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DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COMMERCIALE: parte del diritto privato che comprende norme e istituti

relativi all’impresa commerciale, alla società e al mercato.

Norme contenute in:

Codice civile 1942 (precedentemente nel Codice del Commercio italiano 1882

 basato sul Codice del commercio francese 1807)

Legge fallimentare 1942 (riforma nel 2005-2007 in cui si mantiene la limitazione

 del fallimento all’imprenditore commerciale medio-grande)

Altre leggi speciali: soprattutto in tema di proprietà industriale

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE

Fattispecie dell’Attività di impresa (che trova applicazione nell’insieme di norme a cui è

soggetto l’Imprenditore): è imprenditore colui che svolge

IMPRENDITORE (art. 2082 Libro V Del Lavoro) :

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello

scambio di beni e servizi.

- Attività: compimento di più atti, tra loro collegati, finalizzati ad uno scopo.

Atti giuridici (azioni che incidono nei diritti/obblighi altrui) e atti materiali (incidono

negli interessi altrui nel mondo reale, hanno effetti giuridici solamente legali, es.

operazione di scambio, esecuzione di atti di scambio)

- Esercitata professionalmente: esercizio non occasionale dell’attività (compatibile

anche con la sua stagionalità es. proprietario stabilimento balneare) =

continuatività dell’attività , quindi anche con interruzioni(≠ continuità)

(PROFESSIONISTA INTELLETTUALE PROTETTO art. 2238: di norma non sottoposto

agli obblighi dell’imprenditore, ma in alcuni casi può esserlo. Es. medico

professionista ma anche proprietario della clinica in cui opera è assoggettato alle

norme proprie dell’att. professionale + norme dell’ statuto dell’imprenditore)

- Attività economica: principio di economicità = attività idonea a coprire costi con i

ricavi ( rispettare il vincolo di pareggio di bilancio)

- Attivita organizzata: organizzazione dei mezzi necessari = fattori produttivi per

complesso dei beni

l’esercizio dell’attività d’impresa. (Azienda art. 2555:

organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa)

coloro che esercitano un’attività professionale

PICCOLI IMPRENDITORI art 2083 :

organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Coltivatori diretti del fondo

 Artigiani

 Piccoli imprenditori

Svolgono un’attività organizzata (organizzazione di beni e lavoro altrui), prevale il

lavoro del titolare ai fini della determinazione della prestazione /risultato tipico

dell’attività di questa categoria.

IMPRESA FAMILIARE art. 230 bis

Nasce con il riconoscimento legislativo dei diritti familiari nei confronti

dell’imprenditore. Diritti patrimoniali (mantenimento e partecipazione agli utili, ma non

alle perdite) e amministrativi (partecipano alle decisioni, ma il titolare mantiene piena

autonomia sugli atti di gestione ordinaria ed è l’unico a rispondere dei debiti assunti.

Tutto ciò, salvo che il rapporto tra familiari non sia regolato diversamente es. contratto

di società diritto del lavoro, se è una societàdiritto societario)

Impresa o azienda coniugale (no formalità di costituzione), può essere:

- gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimoniocomunione legale dei

beni trai coniugi (fattispecie di un particolare tipo di impresa collettiva)

- appartenere ad uno dei due coniugi anteriormente a matrimonio ma gestita da

entrambi comunione dolo degli utili e degli incrementi (fattispecie dell’impresa

individuale)

Inizio attività imprenditoriale

Non sufficiente la mera volontà di esercitarla, ma necessario l’esercizio concreto

dell’attività = allestire un’organizzazione per l’esercizio dell’impresa che i terzi

possano riconoscere come idonea al compimento di una serie indeterminata di affari e

fatti produttivi (= carattere della professionalità dell’attività).

Cessazione attività imprenditoriale

Cessazione attività imprenditoriale ( CESSAZIONE ATTI DI ESERCIZIO) +

cessazione dell’impresa (= richiede la liquidazione dell’azienda e scioglimento rapporti

di lavoro e altri contratti strumentali = ATTI DI LIQUIDAZIONE) = PERDITA DELLA

QUALITA’ DI IMPRENDITORE

La perdita della qualità di imprenditore avviene con la cancellazione dal registro

delle imprese

(art. 10 legge fallimentare: dalla cancellazione dal registro all’anno successivo,

l’imprenditore può comunque essere dichiarato fallito, se insolvenza antecedente alla

cancellazione. Ma se i creditori e il PM provano che l’att. di impresa sia continuata

dopo la cancellazione l’anno non decorre).

La perdita della qualità di imprenditore NON COMPORTA LA PERDITA DELLA QUALITA’

DI CREDITORE/DEBITORE relativamente ai debiti e crediti contratti nell’esercizio di

impresa. I debiti dovrebbero essere pagati in fase di liquidazione, se è UN imprenditore

perseguibile dopo la cancellazione dal registro; se SOCIETA’la cancellazione

comporta l’effetto estintivo del soggetto giuridico e dei debiti contratti.

IMPRESA ILLECITA

- Non osservanza delle regole legali e/o amministrative inerenti all’es. impresa 

impresa illegale (es. chi svlge impresa commerciale e professione incompatibile

con essa o è interdetto) disciplina dell’attività di impresa + sanzioni

penali/disciplinari

- L’att. economica è illecita = contro ordine pubblico contro norma imperativa 

impresa “immorale” (es.droga, prostituzione) applicata la disciplina dell’att.

d’impresa per effetti sfavorevoli all’imprenditore ( es. soggezione al fallimento,

Applicata

quindi per tutelare i creditori)

applicata per effetti favorevoli all’imprenditore (es. disciplina della

Non

concorrenza sleale, abuso dei segni distintivi)

IMPRENDITORE OCCULTO

(Di norma il titolare dell’att. d’impresa è colui che si mostra ai terzi come titolare. Può

altrimenti ricorre alla RAPPRESENTANZA : L’imprenditore rappresentato atto

unilaterale (procura) che produce effetti VERSO TERZI con il rappresentante, il quale

ha il potere di compiere atti in nome e per conto del rappresentato (spendita del

nome= visibilità che un soggetto si dà nello svolgimento dell’attività) che vincolano il

rappresentato nei confronti di terzi e incidono direttamente sulla sfera patrimoniale

dell’imprenditore.)

L’imprenditore occulto (occulto perché i terzi non sono a conoscenza del rapporto di

mandato) può avvalersi di un PRESTANOME = soggetto che agisce per conto, e non

in nome, dell’imprenditore occulto = il prestanome risulta ai terzi il titolare

dell’impresa.

Il contratto che regola questa possibilità è quella del MANDATO (art. 1705): Mandante

(imprenditore occulto) che produce effetti TRA LE PARTI con il

contratto 

mandatario , il quale ha l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante.

SENZA RAPPRESENTANZA: atti compiuti dal mandatario (in nome proprio) con i terzi

producono effetti solo tra mandatario e terzi , non ci sono effetti diretti tra mandante

e terzi (se ci fossero è mandato con rappresentanza)

PROBLEMA IN CASO DI INSOLVENZA:

- Per alcune dottrine la spendita del nome è decisiva ai fini dell’attribuzione della

qualità di imprenditore, quindi il prestanome risulta insolvente.

- Per altre dottrine il fallimento del prestanome comporterebbe il fallimento

dell’interessato (imprenditore occulto) “in estensione”, cioè l’interessato deve

ritenersi corresponsabile delle obbligazioni inerenti all’esercizio di impresa (vedi

art. 147 legge fallimentare: se imprenditore individuale (e così appare ai terzi)

viene dichiarato fallito e si prova che è anche socio di una società occulta, il

fallimento si estende a tutti i soci, anche se i terzi non hanno fatti affidamento sul

loro patrimonio).

Criteri di imputazione dell’organizzazione

SPENDITA DEL NOME: ha il ruolo di indicare la destinazione degli effetti volontari

 degli atti giuridici (responsabile delle obbligazioni giuridiche assunte in suo nome)

IMPUTAZIONE (in via diretta o estensiva dell’attività organizzata): è il presupposto

 necessario e sufficiente per l’attribuzione degli effetti legali correlati all’attività.

Effetti legali: attribuzione della qualità di imprenditore + assoggettabilità al

fallimento (indipendentemente dagli effetti volontari degli atti giuridici)

Secondo art.1655 APPALTO

1) TITOLARITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE = chi conferisce alle persone l’incarico di

operare per suo conto, chi ha la titolarità dei beni e diritti necessari

+

2) RISCHIO DI SUBIRE DELLE PERDITE = RISCHIO GESTIONE

DELL’ORGANIZZAZIONE = chi sostiene il rischio che i costi delle operazioni non siano

coperti dai ricavi

(proprietario è il titolare mezzi necessari ≠ titolare diritto di godimento del bene, colui

che assume i costi della

gestione, onere dei costi, quindi a lui viene attribuito il potere di gestione e quindi

l’imputazione degli effetti legali)

IMPRESE COMMERCIALI E NON COMMERCIALI

(disciplina applicata è differente a seconda della natura giuridica del soggetto)

Fattispecie dell’IMPRENDITORE AGRICOLO (Art. 2135 Dell’impresa agricola,

modificato nel 2001-2002)

Svolge

1) ATTIVITA’ ESSENZIALMENTE AGRICOLE

Coltivazione del fondo

 Silvicoltura: attività che si risolve nella cura/coltura del bosco,

 conservazione boschi/terreni

Allevamento di animali

Non necessariamente svolte sul fondo = imprenditore agricolo è anche chi

coltiva piante in serra, alleva animali in batteria

Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del ciclo steso che utilizzano o possono utilizzare il fondo

/bosco/acque dolci/salmastre/marine = il fattore ”terra” non perde totalmente

rilevanza se si escludono dalle attività agricole i casi in cui lo sviluppo biologico

sia totalmente artificiale.

ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE: trasformazione, manipolazione, conservazione,

2) commercializzazione, valorizza

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LisaLu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Martina Giuliana.
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