il costruttore di un unico edificio e anche chi acquista allo stato grezzo un immobile per completarlo e rivendere i singoli appartamenti. Inoltre la professionalità non richiede che l’attività di impresa sia l’attività unica o principale; può essere imprenditore anche un professore o un impiegato che gestisce un albergo.
Categorie di imprenditori
Gli imprenditori si dividono in diverse categorie:
In base al tipo di attività svolta
In base al tipo di attività svolta possiamo distinguere l’imprenditore agricolo e quello commerciale.
Imprenditore agricolo
Art. 2135: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per tali attività si intendono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine."
- Attività agricole essenziali: la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento del bestiame vengono dunque classificate attività essenziali affinché un soggetto venga considerato imprenditore agricolo. In realtà, negli anni che hanno seguito il 1942 (anno di redazione del Codice Civile), il progresso tecnologico ha consentito di ottenere coltivazioni artificiali o fuori terra, allevamenti in batteria e simili, che poco sembrano compatibili con la qualificazione agricolo dell’art. 2135. Inoltre l’imprenditore agricolo soggiace al doppio rischio, ovvero quello normale dell’imprenditore di non coprire i costi con i ricavi e lo specifico rischio ambientale, che tuttavia scompare nelle produzioni artificiali. Si ritiene perciò giusto continuare a qualificare la produzione di specie vegetali e animali come attività agricola essenziale fin quando costituisce forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l’ausilio delle moderne tecnologie. Diventa invece attività commerciale quando tale collegamento viene meno del tutto.
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Attività agricole per connessione: tali attività sono attività commerciali che, quando esercitate in connessione con le attività essenziali, vengono considerate per legge attività agricole, ovvero:
- Quelle dirette alla trasformazione o all’alienazione di prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura (attività connesse tipiche).
- Tutte le altre attività esercitate in connessione con le attività essenziali (attività connesse atipiche).
Chi è imprenditore agricolo è sottoposto alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale, è invece esonerato dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili, assoggettamento al fallimento ed altre procedure concorsuali.
Imprenditore commerciale
L’art. 2195 afferma che è imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti categorie di attività:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto
- Attività bancaria o assicurativa
- Attività ausiliare delle precedenti
Ad ogni modo, le categorie elencate non sono una divisione netta, poiché piuttosto generiche, pertanto si preferisce definire l’imprenditore commerciale per differenza rispetto all’imprenditore agricolo. Ovvero tutte le attività che non sono agricole sono attività commerciali.
In base alla dimensione dell’impresa
In base alla dimensione dell’impresa si differenziano: piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo (non definito dalla legge, questa distinzione è importante perché vuol dire che si applicano norme diverse).
Piccolo imprenditore
Art. 2083 "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia." Quindi la prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. Per capire se c’è prevalenza c’è un criterio qualitativo e uno quantitativo.
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Diritto commerciale - l'imprenditore agricolo
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