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INTRODUZIONE ALLE SEZIONI II – VII
La disciplina del fenomeno produttivo si articola in una pluralità di istituti, che sono connessi e
complementari tra loro. Questi istituti rappresentano l’insieme delle regole comportamentali che
governano l’agire imprenditoriale nel loro complesso. Le regole comportamentali che costituiscono lo
statuto si appuntano sui seguenti profili del fenomeno produttivo:
1. ci sono le regole che dispongono la pubblicità dell’organizzazione di impresa;
2. ci sono le regole che disciplinano l’organizzazione che costituisce l’apparato produttivo
imprenditoriale;
3. ci sono le regole che disciplinano l’attività imprenditoriale;
LA PUBBLICITA’ COMMERCIALE – p.109
La pubblicità d’impresa
La disciplina dell’impresa prevede un obbligo di pubblicità per assicurare un minimo di trasparenza
informativa su alcuni fatti o atti previsti dalla normativa. È un obbligo pubblicitario minimo, che mira a
soddisfare due diverse esigenze: da una parte l’esigenza dell’imprenditore di poter contare sulla certezza
legale che certe informazioni possano essere conosciute dai terzi con cui entra in contatto, dall’altra
l’esigenza dei terzi e del mercato in generale di poter avere informazioni inerenti l’impresa. Al fine di
fissare un punto di equilibrio tra le due necessità, l’obbligo pubblicitario è informato al principio di
tipicità, in base al quale le informazioni da sottoporre a pubblicità sono tutte e solo quelle per cui la
legge impone tale obbligo. 8
A questo obbligo si adempie attraverso il registro delle imprese, una vera e propria banca dati gestita
dalle camere di commercio di ogni provincia. È suddiviso in sezioni: c’è la sezione ordinaria e quella
straordinaria.
Il registro delle imprese
Il registro delle imprese è un registro pubblico, previsto dal legislatore del ’42, con la funzione di
raccogliere i fatti e gli atti d’impresa per cui è prescritto un obbligo di pubblicità. È affidato alla gestione
delle camere di commercio di ogni provincia ed è tenuto secondo tecniche informatiche.
La sezione ordinaria e le relative iscrizioni
La sezione ordinaria è quello che rimane del registro delle imprese approntato dal legislatore del ’42. è
destinata ad accogliere le imprese commerciali non piccole, le forme giuridiche commerciali (le società
commerciali) e le altre forme giuridiche per le quali il codice civile prevede un obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese. L’iscrizione deve avvenire attraverso la presentazione di una domanda dalla quale
devono risultare le informazioni oggetto dell’obbligo di pubblicità secondo la legge. Le informazioni
sono quelle relative agli elementi dell’assetto organizzativo strutturale dell’impresa, ovvero le generalità
dell’imprenditore, l’oggetto dell’impresa e la sede. A queste se ne aggiungono altre nel corso dello
svolgimento dell’iniziativa. L’iscrizione dev’essere richiesta entro il termine di 30 giorni dall’inizio
dell’impresa o dal verificarsi del fatto o dell’atto oggetto di pubblicità. Essa è subordinata ad un
controllo da parte dell’ufficio del registro. Si tratta di un controllo volto a verificare il rispetto del
principio di tipicità, cioè che l’iscrizione sia prevista dalla legge, e la regolarità formale della domanda.
Se l’iscrizione avviene senza che ricorrano le condizioni è possibile porre rimediare attraverso la
cancellazione d’ufficio da arte del giudice. Per quanto riguarda gli effetti, l’iscrizione ha un’efficacia
dichiarativa che determina una presunzione di conoscenza del fatto o dell’atto per cui la legge prescrive
l’obbligo di pubblicità. Inizialmente tale presunzione era assoluta fin da subito, successivamente il diritto
europeo ha posto di renderla relativa per i primi 15 giorni con riferimento ai soli fatti o atti delle società
capitali. Nell’ipotesi in cui l’iscrizione obbligatoria sia stata omessa, si verifica una presunzione di
ignoranza dei fatti o degli atti che avrebbero dovuto essere iscritti. All’efficacia dichiarativa si aggiunge
un’efficacia normativa, nel senso che talvolta l’obbligo pubblicitario costituisce condizione per rendere
applicabile una certa disciplina o un certo regime giuridico. Dall’efficacia normativa si distingue poi
l’efficacia costitutiva, tradizionalmente riconosciuta all’iscrizione delle società di capitali.
Le sezioni speciali e le relative iscrizioni
Le sezioni speciali nascono con l’obiettivo di farvi confluire le imprese e le forme giuridiche che
trovavano collocazione in differenti forme di pubblicità, le quali non potevano transitare nella sezione
ordinaria in quanto imprese diverse da quelle commerciali non piccole o forme giuridiche per le quali non
è previsto un obbligo di pubblicità nelle norme del codice civile. In questa sezione devono prendere
iscrizione i titolari di imprese agricole, i titolari di piccole imprese, le società semplici e devono essere
annotati i titolari di imprese artigiane e i loro consorzi.
Nel corso degli anni sono state istituite altre cinque sezioni speciali: una riservata alle società tra
professionisti, la seconda riservata alle società e agli enti di gruppo, la terza riservata agli enti titolari di
imprese sociali, la quarta nella quale le società di capitali possono replicare i fatti e gli atti già iscritti nella
sezione ordinaria tradotti in un’altra lingua dell’UE, la quinta riservata alle imprese start-up innovative.
Nelle sezioni speciali le iscrizioni producono sempre effetti di pubblicità notizia.
9
ORGANIZZAZIONE E CIRCOLAZIONE DELL’IMPRESA p.121
La documentazione di impresa
La disciplina dell’impresa stabilisce un obbligo di documentazione di impresa. In particolare si tratta
dell’obbligo di dare rappresentazione scritta dei diversi accadimenti relativi allo svolgimento dell’attività
di impresa, assolto tramite l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Le scritture contabili obbligatorie
Chi esercita un’impresa commerciale non piccola ha l’obbligo di tenere le scritture contabili richieste
dalla natura e dalla dimensione dell’impresa. La normativa fissa due scritture contabili obbligatorie
minime per tutte le imprese, ovvero il libro giornale e il libro degli inventari. Nel libro giornale vanno
indicate giorno per giorno tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. In esso vanno rilevati i
fatti di gestione nel loro profilo patrimoniale e reddituale. Il libro degli inventari è la scrittura contabile
nella quale devono essere riportati tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi dell’impresa e estranei
all’impresa. Dev’essere redatto all’inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale. Quest’ultimo
inventario si chiude con il bilancio.
Il bilancio d’esercizio
Il bilancio d’esercizio è l’insieme di tre documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa. Nell’ordinamento giuridico italiano, a differenza di altri ordinamenti, manca una disciplina
giuridica generale sul bilancio d’esercizio.
Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall’ultima registrazione, in quanto vengono
considerate mezzi di prova.
I collabori interni d’impresa. La disciplina generale
Il dato normativo prevede tre tipologie di collaboratori interni di impresa: l’institore, il procuratore e i
commessi. Ciascuna di queste figure ha poteri decisori e dichiaratori e ogni collaboratore ha poteri di
gestione esterna (di rappresentanza). Per limitare i poteri naturali di un collaboratore occorre un atto
specifico che formalizzi tali limitazioni, soprattutto con riferimento al potere di rappresentanza. L’atto in
questione prende il nome di procura. Per rendere opponibili nei confronti dei terzi i limiti contenuti nella
procura, essa viene assoggettata ad un regime di pubblicità. In assenza di tale pubblicità, la procura e,
quindi, i limiti che essa contiene, non può essere opposta ai terzi.
L’institore
L’institore è il collaboratore preposto all’esercizio dell’impresa o ad una parte di essa, che può essere
rappresentata da una sede secondaria o da un ramo particolare. Ci può essere un unico institore, oppure
possono essercene più di uno. Nel caso in cui vi siano più institori essi agiscono disgiuntamente, cioè
ognuno indipendentemente dall’altro o dagli altri. L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti
all’impresa. Egli non può però spingersi al di là della gestione dell’impresa, come ad es. alienare
l’azienda oppure cambiare l’oggetto dell’impresa gestita. L’institore aggiunge ai poteri sostanziali i poteri
processuali, potendo stare in giudizio per l’imprenditore come attore o come convenuto.
È poi tenuto a spendere il nome dell’imprenditore. In caso di omissione, diventa titolare di tutti gli atti
compiuti a proprio nome.
Il procuratore e i commessi
Il procuratore è il collaboratore che compie atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur senza esservi
preposto. Non essendo preposto all’impresa o ad una parte di essa, il procuratore non ha invece
rappresentanza processuale. 10
I commessi sono collaboratori che compiono gli atti che comporta ordinariamente la specie di
operazioni cui sono incaricati. Hanno poteri decisionali e dichiaratori che attengono al tipo di operazioni
che sono incaricati di porre in essere. Essi hanno il potere di concedere i soli sconti e/o le sole dilazioni di
pagamento che rientrano negli usi commerciali, nonché di riscuotere il prezzo delle merci vendute.
L’azienda
L’azienda è definita dal codice come il complesso dei beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio
dell’impresa. Appartiene al mondo degli oggetti di diritto.
La composizione del complesso aziendale
L’azienda rappresenta un’entità unitaria che trascende le singole componenti, sia sul piano del valore, sia
su quello della funzione. La giurisprudenza individua tra i beni aziendali “un vincolo di interdipendenza e
complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo”. Tale vincolo è dato
dall’organizzazione, cioè dal coordinamento dei diversi elementi da parte dell’imprenditore.
L’attitudine alla produzione di nuova ricchezza e alla maturazione di un reddito rappresenta l’avviamento
dell’azienda. Esso rappresenta una qualità dell’azienda. La clientela consiste nel flusso di domanda
stab