L’AZIENDA
2_ (in realtà nel c.c. non vi è una definizione esplicita)
L’art. 2555 definisce l’azienda come “il complesso dei beni organizzati
Definizione di azienda.
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (quindi solo quelli pertinenti all’attività di impresa). Da ciò
emerge che l’azienda è un complesso di singoli elementi che hanno unitaria destinazione verso uno specifico
Disciplina finalizzata a: 1) garantire l’unitarietà del complesso dei beni; 2) facilitare la
fine produttivo.
circolazione, trasferimento unitario in caso di cessione da un imprenditore ad un altro)
come il mezzo (costituito da locali, macchinari, attrezzature, merci…) di cui
Essa può essere vista
l’imprenditore si avvale per lo svolgimento della propria attività.
Per qualificare un dato bene come aziendale è rilevante solo la destinazione impressagli dall’imprenditore.
Non possono quindi essere considerati beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non siano da
questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa. Viceversa, beni aziendali possono
l’imprenditore dispone in base ad un
essere anche di proprietà di terzi di cui valido titolo giuridico, purché
attualmente impiegati nell’attività di impresa (locali presi in affitto, macchinari in leasing).
L’azienda assume inoltre forte rilievo sul piano economico, acquistando solitamente valore maggiore rispetto
alla somma dei valori dei singoli beni (tale maggior valore si definisce avviamento). L’avviamento di
un’azienda è in sostanza rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto (ricavi
eccedenti i costi) e di regola dipende sia da fattori oggettivi, sia da fattori soggettivi. Si distingue tra
quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in
avviamento oggettivo,
quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni (capacità di un complesso industriale di consentire
quello dovuto all’abilità
una produzione a prezzi competitivi sul mercato), e avviamento soggettivo,
operativa dell’imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilità nel formare, conservare e accrescere
la propria clientela.
Elementi costitutivi dell’azienda. Al fine di qualificare un dato bene come bene aziendale è rilevante solo la
destinazione dell’imprenditore all’esercizio dell’attività di impresa. Irrilevante è il titolo giuridico (proprietà,
usufrutto, altro) che legittima l’imprenditore ad utilizzare un dato bene.
Riguardo a cosa ricomprendere nella parola “beni”, l’opinione più diffusa considera elementi costitutivi
dell’azienda solo le cose in senso proprio di cui l’imprenditore si avvale, escludendo dunque servizi, crediti,
debiti, rapporti di lavoro e rapporti contrattuali. Le teorie unitarie considerano l’azienda come un unico
Tra concezione atomistica e concezione unitaria.
bene immateriale, sul quale il titolare potrebbe avere un diritto di proprietà unitario. Le teorie atomistiche
invece l’azienda come un unico bene immateriale, sul quale
concepiscono il titolare potrebbe avere un diritto
di proprietà unitario. Le teorie atomistiche concepiscono invece l’azienda come una semplice pluralità di
può vantare diritti diversi (proprietà, diritti
beni tra loro funzionalmente collegati e sul quale l’imprenditore
reali limitati, diritti personali di godimento). Mancando una legge di circolazione propria dell’azienda
l’ipotesi unitaria va rifiutata, tuttavia bisogna sempre tenere conto, nelle controversie, della salvaguardia
dell’unità funzionale dell’azienda.
Anche per quanti vogliono considerare l’azienda un’universalità di beni mobili (che secondo l’art.826 sono
“la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria”), la disciplina
dettata per tali universalità non è applicabi8le all’azienda, se non per risolvere problemi pratici lasciati
insoluti dalla disciplina dell’azienda. Infatti, l’azienda è di regola costituita da beni eterogenei e può
(mobili ma anche immobili) che non sono di proprietà dell’imprenditore.
comprendere anche beni
TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA (o circolazione dell’azienda).
La DISCIPLINA DELLA CESSIONE D’AZIENDA è diversa dalla DISCIPLINA DELLA
N.B.
CESSIONE DEI SINGOLI BENI.
PROBLEMA:
distinguere tra cessione d’azienda e cessione dei singoli beni;
- ci sono criteri oggettivi per individuare l’azienda;
- questa disciplina si applica anche al “ramo d’azienda”, perché dotato di autonomia organizzativa.
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L’azienda po’ formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura; può essere venduta, conferita in
società e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godim
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Diritto commerciale
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Diritto Commerciale - Riassunto Modulo A
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Diritto commerciale - Parte prima
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Diritto commerciale - consorzi e società consortili