Diritto Commerciale Internazionale (6CFU - Prof. Santosuosso)
Il Diritto Commerciale nasce internazionale perché i traffici commerciali sono per loro natura
internazionali. All’epoca del Diritto Romano era un diritto “non scritto”, basato su usi/consuetudini.
(“contratti” e
Diventa scritto in epoca comunale e piano piano si iniziano a formare le Fattispecie
“società”) ed i Principi/Norme; queste ultime si distinguono in:
- Principi Generali (norme di applicazione generale ed astratta)
- Regole (norme di dettaglio che disciplinano fattispecie specifiche).
Le Fonti del DCI possono seguire un’impostazione Tradizionale (basata sul Diritto Internazionale
Privato) o un’impostazione Contemporanea (basata sulla Lex Mercatoria).
Il Diritto Internazionale Privato (Dip) è un insieme di regole/principi (cd “norme che
di conflitto”)
disciplinano i rapporti giuridici tra privati che presentano elementi di estraneità rispetto ad un
ordinamento statale. Queste norme possono variare da Paese a Paese.
In Italia il Dip è disciplinato dalla Legge n.218/1995 che:
determina l’ambito di applicazione della giurisdizione
- italiana
disciplina l’efficacia delle sentenze estere
- pone i criteri per l’individuazione del Diritto Applicabile
-
Impostazione Tradizionale : gerarchia delle Fonti
Il Principio madre è il “principio che fa parte
1) di tutela della buona fede”, delle norme di
applicazione necessaria che rispondono a principi di ordine pubblico interno ed internazionale.
Questo principio tutela i soggetti che “fanno (cd.
impresa” Libertà di Iniziativa Economica, art.41
con l’impresa/imprenditore
Cost.) e quelli che entrano in contatto
Il “Contratto”, che fa legge tra le parti norma di “autonomia
2) ed è una privata”
L’autonomia privata può determinare l’applicazione della Lex Fori, cioè la normativa applicabile
con riferimento alla giurisdizione competente.
3) Diritto Statale o Diritto Sovrastatale In caso di ambiguità nella scelta di quale diritto statale
applicare, è il Diritto Internazionale Privato a fornirne i criteri per la suddetta scelta.
delle stesse,
4) Consuetudini (o Usi) sono norme giuridiche derivanti dall’attuazione/rispetto in
modo costante, nella convinzione della loro giuridica vincolatività (Opinio Iuris ac Necessitatis).
(non scritte) poiché non c’è un atto di promanazione
Gli usi sono norme non codificate su
documenti ufficiali, anche se di fatto esistono “raccolte” private specialmente da parte di istituzioni
commerciali quali la camera di commercio.
In UE la più importante camera di commercio è la Camera di Parigi, dove vi sono anche
raccolte di “prassi contrattuali”. a livello concettuale entrambi sono ispirati da un’esigenza
Vi è una differenza tra Usi e Prassi
di uniformità (standardizzazione) dei comportamenti commerciali. Tuttavia:
per gli USI la standardizzazione sfocia in una norma vera e propria, anche se non scritta (SI opinio
iuris)
per le PRASSI la standardizzazione sfocia a livello di suggerimento/modello contrattuale (NO
opinio iuris) 1
Gli USI, in senso stretto, possono essere distinti in:
- Usi Normativi; richiamati espressamente da una norma giuridica scritta (es. C.Civile)
- Usi Contrattuali; richiamati dal contratto
- Usi Commerciali; non richiamati espressamente né da norme né da contratti
5) Diritto Materiale Uniforme è un complesso di norme da applicare in modo universale
indipendentemente dalla nazionalità dei contraenti (Principio di Universalità). Si divide in:
(secondo l’impostazione tradizionale!);
- Privatistico non è fonte del DCI L’Unidroit
un esempio ne sono i Principi Unidroit è un istituto culturale con sede a
l’esigenza di creare norme
Roma nato con a-nazionali (solo in materia contrattuale) comuni
a tutti gli operatori commerciali internazionali. Queste norme non sono giuridicamente
vincolanti ma possono essere fonte di ispirazione interpretativa.
- Pubblicistico (Statale) è considerato fonte del DCI, ad esempio le Convenzioni
Internazionali : nasce dall’esigenza di avere un diritto a-nazionale
Impostazione Contemporanea da poter
è creata la convinzione
applicare a tutti…Si che questo diritto esista e che si chiami Lex Mercatoria
è una specie di Satura Lanx, cioè un “miscuglio” di
Lex Mercatoria Fonti messe sullo stesso
piano senza un ordine gerarchico e tutte producono norme giuridiche.
prof) è la “tutela da cui derivano altri principi:
Il principio madre (a parere del della buonafede”,
- I patti vanno rispettati (Pacta sunt servanda)
- A colui che non adempie non si è tenuti ad adempiere
- Principio di non aggravamento del danno
- Ragionevolezza gestionale (comportamento corretto) della capogruppo nei confronti delle
società figlie
La ragionevolezza privatistica, invece, non è un principio generale ma un criterio giuridico
per interpretare ed attuare i principi generali
- Principio di equilibrio contrattuale: deve sussistere ab initio, oltre che durante la vita del
contratto. Le clausole di forza maggiore, quelle penali e quelle di hardship sono espressione
del principio di equilibrio durante il contratto.
L’impostazione contemporanea, a differenza di quella tradizionale, considera i Principi Unidroit
come norme giuridiche, quindi parte integrante della Lex Mercatoria.
Poi nella Lex Mercatoria troviamo gli Usi (sullo stesso piano dei principi generali e di quelli
Unidroit), in particolare gli usi commerciali.
a differenza dell’impostazione tradizionale, una
Ancora, troviamo la Prassi contrattuale:
minoranza ritiene che siano delle norme giuridiche.
Poi troviamo le norme derivanti dal diritto materiale uniforme di stampo pubblicistico (quello
delle convenzioni internazionali). 2
ce n’è una l’autonomia privata
Rispetto alle norme della Lex Mercatoria, sovraordinata, ovvero
(contratto), la quale prevale sempre, a meno che la norma di Lex Mercatoria non sia una norma di
Le norme di applicazione necessaria rispondono al “principio
applicazione necessaria di
salvaguardia del contraente più debole” (economicamente e professionalmente).
Dunque, l’ordinamento giuridico, con le norme di applicazione necessaria, individua ex-ante (e non
di volta in volta nel caso concreto) il soggetto più debole. UE 86/653 sull’agenzia
Esempio: per le norme di applicazione necessaria derivanti dalla Direttiva
commerciale internazionale, il soggetto più debole è l’agent (non il principal), e va tutelato con
norme specifiche inderogabili. (art. 17, 18, 19 delle Direttiva!!!)
Quando si può teoricamente applicare la Lex Mercatoria?
1° caso: La manualistica distingue i casi in cui le parti hanno scelto, espressamente o tacitamente, la
Lex Mercatoria.
2° caso: Le parti hanno scelto la legge domestica. Il giudice, dopo aver esaurito tutti i tentativi sulla
legge domestica, può applicare direttamente la Lex Mercatoria, soprattutto se vi sono delle lacune
insanabili.
3° caso: Assenza di scelta. In questo caso o si opta per il Diritto Internazionale Privato o si applica
direttamente la Lex Mercatoria.
- Caso Norsolor: vedeva contrapposte, in un contratto di agenzia, una società francese
(principale) ed una turca (agente). La società francese aveva espresso la volontà di recedere
turca chiedeva comunque un’indennità
con congruo preavviso, mentre quella di fine
(la quale è prevista in tutti i casi in cui l’agente abbia contribuito ad aumentare il
clientela
fatturato del principale).
Tale indennità era prevista dall’ordinamento L’arbitro ha
francese, non da quello turco
sviluppato una soluzione di mezzo, applicando la Lex Mercatoria (quindi il principio di
ha riconosciuto l’indennità di fine clientela per un ammontare
tutela della buona fede) ed
quasi pari a quello previsto dalla legge francese.
- Caso Valenciana: sono coinvolte due società, una statunitense ed una spagnola, per la
fornitura di carbone. Il contratto prevedeva che la controprestazione venisse negoziata ogni
6 mesi, ma dopo solo 2 semestri iniziarono dei conflitti sui prezzi, in quanto ognuno voleva
L’arbitro ha optato per la
applicare la propria legge nazionale. Lex Mercatoria, non
applicando né il diritto spagnolo né quello statunitense.
- Caso Westinghouse (1996): disputa tra una società americana ed una iraniana a cui forniva
radar. La prescrizione del contratto era di 4 anni, ma la società USA interruppe la fornitura
senza preavviso. La società iraniana dopo molti anni richiese il risarcimento dei danni.
Gli arbitri non applicarono la normativa USA ma comunque, essendo passati tanti anni,
sarebbe stato contrario alla tutela della buona fede chiedere il risarcimento dei danni alla
parte che pensava di non dover dare più nulla. 3
4° caso: caso di coesistenza delle norme nazionali con la Lex Mercatoria, applicata da corti non
arbitrarie. dell’82: caso tra Stato e privati riguardante l’espropriazione per pubblica
- Caso Cassazione
utilità. Fu applicata la Lex Mercatoria, integrando la legge nazionale e riconoscendo al
soggetto espropriato un indennizzo da espropriazione.
dell’82:
- Altro caso Cassazione 8 febbraio la Cassazione prende posizione su un lodo
arbitrale non motivato, anche se in linea con il regolamento arbitrale inglese. Essa si pone il
problema del riconoscimento in Italia di questo lodo. In questo caso la suprema Corte dice sì
e applica la Convenzione di Ginevra del ’61, non riconoscendo il lodo
alla Lex Mercatoria
non adeguatamente motivato.
- Caso Tribunale di commercio di Nantes: sono coinvolte una società francese che lavorava
in Arabia e una società saudita che la sponsorizzava in cambio del 7% del fatturato
(contratto di sponsorship). La società francese lamentava che quella saudita non fornisse
alcuni servizi come l’assistenza, mentre quella saudita riteneva che non ci fosse obbligo di
assistenza. Il tribunale di Nantes dichiarò che il contratto francese era valido e che
prevedeva l’assistenza.
nell’epoca della “crisi del giuspositivismo”, ovvero la norma scritta non vale molto.
Tuttavia, siamo
In realtà questa crisi c’è sempre stata, trattandosi di un diritto non scritto.
’80
Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci
Art.1: La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro
sede di affari in Stati diversi
Art.7: Nell’interpretazione di tale
Comma 1 convenzione, si deve tener conto del suo carattere
internazionale e di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale
Comma 2 Problemi interpretativi/lacune dovranno essere decisi sulla base dei principi generali
ai quali la convenzione si ispira (cioè i principi generali della Lex Mercatoria) o, in mancanza,
secondo le norme del diritto internazionale privato.
( )
il comma 2 è un esempio di come le convenzioni internazionali possano coesistere con la Lex Mercatoria
Art.8:
Comma 1 Le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo
l'intenzione di quest'ultima
Comma 2 Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di
una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole avrebbe loro
dato (criterio della Ragionevolezza)
Art.9: Le parti sono vincolate dagli Usi ai quali hanno acconsentito (..usi contrattuali..) e dalle
pratiche che si sono stabilite tra di loro
Con il termine “pratiche”, il legislatore non intende le “prassi ma sta invocando
NB contrattuali”,
l’Autonomia Privata Per Facta Concludentia; cioè un accordo che si è formato tacitamente. 4
Principi Unidroit: internazionali. Non sono una “summa” delle
Sono dei principi relativi ai contratti commerciali
diverse soluzioni possibili ma una scelta delle norme considerate più ragionevoli dai giuristi.
Spesso vengono applicati dagli arbitri non in quanto tali, ma come “usi” oppure come “sostegno
interpretativo”. di “Leggi cioè degli
Tali principi sono un esempio Modello”, schemi legislativi proposti da
istituzioni/organismi internazionali ma non promulgati.
Sono pseudo-fonti, cioè non fonti del diritto ma fonti interpretative.
organizzati come un “sistema pur
Hanno una natura ambivalente: sono normativo”, essendo stati
predisposti come “norme contrattuali” questo perché si è voluto fare in modo che possano
applicarsi anche autonomamente (cioè senza essere richiamati dalle parti).
Preambolo:
I presenti Principi enunciano regole generali in materia di contratti commerciali internazionali.
Si applicano quando le parti hanno convenuto per la loro applicazione o (indirettamente) quando si
applica la Lex Mercatoria.
Possono applicarsi quando le parti non hanno scelto il diritto applicabile al loro contratto (solo
nell’impostazione contemporanea).
Possono essere usati per l’interpretazione del Diritto Internazionale Uniforme; del Diritto Nazionale
Applicabile e come modello per i Legislatori nazionali/internazionali
Applicazione dei principi per scelta delle parti:
Le parti decidono di incorporare i Principi Unidroit nel contratto, come “norme contrattuali”
I)
II) Le parti decidono di scegliere tali Principi come <<legge applicabile>>, in alternativa ad un
simile scelta può essere ammissibile?
ordinamento nazionale….Una
- È probabile che, se ci si trova di fronte ad un giudice nazionale, la risposta sia negativa,
in quanto, di regola, i giudici nazionali non consentono di sottoporre il contratto a norme
a-nazionali
- Se le parti decidono di sottoporre eventuali controversie ad Arbitrato, vi sono maggiori
probabilità che la scelta dei principi come “legge applicabile” venga riconosciuta valida
III) Le parti sottopongono il contratto alla Lex Mercatoria, richiamando, poi, i Principi Unidroit.
Tali principi, oltre a ribadire i principi basilari della Lex Mercatoria, specificano ulteriori aspetti
non coperti da quest’ultima, colmandone lacune e non mettendosi in conflitto con essa.
IV) Le parti sottopongono il contratto ad una Legge nazionale, richiamando i Principi Unidroit
come “usi del commercio”.
V) Scelta dei Principi Unidroit in seguito alla conclusione del contratto è di grande interesse
soprattutto nel contesto di una procedura arbitrale in cui le parti non sono state in grado di mettersi
d’accordo sulla legge applicabile ed optano per una soluzione neutrale. 5
Applicazione dei Principi in assenza di richiamo espresso:
I) Applicazione indiretta dei Principi Unidroit nei casi in cui le parti abbiano optato per la Lex
Mercatoria
Non dovrebbero esserci difficoltà a far rientrare le “disposizioni generali” dei Principi Unidroit
all’interno della che non sempre vale per le “disposizioni specifiche”.
Lex Mercatoria; cosa
Dunque, prima di applicare una norma contenuta nei suddetti principi, occorrerà verificare in che
misura essa corrisponda alle ragionevoli aspettative degli operatori del commercio internazionale
Possibilità di inquadrare i Principi Unidroit come “usi del commercio internazionale”, il ché
II)
permetterà di applicarli anche nel contesto di una Legge nazionale.
l’applicazione di questi principi non è intesa a limitare
Art. 1.4 (Norme Imperative)
l’applicazione delle norme imperative (norme di applicazione necessaria) di origine
nazionale/sovranazionale
Art. 2.1.19 (Clausole Standard) sono quelle clausole che non hanno costituito oggetto di
“se
trattativa con la controparte: una o entrambe le parti fanno uso di clausole standard, si
applicano le regole generali sulla formazione”
… i contratti basati su “Condizioni Generali” sono quelli meno complessi e più ricorrenti…
Se tali “condizioni generali” vengono richiamate dalle parti e non sono vessatorie (cd equilibrio
sono approvate dall’autonomia privata e costituiscono Legge tra le parti.
contrattuale) l’effetto sorpresa crea uno squilibrio contrattuale, cioè una
Art. 2.1.20 (Clausole a sorpresa)
parte ha un eccessivo vantaggio ed un’altra eccessivo “se
svantaggio: vi sono condizioni generali
che determinano un effetto a sorpresa che la parte non avrebbe potuto ragionevolmente attendersi,
allora è inefficace, anche in presenza di richiamo espresso”.
Art. 2.1.21 (Conflitto tra clausole) In caso di conflitto fra una clausola standard ed una clausola
non standard, prevale quest’ultima poiché è stata negoziata.
Art. 3.10 (Eccessivo squilibrio-Gross Disparity) Una parte può annullare il contratto o una sua
singola clausola se, al momento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuiscono
ingiustificatamente all’altra parte un vantaggio eccessivo 6
Il contratto commerciale internazionale:
Non esiste una nozione univoca di contratto commerciale internazionale nei vari ordinamenti
giuridici: possiamo considerare internazionale un contratto che presenta elementi di estraneità
differenza del “contratto (o nazionale) rispetto al quale
rispetto ad un dato ordinamento; a interno”
tutti gli elementi rilevanti (luogo; parti ecc.) sono localizzati all’interno di un dato Paese.
Dovrà, quindi, considerarsi internazionale non solo il contratto tra soggetti di Paesi diversi, ma
altri tipi di collegamento con l’esterno!
anche i
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Domande di diritto commerciale Santosuosso
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Appunti Diritto Commerciale - Prof Vattermoli, Santosuosso, Adiutori, Tedeschi
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Diritto commerciale