L’arti. 2603 ci indica gli elementi necessari, solo gli imprenditori possono partecipare al consorzio
ma a volte la legge speciale ammette anche enti pubblici o di ricerca. Questi elementi sono la forma
scritta a pena di nullità, l'oggetto e lo scopo, sede, obblighi, contributi, poteri dell'organo direttivo,
le condizioni in base alle quali possono essere ammessi i soci, esclusioni, sanzioni. Altro elemento
fondamentale è la durata che però non deve essere necessariamente individuata nel contratto perché
in caso di mancanza il consorzio avrà una durata decennale.
Disciplina che fa riferimento alla deliberazioni del consorzio stesso e sono l'assemblea dei
consorziati e il consiglio direttivo. Il contratto può stabilire quorum e maggioranze diverse. Tra le
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delibere per cui serve l'unanimità c'è la modifica del contratto. In presenza di giusta causa i
consociati possono escludere un socio.
Specifica disciplina per i consorzi con attività esterna perché entrano in contatto con i terzi che il
legislatore vuole tutelare.
Art 2612 prevede in primo luogo oltre che l'istituzione di un ufficio comune, la sede, l'obbligo di
dare pubblicità legale sia al contratto di consorzio sia alle eventuali modifiche del contratto.
Altra caratteristica è la creazione di un fondo consortile che è un patrimonio autonomo.
Art 2615.
Se le obbligazioni sono assunte dagli amministratori ma per l'interesse dei partecipanti al consorzio
e non del consorzio ci sarà una responsabilità solidale tra fondo del consorzio e fondi dei singoli
consorziati per i quali si è agito. Nell'ipotesi in cui il consorziato sia insolvente la responsabilità si
ripartisce fra i restati consorziati in base alle loro quote.
Società consortili.
Le parti non si limitano a stipulare un contratto per i motivi sopra detti ma creano un soggetto del
tutto autonomo e che persegue un fine consortile.
Ci sono una serie di problemi di carattere organizzativo perché è una società diversa da quella
lucrativa classica in quanto non c'è il perseguimento di un utile ma al suo posto c'è lo scopo
consortile ossia conseguire un vantaggio di natura patrimoniale.
Gli imprenditori potrebbero decidere di conseguire una società consortile e quindi creare un
soggetto autonomo con responsabilità patrimoniale autonoma e perfetta e la disciplina è peculiare.
Presenta delle particolarità perché bisogna conciliare gli effetti legati al tipo con lo scopo del
consorzio.
Nel consorzio con attività esterna viene esercitata un’attività imprenditoriale che coinvolge i terzi e
c'è una produzione di ricchezza ma questo scopo è differente rispetto alla società lucrativa tipica che
ha lo scopo egoistico di produrre degli utili, mentre nel consorzio lo scopo è di scambio ossia
associarsi affinché le singole imprese possano conseguire un vantaggio economico apprezzabile
nelle rispettive economie. Questa differenza sostanziale incide sulla disciplina applicabile.
Lo scopo le avvicina alle società cooperative che hanno uno scopo mutualistico. C'è però una
differenza ossia lo scopo consortile è imprenditoriale con un interesse riferibile alle rispettive
imprese.
La presenza di uno scopo caratteristico, lo scopo di scambio, pone dei problemi di adattamento alla
disciplina societaria soprattutto in termini di disciplina applicabile, ci si chiedeva se dovesse
prevalere le norme della società o quelle riconducibili allo scopo consortile. Conflitto tra norme
societarie e interessi diretti allo scopo consortile. 2
Individuazione della esatta natura giuridica della società consultive.
Già prima del 1996 si alternavano due distinti orientamenti: uno più rigido e estremo e che
propendeva per l'applicazione integrale del tipo societario prescelto e quindi un'assoluta prevalenza
del tipo sullo scopo; il secondo propendeva in principio per la prevalenza sullo scopo ma in
definitiva era un orientamento più flessibile perché richiedeva una disciplina mista.
Con la riforma del 2006 abbiamo una norma espressa per le società consortili ma oltre alla
possibilità di avvalersi di tale facoltà e il secondo comma del 2615ter cc. La disciplina va però
ricavata in via interpretativa.
Permane il dibattito circa la prevalenza di una tesi o dell'altra.
Il primo indirizzo interpretativo è quello che dà valore all'interesse della società -> contratto
associativo misto, abbiamo un contratto di consorzio.
Per altro indirizzo lo scopo consortile non creerebbe un tipo antonomo di società che rimangono
comunque inquadrabili nel titolo scelto dallo loro costituzione.
Orientamenti:
2615ter (riforma del 2006) il dibattito verte sulla natura giuridica di queste società. Secondo il
primo orientamento abbiamo un contratto di consorzio col quale si intende costruire lo scopo
consortile. Il secondo orientamento fa prevalere il contratto di società arricchito dello scopo
consortile che importa una delega al regime e lo scopo principale non è quello lucrativo in senso
stretto, ma di scambio ossia conseguire un vantaggio patrimoniale.
Per un primo orientamento le norme sui consorzi risulterebbero immediatamente e automaticamente
applicabili, questo orientamento si fonda sia sulla collocazione sistematica dell'art 2615ter e poi su
una considerazione di carattere teorico.
Per il secondo orientamento la prevalenza va riconosciuta al tipo societario perché le norme relative
ai consorzi non possono vanificare la struttura societaria.
Posizione intermedia: propende per l'applicazione di una disciplina mista: consorzi per quanto
attiene ai rapporti tra consociati e la disciplina della società nei confronti di queste.
Quarto orientamento che dice che fatti salvi temperamenti e deroghe per la persecuzione dello
scopo consortile le disposizioni prevalenti sono quelle inderogabili del tipo societario prescelto e la
società consortile sarebbe con scopo di consorzio, saranno applicabili le norme delle società ma
sono ammesse deroghe.
Il problema cambia con la riforma del diritto societario nel 2006. Il fatto che ci sia maggiore libertà
nel disciplinare l'azione societario sostituisce l'orientamento alle finalità tipiche.
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