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Requisiti essenziali della cambiale
1. La denominazione di cambiale; l'ordine incondizionato nella cambiale tratta (pagherete a..) o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario (pagherò a...) di pagare una somma determinata; l'indicazione nella tratta del nome del trattario (chi è designato a pagare) nonché luogo e data di nascita (o il codice fiscale);
2. L'indicazione nel vaglia cambiario del luogo e data di nascita (o codice fiscale) dell'emittente; il nome del primo prenditore (nella tratta può essere lo stesso traente);
3. La data di emissione della cambiale;
4. La sottoscrizione autografa del traente o dell'emittente (nome e cognome, nome ditta o nome con sola iniziale).
La mancanza di uno di questi requisiti fa sì che il documento non valga più come cambiale (perché la cambiale è titolo formale e la forma è richiesta ad substantiam) ma come semplice attestazione e di credito.
Sono requisiti formali.
prima del testo e chiudendolo con
alla fine del testo:aggiunti dal prenditore del titolo. Da qui consegue che per obbligarsi cambiariamente è sufficiente la sottoscrizione di un modulo cambiario: il documento necessita della completezza solo come condizione di efficacia dell'obbligazione. Unici requisiti sostanziali di validità rimangono quindi la capacità di agire del sottoscrittore (o del suo rappresentante investito di adeguati poteri).
La cambiale che circola sprovvista di uno o più dei suoi requisiti essenziali viene definita: incompleta o in bianco. Quando manca l'accordo di riempimento fra emittente e primo prenditore, si parla di cambiale incompleta. Secondo l'opinione prevalente, alla cambiale incompleta si applica la disciplina della cambiale in bianco (compresa l'eccezione personale per abusivo riempimento).
LA CAMBIALE IN BIANCO art.14 legge cambiaria = È la cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali. Generalmente è utile ricorrere ad una cambiale in bianco.
carico dell'emittente;• se la cambiale viene persa o rubata, chi la trova o la ruba può riempirla con importi a proprio vantaggio.suo carico.- Rischio è ben + grave se l'immediato prenditore dopo aver riempito difformemente dagli accordi il titolo lo gira immediatamente ad un terzo – ECCEZIONE DI ABUSIVO RIEMPIMENTO è infatti un'eccezione personale. Non è quindi opponibile al terzo possessore a meno che questi non abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. Senza tale prova il debitore deve pagare la cambiale; potrà però chiedere il risarcimento dei danni all'autore dell'abusivo riempimento (esposto anche alle sanzioni per reato di abuso di foglio in bianco).
- CAPACITÀ E RAPPRESENTANZA CAMBIARIA: tutte le persone giuridicamente capaci – compresi minori emancipati autorizzati all'esercizio di un'impresa commerciale – possono assumere obbligazioni cambiarie. Possono essere compiute anche per mezzo di rappresentante.
- FALSUS PROCURATOR – in deroga al diritto comune colui che appone la sua firma su 1 cambiale
quale rappresentante senza averne il potere di farlo, eccedendo i poteri conferitegli o non dichiarando di agire in nome altrui, qualora non intervenga la ratifica del rappresentato, resta obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio = è tenuto al pagamento al posto del preteso rappresentato. Questi può eccepire il difetto di rappresentanza anche al 3° possessore in buona fede trattandosi di eccezione reale (art.1993). Il rappresentante che però ha pagato senza poteri può agire cambiariamente nei confronti degli eventuali obbligati cambiari di grado interiore.
LE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE
- Ma che cos'è l'obbligazione? È la prestazione a cui è tenuto il debitore nei confronti del creditore.
- L'obbligazione cambiaria è un'obbligazione di pagare una somma di denaro ad una certa scadenza.
- L'obbligazione incorporata in un documento si dice obbligazione cartolare (cioè scritta).
- RECIPROCA INDIPENDENZA O AUTONOMIA DELLE O. CAMBIARIE - L'invalidità dellasingola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre (è autonomia diritto cartolare). Esse l'obbligazione del traente è invalida perché è incapace, l'accettante o i giranti, che si sonovalidamente obbligati, non possono sottrarsi al pagamento della cambiale.
- OBBLIGATI SOLIDALIOBBLIGATI SOLIDALI - tutti gli obbligati c. sono obbligati in solido nei confronti del portatoredel titolo alla scadenza della cambiale distinguendosi in 2 categorie a seconda dell'importanzadell'obbligo assunto:obbligati principali o diretti quali l'emittente nel
Tratta quindi di un istituto proprio della sola c. tratta i cui 1 persona (traente) da ad 1 altra(trattario) l'orine di pagare una certa somma.In tal modo il traente assume ex lege l'obbligazione di pagare, nell'ipotesi in cui il trattario nonfaccia onore all'ordine ricevuto, come se avesse promesso il fatto di un terzo. Art 1381 cc.Fino a che la tratta non è accettata pertanto, non sorge un'obbligazione cambiaria ne vi è undebitore principale cambiario (né dal pagherò in cui esiste ab origine un debitore principale nellapersona dell'emittente e il traente, gli eventuali giranti e i loro avallanti sono soltanto obbligati diregresso).Ad accettazione avvenuta invece, entra nel rapporto cambiario anche il trattario ed assumel'obbligazione di pagare alla scadenza la somma portata dal titolo, come obbligato principale.Deve essere scritta espressa con le parole "visto", "accetto".Deve essere
incondizionata ma può essere limitata ad una parte della somma.
ACCETTAZIONE X INTERVENTO – fatta da un terzo con una posizione simile ad un obbligato di regresso di grado successivo.
L'AVALLO: è una dichiarazione c. con la quale un soggetto – avallante - garantisce il pagamento della cambiale per tutta o per una parte della somma. È una tipica garanzia cambiaria. Esso deve risultare dal titolo attraverso le parole per avallo o equivalenti. L'avallo è valido anche come semplice sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore del titolo. Può prestare questa garanzia un terzo, come anche un firmatario della cambiale.
Nello spazio vuoto in basso alla cambiale è possibile che vengano apposti avalli ossia garanzie di firma concesse da un soggetto estraneo all'operazione (ad esempio una garanzia di firma concessa da un genitore o da un coniuge oppure da un socio).
L'avallante = (garante cambiario) è il soggetto che
garantisce il pagamento della cambiale - assume la posizione cambiaria del soggetto da lui garantito - di obbligato principale se daavallo x un obbligato principale, altrimenti quella di obbligato in via di regresso - assume ilgrado c. successivo a quello dell’obbligato x il quale l’avallo è stato dato (es. chi avallaaccentante si colloca dopo questo e prima del traente).L'avallante è obbligato in solido con l'avallato e diventa obbligato diretto o di regresso aseconda della categoria di appartenenza dell'avallato, in grado immediatamente successivo aquesti.Lo stesso vale per l’accettante per intervento. 167L'avallante deve indicare per chi è data la garanzia; se non è indicato, si intende dato per iltraente (per la cambiale tratta) o per l'emittente (nel pagherò cambiario).Alla data di scadenza della cambiale, se l’obbligato principale rifiuta il pagamento, l’attualeportatore legittimo del titolo
Può