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Ammortamento del titolo di credito
Qualora un titolo di credito venga sottratto, smarrito o distrutto, la legge tende a far conseguire, a colui che ha perduto il possesso del titolo, un documento che ne faccia le veci; occorre però tener conto che il titolo originario potrebbe continuare a circolare generando confusione fra i terzi circa la sua validità.
Per conciliare le opposte esigenze è predisposto un particolare procedimento c.d. di ammortamento, rivolto ad eliminare l'efficacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto ed a concedere al possessore un duplicato, stabilendo che il pagamento sia ugualmente eseguito in suo favore.
Il procedimento si compone di due fasi:
- una prima fase, necessaria, che si conclude con il decreto di ammortamento pronunciato dal Presidente del Tribunale;
- una seconda fase, meramente eventuale, inizia qualora vi sia opposizione al detentore del titolo ed importa l'accertamento – in
CAMBIALE
La disciplina di quel particolare titolo di credito che va sotto il nome di "cambiale" è contenuta nel D.Lgs. 1669/33 che ha tradotto in norme giuridiche interne la legge uniforme sulle cambiali e sui vaglia cambiari, cioè la prima delle tre Convenzioni approvate a Ginevra nel 1930, ed è stato emanato in forza della delegazione legislativa per la riforma dei codici.
Nozione e caratteristiche
La cambiale può definirsi "un titolo all'ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata". In base alla definizione si evince che la cambiale:
- è titolo all'ordine: pertanto requisito naturale di essa è la possibilità di circolare mediante girata;
- è titolo formale: infatti, la forma per essa prescritta è, nella cambiale, un elemento essenziale per l'esistenza del
titolostesso;
è titolo completo: deve contenere in sé tutti i requisiti richiesti sul foglietto cambiario, essi non possono essere desunti,cioè, da altri documenti;
è titolo astratto: infatti, nella cambiale, manca qualsiasi menzione del rapporto fondamentale sottostante;
è titolo esecutivo: a condizione che siano state osservate le disposizioni di carattere fiscale della legge;
ammette il confluire in essa di più obbligazioni aventi il medesimo oggetto: infatti, all’obbligazione originaria si aggiungono quelle di ogni successivo girante e dell’avvallante: obbligazioni tutte autonome e valide indipendentemente dalle altre, ma tutte legate dal vincolo della solidarietà;
è assistita da un particolare rigore processuale: infatti, nei giudizi cambiari, se le eccezioni proposte sono di lunga indagine, il giudice deve emettere sentenza di condanna con riserva, rinviando ad un
secondo momento la cognizione delle eccezioni.
Figure particolari
La tratta o cambiale in senso stretto
Contiene l'ordine che un soggetto, detto traente, dà ad un altro, detto trattario, di pagare ad un terzo, il prenditore, una somma di denaro. 236
Il vaglia cambiario o pagherò cambiario
Contiene la promessa, fatta da un soggetto, emittente, di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza a favore di un altro soggetto, prenditore. Tale struttura porta a distinguere fra:
rapporto di valuta, fra traente e prenditore: dà causa all'emissione o negoziazione del titolo;
rapporto di provvista, fra traente e trattario: in virtù del quale il traente ordina al trattario di pagare la somma portata dal titolo al prenditore o ad un suo giratario.
Requisiti della cambiale
La dichiarazione cambiaria deve essere redatta in forma scritta e deve avere carattere autonomo: non può ritenersi valida, pertanto, una scrittura cambiaria inserita nel
contesto di un altro documento. Per la redazione delle cambiali si fa uso di appositi moduli messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per un importo corrispondente alla tassa graduale di bollo. La cambiale non bollata sin dall'origine non ha efficacia di titolo esecutivo (né tale efficacia può ottenerla a seguito di successiva regolarizzazione), ma è valida soltanto come "promessa di pagamento".
Requisiti essenziali della cambiale, in difetto dei quali si può parlare solo di attestazione di credito, sono:
- la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- l'ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagamento di una determinata somma;
- il nome del trattario, nel caso di cambiale-tratta;
- il nome del primo prenditore;
- la data di emissione;
- la sottoscrizione dell'emittente o del traente.
Elementi accidentali
sono:
- il luogo di pagamento;
- la data di scadenza, in difetto della quale si considera a vista;
- che può essere:
- a giorno fisso;
- a vista, se pagabile al momento della presentazione del titolo;
- a certo tempo vista, se scade dopo un certo tempo in seguito alla presentazione;
- a certo tempo data, se scade dopo un certo tempo in seguito all'emissione del titolo.
Cambiale incompleta e in bianco
I requisiti cambiari di cui al precedente paragrafo devono sussistere nel momento in cui la cambiale è presentata per il pagamento: nel momento dell'emissione è sufficiente che vi sia la firma dell'emittente e la denominazione cambiaria.
La cambiale che circola sprovvista di uno dei requisiti essenziali viene definita:
- incompleta: quando il rilascio del titolo avviene senza un accordo circa il suo successivo riempimento;
- in bianco: quando sussiste un contratto di riempimento successivo. Se gli accordi non vengono rispettati,
L'eventuale eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al terzo portatore, salvo che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede o con colpa grave. La facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di tre anni dall'emissione del titolo.
Categorie di obbligati e autonomia delle obbligazioni cambiarie
Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie:
- obbligati principali: che sono l'emittente nel pagherò e l'accettante nella tratta;
- obbligati in via di regresso: che sono il traente e i giranti.
L'avallante assume la posizione di obbligato principale se dà avallo per un obbligato principale; altrimenti, quella di obbligato in via di regresso.
Alla data di scadenza della cambiale, se l'obbligato principale rifiuta il pagamento, l'attuale portatore legittimo del titolo può rivolgersi ad uno qualunque tra gli altri.
obbligati; l'obbligato di regresso, poi, può pretendere il rimborso di quanto ha pagato daigiranti che lo precedono, dal traente e dai loro avallanti. Le varie obbligazioni cambiarie sono autonome: l'incapacità di uno degli obbligati, la falsità di una firma, l'invalidità in genere di una di tali obbligazioni, non hanno alcuna influenza sulle obbligazioni degli altri firmatari, che restano valide. Se, invece, è l'obbligazione del traente o dell'emittente ad essere nulla per vizio di forma o di contenuto, tale nullità travolge anche le dichiarazioni cambiarie degli altri obbligati (di per sé regolari). Capacità Tutte le persone giuridicamente capaci possono assumere obbligazioni cambiarie ad eccezione dell'interdetto e del minore sotto tutela o soggetto a potestà parentale. Il genitore ed il tutore possono obbligarsi cambiariamente in nome del minore odell'interdetto solo a condizione che il primo vi sia autorizzato dal giudice tutelare e l'altro dal Tribunale, su parere del giudice tutelare. Il minore emancipato e l'inabilitato, qualora non siano autorizzati all'esercizio del commercio, possono obbligarsi cambiariamente soltanto se la loro firma sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza". Rappresentanza cambiaria Le dichiarazioni cambiarie possono essere compiute anche mediante rappresentante: in tali ipotesi dalla dichiarazione o dalla sottoscrizione deve apparire che il dichiarante si obbliga in nome del rappresentato, affinché gli effetti dell'atto compiuto si riflettano direttamente sul rappresentato stesso. La procura generale, qualora il rappresentato non sia imprenditore commerciale, non si considera comprensiva della procura cambiaria. Colui che appone la propria firma su una cambiale quale rappresentante ma senza il potere per farlo, siobbliga in proprio.
Accettazione della tratta
Abbiamo visto che nella cambiale-tratta un soggetto, il traente, dà ad un altro soggetto, il trattario, l'ordine di pagare una certa somma ad un terzo. L'accettazione della tratta è l'atto negoziale con cui il trattario entra nel rapporto cambiario e si obbliga a pagare la somma indicata nel titolo. Fino a che non interviene l'accettazione, non sorge un'obbligazione cambiaria né vi è un debitore principale cambiario. Il traente, gli eventuali giranti ed i loro avalanti sono soltanto obbligati di regresso; i