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Scritturazioni contabili e movimenti bancari
Tutti i movimenti derivanti dalle operazioni fra banca e cliente sono regolati mediante scritturazioni contabili: gli addebiti (prelevanti in contanti, pagamenti di assegni bancari, ...) riducono il credito disponibile; gli accrediti (versamenti in contanti, rimesse di terzi, anticipazioni bancarie, ...) incrementano il credito disponibile.
Si distingue fra saldo contabile determinato dalle annotazioni in conto fra le diverse operazioni; saldo disponibile che indica l'ammontare giornaliero del credito di cui il cliente può disporre e saldo per valute che rileva solo per il conteggio degli interessi.
In base alla disciplina generale dei contratti bancari, sia il tasso di interesse a favore del cliente sia quello degli interessi a favore della banca (ovviamente più elevato), devono essere indicati nel contratto.
Con uno specifico intervento legislativo è stata posta fine anche al fenomeno dell'anatocismo a favore esclusivo delle banche. Infatti, mentre gli
Interessi su saldo attivo dei conti per il cliente venivano accreditati e capitalizzati annualmente, i conti che risultavano debitori venivano invece chiusi di regola trimestralmente e sempre trimestralmente la banca addebitava gli interessi (ora è assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori).
Il conto corrente bancario è di regola contratto a tempo indeterminato. Il cliente ha diritto ad essere informato con periodicità almeno annuale sullo svolgimento del rapporto, mediante l'invio da parte della banca di un estratto conto.
Il conto corrente può essere intestato a più persone, con la facoltà di operare congiuntamente o disgiuntamente; in quest'ultimo caso gli intestatari sono considerati dalla banca creditori e debitori in solido. La banca può perciò liberarsi pagando il saldo a uno qualsiasi dei contestatari e questi restano obbligati in solido verso la banca per eventuali
scoperti anche se solo imputabili ad unoqualsiasi dei contestatari. Nel conto a intestazione congiunta, gli atti di disposizione devonoprovenire da tutti i cointestatari; i versamenti possono essere fatti anche separatamente.
Un soggetto può avere con la stessa banca più rapporti e più conti: questi restano fra loro distinti e autonomi; se un conto presenta un saldo attivo per il cliente ed altro un saldo passivo, i relativi saldi si compensano reciprocamente.
Ciascuna delle parti può recedere dando un preavviso (un giorno). Il recesso della banca rende immediatamente esigibile il saldo passivo. Il conto corrente bancario si scioglie anche per il fallimento del correntista ed in tal caso non solo il conto è normalmente in rosso, ma sovente accade che lo stesso presentava un saldo passivo già prima della dichiarazione di fallimento.
Le garanzie bancarie omnibus
L’esigenza della banca di assicurarsi il recupero del credito comunque concesso al
cliente hanno lo scopo di garantire l'adempimento di qualsiasi obbligazione, presente o futura, del cliente stesso nei confronti della banca. La fideiussione omnibus è una forma di garanzia personale in cui il fideiussore si impegna a garantire tutte le obbligazioni del cliente garantito, anche quelle che non sono ancora state definite al momento della concessione della fideiussione. È importante sottolineare che l'importo massimo garantito deve essere stabilito nel contratto di fideiussione. In caso di inadempimento del cliente, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca l'importo dovuto, su semplice richiesta scritta. Il pegno omnibus, invece, è una forma di garanzia reale che viene prevista tramite una specifica clausola contrattuale. Consiste nel costituire dei beni in pegno a garanzia delle obbligazioni del cliente verso la banca. Anche in questo caso, il pegno omnibus ha lo scopo di rafforzare la tutela della banca, garantendo il recupero dei crediti in caso di inadempimento del cliente. Entrambe queste forme di garanzia, la fideiussione omnibus e il pegno omnibus, sono molto diffuse nel settore bancario e rappresentano strumenti importanti per garantire la sicurezza delle operazioni finanziarie.Di un determinato rapporto possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti, presenti e futuri, vantati dalla stessa nei confronti del cliente.
Le garanzie bancarie autonome sono un fenomeno largamente diffuso. Spesso una banca interviene come garante. La banca garante si obbliga a pagare a prima richiesta, cioè senza che il beneficiario sia tenuto a provare l'inadempimento della controparte e senza poter opporre eccezioni relative all'esistenza e/o all'esigibilità del credito. La banca si obbliga inoltre a pagare anche se le obbligazioni del debitore principale non sono venute ad esistenza o sono divenute successivamente impossibili. La banca non solo copre l'inadempimento del debitore, ma assicura in ogni caso la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario della garanzia.
Si riconosce che, in caso di comportamento doloso del beneficiario (es. la garanzia è stata azionata nonostante...
L'avvenuto pagamento), la banca escussa possa (e debba) ottenere, anche con provvedimento d'urgenza, la sospensione giudiziale della garanzia.
I servizi di custodia. Il deposito titoli in amministrazione
Le banche offrono alla clientela il servizio di custodia di titoli (in amministrazione) e valori (cassette di sicurezza).
Nel deposito titoli in amministrazione la banca, oltre a custodire i titoli ricevuti, assume l'incarico di provvedere all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli stessi. È nullo il patto con il quale si esonera la banca dall'osservare l'ordinaria diligenza nell'amministrazione dei titoli.
Le cassette di sicurezza
Col servizio delle cassette di sicurezza la banca mette a disposizione uno scomparto metallico posto in locali corazzati custoditi dalla banca. Nella cassetta il cliente può riporre oggetti, titoli o valori. È munita di doppia chiave, una consegnata al cliente, l'altra custodita dalla banca.
La banca non può assistere alle operazioni di immissione e prelievo (il contenuto resta quindi ignoto alla banca). La banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo caso fortuito. Sull'utente incombe l'onere di provare il valore del contenuto della cassetta ai fini della determinazione del danno risarcibile. È imposto al cliente da parte della banca di dichiarare il valore massimo dei beni che intende custodire onde consentire alla banca di dotarsi di adeguata copertura amministrativa.
Capitolo trentacinquesimo. L'intermediazione finanziaria
Premessa
L'intermediazione finanziaria riguarda quell'insieme di operazioni (leasing, factoring, carte di credito, ...) prevalentemente svolte da imprese bancarie o da società controllate dalle stesse. L'esercizio nei confronti del pubblico di una o più delle attività indicate
è riservato agli intermediari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dall'ufficio italiano cambi, il quale dà comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia e alla Consob. Il leasing Il leasing soddisfa una specifica esigenza delle imprese: quella di disporre dei beni strumentali necessari per l'attività produttiva senza esseri costretti ad immobilizzare ingenti capitali per l'acquisto. È un contratto che intercorre fra un impresa finanziaria specializzata e chi ha bisogno di beni strumentali per la propria impresa (risulta funzionale soprattutto per beni strumentali a rapida obsolescenza). Si è sviluppato anche un leasing di beni di consumo durevoli (leasing di consumo) ed il leasing di beni immobili (stabilimenti industriali o studi professionali). Il leasing è articolato in tre tecniche operative: il leasing finanziario (il più diffuso), il leasing operativo e il lease-back.Il leasing finanziario è concluso nell'ambito di un'operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente), l'impresa interessata all'utilizzo del bene (utilizzatore) e un'impresa che produce o distribuisce il bene stesso (fornitore).
L'impresa di leasing acquista dal fornitore il bene desiderato dall'utilizzatore e lo cede in godimento a quest'ultimo stipulando un contratto che prevede:
- il godimento concesso per un periodo di tempo determinato che nel leasing di beni strumentali tende a coincidere con la vita tecnica del bene;
- la corresponsione di un canone periodico come corrispettivo del godimento;
- la facoltà per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato.
Alla fine del contratto l'utilizzatore può scegliere se acquistare il bene, restituirlo o rinnovare il contratto. Tutti i
rischi connessi al godimento del bene sono a carico dell'utilizzatore. Le clausole che regolano la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore prevedono che l'impresa di leasing: - ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in mancanza del pagamento di un solo canone; - ha diritto di trattenere integralmente i canoni riscossi. Nel leasing di beni di consumo durevoli o nel leasing mobiliare, il bene conserva un valore finale non trascurabile e risulta agevolmente vendibile a terzi. Nel leasing di godimento l'impresa di leasing può trattenere i canoni riscossi ed esigere a titolo di risarcimento danni i canoni ulteriori e il prezzo di opzione. Nel leasing traslativo l'utilizzatore dovrà corrispondere un equo compenso per l'uso ed il risarcimento dei danni nella misura quantificata dal giudice. In caso di fallimento dell'utilizzatore, il contratto rimane sospeso finché il curatore non decide.sesubentrarvi o risolverlo.Se il curatore opta per lo scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione delbene e può trattenere i canoni già riscossi.In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue automaticamente e l'utilizzatoreconserva la facoltà di acquistare il bene alla scadenza pagando i canoni e il prezzo pattuito.
Il leasing operativo. Il leasing di ritorno (lease-back)
Nel leasing operativo i beni sono concessi in godimento direttamente dal produttore, che si obbligaanche a fornire una serie di servizi collaterali. Il leasing operativo ha in genere per oggetto benistrumentali standardizzati.
Nel leasing di ritorno (lease-back) un imprenditore vende propri beni ad una società di leasing chene paga il prezzo. Nel contempo, quest'ultima stipula con il venditore un contratto di leasing aventead oggetto gli stessi beni (che restano perciò nella disponibilità del venditore).
vuole ottenere liquidità dalla vendita di un bene di proprietà e contemporaneamente continuare a utilizzarlo. In pratica, l'imprenditore vende il bene a un acquirente e successivamente lo affitta per un determinato periodo di tempo. Questo gli consente di ottenere immediatamente una somma di denaro, che può essere utilizzata per finanziare altre attività o investimenti, senza dover rinunciare all'uso del bene. Al termine del contratto di locazione, l'imprenditore ha la possibilità di riacquistare il bene o di estendere il contratto di affitto. Questo strumento può essere particolarmente vantaggioso per le imprese che hanno bisogno di liquidità immediata ma non vogliono o non possono accedere a prestiti tradizionali.