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Effetti della vendita dell'azienda
Divieto di concorrenza dell'alienante. L'art. 2257 afferma che chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze possa variare la clientela dall'azienda ceduta. Il cedente non può intraprendere attività di concorrenza con il cessionario (è l'avviamento soggettivo). Si vuole in questo modo contemperare l'esigenza dell'acquirente di godere dell'avviamento soggettivo (che egli stesso ha pagato!), e quella dell'alienante di non vedere compressa la propria libertà di iniziativa economica per troppo tempo. Si noti che resta possibile stabilire un termine minore di 5 anni, ma mai maggiore (è derogabile). Se viene indicato un periodo maggiore, il termine è automaticamente 5 anni. Si ritiene che
Il divieto debba considerarsi violato ogni volta si sia avuto sviamento di clientela dall'azienda ceduta, per fatto concorrenziale direttamente o indirettamente dovuto all'alienante. Divieto valido anche per vendita coattiva dell'azienda nel contratto non si può impedire ogni attività professionale all'alienante.
Forma del contratto di cessione d'azienda: non c'è una forma specifica se non quella per legge di alcuni beni (es. immobili).
Per la validità: per la prova (per le sole imprese commerciali): scritta. La pubblicità risolve i conflitti tra più acquirenti della stessa azienda o tra acquirente dell'azienda e acquirente del singolo bene, riguardo alla proprietà di beni mobili presenti nell'azienda.
L'azienda regola il trasferimento da un'impresa all'altra di contratti, debiti e crediti.
La successione nei contratti aziendali. La disciplina del trasferimento.
Dell'azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell'unità economica, fine è agevolato il sub ingresso dell'acquirente nella trama dei rapporti contrattuali in corso della stessa. A tal fine l'alienante ha stipulato con i fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti, per assicurarsi l'attività d'impresa, nonché per dare sbocco ai suoi prodotti.
Per quanto riguarda il contratto aziendale non personale, diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, e dunque automaticamente, senza bisogno di alcuna manifestazione di volontà. Per i contratti aziendali non personali, le identità non sono rilevanti.
Il diritto di recedere dal contratto "entro 3 mesi dalla
Al terzo contraente è riconosciuto del trasferimento, se sussiste una giusta casa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante"; un problema potrebbe essere ad esempio la nuova controparte che deriva dalla cessione. Non è necessario il consenso del contraente ceduto, che può soltanto chiedere il risarcimento danni all'alienante dando la prova (non facile!) che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell'acquirente dell'azienda. Inoltre il recesso non determina il ritorno del contratto in testa all'alienante ma la definitiva estinzione dello stesso. Le parti possono escludere singoli contratti, purché non siano essenziali a qualificare il complesso di beni come azienda. Invece, l'opinione prevalente ritiene che contratti personali siano riguardo al contratto aziendale personale, quei contratti nei quali l'identità e le qualità dell'imprenditore alienante sono
State in concreto determinantidel consenso del terzo contraente (non viceversa). I contratti aziendali personali seguono il diritto comuneinfatti per il trasferimento di tali contratti si ritorna alla disciplina di diritto comune di cessione del contrattoe quindi è richiesto il consenso.Anche al fine di provare la giusta causa (es: la nuova controparte non è solvente come quella precedente), ilterzo deve dimostrare che l'identità dell'imprenditore era essenziale ai fini del contratto.successione dell'acquirente nei rapporti di lavoro e nei contratti collettivi di medesimoContratti di lavoro,livello, inderogabilmente. Contratti di consorzio, come i contratti aziendali.Cessione d'azienda di crediti e debiti aziendali.
A) riguardo ai CREDITI, per le imprese soggette a iscrizione nel registro, la legge non dice, come invece fase crediti e debiti si trasferiscono direttamente con l'azienda o meno. L'opinione seguita è checon i
contratti, il trasferimento non è automatico, in mancanza di espressa previsione. Inoltre, come recita l'art. 2259, dal momento dell'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese, la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Questo va a favorire il cedente infatti i costi sono ridotti e tutt'ora che lui ha notificato è a posto. Tuttavia, "il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante" (l'alienante deve naturalmente impegnarsi a pagare a sua volta il debito all'acquirente. Azione di regresso). Nel caso di imprese non soggette a registrazione, vige invece la disciplina generale della cessione dei crediti ed è quindi necessaria la notifica.
B) riguardo ai DEBITI, l'art. 2560, al fine di tutelare i terzi creditori e l'esigenza di certezza, afferma
chel'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, se non ha il consenso dei creditori. Per quanto riguarda le sole imprese commerciali, è previsto invece che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente (cessionario) dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori". (no per azienda agricola o piccola impresa). È necessario il consenso del creditore. Se non viene dato, il creditore può chiedere i soldi indifferentemente ad entrambe le controparti (però deve scegliere solamente una delle 2). Se le scritture contabili sono corrette, dei debiti in esse contenute risponde anche il cessionario (acquirente) assieme al cedente.
I CONSORZI (contratto che, molto spesso, serve a regolamentare come svolgere determinate fasi del processo produttivo)
Si tratta di una via di mezzo tra contratto normale e società. È un contratto multilaterale cooperativo.
ma non è di scambio. È il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602-2620). I consorzi si dividono in: 1. Consorzi anticoncorrenziali: consorzi costituiti al fine prevalente ed esclusivo di limitare la reciproca concorrenza fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività simili. È soggetto a controlli di antimonopolio per evitare che si instaurino situazioni di monopolio. Esempio di consorzio anticoncorrenziale è quello costituito per il contingentamento della produzione o degli scambi fra imprenditori concorrenti. Un consorzio avente esclusivamente tale oggetto è un puro contratto limitativo della concorrenza. 2. Consorzi di coordinamento (cooperazione interaziendale): strumento di cooperazione tra imprese, per la riduzione dei costi di gestione. Rispondono all'esigenza di accrescere lacompetitività dell'attività (favore delle imprese e per questo sono guardati con favore dal legislatore, che ne agevola la gestione), per conseguire un fine totalmente o parzialmente diverso. Ad esempio, più imprenditori si consorziano per acquistare in comune determinate materie prime necessarie alle rispettive imprese o creano un centro di vendita in comune dei propri prodotti. Altra distinzione tra consorzi può essere fatta riguardo i rapporti con i terzi. Distinguiamo: 1. Consorzi con sola attività interna regolano esclusivamente i rapporti reciproci fra i consorziati e svolgono un controllo su quanto convenuto tra gli stessi. Viene fatto solo tra i consorziati ed i terzi possono anche non saperlo, ma gli imprenditori rispondono a questi vincoli. È prevista l'istituzione di un ufficio comune. 2. Consorzi destinati a svolgere attività esterna a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate. Questaè la struttura destinata ai consorzi di cooperazione interaziendale. È quello più complesso e problematico. Tenendo conto di questa duplice articolazione, il codice prevede innanzitutto una disciplina comune volta a regolare la costituzione del consorzio ed i rapporti tra consorziati. Detta poi una disciplina per i soli consorzi esterni che regola i rapporti tra consorzio e terzi.IL CONTRATTO DI CONSORZIO
Parti. In principio veniva stipulato solo tra imprenditori, ma leggi speciali consentono anche tra altri soggetti (es. enti pubblici o di ricerca).
Forma. Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.
Contenuto obbligatorio. Il contratto deve contenere una serie di indicazioni specifiche:
- oggetto del consorzio
- obblighi assunti dai consorziati (eventuali contributi in denaro da essi dovuti)
- durata (se non è fissata nel contratto la durata è di 10 anni). Per quanto riguarda i consorzianti concorrenziali, si
Considera derogato l'art. 2596 che fissa in 5 anni la durata massima dei patti limitativi della concorrenza.
Nel caso di consorzi per il "contingentamento" il contratto deve indicare le quote per ogni singolo consorziato o criteri per la loro determinazione.
Ammissione di nuovi consorziati.
Il contratto di consorzio è un contratto generalmente aperto. È quindi possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti i consorziati. Le condizioni per l'ammissione dei nuovi consorziati devono essere però predeterminate nel contratto.
Nel caso di trasferimento dell'azienda, l'acquirente subentra automaticamente nel contratto di consorzio, ma è possibile l'esclusione per giusta causa, previa giustificazione e prova.
La fine del consorzio.
Il contratto di consorzio può sciogliersi per volontà del consorziato stesso (recesso):
- quando vuole;
- solo per giusta causa.
causa;
- minimo dopo un tot di tempo;
- o per decisione degli altri consorziati (esclusione).