START-UP INNOVATIVA
Art. 2479
La startup innovativa è una società di capitali (valore della produzione annua non superiore a 5
milioni di euro, ed essere attiva da non più di 60 mesi), costituita anche in forma di
cooperativa, che ha come scopo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti
o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- deve concretamente avere il centro dei propri interessi nel territorio italiano,
- non deve derivare da fusione o scissione societaria ed
- è soggetta a norme particolari relativamente al rapporto di lavoro, alla raccolta di
capitali, alla gestione della crisi di impresa e agli oneri per l’avvio.
SOCIETA’ PER AZIONI (S.P.A.)
Caratteri generali
La società per azioni rappresenta il tipo più complesso e sofisticato di società di capitali.
La fortuna di questa forma giuridica è riferibile:
- all’attrattività del beneficio di limitazione della responsabilità dei soci;
- alla capacità della struttura di diversificare la proprietà e il controllo dell’impresa.
Funzioni della società per azioni:
- consente infatti agli imprenditori dotati in partenza di capitali e idee, oltre che dei
mezzi per fare fruttare entrambi, di creare volumi produttivi e di fatturato
massimamente consistenti;
- consente altresì a un imprenditore di affermare la superiorità nei confronti dei propri
collaboratori alla comune intrapresa in forma societaria (l’articolazione
dell’organizzazione corporativa permette di separare la proprietà e il controllo).
Disciplina della s.p.a.
La disciplina della S.p.a. tratteggiata dal Codice civile del 1942 è stata oggetto di modifiche in
più occasioni, ma le principali sono:
- la riforma del 1974 – prende in considerazione le esigenze dei soci delle s.p.a. di
maggiore dimensione, e specialmente quotate (es. controllo contabile affidato a società
di revisione, categoria speciale delle azioni di risparmio e poteri di vigilanza e controllo
dell’informazione societaria affidata alla Consob);
- l’emanazione del Testo unico della finanza (T.u.f.) del 1998 – introduce una disciplina
organica dei mercati finanziari e dei soggetti che in questi operano;
- la riforma del 2003 del diritto delle società non quotate – persegue il fine di incentivare
l’autoregolazione societaria e creare condizioni perché le imprese italiane possano
beneficiare di vantaggi competitivi nei confronti delle omologhe straniere, pur
preservando ambiti di competenza normativa esclusiva del legislatore nazionale e di
inderogabilità del diritto applicabile;
- l’emanazione della legge per la tutela del risparmio del 2005.
Nozione di società per azioni
La nozione di S.p.a. deriva dalla sovrapposizione tra la definizione di contratto di società ex art.
2247 c.c. e le seguenti specialità della fattispecie:
- ai sensi dell’art. 2325 c.c – le obbligazioni sociali gravano sul patrimonio della società e
solo su di esso (i soci godono del beneficio della responsabilità limitata);
- ai sensi dall’art. 2346 c.c. – le partecipazioni sono costituite da azioni che costituiscono
frazioni omogenee del capitale sociale, unità di misura di uguale valore e che
attribuiscono uguali diritti (funzione organizzativa del capitale sociale);
- 3. l’organizzazione interna della società è articolata in forma corporativa, secondo una
ripartizione per organi e uffici ai quali sono assegnate precise mansioni nell’ottica della
specializzazione delle loro funzioni e con ciò della massimizzazione dell’efficienza della
macchina imprenditoriale.
Società aperte e chiuse
Il legislatore ha realizzato uno statuto speciale per le società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio (art. 2325-bis c.c.)
La categoria delle società aperte è costituita a sua volta da due tipologie di società:
- le società con azioni quotate sui mercati regolamentati;
- le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ossia le società che,
secondo quanto previsto dalla deliberazione Consob n. 14372/2003, contestualmente:
(b.1) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a
duecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale
almeno pari al cinque per cento;
(b.2) non abbiano superato, nel primo esercizio o successivamente per due
esercizi consecutivi, due limiti tra i seguenti:
a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a quattro milioni
quattrocentomila euro;
b. ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a otto milioni ottocentomila
euro;
c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a cinquanta unità.
Le s.p.a. che non appartengono alla categoria delle società aperte
sono dette società chiuse.
Regime giuridico
L’esistenza di tre tipologie di società per azioni (aperte/emittenti azioni quotate;
aperte/emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante; chiuse) spiega perché nel suo
complesso la disciplina annoveri disposizioni diversamente applicabili, e in particolare:
- applicabili a tutte le s.p.a.;
- applicabili alle sole s.p.a. chiuse;
- applicabili alle sole s.p.a. aperte (quotate e non);
- applicabili alle sole s.p.a. quotate.
Costituzione della società per azioni
Denominazione sociale:
- l’unica condizione che va rispettata nell’assegnare all’ente la denominazione sociale è
l’indicazione che si tratta di una società per azioni, anche limitandosi a utilizzare
l’acronimo s.p.a. (art. 2326 c.c.);
- non deve necessariamente comparire il nome di un socio (società anonima);
- la denominazione sociale può essere espressa come sigla, nome di persona o di
fantasia, in una lingua qualsiasi, purché in forma d parole e rispettando i limiti propri
dell’ordine pubblico e del buon costume, e non deve fare necessariamente riferimento
al tipo di attività svolta;
- la denominazione sociale è tutelata così come lo è la ditta.
Capitale minimo: la costituzione della s.p.a. richiede dal 2014 un capitale minimo di 50 mila
euro (art. 2327 c.c.), che deve essere mantenuto nel corso del tempo.
Atto costitutivo (art. 2328 c.c.)
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico indicando una serie di informazioni,
tassativamente elencate:
- le generalità dei soci fondatori, che possono anche non essere persone fisiche (bensì
società sia di capitali, sia di persone, e secondo parte della giurisprudenza persino
associazioni non riconosciute) oppure si potrà trattare di persone straniere se sia
riconosciuta condizione di reciprocità;
- “la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali
sedi secondarie” (per esigenze di semplificazione non è più richiesto di esplicitare
l’indirizzo della società);
- “l’attività che costituisce l’oggetto sociale, nel rispetto del principio di
determinabilità” (occorrerà specificare categorie o rami specifici di attività economiche);
- “l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato” (non è richiesta una
valutazione sull’adeguatezza del livello del capitale rispetto all’attività prescelta come
oggetto sociale);
- “il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le
modalità di emissione e circolazione” (il valore delle azioni prive di valore nominale si
desume dividendo l’ammontare del capitale sociale per il numero delle azioni emesse);
- “il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura” (necessario che i beni in
natura siano esaustivamente rappresentati);
- “le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti” (in assenza di una previsione
sulla distribuzione degli utili di default vale la regola per cui decide liberamente
l’assemblea ex art. 2433 c.c.);
- “i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori”, al fine di
remunerarli per gli sforzi compiuti, i rischi assunti e le spese sopportate (ai fondatori in
specie è consentito riservarsi anche benefici ulteriori);
- “il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società” (rappresenta l’opzione
compiuta dai soci tra i modelli di governance tradizionale, monistico o dualistico);
- “il numero dei componenti il collegio sindacale” (deve essere di 3 o 5 ai sensi del
Codice civile mentre è discrezionalmente determinato ma non inferiore a 3 nelle s.p.a.
quotate ai sensi del t.u.f.);
- “la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio
di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti” (successivamente sono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci);
- “l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a
carico della società” (es. spese notarili e di iscrizione);
- “la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il
periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, decorso il quale il socio potrà
recedere” (voce che può mancare e allora la s.p.a. è a tempo indeterminato).
statuto
Atto costitutivo e statuto sono due documenti che svolgono funzioni diverse, ma nulla esclude
che tutte le disposizioni relative al funzionamento della società siano comprese nell’atto
costitutivo.
“Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società” – ossia il modo in cui
si organizza, eventualmente derogando rispetto alle disposizioni civilistiche, per realizzare
l’attività economica secondo la volontà dei soci.
Lo statuto, “anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto
costitutivo” – atto sostanzialmente unitario.
In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde.
Condizioni minime (art. 2329)
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- siano rispettate le previsioni degli artt. 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la
costituzione della società, in re
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