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L’IMPRENDITORE

Sono soggette allo statuto generale dell’imprenditore tutte le imprese, mentre alcune altre

sono soggette a dei regimi normativi particolareggiati, cioè sono soggette a STATUTI

SPECIALI.

Sono soggetti a questi statuti gli imprenditori commerciali, e quelli agricoli, divisi poi in

piccoli o meno, il piccolo imprenditore opera in uno statuto che lo esonera dalle procedure

concorsuali.

L’articolo 2135 identifica l’imprenditore agricolo come quell’imprenditore che produce colla

sua famiglia i beni da scambiare col mercato direttamente dalla terra.

Sui dice che l’imprenditore agricolo è soggetto ad un regime di favore perché è sottoposto

a due tipologie di rischi, quella propria dell’imprenditore, e quella aleatoria della nature.

L’attività d’impresa ex 2135 deve essere in stretta connessione coi cicli biologici della

terra.

L’agricoltura c.d. industrializzata, avulsa dalla terra, pone rischi ermeneuti in quanto

l’imprenditore in questione dovrebbe poi essere assoggettato allo statuto dell’imprenditore

commerciale.

Ogni qualvolta si spezza il ciclo biologico colla terra, si avrà un’impresa commerciale.

Ora è pacifica l’attribuzione di impresa commerciale per le colture in acqua, mentre alcuni

problemi, ora sorpassati, venivano dalla coltura in serra, in quanto è si vero che i rischi

naturali sono ridotti, ma comunque restano.

Altri problemi sono quelli della silvicoltura, che pure se espressa nella lettera del 2135

deve possedere particolari requisiti, quelli del rispetto dei cicli biologici della foresta, per

cui la silvicoltura è attività agricola solo quando al taglio è stato anticipato l’impianto di

nuove piante, altrimenti si avrà un’impresa commerciale.

Pure l’allevamento di bestiame è particolare in quanto sempre si deve rispettare il

processo naturale per cui animali in batteria e nutriti senza il frutto della terra

dell’agricoltore, non daranno diritto alle agevolazioni per l’impresa agricola.

E’ certa l’esclusione di tale disciplina per gli allevamenti di cavalli da corsa, animali da

pelliccia, cani di razza.

Molti altri problemi sull’identificazione della norma contenuta nel 2135 si prestano per

quando si tratta di attività connesse all’impresa agricola, che vengono distinti in tipiche e d

atipiche.

Le tipiche classicamente conosciute sono le trasformazioni casearie, altre attività

connesse per essere considerate tipiche devono possedere il requisito della normalità e

tipicità della produzione nella zona in cui vengono effettuate, ed inoltre deve essere

rispettata la proporzionalità tra prodotto ottenuto finale e impiego di fattori tipici

dell’agricoltura.

Esistono però alcune attività tipiche connesse in deroga a quest’ultimo principio e

riguardano soprattutto il latte e l’olio.

Attività connesse atipiche.

Sono particolari le attività di bonifica e di agriturismo.

Per l’agriturismo si è molto discusso ribadendo il principio della complementarità, ovvero

l’imprenditore agriturista per essere assoggettato al regime degli imprenditori agricoli deve

svolgere l’attività turistica a latere di quella agricola, e quest’ultima deve sempre essere

prevalente.

Ci sono stati casi di attività agrituristiche in nascita che poi hanno relegato ad un ruolo

marginale la coltura del fondo.

IMPRESE COMMERCIALI.

2195 sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese …..

Si ha l’attività industriale quando i fattori immessi nel ciclo produttivo alla fine del processo

lavorativo non sono più identificabili e distinguibili l’un l’altro.

In realtà questa distinzione giurisprudenziale deve essere espressa dal punto di vista

funzionale, altrimenti il panettone domestico avrebbe il requisito altri beni industriali non

l’avrebbero.

Nel distinguere le imprese agricole da quelle commerciali, si avrebbe una sacca residuale

d’impresa che vengono definite civili.

Il CB per evitare problemi normativi suggerisce di identificare con precisione l’impresa

agricola, tutte le altre poi saranno identificate come commerciali.

Riguardo la voce del 2195 sull’intermediario di beni e servizi, la giurisprudenza è

copiosissima di sentenze diversificate sul ruolo del farmacista, che a volte è definito libero

professionista, altre imprenditore commerciale dotato di particolare licenza.

Le attività ausiliarie alle precedenti sono quelle di deposito agenzia, spedizione.

A questo punto pare evidente che la razio è quella di isolare dalla totalità delle imprese

quelle agricole, identificare così quelle commerciali, ed identificarle dal processo

industriale a quelli distributivi finali.

L'articolo 2083 identifica invece il piccolo imprenditore specificandoli in coltivatori diretti del

fondo, artigiani, piccoli commercianti, esercitanti attività professionali coll’aiuto al massimo

dei propri familiari, questi tutti non sono tenuti all’iscrizione al registro delle imprese e non

sono assoggettai alle procedure concorsuali.

I piccoli imprenditori venivano inquadrati pure dall'articolo 1 co.2 l. fallimento, poi ritenuta

incostituzionale in quanto il limite meramente quantitativo che identificava il picco

imprenditore era insufficiente ad identificarlo, basti pensare alle imprese logistiche i cui

investimenti erano minimi e permettevano grossi introiti.

IMPRESA ARTIGIANA:

Vista espressamente come elemento che identifica il piccolo imprenditore, era ben

disciplinata dalla norma del 1956, questa nel dettaglio andava ad identificare l’artigiano ed

era valevole ai fini civilistici.

Colla novellazione del 1985 intitolata alle agevolazioni fiscali per le imprese artigiane, la

figura artigiana si allarga a dismisura e vengono considerate imprese artigiane quelle con

un numero di dipendenti non superiore a 60 unità, è permesso l’utilizzo dei semilavorati,

può l’impresa essere costituita pure in forma societaria.

Il problema è sapere se gli artigiano uscenti dalla legge del 1986 sono gli stessi del codice

civile, ovvero se i requisiti della legge sono validi ai fini civilistici.

La Corte costituzionale ha ribadito che invero non ci sono contrasti, ma nel senso che la

prevalenza del lavoro proprio e della famiglia deve esserci anche nella legge di

agevolazione fiscale all’artigianato.

IMPRESA FAMILIARE. (art. 230bis)

Sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il

secondo.

Se i familiari prestano lavoro nell’impresa, per questi si ha particolare tutela, pure restando

la forma imprenditoriale unica e non societaria, imprenditore resta comunque chi ha

organizzato l’attività.

I familiari hanno diritto al mantenimento, e agli utili salvo che non siano presenti diversi

rapporti, come l’impresa coniugale.

Nelle decisioni su atti ordinari dell’impresa il potere resta tutto all’imprenditore, nel caso

invece di atti straordinari, questo è obbligato a sentire il parere dei familiari pure non

essendo obbligato all’attuazione.

Gli atti straordinari compiuti senza il parere dei familiari o in loro dissenso hanno nei

confronti degli ultimi soggetti efficacia obbligatoria.

Impresa e lavoro autonomo

Problemi nel definire ed inquadrare il lavoro autonomo in quanto alcuni lo considerano

attività imprenditoriale o meglio attività svolta dal piccolo imprenditore in quanto c’è

l’organizzazione del lavoro proprio.

IN realtà è fallace questa definizione in quanto ci si organizza per conto proprio e non per

conto d’impresa, e la stessa lettera del 2083 parlando della prevalenza del lavoro proprio e

della propria famiglia, lascia intendere che devono esserci anche elementi capitalistici,

pure se poveri in quanto c’è la prevalenza del lavoro, che però danno un’unicità al

processo d’impresa.

Se si volesse accettare la logica di chi vede il lavoratore autonomo imprenditore, il

requisito dell’organizzazione del 2082 diventerebbe un pseudo-requisito.

Per aversi un’attività d’impresa occorre la c.d. eteroorganizzazione.

Economicità dell’attività

A volte il fine teleologico dell’impresa, l’attività produttiva, è stato confuso coll’economicità

della stessa.

In realtà questo concetto deve essere autonomo dall’attività produttivo ed è quello che

economicamente distingue l’impresa di produzione da quella di erogazione.

Il requisito di economicità deve permettere all’imprenditore di coprire nel lungo periodo i

costi per mezzo dei ricavi.

Qualora non ci fosse il principio dell’economicità nell'attività produttiva non si potrebbe

parlare di attività di impresa.

Attività d’impresa e scopo di lucro

Requisiti ex lege per avere impresa sono l’economicità l’organizzazione, la professionalità.

Ci si chiede se lo scopo di lucro sia essenziale ad inquadrare la figura dell’imprenditore.

E’ necessario cogliere che essendo nel nostro sistema concepite imprese pubbliche e

private, l’essenza dell’istituto è nella parte normativa che accomuna le due figure, ed è

nella fattispecie il lucro oggettivo, cioè l’economicità dell’impresa, e non il lucro soggettivo,

ovvero il surplus del pareggio. LO stesso pensiero vale pure per le società cooperative

dove il lucro soggettivo si concretizza in un minore prezzo dei beni e servizi da acquistarsi

all’interno della coop.

L’imprenditore per conto proprio

Alcuni esponenti della dottrina ritengono che colui che produce per soddisfare

direttamente i propri bisogni non è imprenditore, che la produzione deve essere finalizzata

allo scambio.

In realtà la risposta è quella contraria in quanto nel 2082 è espressamente prevista

l’impresa finalizzata al consumo proprio senza lo scambio, inoltre il CB fa notare che in

pratica le figure di imprenditori per conto proprio sono pochissime, infatti già facendo

distinzioni sulla personalità giuridica delle società cooperative nn si può prospettare una

impresa per conto proprio, come non lo è lo scambio tra organismi autonomi di uno stesso

ente pubblico.

Potrebbe invece esserla la costruzione di un immobile in economia, cioè non destinato alla

vendita, e CB fa notare che il problema non sussiste, in quanto lo status di imprenditore

edile si ha colla costruzione a prescindere dall’uso che se ne farà dell’immobile.

Il problema dell’impresa illecita

E’ difficile e problematica la procedura di inquadramento dell’attività d’impresa illecita.

In particolare è controversa l’attribuzione dello status di imprenditore a chi lo esercita

derogando i principi generali dell’ordinamento.

Il fatto è che bisogna pur sempre tutelare i terzi che possono benissimo avere concluso

cogli imprenditori illeciti contratti puliti.

A questo punto occorre distinguere imprese illegale ed imprese immorali.

Sono illecite le imprese che hanno carenza di requisiti amministrativi pure avendo per

oggetto attività meritevoli di tutela, come il negozio aperto senza autorizzazione.

E’ nivee immorale l’impresa che per oggetto la produzione di beni o servizi che vanno

contro le normative, droga, gestione della prostituzione.

Impresa e professioni intellettuali

Le professioni intellettuali pure essendo escluse dallo statuto dell’impresa, si desume dal

2238 sono soggetti alle norme che disciplinano il lavoro nell’impresa.

Nella società attuale, vista l’organizzazione che si trova in alcuni studi professionali, si

potrebbe sostenere che l’esclusione dei professionisti dall’attività d’impresa sia una libera

scelta del legislatore.

Le imprese pubbliche

Lo stato e glia altri enti pubblici territoriali possono svolgere attività d’impresa 41 e 43

Cost.

IMPRESE ORGANO

Stato ed enti pubblici territoriali possono svolgere attività d’impresa costituendo imprese

autonome nelle decisioni e nella contabilità.

In questi casi l’attività d’impresa è secondaria rispetto ai fini istituzionali dell’ente pubblico,.

Esempi di imprese organo sono l’azienda autonoma poste e telegrafi e le aziende

municipalizzate erogatrici di servizi pubblici.

ENTI PUBBLICI ECONOMICI

La P.A può istituire ad enti di diritto pubblico in cui compito istituzionale è quello

dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Questi enti pubblici economici fino ai primi anni 9° costituivano il cuore dell’impresa

pubblica e che poi si sono avviate verso al privatizzazione.

SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE STATALE

Altre volte lo stato può istituire imprese di diritto privato attraverso la partecipazione in

società per azioni.

Nel caso di società a partecipazione statale si segue la norma del diritto privato pur

quando la totalità delle azioni siano in mano allo stato.

Invece per quanto riguarda gli enti pubblici economici e le imprese organo la disciplina è

dettata 2093,2201,2221.

Il 2212 detta che gli enti pubblici economici sono assoggettai allo statuto dell’imprenditore,

e se del caso dell’imprenditore commerciale, coll’esclusione dell’assoggettabilità al

fallimento e delle procedure minori sostituite dalla liquidazione coatta amministrativa. Non

ci sono di contro dati normativi per la limitazione nell’applicazione dello statuto

dell’imprenditore commerciale per le imprese organo.

Il 2093 pure rinviando la disciplina delle imprese organo al libro quinto dove è contenuto

lo statuto commerciale, dice che queste sono esonerate all’iscrizione nel registro delle

imprese, obbligo previsto per le imprese pubbliche.

Attività commerciale delle associazioni e fondazioni

Le associazioni riconosciute o meno e le fondazioni, qualora svolgano altre attività con

metodologia e requisiti previste dal 2082, sono da considerarsi imprese, sia che l’attività

imprenditoriale sia l’essenza che l’accessorio dell’associazione, l’importante è che venga

seguito un metodo economico che può coesistere collo scopo ideale dell’impresa.

Parte della dottrina ritiene che l’articolo 2201 dell’esonero degli enti pubblici non economici

alla registrazione, vada applicato pure per le associazioni e le fondazioni, cosa che nega il

CB vista l’analiticità della norma.

L’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE

Può sembrare facile parlare d’imprenditore, ma già pensando che l’essere additati con tale

status fa nascere il rapporto della persona collo statuto generale, si capisce che è poi

meno agevole, in quanto il 2082 pure essendo sovrabbondante riguardo la definizione di

imprenditore tace sul momento in cui si diviene, cosa occorre fare, oltre ad essere per

diventarlo.

A – L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

Esercizio diretto dell’attività d’impresa

Per l’imputazione degli atti d’impresa vige nell’ordinamento nostrano il principio della

spendita del nome, cioè è soggetto allo statuto dell’impresa solo chi ha dato dati sufficienti

alla riconoscibilità dell’impresa per il traffico giuridico.

Dunque se è agevole individuare il soggetto diretto dell’impresa e riconoscere i suoi atti,

non lo è altrettanto in casi diversi.

Si potrebbe parlare del mandato con e senza rappresentanza.

Nel caso di mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del

mandante, e tutti i negozi giuridici sono imputabili all’ultimo menzionato, mentre se il

mandato è senza rappresentanza, tutti i negozi conclusi restano imputabili al mandatario.

Nel caso di rappresentanza volontaria o legale, comunque resta il rappresentato

imprenditore, pure se i suoi poteri decisori sono limitati nei confronti del rappresentante, è

il caso pure dei genitori che curano l’impresa del figlio minore, imprenditore resta sempre il

figlio minore.

Esercizio indiretto dell’attività d’impresa. La teoria dell’imprenditore occulto

Capita che ai fini prettamente formali, nell’attività d’impresa, imprenditori siano o persone

fisiche nullatenenti o s.p.a di comodato o d’etichetta e che a monte di queste figure ci sia

un imprenditore occulto. Secondo il principio della spendita del nome in caso di fallimento

il soggetto passivo del procedimento sia colui che ha speso il nome nei traffici

commerciali, e che di norma nel caso ora prospettato è una persona senza patrimonio

alcuno.

La mancata riscossione di crediti da parte dei creditori, che a loro volta sono imprenditori,

può creare en questi dissesti pericolosi, ci si chiede allora come intervenire nei confronti

dell’imprenditore occulto, del dominus.

Si è spinti a derogare il principio della spendita, considerando l’attività d’impresa cosa ben

diversa dal mandato senza rappresentanza, per cui i creditori in caso di fallimento di

imprenditore palese possono secondo alcuni essere ristorati da dominus, secondo altri più

spinti possono chiedere il fallimento del dominus.

Altri giuristi, prendendo spunto dalla disciplina sulle società di persone, hanno carpito il

principio di queste che vede inscindibilità del potere dalla responsabilità, per cui pure non

condividendo l’ipotesi del fallimento del dominus, accettano che questo debba pagare i

debiti da lui in realtà non onorati.

Altra teoria molto importante è quella di Bigiavi, la c.d. teoria dell’imprenditore occulto, che

parte dal f

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Giampaolino Carlo Felice.
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