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Estratto del documento

Mediatore, agente di commercio, agenzie di pubblicità, agenzie di viaggi, e in genere tutte quelle attività

esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori.

Il comma 5 risulta superfluo Gli imprenditori commerciali che svolgono attività che non supporta attività

espresse nei commi 1-4 rientra nel comma 1 Sono imprenditori commerciali anche gli ausiliari

dell’imprenditore agricolo.

Sarebbero bastati solo i commi 1 e 2, poiché gli altri 3 riportano sottocategorie di essi

2.5 l’esercizio diretto e l’esercizio indiretto di attività commerciale: la

società holding e l’impresa di gruppo – Art. 2497

Un’attività definibile come impresa può essere esercitata da un solo soggetto (pf, pg), o da una pluralità di

soggetti di diritto (impresa di gruppo). Nel codice civile italiano manca una definizione di gruppo, e si è

preferito cogliere l’aspetto normativamente più elevato: la funzione di direzione e coordinamento.

Nell’impresa di gruppo le varie funzioni dell’impresa sono distribuite tra soggetti diversi.

Alla società holding spetta la direzione del gruppo è responsabile per la mala gestio

nell’esercizio dell’attività di coordinamento (art. 2497) non nei confronti delle società controllate

ma direttamente dei loro soci e dei creditori.

Le società operanti traducono le direttive della holding in attività.

Si trovano così giuridicamente separate la direzione e l’attuazione l’unità dell’impresa di gruppo non è

predicata da alcuna norma, emerge dalla disciplina effettiva dei rapporti facenti capo alle società

controllanti e controllate, concepite come esercenti fasi distinte di una medesima impresa.

La holding come impresa

Può essere ritenuto imprenditore a norma del 2082, e può formare oggetto di società a norma del 2247,

un’attività che consiste nel coordinamento di società di cui si detiene il controllo azionario?

Sì, come impresa ausiliaria ex art. 2195.5

Si, come svolgitrice dell’attività d’impresa in modo mediato e indiretto (art. 2361).

8

2.7 Gli enti pubblici che esercitano attività commerciali: l’ente pubblico

come imprenditore e come imprenditore commerciale

L’ente pubblico non è soggetto al fallimento. Per essere qualificato come imprenditore commerciale deve

prevalentemente svolgere un’attività commerciale (Ina, Enel) (Art. 2201). Restano fuori quegli enti che

esercitano attività commerciali solo in via accessoria.

- –

Il 2083 distingue tra piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo.

Il piccolo imprenditore è sottoposto all’applicazione delle norme riguardante l’imprenditore in genere, ma è

sottratto all’applicazione delle norme che riguardano l’imprenditore commerciale.

Non è tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2202) – Deve iscriversi nella sezione

speciale con efficacia di pubblicità notizia e certificazione anagrafica.

Esonerato dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214.3).

Non è sottoposto al fallimento (art. 2221).

Soggetti (art. 2083):

Coltivatori diretti del fondo.

Artigiani.

Piccoli commercianti.

Coloro che esercitano un’attività professionalmente organizzata prevalentemente con il proprio

lavoro e dei componenti della famiglia.

Il piccolo imprenditore deve prestare all’interno dell’impresa il proprio lavoro manuale, eventualmente

coadiuvato dai propri famigliari, e il suo lavoro deve essere considerato prevalente (sia rispetto al fattore

produttivo lavoro che a quello capitale). Ad esempio il gioielliere non può essere considerato piccolo

commerciante perché l’investimento di capitale connesso a quest’attività è molto superiore rispetto alla

sua opera personale.

3.2 L’artigiano nella legge sulle imprese artigiane – Legge 8 Agosto 1985 n.

443

Il fine dell’impresa artigiana è la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi.

L’artigiano deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro all’interno del processo produttivo. È

ammesso il ricorso alla prestazione d’opera di personale dipendente ma a condizione che questo sia

sempre diretto dall’imprenditore artigiano.

L’impresa non più avere più di 18 dipendenti se non produce in serie, non più di 9 se non produce in serie,

non più di 8 se presta servizi di trasporto, non più di 32 dipendenti se si svolge attività nei settori artistici,

tradizionali o dell’abbigliamento su misura. 9

Il lavoro dell’imprenditore deve altresì prevalere sul capitale investito nell’impresa.

L’artigiano è tenuto all’iscrizione all’ “albo delle imprese artigiane” che è costitutiva e condizione per

godere delle agevolazioni connesse al suo status (es. agevolazioni creditizie, contributi a fondo perduto,

ecc.).

3.3 Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare

Ante riforma 2006:

Il piccolo imprenditore non fallisce.

Era imprenditore chi esercitava attività commerciale e risultava avere un reddito inferiore al

minimo imponibile in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile.

Se non c’era accertamento, il capitale investito doveva essere inferiore alle 900.000 ITL.

Secondo la legge fallimentare riformata nel 2006 e corretta nel 2007 sono esonerati dal fallimento e

considerati piccoli imprenditori coloro che:

hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio

dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non

superiore ad euro trecentomila;

hanno realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non

superiore ad euro duecentomila

hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

– –

4.1 Impresa e azienda: titolarità dell’impresa e proprietà dei beni aziendali.

Impresa: attività.

Azienda: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555)

L’imprenditore non è, necessariamente, proprietario degli strumenti di produzione (capitalista), ma è colui

che organizza e utilizza gli strumenti (ex art. 2555 azienda sono i beni organizzati dall’imprenditore, non

necessariamente posseduti) per essere considerato bene aziendale, l’imprenditore deve unicamente

possedere un titolo giuridico che gli permetta di utilizzarlo (es. affitto).

4.2 La circolazione dell’azienda – Art. 2556

Per le imprese soggette a registrazione (no piccole imprese, imprese agricole, imprese accessorie agli enti

pubblici) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento dell’azienda devono essere provati per iscritto,

salvo che la legge non richieda particolari forme per il trasferimento dei singoli beni dell’azienda.

Se in forma pubblica, o scrittura privata autenticata, deve essere depositata per l’isccrizione al reg. imp.

entro 30 giorni. 10

L’azienda non possiede quindi particolari forme proprie per la circolazione dei beni, ma si adatta ai principi

generali (es. atto pubblico per immobili).

Effetti

Non occorre nel contratto specificare i singoli beni, ma vengono considerati in toto i cd. “beni aziendali”,

ossia quelli organizzati dall’imprenditore.

Possono essere esclusi dal trasferimento alcuni beni, ma non senza limiti. Infatti il complesso dei beni

trasferiti deve essere idoneo all’esercizio d’impresa.

La ditta (nome), non può essere traferita separatamente dall’azienda (art. 2565).

Successione: chi compra l’altrui azienda succede all’imprenditore nei rapporti giuridici, non nell’impresa (in

quanto attività) eserciterà un’impresa corrispondente ma non può dirsi che continua la medesima

impresa (acquisirà la qualità d’imprenditore a titolo originario, non derivato).

4.3 La successione nei contratti relativi all’azienda ceduta – Art. 2558

Il trasferimento non implica soltanto la cessione dei beni, ma anche il trasferimento dei contratti che

assicuravano all’imprenditore alienante il godimento di questi beni aziendali (art. 2558).

Contratto di lavoro – Art. 2112

In caso di trasferimento i contratto di lavoro continua con il cessionario, ed il lavoratore conserva tutti i

diritti che ne derivano.

Contratti aziendali e contratti d’impresa

Rientrano nei “contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda”:

Contratti aziendali: hanno per oggetto il godimento dei beni aziendali non dell’imprenditore. Non

possono essere esclusi dal trasferimento.

Contratti d’impresa: es. rapporto imprenditore-fornitori (es. somministrazione delle materie prime),

contratti d’assicurazione e di appalto, contratti riguardanti l’organizzazione dell’impresa (es.

contratti con agenti, commissionari, ecc). Es. contratto di locazione di immobili (involucro

dell’azienda attinente alla sua organizzazione).Possono essere esclusi parzialmente dal

trasferimento.

Quando l’azienda viene trasferita, i contratti in essere perdurano, e non possono essere recessi dal terzo

contraente se non entro 3 mesi e per giusta causa. Il terzo contraente si trova dunque in una situazione di

deroga al principio dall’art. 1406 che richiede il consenso nel caso in cui venga sostituito il beneficiante.

Sono esclusi dal trasferimento i contratti di carattere personale ovvero quei negozi nei quali si ritengono

di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti (es. psicologo aziendale o consulente

tributario). Tali contratti, in quanto basati sulla fiducia personale, sono intrasmissibili e solitamente si

ritengono estinti con la morte di uno dei contraenti. 11

4.4 I crediti e i debiti relativi all’azienda ceduta – Artt. 2559-2560

Crediti: la cessione ha efficacia dal momento dell’iscrizione nel reg.imp. . Il debitore ceduto è liberato se

paga in buna fede all’alienante.

Debiti: il cedente non è liberato se il creditore non ha consentito. Il cessionario risponde solidalmente con

lui per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.

4.5 L’avviamento e il divieto di concorrenza – art. 2557

Art. 2557: chi aliena l’azienda deve astenersi per un periodo di 5 anni dall’iniziare una nuova impresa con

oggetto, ubicazione o altre circostanze tali da sviare la clientela Assicura all’acquirente il godimento

dell’avviamento (attitudine del complesso aziendale a produrre r

Dettagli
A.A. 2013-2014
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo.merlino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rostagno Simona.