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DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO DELLA CONTROLLATA
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato
una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una
modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e
diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e
coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi
esercita attività di direzione e coordinamento; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato
soltanto per l’intera partecipazione del socio;
c) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di
una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni
di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di
recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA CONTROLLANTE ALLE CONTROLLATE
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento
nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’articolo 2467: “se vuoi prestare
soldi alla società, fallo pure, ma sarai pagato dopo tutti gli altri creditori”.
ACQUISTO DELLE AZIONI DELLA CONTROLLANTE DA PARTE DELLE CONTROLLATA
Se la controllante è una società aperta, la controllata non può acquistare più del 20% delle azioni
(della controllante). Anche qui valgono il divieto di sottoscrizione, l'obbligo di acquistare solo con
utili e riserve, necessità dell'autorizzazione dell'assemblea, congelamento del voto. Esistono tuttavia
alcune eccezioni ai limiti indicati, anch'esse riprese dalla disciplina dell'acquisto delle azioni proprie.
ORGANI DELLA SPA
_Modello tradizionale:
Esso prevede tre organi:
− Assemblea dei soci
− Consiglio di amministrazione (eletto dall'assemblea e incaricato della gestione) −
Collegio sindacale (eletto dall'assemblea con la funzione di controllo interno) _Sistema
dualistico:
− Assemblea dei soci
− Consiglio di sorveglianza (eletto dall'assemblea)
− Consiglio di gestione (eletto dal consiglio di sorveglianza) _Modello
monistico:
L'assemblea dei soci nomina un consiglio di amministrazione, il quale nomina tra i suoi membri un
più ristretto comitato per il controllo e la gestione.
ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso
contenente giorno, ora, luogo e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale (o in almeno un quotidiano indicato nello statuto) almeno 15 gg prima della
data prevista.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può consentire la
convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno 8 gg prima dell'assemblea.
_Convocazione su richiesta dei soci:
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne
è fatta domanda da tanti soci che rappresentino:
− almeno 1/20 del capitale nelle società aperte
− almeno 1/10 del capitale nelle società chiuse
Se l'assemblea non è indetta, sarà il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di
controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, a convocare l'assemblea e a designare la
persona che deve presiederla.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM
− L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del
capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta.
− L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
In entrambi i casi i quorum scendono con le convocazioni successive:
− Nell'assemblea ordinaria, già alla seconda convocazione il quorum costitutivo sparisce e quello
deliberativo si riduce alla semplice maggioranza dei presenti.
− Nell'assemblea straordinaria i quorum scendono con maggiore gradualità e non si arriva mai a
decidere “qualunque sia la percentuale del capitale rappresentata”.
N.B. → I quorum costitutivi sono una specie di controllo preliminare che sia presente un numero di
soci sufficiente a rendere l'assemblea minimamente rappresentativa.
I quorum deliberativi entrano in scena una volta che quelli costitutivi siano stati soddisfatti.
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
_Assemblea ordinaria:
a) Società prive di consiglio di sorveglianza:
− approva il bilancio
− nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il pres del collegio sindacale
− delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
− delibera sugli altri ogg attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli
amministratori.
b) Società con consiglio di sorveglianza:
− nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza
− determina il compenso a loro spettante
− delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
− delibera sulla distribuzione degli utili
− nomina il sogg incaricato di effettuare la revisione legale dei conti
Sia nel caso a) che in quello b) l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro
il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 gg dalla chiusura dell'esercizio
sociale. _Assemblea straordinaria:
− delibera sulle modificazioni dello statuto
− nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
Alcune competenze di tale assemblea sono delegabili agli amministratori.
ANNULLABILITA' DELLE DELIBERAZIONI
L'individuazione delle cause di annullabilità è effettuata con un criterio generale: la delibera deve
essere non conforme alla legge o all'atto costitutivo. Esistono tuttavia anche singoli casi specifici di
annullabilità (es. voto determinante di un socio in conflitto di interessi). Dopo la Riforma del 2003
non tutti i soci hanno diritto all'impugnazione:
− nelle società aperte il socio deve avere azioni rappresentative di almeno l'1x1000 del capitale
sociale
− nelle società chiuse il socio deve avere azioni rappresentative di almeno il 5x100 del capitale
sociale
Per contrastare le impugnazioni pretestuose (oltre ad aver introdotto limiti quantitativi) ha
introdotto “precisazioni” e “esenzioni”, secondo le quali la deliberazione non è impugnabile se:
− partecipano all'assemblea persone non legittimate ma la loro partecipazione non è
determinante ai fini della regolare istituzione dell'assemblea
− vi siano voti invalidi o un errato conteggio che però non sono determinanti ai fini del
raggiungimento della maggioranza
− incompletezza o inesattezza del verbale
In ogni caso comunque, l'annullabilità è sempre sanabile.
NULLITA'
Le principali tre cause sono:
− mancata convocazione dell'assemblea
− mancanza del verbale
− impossibilità o illiceità dell'ogg
La deliberazione può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse o d'ufficio dal giudice entro
3 anni; solitamente la nullità è imperscrittibile, ma qui il termine di 3 anni serve a non creare una
perenne situazione d'incertezza. Tuttavia, esiste un'eccezione: sono impugnabili senza limiti di
tempo le deliberazioni che modificano l'ogg sociale prevedendo attività illecite o impossibili. Al pari
dell'annullabilità, anche la nullità è sanabile.
CONFLITTO D'INTERESSI DEL SOCIO IN ASSEMBLEA
Se il socio, al momento di votare in assemblea, si trova in tale situazione, può votare, ma deve essere
consapevole che la delibera può essere impugnata per annullabilità al ricorrere di 2 condizioni:
− il suo voto deve essere determinante per il raggiungimento della decisione
− la delibera deve poter recare danno (potenziale) alla società
AMMINISTRATORI
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali possono anche non essere
soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione.
_Cause di ineleggibilità e di decadenza:
Non può essere nominato, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o
chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione (anche temporanea) dai pubblici
uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
_Requisiti:
La legge non prescrive quali siano analiticamente i compiti degli amministratori, ma indica come
debba essere svolto il loro generale potere di amministrare: esso va svolto con la diligenza
professionale.
Lo statuto inoltre può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
_Nomina e revoca:
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, i
quali sono nominati nell'atto costitutivo.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, tuttavia
sono rieleggibili senza limiti.
L'incarico è revocabile dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
-Cooptazione:
Se viene a mancare la minoranza del consiglio, la legge evita alla società l'onere di convocare
l'assemblea appositamente e prevede che siano gli amministratori rimasti a nominare i sostituti, che
però restano in carica solo fino a che l'assemblea non si riunisca per altri motivi.
Se invece a venir meno è la maggioranza, tale semplificazione non è consentita ed occorre convocare
appositamente l'assemblea.
ORGANI DELEGATI
E' prassi diffusa tra le spa quella di delegare funzioni del consiglio di amministrazione ad organi pi&ugra