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DIRITTO COMMERCIALE
L’ EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE
L’attività commerciale ha sempre avuto nel corso dei secoli una
disciplina particolare nonostante non abbia mai costituito una
branca del diritto completamente autonoma rispetto al diritto civi
le.
La società romana non conobbe un sistema unitario del diritto
commerciale e lo “jus civile” non pose le regole riguardanti la pro
duzione manifatturiera e gli scambi commerciali, considerati atti
vità inferiori persino presso le classi plebee. Il commercio in senso
stretto aveva infatti, in Roma, carattere tipicamente esterno. Le
origini del diritto commerciale vanno ricercate nell’età comunale
grazie al rigoglioso sviluppo del commercio e alla nascita delle
corporazioni di arti e mestieri. Successivamente l’affermarsi dei
traffici marittimi sulle grandi tratte oceaniche determinò la nascita
dei titoli documentali di credito per agevolare i pagamenti su piaz
ze lontane. Con la Rivoluzione Francese del 1789 le corporazioni
vennero travolte perché contrarie ai principi liberali: il diritto com
merciale perse il suo carattere di specialità soggettiva e si passò a
considerare commerciale ogni singolo atto che interessasse da vi
cino il commercio. Si aprì così la strada alle grandi codificazioni
dove il diritto commerciale era ormai oggettivizzato: nel codice di
commercio napoleonico del 1808, l’atto di commercio, da chiun
que compiuto, divenne l’unico criterio di applicabilità della disci
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plina commercialistica .
Il primo codice italiano di commercio venne pubblicato il 25 giu
gno 1865 e ricalcava largamente i principi del codice francese, già
introdotto in Italia con le guerre napoleoniche. Il diritto commer
ciale si affermò come un sistema di norme autonomo rispetto al
diritto civile, prevalente su di esso per il criterio della specialità e
caratterizzato dall’esistenza di principi generali propri dei rapporti
commerciali.
1 In questo periodo i codici di commercio sono separati da quelli civili per poter essere più facilmente emendabili al fine di soddisfare le mutevoli esi
genze dei traffici. 2
Con il codice civile del 1942 venne deciso di unificare il codice
civile e il codice di commercio, per unificare il diritto delle obbli
gazioni, partendo da una considerazione unitaria di ogni attività
economica facente capo alla figura generale dell’imprenditore
commerciale.
L E FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
Nell’ambito delle fonti legali, due sono, accanto alla Costituzione
e accanto al codice civile, le species cui occorre assegnare una po
sizione di preminenza:
la legislazione speciale, che in alcuni settori del diritto com
a) merciale ha profondamente innovato rispetto alla disciplina
del codice civile, provocando mutazioni radicali;
la legislazione comunitaria, la quale soprattutto nel settore
b) societario ha modernizzato la preesistente disciplina.
Una seconda categoria di fonti è quella degli usi, prevista al nume
ro 4 dell’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Gli
usi di cui parliamo e che possiamo continuare a chiamare commer
ciali, sono normalmente relativi ad aspetti contrattuali non disci
plinati da norme scritte o fatti salvi da esse. Comunque non sono
da escludersi gli usi c.d. legali perché frutto di prassi consuetudi
narie, né le pratiche generali interpretative previste dall’art. 1368
c.c.. Uno degli argomenti principali per negare la specificità del
diritto commerciale dopo l’unificazione dei codici è stato sempre
quello della scomparsa di una norma come quella contenuta nel
nell’art. 1 del codice di commercio del 1882, che nell’ordine delle
fonti anteponeva gli usi mercantili al diritto civile. Non v’è dubbio
che il netto ridimensionamento degli usi normativi (commerciali)
nella unificazione del 1942 è stato accompagnato da una sostan
ziale dilatazione della portata e della rilevanza degli usi negoziali,
tra i quali naturalmente occupano una posizione dominante le
2
clausole d’uso di natura commerciale . Occorre inoltre aggiungere
che: sono frequenti casi in cui convenzioni internazionali o diretti
ve comunitarie indicano le norme usuarie come fonti primarie
cui l’imprenditore deve far capo;
2 Ex art. 1340, le clausole d’uso si intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle parti. 3
non va sottovalutata la funzione che gli usi svolgono verso
la tipizzazione di molti dei nuovi rapporti commerciali;
per molti comparti ed in particolare per quello dei contratti
che possono considerarsi come contratti di impresa (leasing,
factoring), esiste un corpus codificato di usi (raccolte di usi,
di cui al n. 9 dell’art. 1 delle disposizioni preliminari).
Una terza categoria di fonti è costituita da quelli che denominere
mo riassuntivamente codici. Questi codici possono essere i più
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vari e possono, innanzi tutto, essere collettivi e individuali .
L’IMPRESA
L’ ’
IMPRENDITORE E L IMPRESA
C ONCETTI GENERALI
Nozione economica e giuridica di imprenditore commerciale
Sotto il profilo economico, l’imprenditore si presenta come colui
che utilizza i fattori della produzione organizzandoli, a proprio ri
schio, nel processo produttivo di beni o servizi: egli è, dunque,
l’intermediario tra quanti offrono capitale e lavoro e quanti do
mandano beni o servizi.
Da un punto di vista giuridico, la nozione di imprenditore ha subi
to una profonda evoluzione. Si è infatti passati da un imprenditore
inteso come speculatore sul lavoro, una figura particolare di com
merciante, ad una visione completamente opposta che considera
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imprenditore e commerciante in un rapporto da genere a specie : il
commerciante è quell’imprenditore la cui attività consiste nello
scambio di beni.
Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore "colui che esercita pro
fessionalmente un'attività economica organizzata al fine della pro
duzione o dello scambio di beni o di servizi". Da tale definizione
si evincono i caratteri che qualificano l’attività imprenditoriale:
3 Possono ritenersi tali alcuni tipi di regolamenti come:
i regolamenti di borsa o i regolamenti delle camere arbitrali;
le condizioni generali di affari codificate da associazioni professionali al fine di predisporre una disciplina unitaria e certa per le contratta
zioni nel settore merceologico interessato;
i contratti normativi, che predispongono il regolamento dei futuri comportamenti dei soggetti e dei rapporti ancora da concludere;
i codici di lealtà e di correttezza professionale elaborati anch’essi da associazioni di operatori o da enti indipendenti senza fini di lucro.
4 L’abrogato codice di commercio non conteneva una definizione di imprenditore, ma all’art. 3 elencava alcune attività che erano reputate atti di com
mercio ed all’art. 8 definiva “commercianti” “coloro i quali esercitavano atti di commercio per professione abituale e le società commerciali”.
4
l’attività economica, in quanto per creare nuova ricchezza,
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espone al rischio di perdere la ricchezza utilizzata ;
l’organizzazione, che prescinde tuttavia dall’impiego o
meno di collaboratori o di un complesso di beni materialmen
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te percepibile come invece si pensava in passato ;
la professionalità, risultante da un’attività costante e siste
7
matica, non solo occasionale ;
il fine della produzione o scambio di beni o servizi;
8
lo scopo di lucro , che tuttavia la dottrina dominante ritiene
solo requisito naturale e non necessario;
la spendita del nome, requisito necessario in quanto deter
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mina l’assun-zione del rischio imprenditoriale ;
5 Il termine “attività economica” sta ad indicare una serie di atti finalizzati ad uno scopo, nel senso che ogni atto che l’imprenditore compie serve al
l’esercizio dell’impresa e, più in particolare, a realizzare la produzione o lo scambio di uno o più beni, di uno o più servizi determinati. Il passaggio
dal sistema degli atti di commercio, previsto nel codice di commercio del 1882, al sistema dell’attività, previsto nel codice del 1942, non è esente da
critiche: in primo luogo, occorre ribadire che l’attività deve potersi far risalire alla volontà del soggetto. Non a caso la dottrina si è domandata se l’at
tività dovesse considerarsi un fatto ovvero un atto. La seconda conseguenza rende ancora più evidente la contrapposizione tra vecchio e nuovo siste
ma, dove si consideri che nell’ambito di una attività perfettamente lecita l’imprenditore può compiere singoli atti illeciti e che, nell’ambito di una atti
vità illecita l’imprenditore possa compiere una serie di atti perfettamente leciti. Il discorso sull’impresa illecita assume grande importanza. Nella di
sputa tra coloro i quali respingono decisamente la plausibilità di un’impresa illecita e coloro i quali l’ammettono preferendo porre l’accento sul profilo
ontologico, si inseriscono quegli autori i quali preliminarmente distinguono l’ipotesi in cui illecita è l’attività come tale dall’ipotesi in cui l’illiceità ri
guarda solo le modalità di svolgimento di un’attività lecita. Nel primo caso la sanzione è quella della non invocabilità della disciplina dell’impresa da
chi è autore e partecipe dell’illecito; nel secondo caso si tratterà di valutare di volta in volta se l’atto singolo debba o no essere colpito dalla sanzione
della nullità.
6 Il termine “organizzata” è richiamato più volte nel codice civile come ad esempio nell’articolo 2083. Ai fini dell’organizzazione occorrono quindi:
capitale, proprio o altrui, e lavoro. Secondo l’opinione prevalente, l’organizzazione serve a individuare il confine tra le attività produttive, che in
quanto organizzate, assumono il carattere di impresa e quelle attività che, pur essendo destinate a produrre beni o servizi, non assumono carattere di
impresa proprio perché non sono organizzate (lavoro autonomo e professioni liberali). L’organizzazione deve rivolgersi al mondo esterno, si parla a
proposito di eterorganizzazione, e deve essere rivolta al mercato. Se queste sono le conclusioni della dottrina prevalente, v’è da registrare l’opinione
contraria di chi ritiene che la presenza di una organizzazione intermediatrice fra quanti hanno lavoro e capitale da offrire, gli imprenditori, e quanti
domandano determinati beni o servizi, i consumatori, non costituisca più carattere distintivo ed esclusivo dell’impresa. Concludendo, non potendosi
ignorare una distinzione che il legislatore comunque fa, quella cioè tra imprenditore e lavoratore autonomo, si può scrivere che vi è “lavoro autonomo
finché l’uso di mezzi o di strumenti materiali serve all’esplicazione dell’attività di lavoro del soggetto e non configura una produttività che ecceda
quella del lavoro individuale; vi è impresa quando il livello è superato, appunto come risultato del concorso determinante e qualificante di altri fattori,
quale che sia poi il rapporto tra di essi e il rapporto tra essi e l’attività di lavoro del soggetto”.
7 Il termina “professionalità” sta a significare abitualità, ma non vuol dire permanenza, né esclusività, né prevalenza nell’esercizio. E mentre alla stre
gua di tali precisazioni, non sono imprese quelle occasionali, come ad esempio la costruzione di un edificio per abitazioni civili da parte del libero
professionista che dispone di eccedenze liquide, lo sono quelle stagionali, come ad esempio gli stabilimenti balneari e, quando la lavorazione seguiva
i ritmi naturali della fruttificazione, le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. Altro problema è quello dell’accertamento della professionalità
relativamente al momento della nascita e della cessazione dell’impresa, da un lato, e, dall’altro, in funzione dell’attività professionalmente esercitata
da una attività occasionalmente esercitata e quindi l’impresa occasionale. Occorre subito affermare che per aversi impresa occasionale non è suffi
ciente il compimento di un singolo atto o di un singolo affare, perché anche tale tipo di imprese necessità il più delle volte di una reiterazione di atti
per un certo periodo di tempo. Si può concludere affermando che la valutazione relativa all’esistenza del requisito della professionalità non può andar
mai disgiunta da una coeva valutazione dei dati relativi alla organizzazione.
8 È discusso se costituisca requisito essenziale dell’attività di impresa lo scopo di lucro. Parte della dottrina (Ascarelli) è orientata in senso affermativo
sul rilievo che la realizzazione di un profitto è insita nel concetto di attività economica e nel concetto di professionalità. Per altri autori (Ferrara) non è
necessario che in concreto il soggetto percepisca un lucro, ma occorre che l’attività da lui esercitata sia astrattamente lucrativa, capace cioè di procu
rare un lucro indipendentemente dal fatto che concretamente lo produca o meno. Altri autori, infine, e sono oggi la maggioranza (Galgano), ritengono
che lo scopo di lucro non sia un elemento essenziale dell’attività imprenditoriale, ma solo un elemento naturale: se, infatti, nella maggior parte dei
casi, l’impresa è esercitata al fine di ricavare i mezzi necessari di sostentamento per l’imprenditore, non mancano comunque ipotesi in cui il fine di lu
cro esula dagli scopi dell’impresa (imprese esercitate da enti pubblici, cioè casse di risparmio, le imprese mutualistiche, cioè società cooperative e so
cietà di mutua assicurazione). Più che lo scopo di lucro, quello che è essenziale all’impresa è la obiettiva economicità della sua gestione, cioè la capa
cità di ricavare dall’attività svolta quanto occorre per coprire con i ricavi i costi di produzione.
9 Nel caso di imprenditore occulto (quando cioè è un prestanome a figurare come titolare dell’impresa), parte della dottrina ritiene che sia il presta
nome a ricoprire la qualifica dell’impren-ditore, salva la responsabilità in solido con l’imprenditore occulto verso i creditori.
Alla tematica dell’imputazione appartengono anche
la figura dell’impresa senza imprenditore, figura creata dalla dottrina: vi rientrerebbero le ipotesi dell’ente pubblico, delle fondazioni o
delle associazioni che esercitino attività di impresa ma non come oggetto istituzionale esclusivo o prevalente, dell’impresa esercitata dal
l’incapace o dal rappresentante legale dell’incapace senza la prescritta autorizzazione, delle entità prive della soggettività giuridica piena;
ma secondo qualche autore un fenomeno di spersonalizzazione si può cogliere anche considerando il mondo della grande impresa, nel qua
le non solo vi è spesso scissione tra coloro che hanno investito nel capitale sociale e chi governa l’impresa;
il caso dell’imprenditore che eserciti più attività d’impresa o addirittura più imprese. Occorre far riferimento al concetto stesso di impresa
e agli elementi costitutivi di esso: per cui si avranno imprese distinte, sia pur facenti capo allo stesso soggetto, quando potranno riscontrar 5
Ai sensi dell’art. 2238, i liberi professionisti e gli artisti non sono
mai – in quanto tali – imprenditori: essi lo diventano solo se ed in
quanto la professione intellettuale sia esercitata nell’ambito di
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un’altra attività di per se qualificata come impresa . Il motivo di
tale esclusione è da ricercare nel fatto che tali soggetti non assu
mono, nell’esercizio delle proprie attività, quel rischio del lavoro
che caratterizza la figura di imprenditore: si parla per essi di una
“obbligazione di mezzi” e non di una “obbligazione di risultati”.
Quindi il professionista ha diritto al compenso per il solo fatto di
aver prestato la propria opera ed a prescindere dal risultato di essa,
il cui rischio, pertanto, grava sull’altra parte del rapporto obbliga
torio.
Lo “status” di imprenditore e la nozione di impresa nel codice
civile
La qualifica di imprenditore comporta per il soggetto uno speciale
regime giuridico (status di imprenditore). Questi infatti:
ha la direzione dell’impresa;
ha l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro dei propri di
pendenti;
è sottoposto ad un regime di particolare rigore pubblicistico.
Quanto all’impresa, poiché il codice si limita a definire la figura
dell’imprendi-tore, è la dottrina ad estrapolarne la nozione: parten
do dal presupposto che l’im-prenditore è il titolare dell’impresa,
questa può essere definita come l’attività economica organizzata
dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Principi costituzionali
Tutto il Titolo della Costituzione dedicato ai “Rapporti
economici” riguarda in modo più o meno diretto l’impresa. Infatti:
all’art. 41 si sancisce la libertà di iniziativa economica privata e
pubblica: per cui l’impresa pubblica e quella privata coesistono
nel nostro sistema i
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