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FUSIONE
In tal caso si realizza una concentrazione di DUE o più società in una sola: il patrimonio di 2 o più società si
fonde quindi, attraverso diverse modalità, in un UNICO patrimonio , quello dell’unica società. Questa 108
fusione può realizzarsi in ogni caso sotto forma di : a)‘’Fusione in senso stretto’’ : questa ha luogo quando
due o più società decidono di fondersi creandone una NUOVA che prende il ‘posto’ delle altre. b) ‘’Fusione
per incorporazione’’ : una società incorpora l’altra , con il patrimonio dell’incorporata che confluirà
semplicemente nel patrimonio dell’incorporante .
Ancora la fusione può essere OMOGENEA o ETEROGENA : in tal caso è comunque bene NON confondersi
con la trasformazione rispetto all’utilizzo di questi due termini . La fusione OMOGENEA riguarda società
dello STESSO TIPO , mentre quella ETEROGENEA riguarda società di ‘tipo diverso’ : con la riforma del 2003
è stata inoltre prevista anche la fattispecie relativa alla fusione di enti NON societari con società.
In caso di fusione eterogenea sarà però necessaria una precedente trasformazione , così che i due enti
siano dello stesso ‘TIPO’ : saranno quindi ancora validi i limiti visti precedentemente per la trasformazione.
La disciplina sulla fusione prevede poi che società in stato di liquidazione NON possano partecipare ad
una FUSIONE , tranne nel caso in cui il capitale sociale NON sia diviso in azioni .
L’obiettivo della fusione può essere rintracciato nella volontà di due o più società di UNIRSI per poter
ampliare diversi elementi quali quota di mercato , dimensione ecc. : lo scopo primario è in ogni caso quello
di divenire più competitive sul mercato , motivo per il quale si hanno anche alcune agevolazioni a livello
fiscale . Inoltre anche con riferimento alla fusione si avrà la CONTINUITA’ dei RAPPORTI GIURIDICI, in capo
alla società incorporante o alla società di nuova costituzione, in base ovviamente alle fattispecie a) o b) .
Ma che fine faranno ‘ l’incorporata ‘ o le ‘diverse società in caso di fusione in senso stretto’ ? Le società
semplicemente si estingueranno , MA ciò NON toglie che in ogni caso vi sarà continuità dei rapporti
giuridici.
A livello di disciplina vi è un PROCEDIMENTO che porta all’atto di fusione : questo procedimento nella
fattispecie sarà diviso i TRE (3) diverse fasi : 1) Progetto di fusione 2)Delibera di fusione 3)Atto di fusione.
1) Progetto di FUSIONE : questo dovrà essere redatto dagli amministratori di TUTTE le società interessate
alla fusione ai sensi dell’art.2501 ter (vedi articolo) , che disciplina il contenuto dello stesso. L’intento è
quello di INFORMARE soci e terzi con riferimento a quest’operazione. Particolare attenzione in tale progetto
deve essere riservata al RAPPORTO di CAMBIO , ovvero il rapporto in base al quale sono assegnate ai soci
delle società che si estinguono le azioni della società incorporante /della nuova società : questo rapporto
dipende in generale dal valore dei patrimoni delle diverse realtà interessate alla fusione. L’ordinamento
prevede inoltre la presenza di una relazione AGGIORNATA circa la situazione patrimoniale , finanziaria ed
economica della società , ottenibile da un bilancio infra-annuale (bilancio di fusione). E’ inoltre prevista una
‘’relazione degli amministratori’’ , che dovrà in particolare dedicarsi al rapporto di cambio , elemento che
determina la convenienza economica o meno dell’operazione per i soci : gli stessi dovranno poi indicare ,
all’interno di tale relazione, i criteri utilizzati per la sua determinazione. Ancora , sarà necessaria una
‘’relazione di soggetti ESPERTI’’, scelti tra i revisori legali dei conti o tra le diverse società di revisione :
questi esprimeranno un parere sia sul rapporto di cambio che sull’adeguatezza del metodo di calcolo di
questo rapporto. Con riferimento a S.a.p.a. ed S.p.a. l’esperto sarà nominato dal tribunale : inoltre se la
società è quotata questa dovrà necessariamente ricevere il parere di una società di revisione.
Tutti questi documenti INSIEME ai bilanci degli ultimi 3 esercizi devono essere depositati in copia nella sede
di TUTTE le società interessate alla fusione entro i 30 gg dall’assemblea che si esprimerà sull’operazione.
Sono previste procedure più ‘’snelle’’ nel caso di fusioni semplificate , che si avranno qualora l’incorporata
detenga più del ‘90%’ del capitale dell’incorporata : in tal caso NON sarà prevista la necessità delle 109
relazioni degli amministratori e degli esperti.
Con riferimento alla fusione , particolare applicazione della stessa trova campo nel ‘’leveraged buy-out’’,
consistente in un meccanismo che consente l’acquisto di un pacchetto di controllo di una società ‘x’ da
parte di una società ‘y’. Chi intende acquisire il controllo di una società costituirà una S.p.a. e procederà
all’acquisto della società detta ‘’BERSAGLIO’’ attraverso un determinato finanziamento : in seguito
avverrà la FUSIONE tra la S.p.a e la società bersaglio di cui si vuole il controllo . La particolare struttura
dell’operazione prevede che il prestito venga soddisfatto attraverso gli utili generati proprio dalla società
una volta effettuata la fusione : la restituzione del finanziamento troverà ‘sostanzialmente’ garanzia nel
patrimonio sociale della società bersaglio. L’obiettivo del legislatore è in ogni caso rendere trasparente
l’operazione : a tal proposito è infatti previsto che tale operazione possa venire ad esistere solamente nel
caso in cui il soggetto acquirente abbia un fine imprenditoriale, da ricollegare sicuramente ad un
miglioramento della società ‘acquisita’. Quanto appena detto serve essenzialmente a tutelare i soci di
minoranza ed i creditori che vedranno ‘’dividersi’’ il patrimonio della società bersaglio con il soggetto
finanziatore. Art.2501-bis: è previsto che il progetto di fusione in questo caso debba indicare le risorse
finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione E che la
relazione degli esperti debba attestare la ragionevolezza di tale previsione.
2)Delibera di fusione : dovranno in questa operazione essere rispettate le norme dettate per la MODIFICA
dell’atto costitutivo. Per le società di persone è quindi sufficiente la maggioranza dei soci calcolata rispetto
alla quota di partecipazione agli utili, mentre per le società di capitali sarà necessaria la delibera
dell’assemblea straordinaria. La delibera può modificare alcune parti , purchè NON vengano lesi i diritti dei
soci/terzi : in ogni caso tali modifiche dovranno essere accettate da tutte le società interessate.
Questa delibera dovrà essere ISCRITTA nel registro delle imprese : anche in tal caso i creditori dovranno
essere TUTELATI , con la conseguenza che la fusione potrà quindi essere efficace solamente dopo 60 gg
dall’iscrizione della delibera nel registro . Tale termine NON sarà invece necessario in caso di consenso
espresso di tutti i creditori , oppure in caso di deposito delle somme tali da soddisfare i diversi crediti
presso un istituto finanziario. Tra i creditori appena citati rientrano anche gli ‘’obbligazionisti della società’’:
inoltre ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere concesso il diritto di conversione e, ove non lo
abbiano esercitato, devono essere riconosciuti nei confronti della nuova società diritti equivalenti a quelli
spettanti prima della fusione.
3)Stipulazione dell’atto di fusione : questo dovrà essere stipulato da parte dei diversi soggetti relativi alle
società interessate . Tale atto ancora dovrà essere redatto per ATTO PUBBLICO e dovrà essere ISCRITTO
nel registro delle imprese nei luoghi ove è posta la sede di TUTTE le società partecipanti alla fusione , oltre
che nel registro tenuto presso il luogo dove è posta la sede sociale della società risultante dalla fusione.
Con l’ultima iscrizione, la fusione inizierà a produrre i suoi EFFETTI : da questo momento NON potrà più
essere pronunciata l’invalidità della fusione, come appunto visto nel caso della trasformazione . Anche in
tal caso i creditori / soci potranno al massimo esercitare un’azione per il risarcimento dei DANNI. Si potrà
però in ogni caso dichiarare la nullità della ‘nuova società’ ma solo nelle ipotesi , viste a suo tempo, in cui
potrà essere dichiarata la nullità della società.
SCISSIONE
Questa è semplicemente l’operazione INVERSA della fusione. In tal caso si ha un patrimonio che si
‘SCINDE’: questa scissione può essere TOTALE o PARZIALE . Nel caso in cui sia TOTALE , tutto il patrimonio
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della ‘società scissa’ si dividerà creando due o più società di nuova costituzione , con la società scissa che si
estinguerà. Nel caso in cui la scissione sia PARZIALE la scissa rimarrà in vita, con parte del suo patrimonio
che si andrà a dividere per la creazione di un’altra società. La ‘scissione parziale’ è di fatto simile al
‘’conferimento d’azienda’’ : la differenza consiste tuttavia nel fatto che in caso di conferimento d’azienda,
le azioni della nuova società andranno in capo alla conferente , mentre in casi di scissione le azioni della
nuova società vanno in capo ai SOCI della scissa. Beneficiarie della scissione possono essere società di
nuova costituzione (scissione in senso stretto) o società già esistenti (scissione per incorporazione).
Il PROCEDIMENTO di scissione è a grandi linee simile a quello di FUSIONE : deve esserci quindi un
‘’progetto di scissione’’ (che deve sottostare in ogni caso alle stesse regole di pubblicità previsto per il
progetto di fusione) che in tal caso dovrà contenere l’ESATTA descrizione degli elementi patrimoniali da
trasferire a ciascuna delle società beneficiarie e quindi il perimetro del patrimonio che andrà a scindere in
diverse società. Dovranno inoltre essere esplicitati i criteri di distribuzione ai soci delle azioni/quote della
società beneficiaria