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OGGETTO DEL CONTRATTO - BENI
Può essere trasferita l'intera azienda (se non specificato si intendono trasferiti tutti i beni dell'azienda) oppure un ramo dell'azienda che è capace di produrre solo beni e servizi da offrire sul mercato.
Se con l'azienda circolano anche marchi/brevetti è necessario contratto trascritto presso Ufficio italiano brevetti e marchi; se presenti beni immobili il contratto deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari. Questi beni devono essere trascritti ai fini dell'opponibilità ai terzi del loro trasferimento.
Inoltre per alcuni beni è necessario il consenso dell'alienante, es. la ditta (vedi segni distintivi dell'azienda).
AVVIAMENTO = potenzialità/attitudine dei beni organizzati ad attirare la clientela e a generare reddito in futuro. Infatti il valore economico dei beni materiali e immateriali che costituiscono l'azienda è superiore alla somma algebrica del
valore dei singolibeni.L'avviamento è compreso nel trasferimento dell'azienda e si fa riferimento al suo valore oggettivo (valore aggiunto, attitudine a creare ricchezza, generare profitti a prescindere dal titolare originario) e non al valore soggettivo (capacità personali dell'imprenditore, non trasferibile).
DIVIETO DI CONCORRENZA A CARICO DELL'ACQUIRENTE (Art.2557)
- Divieto per l'alienante di iniziare una nuova impresa avente caratteristiche tali da poter sviare la clientela ceduta, divieto valido per 5 anni (per riscontrare la violazione di tale divieto non è necessaria la prova del danno subito, ma è sufficiente la mera potenzialità che esso si verifichi in conseguenza della condotta contraria dell'obbligato).
- L'alienante deve porre l'acquirente nelle condizioni di poter esercitare l'attività.
Questi obblighi sono finalizzati al mantenimento del valore di avviamento (oggettivo) trasferito.
All'acquirente.SUCCESSIONE NEI CONTRATTI (Art. 2558)
In mancanza di diversa pattuizione, al trasferimento dell'azienda si accompagna la successione dell'acquirente nei contratti. Contratti a prestazioni corrispettive, non ancora eseguiti integralmente da nessuna delle parti, stipulati per l'esercizio dell'impresa stessa. Sono esclusi, invece, i contratti con prestazioni a carico di una sola parte e i contratti a prestazioni corrispettive nei quali una delle prestazioni sia stata interamente eseguita.
Disciplina del trasferimento delle posizioni contrattuali (per i contratti di natura non personale tra cedente e ceduto):
- Nel diritto comune (art.1406), il contraente ceduto (soggetto con cui l'alienante, il cedente ha originariamente stipulato il contratto) deve dare il consenso perché il cedente possa cedere la sua posizione contrattuale.
- Deroga, prevista dal diritto speciale art. 2558: il consenso del contraente ceduto non è necessario, è
Ammesso il trasferimento automatico della posizione contrattuale. Il contraente ceduto, per tutelarsi (quindi nel caso in cui non voglia trasferire la sua posizione contrattuale al cedente), può recedere il contratto se presenta una "giusta" causa (es. il ceduto riscontra che il cessionario non ha i mezzi finanziari che assicurano l'esecuzione del contratto).
Non vengono, invece, trasferiti i contratti personali e quelli espressamente esclusi dalla successione (ma non quelli funzionali all'impresa).
Caso di contratti di locazione di beni immobili:
CESSIONE CEDENTE (=conduttore, è l'imprenditore originario, chi paga il canone al locatario) può cedere il contratto al cessionario anche senza il consenso del locatore. Il locatore può opporsi per gravi motivi o agire contro il cedente se il CEDUTO = cessionario non paga il canone. Locatario, proprietario del.
Caso di contratti di lavoro subordinato:
È previsto che il rapporto
continui con l'acquirente dell'impresa (il trasferimento dell'impresa non costituisce di per sé motivo di licenziamento)
CREDITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA (Art. 2559) – IMPRESA SOGGETTA A REGISTRAZIONE
Il cessionario (acquirente) succede nei crediti relativi all'azienda ceduta e la cessione ha effetto nei confronti di terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (pubblicità legale). In mancanza di iscrizione il contraente ceduto (debitore ceduto) è comunque liberato se paga in buona fede l'alienante e non il nuovo acquirente.
I crediti compresi nel trasferimento dell'azienda sono quelli funzionali all'esercizio d'impresa e sono esclusi i crediti pecuniari verso clienti (crediti commerciali).
DEBITI RELATIVI ALL'AZIENDA CEDUTA (art. 2560)
L'alienante non è liberato da tali debiti se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito.
L'oggetto
della cessione è l'azienda commerciale, per questo vi è l'obbligo della tenuta delle scritture contabili. Ne segue che la responsabilità è solidale (acquirente + alienante) del passivo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori (anche tenute irregolarmente). Il creditore ceduto può agire per ottenere il suo credito (che aveva con l'alienante e ora ha con l'acquirente) sia contro l'acquirente che contro l'alienante. La corresponsabilità non sorge se i debiti non sono iscritti nelle scritture contabili. Questa corresponsabilità è una deroga del principio generale, il quale stabilisce che la responsabilità patrimoniale grava solo su chi l'ha assunta espressamente (in questo caso l'alienante). Nel caso dei debiti trasferiti, per assicurare la garanzia patrimoniale su cui il creditore pecuniario ha fatto affidamento si deroga il principio generale stabilendo che vale laresponsabilità solidale di acquirente e alienante.
Trasferimento del godimento dell'azienda
Forma del contratto con oggetto il trasferimento del godimento dell'azienda (concessione di usufrutto o di affitto)
DIRITTO REALE DI GODIMENTO: piena e immediata disponibilità (dell'azienda in questo caso).
USUFRUTTO DELL'AZIENDA: diritto reale di godimento su tutti beni componenti l'azienda di cui il concedente abbia la proprietà, oltre a trasferire i diritti di godimento vantati su altri beni
DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO: titolo di credito che ha per oggetto il godimento di un bene. No immediatezza dell'esercizio di tale diritto, in quanto può realizzare il suo diritto solo attraverso la cooperazione di un altro soggetto. È un diritto relativo, valido quindi solo verso un soggetto passivo, non terzi.
AFFITTO DELL'AZIENDA: diritto personale di godimento su tutti i beni aziendali, è un contratto di locazione con
oggetto una cosa produttiva, in questo caso.
Norme applicate ad entrambi i contratti:
Art. 2556 forma e pubblicità del contratto
Art 2557 DIVIETO DI CONCORRENZA
- Grava sul proprietario per tutta la durata dell'usufrutto
- Grava sul locatore per tutta la durata dell'affitto
Art. 2558 SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
- Subentra l'usufruttuario per tutta la durata del rapporto
- Affittuario
All'estinzione del rapporto i contratti di lavoro subordinato passano in capo al proprietario e al locatore. Per i contratti preesistenti al trasferimento e quelli nuovi stipulati dall'usufruttuario o dall'affittuario, la disciplina è controversa: o si estinguono o passano in capo al proprietario o al locatore.
Art. 2559 SUCCESSIONE DEI CREDITI
Applicata solo all'usufrutto
Art. 2560 DEBITI
Non dispone nulla in relazione all'azienda ceduta in usufrutto o affitto. L'usufruttuario o l'affittuario non diventano corresponsabili di tali
debiti anchese dovessero risultare dalle scritture contabili obbligatorie (eccezione per irapporti di lavoro).
Art. 2561
Viene affidata all'usufruttuario (o all'affittuario) la gestione dell'azienda di un altro soggetto (proprietario o locatore).
Chi consegna l'azienda:
- deve consegnarla in modo che possa "servire all'uso e alla produzione a cui è destinata"
- ha la legittima aspettativa di rivederla indietro alla scadenza senza che sia legittimamente mutata
Chi la riceve:
- acquisisce la qualità di imprenditore e ha l'obbligo di gestire l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue
- non modificare la destinazione
- conservare l'efficienza degli impianti
Al momento della riconsegna, quando scade il contratto:
- Se chi l'ha ricevuta ha accresciuto il valore delle componenti dell'azienda, ha diritto ad un conguaglio a suo favore
- In caso contrario deve corrisponderlo al proprietario (se non pattuito diversamente).
chi riceve non ha diritto ad un compenso per l'eventuale crescita dell'avviamento) IMPRESA BANCARIA
Disciplinata da: Statuto generale dell'imprenditore commerciale
- "incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme Costituzione (es. art. 47)"
- controllo e coordinamento del credito
Statuto speciale dell'impresa bancaria italiana: T.U.B. (Test unico delle leggi in materia bancaria e legislazione creditizia)
Europea: è in corso una progressiva armonizzazione delle legislazioni bancarie dei singoli stati membri, si sta procedendo all'attuazione dell'Unione Bancaria che si innesta nel Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)
ATTIVITÀ BANCARIA: intermediazione tra coloro che dispongono le somme di denaro eccedenti le proprie immediate necessità e quanti, viceversa, hanno bisogno di un finanziamento.
Art. 10. T.u.b.: raccolta di risparmio (cioè se vi obbligo di rimborso, es. emissione di obbligazioni)
tra il pubblico e esercizio del credito
BANCA: impressa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria
Caratteristiche:
Tipo di società da adottare:
- S.p.A., se attivo > 8 miliardi
- Società cooperativa per azioni responsabilità limitata (attivo massimo di 8 miliardi), può essere una Banca popolare o Banca di Credito Cooperativo.
Sede legale e direzione generale in Italia
Capitale minimo da disporre: stabilito dalla Banca d'Italia a seconda del tipo di società scelto
Necessaria un'autorizzazione (domanda presentata alla Banca d'Italia e rilasciata dalla BCE per l'esercizio dell'att. bancaria)
Vigilanza sulle banche, svolta principalmente dalla BCE, ha una pluralità di scopi:
- Sana e prudente gestione dei