DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE: parte del diritto privato che comprende norme e istituti
relativi all’impresa commerciale, alla società e al mercato.
Norme contenute in:
Codice civile 1942 (precedentemente nel Codice del Commercio italiano 1882
basato sul Codice del commercio francese 1807)
Legge fallimentare 1942 (riforma nel 2005-2007 in cui si mantiene la limitazione
del fallimento all’imprenditore commerciale medio-grande)
Altre leggi speciali: soprattutto in tema di proprietà industriale
ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
Fattispecie dell’Attività di impresa (che trova applicazione nell’insieme di norme a cui è
soggetto l’Imprenditore): è imprenditore colui che svolge
IMPRENDITORE (art. 2082 Libro V Del Lavoro) :
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni e servizi.
- Attività: compimento di più atti, tra loro collegati, finalizzati ad uno scopo.
Atti giuridici (azioni che incidono nei diritti/obblighi altrui) e atti materiali (incidono
negli interessi altrui nel mondo reale, hanno effetti giuridici solamente legali, es.
operazione di scambio, esecuzione di atti di scambio)
- Esercitata professionalmente: esercizio non occasionale dell’attività (compatibile
anche con la sua stagionalità es. proprietario stabilimento balneare) =
continuatività dell’attività , quindi anche con interruzioni(≠ continuità)
(PROFESSIONISTA INTELLETTUALE PROTETTO art. 2238: di norma non sottoposto
agli obblighi dell’imprenditore, ma in alcuni casi può esserlo. Es. medico
professionista ma anche proprietario della clinica in cui opera è assoggettato alle
norme proprie dell’att. professionale + norme dell’ statuto dell’imprenditore)
- Attività economica: principio di economicità = attività idonea a coprire costi con i
ricavi ( rispettare il vincolo di pareggio di bilancio)
- Attivita organizzata: organizzazione dei mezzi necessari = fattori produttivi per
complesso dei beni
l’esercizio dell’attività d’impresa. (Azienda art. 2555:
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa)
coloro che esercitano un’attività professionale
PICCOLI IMPRENDITORI art 2083 :
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Coltivatori diretti del fondo
Artigiani
Piccoli imprenditori
Svolgono un’attività organizzata (organizzazione di beni e lavoro altrui), prevale il
lavoro del titolare ai fini della determinazione della prestazione /risultato tipico
dell’attività di questa categoria.
IMPRESA FAMILIARE art. 230 bis
Nasce con il riconoscimento legislativo dei diritti familiari nei confronti
dell’imprenditore. Diritti patrimoniali (mantenimento e partecipazione agli utili, ma non
alle perdite) e amministrativi (partecipano alle decisioni, ma il titolare mantiene piena
autonomia sugli atti di gestione ordinaria ed è l’unico a rispondere dei debiti assunti.
Tutto ciò, salvo che il rapporto tra familiari non sia regolato diversamente es. contratto
di società diritto del lavoro, se è una societàdiritto societario)
Impresa o azienda coniugale (no formalità di costituzione), può essere:
- gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimoniocomunione legale dei
beni trai coniugi (fattispecie di un particolare tipo di impresa collettiva)
- appartenere ad uno dei due coniugi anteriormente a matrimonio ma gestita da
entrambi comunione dolo degli utili e degli incrementi (fattispecie dell’impresa
individuale)
Inizio attività imprenditoriale
Non sufficiente la mera volontà di esercitarla, ma necessario l’esercizio concreto
dell’attività = allestire un’organizzazione per l’esercizio dell’impresa che i terzi
possano riconoscere come idonea al compimento di una serie indeterminata di affari e
fatti produttivi (= carattere della professionalità dell’attività).
Cessazione attività imprenditoriale
Cessazione attività imprenditoriale ( CESSAZIONE ATTI DI ESERCIZIO) +
cessazione dell’impresa (= richiede la liquidazione dell’azienda e scioglimento rapporti
di lavoro e altri contratti strumentali = ATTI DI LIQUIDAZIONE) = PERDITA DELLA
QUALITA’ DI IMPRENDITORE
La perdita della qualità di imprenditore avviene con la cancellazione dal registro
delle imprese
(art. 10 legge fallimentare: dalla cancellazione dal registro all’anno successivo,
l’imprenditore può comunque essere dichiarato fallito, se insolvenza antecedente alla
cancellazione. Ma se i creditori e il PM provano che l’att. di impresa sia continuata
dopo la cancellazione l’anno non decorre).
La perdita della qualità di imprenditore NON COMPORTA LA PERDITA DELLA QUALITA’
DI CREDITORE/DEBITORE relativamente ai debiti e crediti contratti nell’esercizio di
impresa. I debiti dovrebbero essere pagati in fase di liquidazione, se è UN imprenditore
perseguibile dopo la cancellazione dal registro; se SOCIETA’la cancellazione
comporta l’effetto estintivo del soggetto giuridico e dei debiti contratti.
IMPRESA ILLECITA
- Non osservanza delle regole legali e/o amministrative inerenti all’es. impresa
impresa illegale (es. chi svlge impresa commerciale e professione incompatibile
con essa o è interdetto) disciplina dell’attività di impresa + sanzioni
penali/disciplinari
- L’att. economica è illecita = contro ordine pubblico contro norma imperativa
impresa “immorale” (es.droga, prostituzione) applicata la disciplina dell’att.
d’impresa per effetti sfavorevoli all’imprenditore ( es. soggezione al fallimento,
Applicata
quindi per tutelare i creditori)
applicata per effetti favorevoli all’imprenditore (es. disciplina della
Non
concorrenza sleale, abuso dei segni distintivi)
IMPRENDITORE OCCULTO
(Di norma il titolare dell’att. d’impresa è colui che si mostra ai terzi come titolare. Può
altrimenti ricorre alla RAPPRESENTANZA : L’imprenditore rappresentato atto
unilaterale (procura) che produce effetti VERSO TERZI con il rappresentante, il quale
ha il potere di compiere atti in nome e per conto del rappresentato (spendita del
nome= visibilità che un soggetto si dà nello svolgimento dell’attività) che vincolano il
rappresentato nei confronti di terzi e incidono direttamente sulla sfera patrimoniale
dell’imprenditore.)
L’imprenditore occulto (occulto perché i terzi non sono a conoscenza del rapporto di
mandato) può avvalersi di un PRESTANOME = soggetto che agisce per conto, e non
in nome, dell’imprenditore occulto = il prestanome risulta ai terzi il titolare
dell’impresa.
Il contratto che regola questa possibilità è quella del MANDATO (art. 1705): Mandante
(imprenditore occulto) che produce effetti TRA LE PARTI con il
contratto
mandatario , il quale ha l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante.
SENZA RAPPRESENTANZA: atti compiuti dal mandatario (in nome proprio) con i terzi
producono effetti solo tra mandatario e terzi , non ci sono effetti diretti tra mandante
e terzi (se ci fossero è mandato con rappresentanza)
PROBLEMA IN CASO DI INSOLVENZA:
- Per alcune dottrine la spendita del nome è decisiva ai fini dell’attribuzione della
qualità di imprenditore, quindi il prestanome risulta insolvente.
- Per altre dottrine il fallimento del prestanome comporterebbe il fallimento
dell’interessato (imprenditore occulto) “in estensione”, cioè l’interessato deve
ritenersi corresponsabile delle obbligazioni inerenti all’esercizio di impresa (vedi
art. 147 legge fallimentare: se imprenditore individuale (e così appare ai terzi)
viene dichiarato fallito e si prova che è anche socio di una società occulta, il
fallimento si estende a tutti i soci, anche se i terzi non hanno fatti affidamento sul
loro patrimonio).
Criteri di imputazione dell’organizzazione
SPENDITA DEL NOME: ha il ruolo di indicare la destinazione degli effetti volontari
degli atti giuridici (responsabile delle obbligazioni giuridiche assunte in suo nome)
IMPUTAZIONE (in via diretta o estensiva dell’attività organizzata): è il presupposto
necessario e sufficiente per l’attribuzione degli effetti legali correlati all’attività.
Effetti legali: attribuzione della qualità di imprenditore + assoggettabilità al
fallimento (indipendentemente dagli effetti volontari degli atti giuridici)
Secondo art.1655 APPALTO
1) TITOLARITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE = chi conferisce alle persone l’incarico di
operare per suo conto, chi ha la titolarità dei beni e diritti necessari
+
2) RISCHIO DI SUBIRE DELLE PERDITE = RISCHIO GESTIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE = chi sostiene il rischio che i costi delle operazioni non siano
coperti dai ricavi
(proprietario è il titolare mezzi necessari ≠ titolare diritto di godimento del bene, colui
che assume i costi della
gestione, onere dei costi, quindi a lui viene attribuito il potere di gestione e quindi
l’imputazione degli effetti legali)
IMPRESE COMMERCIALI E NON COMMERCIALI
(disciplina applicata è differente a seconda della natura giuridica del soggetto)
Fattispecie dell’IMPRENDITORE AGRICOLO (Art. 2135 Dell’impresa agricola,
modificato nel 2001-2002)
Svolge
1) ATTIVITA’ ESSENZIALMENTE AGRICOLE
Coltivazione del fondo
Silvicoltura: attività che si risolve nella cura/coltura del bosco,
conservazione boschi/terreni
Allevamento di animali
Non necessariamente svolte sul fondo = imprenditore agricolo è anche chi
coltiva piante in serra, alleva animali in batteria
Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo steso che utilizzano o possono utilizzare il fondo
/bosco/acque dolci/salmastre/marine = il fattore ”terra” non perde totalmente
rilevanza se si escludono dalle attività agricole i casi in cui lo sviluppo biologico
sia totalmente artificiale.
ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE: trasformazione, manipolazione, conservazione,
2) commercializzazione, valorizza
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Diritto commerciale - Segni distintivi
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Domande diritto commerciale
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Diritto commerciale - segni distintivi
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