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Imprenditoria e incapacità
Essendo poi chiamato imprenditore conserverà gli effetti anche l'incapacità. C'è l'incompatibilità con l'esercizio d'impresa da parte di alcune figure professionali come gli impiegati civili dello stato, notai e avvocati. L'annullamento di questa macomunque attività imprenditoriale non comporta sanzioni amministrative alle figure predette ed aggravamenti penali nel caso di fallimento o bancarotta.
L'impresa commerciale dell'incapace (minore ed interdetto) = incapace. L'inabilitato e il minore emancipato sono limitatamente incapaci.
Il nostro ordinamento prevede la conduzione d'impresa in nome e per conto di un incapace (interdetto o minore) o da parte di soggetti limitatamente incapaci (inabilitato e minore emancipato). Per fare questo è prevista una normativa generale per le imprese agricole che rimanda in tutto e per tutto al diritto comune, e speciale per le imprese commerciali.
che derogano all'adempimento di atti giuridici da parte dell'incapace. La differenza sostanziale tra incapaci e parzialmente incapaci è che gli atti dei primi vengono compiuti dai rappresentanti legali (genitori o tutori) per conto ed in nome dei primi, mentre i parzialmente incapaci svolgono in proprio i negozi ma sotto sorveglianza dei curatori. Il patrimonio degli incapaci è sottoposto ad un controllo tale da rendere automatici gli atti di ordinaria amministrazione per i rappresentanti legali in modo da conservare ed arricchire il patrimonio, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono per essere compiuti recare palese vantaggio economico e devono essere autorizzati dall'autorità giudiziale uno alla volta, lo stesso discorso vale per i limitatamente incapaci. È tuttavia poco agevole questa disciplina in quanto la ratio sembra essere quella di volere evitare che il patrimonio del soggetto incapace non debba correre rischi, contraddizione.intermini all'impresa, ed è pure poco agevole distinguere gli atti di ordinaria da quelli distraordinaria amministrazione, soprattutto per la celerità che occorre negli affari imprenditoriali.
Allora la norma vieta l'inizio di nuova attività per questi soggetti meno che per il minore emancipato, analizzando caso per caso si ha:
I minori
In nessun caso è consentito l'inizio di nuova impresa commerciale in nome e nell'interesse del minore, quando questo acquisti a vario titolo la titolarità dell'impresa, la conduzione con discrezioni diverse verrà effettuata del genitore 320, o dal tutore 370, sempre previa autorizzazione dal tribunale, che può nello stallo decisionale promuovere l'esercizio provvisorio dell'impresa per la sua fisiologica continuazione.
Avvenuta l'autorizzazione definitiva il rappresentante legale del minore, genitore o tutore che sia, esercita a prescindere
dall'ordinarietà o meno degli atti tutti i negozi tipici dell'impresa commerciale, occorrerà autorizzazione solo per quegli atti che non sono in sintonia colla conduzione dell'impresa (vendita immobili strumentali all'impresa).
Interdetto. Vale la stessa disciplina del minore 424, l'autorizzazione alla continuazione può valere anche per esercizio di impresa commerciale dello interdetto prima dell'atto che lo giudicasse tale.
Inabilitato. L'inabilitato è un soggetto la cui capacità di agire è limitata ai soli atti di ordinaria amministrazione. La sua posizione per l'esercizio d'impresa è parificata a quella dell'incapace, pure se agisce autonomamente ma coll'approvazione del curatore.
Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere presi di concerto col curatore, e talvolta il tribunale può dare concessione agli atti dopo la nomina di un institore scelto dallo stesso.
inabilitato.Minore emancipato.L'art 397 prevede per il minore emancipato anche l'inizio di attività d'impresa, sempre previa autorizzazione dal tribunale. Con l'autorizzazione il minore ha la piena capacità di agire senza l'assistenza del curatore, compiendo anche gli atti che eccedono la straordinaria amministrazione. I provvedimenti autorizzativi del tribunale e gli atti che revocano lo status di imprenditore sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese, dunque con l'iscrizione l'incapace assume diritti ed obblighi dell'imprenditore commerciale. Il fallimento del minore e dell'interdetto comunque sollevano problemi soprattutto morali in quanto la legge fallimentare procura una dicitura sulle incapacità personali nonché sanzioni penali, e non è certo corretto fare cadere queste situazione giuridiche sul minore in quanto pure essendo lui imprenditore, di fatto la gestione è del
tutore o del genitore. È possibile comunque sollevare il minore dal fallimento e farlo cadere sui suoi rappresentanti pure se non imprenditori utilizzando il tag 227 fall che tratta del fallimento dell'institore facendo leva sulla posizione di piena discrezionalità di questo all'interno dell'impresa, tanto da farlo considerare alter ego dell'imprenditore. Per quanto riguarda invece le capacità personali del fallito minore, resteranno intaccate e provocheranno l'esclusione dalla professione di avvocato, di dottore commercialista, agente di cambio, etc, in quanto pure dichiarando falliti in qualche maniera gli institori, sui registri dei falliti andrà il minore. LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE. A - LA PUBBLICITÀ LEGALE La pubblicità delle imprese commerciali è una esigenza risentita per gli operatori economici quella di avere giuste informazioni sulle parti con cui contrarranno, ed è proprio questa laLa funzione della pubblicità legale delle imprese commerciali è quella di garantire l'organizzazione e la trasparenza nel settore. Inizialmente, questa funzione era affidata al registro delle imprese previsto dal codice del 1942, che aveva il compito di eliminare la disorganizzata pubblicità del codice del 1882.
Tuttavia, il registro delle imprese è entrato in funzione solo agli inizi del 1997, e fino ad allora era in vigore una disciplina transitoria altrettanto problematica. Infatti, il compito della pubblicità veniva svolto tramite l'iscrizione alla cancelleria dei tribunali, ma solo per le imprese non piccole. Inoltre, le società per azioni e le società cooperative dovevano effettuare anche l'iscrizione al BUSARL e BUSC, mentre tutte le imprese dovevano essere iscritte al registro ditte delle camere di commercio, comprese le piccole imprese.
Con il riordino della disciplina, l'entrata in vigore del registro delle imprese ha permesso di omogeneizzare il sistema. Inoltre, con il riordino delle camere di commercio, si è compiuto un primo passo verso una maggiore semplificazione e razionalizzazione del sistema.
imprese è stato attuato agli inizi del 1997 e da allora c'è più ordine. Inoltre, il decreto del ministro Bersani del 1/10/1997 ha abolito l'obbligo del BUSARL e del BUSC, in modo che l'iscrizione al registro delle imprese sia l'unico strumento per la pubblicità legale, obbligatoria anche per le piccole imprese. Le novità introdotte con l'attuazione del registro sono principalmente tre: 1) il registro attuale non è più solo uno strumento di pubblicità come previsto dal codice, ma anche uno strumento di informazione sull'organizzazione e la composizione dell'economia, con l'obbligo di iscrizione anche per le piccole imprese, gli agricoltori e gli artigiani; 2) il registro è gestito dalle camere di commercio; 3) il registro è gestito con tecniche informatiche per garantire un'informazione tempestiva e su scala nazionale.Il registro è istituito con DpR 581/95.
L'ufficio del registro delle imprese è istituito presso ciascuna camera di commercio, è diretto da un dirigente di questo ufficio scelto dalla giunta, che a sua volta è controllato dal presidente del tribunale del capoluogo.
Il registro è articolato in una sezione ordinaria e più sezioni speciali.
Nella sezione ordinaria devono iscriversi tutte le imprese per le quali l'iscrizione produce effetti di pubblicità legale, e non sono solo quelli previsti dalle norme codicistiche, sono infatti tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria:
- imprenditori commerciali non piccoli
- le società tranne quelle semplici, pure se no svolgono attività commerciale
- i consorzi fra imprenditori con attività esterna
- i GEIE
- gli enti pubblici con attività unica o prevalente commerciale
- le società straniere che hanno in Italia sede dei loro affari o che
Svolgono prevalentemente affari in Italia. Nelle sezioni speciali vanno ad iscriversi tutti gli imprenditori che prima della riforma 580/93 erano esonerati, e che con tale riforma l'iscrizione assume la forma di pubblicità notizia, vale a dire:
- Gli imprenditori agricoli
- I piccoli imprenditori
- Le società semplici
In altra ed ulteriori sezione speciale vanno poi iscritti gli artigiani che sono già iscritti nell'albo loro dedicato. Importante è da ricordare come da CB e Marasà che gli artigiani non qualificabili come piccoli imprenditori vanno iscritti oltre che nella sezione speciale, anche in quella ordinaria. Gli atti da iscriversi sono tutti quelli necessari a fare riconoscere all'esterno l'impresa e l'atto costitutivo se si tratta di società, ovviamente tutte le modifiche vanno iscritte. L'iscrizione si ha su domanda dell'interessato art.11 dpr 581/95, oppure d'ufficio.
deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda e si concretizza con l'inserimento dei dati in un DB informatico. Contro il provvedimento di non iscrizione, ci si può opporre entro 30 giorni al giudice del registro che provvede con decreto. Contro il decreto di questo ci si può appellare al tribunale. L'inosservanza dell'iscrizione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e altre sanzioni indirette come l'esclusione dal concordato preventivo e dall'amministrazione controllata. Gli effetti dell'iscrizione, al contrario, variano a seconda che questa avvenga nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali.ordinaria oltre ad a