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Norme per le convocazioni e le delibere delle società

1° convocazione:

  • Costo: 50% del capitale
  • Società chiuse: validità delle delibere
  • Delibere: 50%+1 del capitale rappresentato in assemblea
  • Costo - Innalzabile
  • Delibere: 50%+1 del capitale - Innalzabile

Società che fanno appello al mercato:

  • Costo: 50% del capitale
  • Delibere: 2/3 del capitale rappresentato in assemblea
  • Innalzabile

2° convocazione:

  • Costo: -
  • Costo: 1/3 +1 del capitale
  • Delibere: 50% +1 del capitale rappresentato in assemblea
  • Delibere: 2/3 del capitale rappresentato in assemblea
  • Innalzabile, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali

Quorum speciali:

  • 30% del capitale
  • Oltre 1/3 del capitale: cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione, scioglimento anticipato, proroga, revoca della liquidazione, trasferimento della sede all'estero, emissione di azioni a voto limitato
  • Oltre la metà del capitale: esclusione del diritto di opzione
  • 2/3 del capitale: introduzione o
soppressione della clausola compromissoria. Trasformazione eterogenea (2/3 aventi diritto + consenso soci che acquistano responsabilità illimitata). Convocazioni: Si applicano le regole della seconda convocazione. Società chiuse: si applicano le regole della 2° convocazione successive. Società che fanno appello al mercato: costo 20% del capitale, del 2/3 del capitale rappresentato in assemblea, innalzabile. Funzioni presidente: dirige i lavori dell'assemblea, assicurando il modo ordinato e nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività. Poteri: dichiara aperta e chiusa la seduta, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, regola gli interventi e modera il dibattito, mette in votazione le diverse proposte e proclama i risultati. Ha il dovere di accertare la legittimazione degli intervenuti e garantire il rispetto delle norme che regolano la costituzione e lo svolgimento dell'assemblea. Potrà però essere revocato per giusta causa.causa. Ha inoltre il potere di assumere decisioni su aspetti dell'attività dell'assemblea non regolati dalla legge, come la scelta del sistema di votazione, sospensione o scioglimento riunione (poteri derivanti). svolgimento
  • Ogni votante ha diritto a prendere parte alla discussione per cercare di orientare la decisione degli altri soci.
  • Il presidente dovrà e potrà adottare i provvedimenti necessari per prevenire e impedire un esercizio non corretto del diritto di discussione.
  • Ai soci intervenuti è riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell'adunanza di non più di 5gg dichiarando di non essere informati sugli argomenti di discussione.
  • Gli amministratori si possono ritenere tenuti a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle dovute per legge all'assemblea, solo nei limiti in cui ciò sia necessario per consentire agli azionisti l'esercizio consapevole del voto.
  • Gli amministratori sono tenuti a mettere
a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, una relazione delle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Sistemi di votazione: può essere stabilito di volta in volta. NON è ammesso: scrutinio segreto poiché non identifica i soci in conflitto di interessi, l'impugnabilità delle delibere e il recesso. Le delibere devono constatare da verbale, sottoscritto dal presidente, segretario o notaio (se è assemblea straordinaria). Verbali trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni. Nella prassi: il verbale deve indicare la data dell'assemblea, identità partecipanti e capitale rappresentato, modalità e risultato votazioni e l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari. Deve essere redatto senza ritardo, depositato o pubblicizzato. Possono intervenire in assemblea gli azionisti con diritto di voto nonché i soggetti come l'usufruttuario e ilcreditore pignoratizio. Non compete invece agli azionisti senza diritto di voto. Va invece riconosciuto agli azionisti con diritto di voto sospeso. Loro potranno con il loro intervento agevolare la costituzione dell'assemblea qualora siano d'accordo con la maggioranza. Intervento in assemblea anche con mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Consente la partecipazione indiretta dei piccoli azionisti alla vita della società e agevola il raggiungimento delle maggioranze assembleari. Può presentare abusi: attraverso deleghe il gruppo minoritario di comando può rafforzare le proprie posizioni di potere a spese dei piccoli azionisti in occasione di assemblee combattute. Quindi gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ma con limiti. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee. Non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi e di controllo e dipendenti.

della società, società controllate e membri degli organi amministrativi, società di intervento revisione e società di gestione. La stessa persona può rappresentare in assemblea non più di 20 soci per le società che non fanno parte al mercato, non più di 50, 100, 200 soci che società fa parte del mercato del capitale di rischio.

Sollecitazione: è la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolto a tutti gli azionisti da parte di uno o più soggetti rappresentanti (committente) che richiedono l'adesione a specifiche proposte di voto. Il committente deve rivolgersi a un intermediario che effettua sollecitazione su incarico secondo le modalità stabilite dalla consob, mediante la diffusione di un prospetto e di un modello di delega il cui contenuto è determinato dalla consob stessa.

Il committente deve possedere almeno l'1% delle azioni con diritto di voto e deve risultare iscritto da almeno 6 mesi nel libro dei soci.

L'intermediario può essere svolto solo da soggetti operanti professionalmente nel mercato mobiliare (imprese di investimento, banche, sicav) diversi dal committente.

La raccolta di deleghe ha lo scopo di agevolare l'esercizio indiretto del voto da parte di piccoli azionisti già organizzati in associazione per la difesa dei comuni interessi. È la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati. Le associazioni tra azionisti sono liberamente costituite. I requisiti sono: l'associazione deve essere composta da almeno il 50% di persone fisiche, ciascuna delle quali deve essere proprietaria di un'azione non superiore allo 0.1% del capitale sociale.

L'associazione esercita la raccolta mediante la diffusione del solo modulo di delega. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e di correttezza, inoltre è investita da ampi poteri informativi nei confronti.

dei committenti, degli intermediari e delle associazioni di azioniti. La delega: - deve essere conferita per iscritto e devono essere conservate nella società. - Non può essere rilasciata in bianco e il rappresentante indicato nella delega può farsi sostituire solo da un'altra persona espressamente indicata nella delega. - È sempre revocabile. - Può essere conferita solo per singole assemblee già convocate. - Deve indicare nome delegato e la data, oltre alla sottoscritta dal delegante. - Devono contenere istruzioni di voto e sono revocabili. - Può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto. - Nella sollecitazione: esercitata da committente o intermediario che ha effettuato la sollecitazione. - Nella raccolta: rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione i quali dovranno attenersi alle indicazioni espresse da ciascun associato. Violazione sollecitazione e raccolta deleghe: sanzioni amministrative pecuniarie ed

È destinata a riflettersi sulla validità delle delibere assembleari, qualora comporti invalidità. Con il diritto di voto il socio concorre alla formazione della volontà sociale in proporzione del numero di azioni possedute. Il socio comunque non deve arrecare un danno patrimoniale alla società. Le deliberazioni assembleari sono annullabili solo se la maggioranza si sia ispirata esclusivamente a interessi extrasociali, con danno per la società. L'interesse sociale funge solo da limite alla libertà di espressione del voto. Verso il conflitto di interessi l'azionista che in una determinata delibera ha un interesse personale contrastante con l'interesse della società. Il socio è infatti libero di votare o di astenersi, ma se vota la delibera approvata con il suo voto determinante è impugnabile (art 2373). La delibera adottata col voto del socio in conflitto di interessi non è senz'altro annullabile.

formattazione del testo utilizzando tag html:

Devono ricorrere 2 condizioni:

  1. che il suo voto sia stato determinante
  2. che la delibera possa danneggiare la società

Nulla impedisce al socio di perseguire con la delibera anche un proprio interesse personale purché non sia a discapito del patrimonio sociale.

2 ipotesi di conflitto di interesse:

  • Vieta ai soci amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità
  • Vieta ai soci componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, revoca o responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

conflitto di

  • Abusi a danno della minoranza: si delibera di aumentare capitale sociale a pagamento al solo fine di ridurre la quota di partecipazione di un socio di minoranza oppure si delibera sistematicamente di non distribuire dividendi per deprimere il valore di mercato delle azioni e costringe socio di minoranza a svendere propri titoli.

Art 2372 non è valido questa volta, il principio di

correttezza afferma l'annullabilità della delibera quando la stessa è ispirata dal solo scopo di danneggiare singoli soci. Per l'abuso del diritto di voto: i. Il controllo giudiziario sulla delibera non può risolversi in un sindacato di merito sulla convenienza e sull'opportunità delle decisioni della maggioranza. ii. La delibera è annullabile solo quando risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata dai soci di maggioranza per ledere i diritti degli altri soci. Abuso della minoranza del diritto di voto o degli altri diritti a essa riconosciuti. Sanzione sarà l'esposizione al risarcimento dei danni nonché l'annullamento del voto nei casi in cui il voto contrario riesca a bloccare la decisione della maggioranza. I sindacati di voto sono accordi (patti parasociali) con i quali ci si impegna a concordare il modo in cui votare in assemblea. Possono avere carattere occasionale o permanente.eterminato o indeterminato, può riguardare tutte le delibere o solo un determinato tipo. Si può stabilire modo d
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Publisher
A.A. 2010-2011
71 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.