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Estratto del documento

II)

permetterà di applicarli anche nel contesto di una Legge nazionale.

 l’applicazione di questi principi non è intesa a limitare

Art. 1.4 (Norme Imperative)

l’applicazione delle norme imperative (norme di applicazione necessaria) di origine

nazionale/sovranazionale 

Art. 2.1.19 (Clausole Standard) sono quelle clausole che non hanno costituito oggetto di

“se

trattativa con la controparte: una o entrambe le parti fanno uso di clausole standard, si

applicano le regole generali sulla formazione”

… i contratti basati su “Condizioni Generali” sono quelli meno complessi e più ricorrenti…

Se tali “condizioni generali” vengono richiamate dalle parti e non sono vessatorie (cd equilibrio

sono approvate dall’autonomia privata e costituiscono Legge tra le parti.

contrattuale)  l’effetto sorpresa crea uno squilibrio contrattuale, cioè una

Art. 2.1.20 (Clausole a sorpresa)

parte ha un eccessivo vantaggio ed un’altra eccessivo “se

svantaggio: vi sono condizioni generali

che determinano un effetto a sorpresa che la parte non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi,

allora è inefficace, anche in presenza di richiamo espresso”.

Art. 2.1.21 (Conflitto tra clausole) In caso di conflitto fra una clausola standard ed una clausola

non standard, prevale quest’ultima poiché è stata negoziata.

Art. 3.10 (Eccessivo squilibrio-Gross Disparity) Una parte può annullare il contratto o una sua

singola clausola se, al momento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuiscono

ingiustificatamente all’altra parte un vantaggio eccessivo 6

Il contratto commerciale internazionale:

Non esiste una nozione univoca di contratto commerciale internazionale nei vari ordinamenti

giuridici: possiamo considerare internazionale un contratto che presenta elementi di estraneità

differenza del “contratto (o nazionale) rispetto al quale

rispetto ad un dato ordinamento; a interno”

tutti gli elementi rilevanti (luogo; parti ecc.) sono localizzati all’interno di un dato Paese.

Dovrà, quindi, considerarsi internazionale non solo il contratto tra soggetti di Paesi diversi, ma

altri tipi di collegamento con l’esterno!

anche il contratto che presenti

Il consiglio sarebbe quello di redigere un contratto il più dettagliato possibile, per una

autosufficiente che permetta al contratto di “stare in piedi da solo”.

regolamentazione completa ed

la “lingua del contratto”: la lingua

Una problematica riguarda scelta può essere quella di una delle 2

parti interessate o la scelta migliore sarebbe una lingua neutra, cioè l’inglese.

L’erronea valutazione di una delle due parti, pur solo linguistica, può portare all’annullamento.

In un contratto tipo troviamo:

● Il contratto internazionale esordisce con il “nomen”, cioè l’intestazione, che indica il tipo di

 Non è un’indicazione vincolante, in quanto non può influenzare in modo determinante

contratto

l’interpretazione della volontà delle parti

● Il nome delle parti che stanno stipulando il contratto

● (o “premessa”)

Preambolo è parte integrante del contratto, a meno che le parti non lo

escludano. Nel preambolo si indicano alcuni situazioni (soggettive, oggettive e di fatto) che ne

condizionano la validità e l’efficacia.

● Poi troviamo delle “Clausole tra cui:

tipiche”,

- Clausole di entrata in vigore il contratto potrebbe non entrare in vigore subito, ma essere

subordinato a determinati eventi.

I contratti internazionali hanno una genesi molto complessa: si distinguono 2 fasi

(cioè l’entrata in vigore).

Sining (cioè la sottoscrizione del contratto) e Closing

Queste 2 fasi possono coincidere. Inoltre, tra la data di Sining e quella di Closing possono accadere

determinati eventi che potrebbero comportare un Price Adjustement.

- Clausole di risoluzione delle controversie Per risolvere eventuali controversie le parti possono

fare ricorso a mezzi alternativi al ricorso alla “giurisdizione ordinaria”, anche detti ADR

(Alternative Dispute Resolutions)..

Tra questi rientra anche l’Arbitrato che vedremo successivamente!

- Negoziazione: attività che 2 parti compiono per cercare di trovare una soluzione alla

negoziare da sole o tramite l’ausilio di un professionista (es.

controversia..possono

avvocato) è lo step successivo alla negoziazione…Le parti che non sono riuscite a

- Mediazione:

giungere autonomamente a risolvere la controversia, fanno ricorso ad un terzo soggetto

mediatore che li aiuterà nella risoluzione della stessa. Distinguiamo 2 forme di Mediazione:

facilitativa il mediatore fa una proposta che le parti sono libere o meno di accettare

valutativa la proposta fatta dal mediatore è più vincolante

- Conciliazione: se la mediazione và a buon fine, le parti risolvono la controversia ed il

giudice ratifica questa soluzione 7

- Clausola di rinvio legislativo è una delle ultime clausole. Per tutto ciò che non è disciplinato

dal contratto, le parti fanno riferimento all’ordinamento giuridico del Regno Unito.

 introducono la “pena e servono a risolvere le controversie in

- Clausole Penali contrattuale”

caso di ritardo di adempimento o inadempimento totale. La clausola pone una somma forfettaria,

solitamente in % rispetto al controvalore della prestazione non oggetto di adempimento.

Hanno 3 funzioni:

1) Predeterminazione del risarcimento del danno da inadempimento: non bisogna dimostrare

l’entità del danno, ma solamente l’inadempimento.

la “penale” induce all’adempimento perché c’è la minaccia di una

2) Funzione deterrente:

sanzione pecunaria (cd “liquidazione del danno”).

Predeterminazione del tetto di liquidazione del danno (“quantum”):

3) con la pre-determinazione della penale, le parti sanno che in caso di inadempimento, più di

quanto stabilito non rischiano. Tuttavia si può verificare che il danno da inadempimento

(che in questo caso bisogna dimostrare!!!) sia eccessivamente superiore rispetto

all’ammontare dedotto forfettariamente in precedenza.

 Nella maggior parte degli ordinamenti ciò non è ammesso. Tuttavia, si è formato un

e che prevalga il “danno

filone giurisprudenziale che considera superabile la clausola penale

nel rispetto della buona fede e dell’equilibrio contrattuale.

effettivo”,

Secondo il prof, in questo caso è giusto che la clausola penale risulti inefficace.

- Clausole di durata sono tipiche quando il contratto è ad esecuzione continuata (es. contratto di

fornitura).

contratto a tempo determinato: se non è prevista la proroga, alla scadenza gli effetti cessano.

La proroga può essere ravvisabile espressamente o tacitamente.

recedere solamente per “giusta causa” ed è possibile farne un elenco

Si può

contratto a tempo indeterminato: fin quando le parti sono in vita, il contratto avrà efficacia.

Si può recedere anche senza motivazione (“ad purché con congruo pre-avviso

nutum”), (cioè un

pre-avviso giusto in relazione al caso concreto), in quanto nessuno può essere costretto ad un

vincolo giuridico per sempre. 

Paradossalmente è più stabile un contratto a tempo determinato Le parti possono trasformare un

contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e viceversa. 8

Clausole di Forza Maggiore e di Hardship: sono adatte soprattutto ai rapporti negoziali la cui

esecuzione non si esaurisce in un unico momento, ma in un tempo continuato.

 è espressione del principio di “impossibilità

- Clausola di Forza Maggiore sopravvenuta della

Tuttavia, la “portata” di questo principio varia molto da Paese a Paese:

prestazione”.

nei Paesi di Civil Law, l’impossibilità sopravvenuta si traduce in “Forza Maggiore”

nei Paesi di Common Law, troviamo la nozione di “Frustation”, cioè una situazione di fatto che

porta ad un impegno radicalmente diverso da quanto pattuito nel contratto

Un passo avanti per l’uniformità si è avuto con la di Vienna ’80, in cui all’art.79

Convenzione è

scritto: “una parte non risponde per inadempimento, se prova che tale inadempimento sia dovuto

ad un impedimento non legato alla sua volontà e che non era ragionevole attendersi”.

nell’art. secondo cui: “la

Una norma simile è contenuta anche 7.1.7 dei Principi Unidroit, parte

inadempiente è esonerata da responsabilità se prova che l’inadempimento deriva da circostanze

estranee alla sua sfera di controllo e che non era ragionevole attenersi al momento della

conclusione del contratto”.

Per venire incontro all’esigenza degli operatori economici, la ICC (Camera di Commercio

clausola standard di “Forza Maggiore”,

Internazionale) aveva predisposto, nel 1985, una che nel

2003 è stata completamente riformulata Può essere suddivisa in 3 parti:

I) Motivi di esonero da responsabilità i requisiti della Forza Maggiore sono 3 e devono essere

interpretati secondo il criterio della Ragionevolezza:

- Impossibilità; la mancata esecuzione di una delle parti deve essere dovuta da un

impedimento fuori dal suo ragionevole controllo

- Imprevedibilità; tale evento non si poteva ragionevolmente prevedere al momento della

conclusione del contratto

- Indipendenza dalla volontà delle parti; la parte inadempiente non avrebbe ragionevolmente

potuto evitare o superare gli effetti di tale inadempimento

Nella clausola dell’ICC, al paragrafo 3, vengono inclusi una serie di eventi che determinano la

Forza Maggiore, ad esempio: Guerre civili, Conflitti Armati, Terrorismo ecc.

II) Obbligo di notificazione La parte inadempiente è esonerata dalla responsabilità a patto che

alla controparte il verificarsi dell’evento di Forza Maggiore.

abbia tempestivamente notificato l’effetto decorrerà dal momento in cui

Se la comunicazione non viene fatta tempestivamente, essa

raggiunge l’altra parte.  l’esonero dalla responsabilità

III) Conseguenze della Forza Maggiore La conseguenza tipica è

Se l’impedimento è temporaneo, si ha l’esonero

per il soggetto inadempiente. sino a che cessa

l’evento che impedisce la prestazione.

Inoltre, se l’inadempimento per Forza Maggiore priva dell’interesse contrattuale una delle due

è previ

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
40 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Raf1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santosuosso Daniele Umberto.