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L’AZIENDA

2_ (in realtà nel c.c. non vi è una definizione esplicita)

L’art. 2555 definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati

Definizione di azienda.

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (quindi solo quelli pertinenti all’attività di impresa). Da ciò

emerge che l’azienda è un complesso di singoli elementi che hanno unitaria destinazione verso uno specifico

Disciplina finalizzata a: 1) garantire l’unitarietà del complesso dei beni; 2) facilitare la

fine produttivo.

circolazione, trasferimento unitario in caso di cessione da un imprenditore ad un altro)

come il mezzo (costituito da locali, macchinari, attrezzature, merci…) di cui

Essa può essere vista

l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attività.

Per qualificare un dato bene come aziendale è rilevante solo la destinazione impressagli dall’imprenditore.

Non possono quindi essere considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano da

questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa. Viceversa, beni aziendali possono

l’imprenditore dispone in base ad un

essere anche di proprietà di terzi di cui valido titolo giuridico, purché

attualmente impiegati nell’attività di impresa (locali presi in affitto, macchinari in leasing).

L’azienda assume inoltre forte rilievo sul piano economico, acquistando solitamente valore maggiore rispetto

alla somma dei valori dei singoli beni (tale maggior valore si definisce avviamento). L’avviamento di

un’azienda è in sostanza rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto (ricavi

eccedenti i costi) e di regola dipende sia da fattori oggettivi, sia da fattori soggettivi. Si distingue tra

quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in

avviamento oggettivo,

quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni (capacità di un complesso industriale di consentire

quello dovuto all’abilità

una produzione a prezzi competitivi sul mercato), e avviamento soggettivo,

operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formare, conservare e accrescere

la propria clientela.

Elementi costitutivi dell’azienda. Al fine di qualificare un dato bene come bene aziendale è rilevante solo la

destinazione dell’imprenditore all’esercizio dell’attività di impresa. Irrilevante è il titolo giuridico (proprietà,

usufrutto, altro) che legittima l’imprenditore ad utilizzare un dato bene.

Riguardo a cosa ricomprendere nella parola “beni”, l’opinione più diffusa considera elementi costitutivi

dell’azienda solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale, escludendo dunque servizi, crediti,

debiti, rapporti di lavoro e rapporti contrattuali. Le teorie unitarie considerano l’azienda come un unico

Tra concezione atomistica e concezione unitaria.

bene immateriale, sul quale il titolare potrebbe avere un diritto di proprietà unitario. Le teorie atomistiche

invece l’azienda come un unico bene immateriale, sul quale

concepiscono il titolare potrebbe avere un diritto

di proprietà unitario. Le teorie atomistiche concepiscono invece l’azienda come una semplice pluralità di

può vantare diritti diversi (proprietà, diritti

beni tra loro funzionalmente collegati e sul quale l’imprenditore

reali limitati, diritti personali di godimento). Mancando una legge di circolazione propria dell’azienda

l’ipotesi unitaria va rifiutata, tuttavia bisogna sempre tenere conto, nelle controversie, della salvaguardia

dell’unità funzionale dell’azienda.

Anche per quanti vogliono considerare l’azienda un’universalità di beni mobili (che secondo l’art.826 sono

“la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”), la disciplina

dettata per tali universalità non è applicabi8le all’azienda, se non per risolvere problemi pratici lasciati

insoluti dalla disciplina dell’azienda. Infatti, l’azienda è di regola costituita da beni eterogenei e può

(mobili ma anche immobili) che non sono di proprietà dell’imprenditore.

comprendere anche beni

TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA (o circolazione dell’azienda).

La DISCIPLINA DELLA CESSIONE D’AZIENDA è diversa dalla DISCIPLINA DELLA

N.B.

CESSIONE DEI SINGOLI BENI.

PROBLEMA:

distinguere tra cessione d’azienda e cessione dei singoli beni;

- ci sono criteri oggettivi per individuare l’azienda;

- questa disciplina si applica anche al “ramo d’azienda”, perché dotato di autonomia organizzativa.

-

L’azienda po’ formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura; può essere venduta, conferita in

società e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godim

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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