Il diritto commerciale: nozioni, storia, fonti
Per diritto commerciale si intende l’insieme delle norme di diritto privato che disciplinano specificamente le attività produttive e il loro esercizio. Nel diritto commerciale confluiscono esclusivamente gli istituti e le disposizioni privatistiche, per questo lo si definisce come il diritto privato delle attività produttive.
Il contenuto del diritto commerciale e le traiettorie del suo sviluppo nell'era moderna
Al centro del sistema c'è il concetto di impresa. Questa è definita nell’art.2082 come l’attività economica organizzata svolta professionalmente, diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il diritto dell’impresa non costituisce però una disciplina organica e completa dell’attività. L’attività produttiva, infatti, si svolge per molti aspetti nell’ambito del diritto privato e dei suoi principi comuni. I singoli atti in cui l’attività è scomponibile sono tendenzialmente disciplinati dal diritto privato comune. Il diritto commerciale nasce dall’esigenza di proteggere gli interessi che si formano quando i singoli atti non appaiono più come accadimenti isolati, ma si svolgono e vengono coordinati nel quadro di un’attività produttiva complessa e unitaria.
Le fonti
Attualmente il Codice civile conserva una buona parte dello statuto dell’imprenditore e della disciplina delle società. A questo si affiancano le sempre più numerose e complesse leggi speciali. C'è poi un’intensa produzione normativa di rango secondario, sia del governo che da parte delle diverse autorità indipendenti dotate di potere legislativo. Non meno importante è la dimensione internazionale del diritto commerciale. Ampi settori del diritto commerciale sono oggetto di stipulazione di accordi internazionali, diretti a rendere omogenee le discipline statali. Gli ordinamenti europei vengono armonizzati tra loro dalle regole di diritto dell’UE.
La fattispecie impresa
La nozione di impresa
Nell’ordinamento giuridico italiano le norme relative all’impresa sono contenute nel codice civile, che definisce imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Il soggetto della normativa è quindi l’imprenditore. La norma di apertura descrive in termini oggettivi un suo comportamento, che si sostanzia in un’attività, l’impresa, che presenta i requisiti di organizzazione, professionalità ed economicità.
La relatività della nozione d'impresa
Esistono nell’ordinamento più nozioni di impresa. Quella che usiamo noi è la definizione che serve a determinare in termini generali e astratti quali sono i fenomeni che devono essere assoggettati alle norme che costituiscono lo statuto delle attività produttive qualificabili come imprese. È una nozione relativa, funzionale all’individuazione del fenomeno destinatario del diritto commerciale.
L'attività produttiva
L’art.2082 descrive l’impresa in termini di attività e la qualifica come produttiva. L’attività può essere intesa come un modello comportamentale formato da tanti singoli comportamenti, che vengono considerati nel loro insieme. Essi rappresentano una sequenza coordinata strutturalmente e funzionalmente. L’attività si presta ad essere qualificata a seconda della natura del suo scopo. Per questo la sequenza comportamentale dev’essere orientata al perseguimento di un risultato socialmente riconoscibile come produttivo, in quanto destinato a produrre un’utilità che prima non c’era.
Si può escludere fin da subito il gruppo delle attività di godimento, perché si presentano sotto forma di attività non produttiva. Queste attività prevedono l’uso o lo scambio di cose che si hanno già. Inoltre non tutte le attività produttive sono imprese: lo sono solo quelle che presentano gli attributi di professionalità, organizzazione ed economicità.
La professionalità
Un’attività produttiva, per poter essere qualificata come impresa, dev’essere svolta professionalmente, e quindi soddisfare il requisito della professionalità. L’attività deve aver luogo in maniera abituale, stabile e reiterata.
- Si ritiene che professionalità non sia sinonimo di esclusività, e quindi non è necessario che l’attività produttiva sia l’unica attività svolta da chi la pone in essere;
- In secondo luogo si ritiene che professionalità non sia sinonimo di continuità, sicché il requisito in esame c’è anche se l’attività produttiva viene svolta in modo non continuativo, cioè sia caratterizzata da interruzioni dovute alle esigenze naturali del ciclo produttivo (es. attività stagionali);
- Si ritiene che non sia sinonimo di pluralità di risultati prodotti, quindi c’è anche quando l’attività produttiva è finalizzata alla realizzazione di un unico affare (es. realizzazione di un’opera complessa come un ponte, una strada, ecc.).
L'organizzazione
Un’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, dev’essere poi organizzata, e quindi soddisfare il requisito dell’organizzazione. Esso richiede che l’attività produttiva venga esercitata non solo con la capacità lavorativa di chi la pone in essere, ma anche con l’ausilio di altri fattori produttivi. Essi fanno parte di due categorie fondamentali: il lavoro e il capitale. Con il primo si fa riferimento alla forza lavoro acquisita sul mercato, con il secondo si allude a qualsiasi entità materiale o immateriale a prescindere dal titolo che ne consente di avere la disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto, locazione, ecc..). Il ruolo del titolare di un’attività produttiva organizzata è quello di svolgere un’opera di organizzazione, che consiste nello stabilire un ordine funzionale e strutturale dei fattori produttivi ai quali fa ricorso. Se manca questo profilo, e il ruolo del titolare si limita ad un’attività puramente esecutiva, allora l’iniziativa non è qualificabile come impresa bensì come lavoro autonomo.
L'economicità
Un’attività produttiva, per essere qualificata come impresa, dev’essere, infine, economica, cioè deve soddisfare il requisito dell’economicità. Esso connota l’attività sul piano del metodo che dev’essere seguito nel suo svolgimento. Secondo un primo orientamento, il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo lucrativo, cioè quello che tende a far conseguire un profitto. Perciò, secondo questo orientamento, un fenomeno produttivo per potersi qualificare come impresa dev’essere un’attività lucrativa, in grado cioè di generare un margine di profitto.
Secondo un diverso orientamento, il metodo da impiegare nello svolgimento dell’attività è il metodo economico in senso stretto, cioè un metodo che tende ad assicurare il pareggio tra ricavi e costi. Secondo questo orientamento, un fenomeno produttivo si qualifica come impresa se è un’attività meramente economica e non necessariamente lucrativa. Deve trattarsi di un’iniziativa che sia in grado di mantenersi in equilibrio economico e finanziario, preservando almeno nel lungo periodo, l’autonomia da altre economie. In un fenomeno produttivo economico, a prescindere dal metodo che ne informa lo svolgimento, il presupposto che rende congruo l’assoggettamento al diritto dell’impresa è il fatto che tali fenomeni si interfaccino con il mercato, cioè siano esposti al rischio di mercato. Resta incerto se possa considerarsi economica o erogativa quell’attività che viene svolta secondo una logica di perdita programmata (es. mondo del no profit).
La completezza della nozione di impresa
Il modello comportamentale descritto dalla norma è esaustivo: contiene gli elementi necessari e sufficienti che devono caratterizzare un certo “fatto” affinché esso possa considerarsi giuridicamente come impresa. Si discute se si possa qualificare come impresa il caso in cui la produzione non sia destinata ad essere collocata sul mercato (impresa per conto proprio) o nel caso in cui tale fenomeno si sia svolto senza osservare le condizioni richieste dalla legge per la sua iniziazione (impresa illegale) o persegua direttamente o indirettamente una finalità illecita (impresa immorale o mafiosa). Nel primo e nel secondo caso la conclusione dipende dal fatto che il fenomeno posto in essere sia un fenomeno produttivo che presenta le tre caratteristiche oggettive di professionalità, organizzazione ed economicità: nel caso affermativo si tratta di un’impresa, in caso contrario no.
L'impresa come fenomeno produttivo di portata generale e la sua rilevanza normativa
La nozione di impresa che abbiamo esaminato colloca al vertice del diritto commerciale un fenomeno omnicomprensivo, dove invece, al vertice del diritto commerciale contenuto nel codice di commercio erano esclusi i fenomeni di natura agricola e artigiana. Questo ampliamento è dovuto alla volontà di assoggettare ogni iniziativa produttiva ad un nucleo di regole comuni. L’impresa, quale fenomeno omnicomprensivo, è destinataria di singole disposizioni, che nell’insieme costituiscono una disciplina poco organica. Il legislatore storico voleva attribuire una rilevanza normativa a due fenomeni imprenditoriali: il primo, guardando alla natura della produzione e mettendo in luce l’impresa agricola dalla nozione di impresa generale; il secondo guardando alla dimensione dell’organizzazione, evidenziando la piccola impresa.
L'impresa agricola
L’impresa agricola è l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Ci soffermiamo sulla ragione della scelta di attribuire all’impresa agricola rilevanza normativa più ristretta, escludendola dai fenomeni imprenditoriali destinatari della disciplina generale. Il fenomeno dell’impresa agricola si caratterizza per avere un processo produttivo basato essenzialmente sul fondo: il fattore produttivo principale è rappresentato dalla terra. Infatti l’impresa agricola si sostanziava nello sfruttamento del fondo, utilizzato per coltivare o per allevare il bestiame. È per questo che il legislatore ha deciso di assoggettare l’impresa agricola ad una disciplina più ristretta, in quanto non ha particolari esigenze di investimento in fattori produttivi. Per cui le esigenze finanziarie richieste dal processo produttivo dell’impresa agricola erano minime e quindi poteva essere minimo anche il ricorso al credito alla produzione. Ai sensi dell’art.2135, per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque marine. Per attività connesse si intendono le attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti da attività agricole essenziali, nonché le attività dirette alla produzione e alla fornitura di beni o servizi ottenuti dall’utilizzo di attrezzature o risorse dell’azienda agricola.
- Quanto alle attività agricole essenziali, nella versione originaria della normativa rientravano tra esse solo quelle attività di coltivazione e allevamento del bestiame che avevano luogo sul fondo. Oggi questa conclusione non è più sostenibile, perché la normativa stabilisce che un’attività di coltivazione o allevamento utilizza o può utilizzare il fondo, con la conseguenza che quest’ultimo è passato dall’essere fattore produttivo essenziale a fattore produttivo eventuale. Nella nuova nozione di impresa agricola l’elemento caratterizzante è rappresentato dalla cura e dallo sviluppo di un ciclo biologico. Di per sé non è impresa agricola l’impresa ittica, cioè l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici, e quindi non alla cura o allo sviluppo di un ciclo biologico.
- L’ampliamento della nozione si coglie soprattutto per quanto riguarda le attività connesse. Queste non si identificano più soltanto come le attività tipicamente poste in essere da un agricoltore o da un allevatore, subordinate alle attività essenziali. La normativa stabilisce che sono connesse anche le attività che utilizzano come materia prima prevalente (e non esclusiva) i prodotti derivati dall’attività di coltivazione e/o allevamento di animali esercitata dal medesimo soggetto. Inoltre, sono comunque connesse le attività di produzione e di fornitura di beni e servizi ottenuti impiegando principalmente le attrezzature o le risorse che costituiscono l’azienda agricola dello stesso soggetto. Le attività di agriturismo sono qualificate come imprese agricole se le strutture di ricezione degli ospiti sono le strutture che compongono l’azienda agricola.
La piccola impresa
La nozione di piccola impresa si trova all’art.2083, il quale la descrive come un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della famiglia di quest’ultimo. Le figure soggettive sono: il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano e il piccolo commerciante. La scelta di attribuire alla piccola impresa rilevanza normativa più ristretta sta nel fatto che l’impresa debba incentrarsi essenzialmente sul fattore produttivo rappresentato dal proprio lavoro e dal lavoro dei propri familiari. La piccola impresa ha esigenze di investimento per quanto riguarda fattori produttivi diversi dal lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia. Si ritiene che la prevalenza vada accertata non in senso quantitativo (verificando cioè se i familiari prevalgono sugli altri dipendenti e sul capitale), ma qualitativo, cioè verificando che il lavoro del titolare e dei componenti costituisca un fattore essenziale e imprescindibile nel processo produttivo.
La piccola impresa nella legge fallimentare
Valutare se il lavoro del titolare sia preminente rispetto agli altri fattori produttivi non è sempre agevole, come non lo è tracciare una linea di confine tra le piccole imprese e le imprese. Al criterio di prevalenza esaminato, si affianca un criterio quantitativo, dove occorre individuare i fenomeni produttivi che possono essere oggetto di applicazione di un istituto predisposto all’indirizzo dell’impresa: le procedure concorsuali. In particolare l’apertura delle procedure concorsuali di fallimento e concordato preventivo nei confronti delle imprese che si attestino al di sotto di tre parametri:
- L’esposizione debitoria complessiva sussistente al momento di apertura della procedura concorsuale non superiore a 500 mila euro;
- L’attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti non superiore per ogni esercizio a 300 mila euro;
- I ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non superiore per ogni esercizio a 200 mila euro.
L'impresa commerciale
L’impresa commerciale è un’attività di produzione di beni e di servizi che si qualifica come industriale e/o un’attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. I tratti identificativi dell’impresa commerciale sono l’industrialità e l’intermediarietà. Ci sono due interpretazioni differenti di questi due requisiti.
- Secondo la prima interpretazione l’attività sarebbe industriale solo se si tratta di attività automatizzata o che si sostanzia nella trasformazione fisico-tecnica della materia, e sarebbe intermediaria solo se si tratta di attività originata da un acquisto di qualcosa per la rivendita di quel qualcosa. In quest’ottica all’impresa agricola e all’impresa commerciale, si aggiungerebbe alla categoria di impresa anche l’impresa civile.
- L’opinione prevalente è orientata nel senso di interpretare in un altro modo i due requisiti, attribuendo all’industrialità il significato di non agricolo e all’intermediarietà il significato di scambio. In base alla natura, un fenomeno imprenditoriale è o un’impresa agricola, o un’impresa commerciale, escludendo la categoria dell’impresa civile.
L'impresa pubblica
L’impresa pubblica è un fenomeno produttivo imprenditoriale di natura commerciale esercitato da o riconducibile ad un soggetto di diritto pubblico (ente pubblico). In particolare un’attività commerciale può costituire oggetto esclusivo o principale di un ente pubblico, qualificato come ente pubblico economico, ma può essere anche un’iniziativa secondaria di un ente pubblico, che allora si è soliti qualificare come ente pubblico non economico.
- L’ente pubblico economico si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale attraverso un’attività commerciale. È una conformazione dell’impresa pubblica che in passato assumeva grande importanza, mentre oggi è circoscritta ai mercati in regime di monopolio legale (tabacchi, giochi e scommesse), in quanto gran parte degli enti pubblici economici sono stati interessati da un processo di privatizzazione. Perciò il soggetto economico rimane di diritto pubblico, mentre il soggetto giuridico è diventato privato.
- L’ente pubblico non economico è invece un ente che realizza molteplici fini istituzionali.
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