L’IMPRENDITORE
La disciplina dell’imprenditore è prevista all’art.2082 c.c. anche se non è una definizione applicabile
a tutti i tipi di imprenditori, poiché essi sono divisibili in base a 3 criteri:
OGGETTO DELL’IMPRESA determina la distinzione tra imprenditore agricolo/commerciale;
DIMENSIONE piccolo imprenditore/ imprenditore medio-grande;
NATURA impresa individuale/ società/ impresa pubblica.
Statuto generale dell’imprenditore: sono l’insieme di norme che il c.c. prevede vengano applicate a
tutti gli imprenditori/ imprese, senza specificare altro. Questa disciplina comprende:
Norme sull’azienda;
Segni distintivi;
Consorzi;
Disciplina dei contratti;
Disciplina sulla concorrenza.
Statuto dell’imprenditore commerciale: è un corpo di norme che integra lo statuto generale
dell’imprenditore privato commerciale non piccolo, e comprende:
Iscrizione nel registro delle imprese;
Effetti della pubblicità legale ;
1
Disciplina della “rappresentanza commerciale”;
Scritture contabili;
Fallimento e altre procedure concorsuali.
Norme rivolte all’imprenditore agricolo/piccolo imprenditore (anche commerciale): sono norme che
hanno rilievo in “negativo”, in quanto delimitano l’ambito di applicazione dell’imprenditore
commerciale. Questi in particolare:
Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;
Non sono assoggettati alle procedure concorsuali;
Si iscrivono nel registro delle imprese (in passato non erano tenuti a farlo)
LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE
Art.2082: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni/servizi.
Requisiti giuridici: sono ricompresi i requisiti minimi, necessari e sufficienti che devono ricorrere perché
un soggetto possa essere esposto alla disciplina dell’imprenditore. Con questi requisiti viene tracciata
una linea fra chi non è imprenditore e chi lo è. Dall’art.2082 si evince che:
L’impresa è una attività coordinata di atti unificati da una funzione unitaria;
- Caratterizzata da uno specifico scopo (produzione/scambio di beni/servizi);
- Specifiche modalità di svolgimento (organizzazione/economicità/professionalità).
-
Altri requisiti non indispensabili ma accessori sono:
a) intento dell’imprenditore di ricavare profitto dall’esercizio dell’impresa (cd. scopo di lucro);
b) destinazione al mercato di beni/servizi prodotti;
c) liceità dell’attività svolta.
1 Gli effetti della pubblicità legale si hanno per le società diversi dalla s.s. (quindi per le società commerciali) che
sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese e questo ha effetto di pubblicità legale anche se l’attività
esercitata non è commerciale. 1
I requisiti previsti all’art.2082 servono a individuare la nozione civilistica di imprenditore ma non esiste
una sola definizione di impresa (esiste quella tributaria, civilistica, comunitaria).
ATTIVITA’ PRODUTTIVA.
L’impresa è una attività composta da una serie di atti coordinati, finalizzata alla produzione o allo
scambio di beni o servizi. È quindi una attività produttiva che prescinde dalla natura dei beni/servizi
prodotti per cui esercita una impresa anche chi offre servizi di natura assistenziale, culturale,
ricreativa. una attività di questo tipo non da luogo alla produzione di beni o servizi, quindi
Attività di godimento:
non è impresa. Es.: il proprietario di un immobile che gode dei frutti concedendoli in locazione.
Attività di godimento e impresa non sono antitetiche tra loro perché è possibile una attività di
godimento che comporta la produzione di nuovi beni o servizi.
Attività di godimento + produttiva = il proprietario del fondo agricolo che lo destina alla produzione.
le attività di godimento/amministrazione del proprio
Attività di investimento e di finanziamento:
patrimonio possono dar vita a un’impresa commerciale quando ricorrono gli ulteriori requisiti previsti
dalla legge. In particolare questo si verifica quando atti di investimento, speculazione, finanziamento,
sono coordinati per configurare una attività unitaria.
Quindi sono imprese commerciali:
le società di investimento: hanno per oggetto l’impiego del proprio patrimonio nella
- compravendita di titoli frazionando i rischi e riuscendo a offrire ai soci un dividendo
costante;
società finanziarie: erogano credito con mezzi propri o comunque che non derivano
- dal pubblico (quindi non sono attività bancarie).
ORGANIZZAZIONE.
L’organizzazione imprenditoriale è un dato essenziale perché possa aversi attività di impresa; in
particolare per aversi un’attività di questo tipo, bisogna che i fattori produttivi (capitale + lavoro)
vengano impiegati in maniera coordinata.
La funzione organizzativa si esplicita anche con la creazione di un apparato produttivo stabile e
complesso, formato da persone, macchine, locali, merci.
L’insieme di questi fattori costituisce l’attività organizzata.
Quali sono i requisiti essenziali perché un’attività produttiva possa dirsi organizzata nella forma
dell’impresa?
1) non è necessario che ci sia anche la prestazione di lavoro autonomo/subordinato
2) è imprenditore anche chi utilizza solo capitale e proprio lavoro (es: gioielleria)
3) non è necessario che ci sia la creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile
(macchine, locali, mobili), perché è sufficiente l’impiego di mezzi finanziari propri
è qualificata dall’utilizzo di fattori produttivi (compreso il capitale finanziario) e dal
IMPRESA
coordinamento di questi da parte dell’imprenditore, per finalità produttiva.
La qualità di imprenditore non può essere negata quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di
collaboratori o quando il coordinamento di altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di
un complesso aziendale materialmente percepibile.
2
IMPRESA E LAVORO AUTONOMO.
Campobasso sostiene che il lavoro autonomo non sia attività di impresa perché manca di etero-
organizzazione (il lavoro autonomo è basato sull’auto-organizzazione).
Il punto è controverso perché parte della dottrina fa leva sulla nozione di piccolo imprenditore.
2
Viene considerato imprenditore anche i lavoratore autonomo e il requisito dell’organizzazione
richiesto all’art.2082 è da considerarsi uno “pseudo-requisito”.
per Campobasso sono due cose diverse. Il lavoro autonomo
Lavoro autonomo e piccola impresa:
prevede una semplice auto-organizzazione del lavoro proprio, ma secondo lui questa non è una
organizzazione di tipo imprenditoriale ( il quale necessita di un coefficiente minimo di etero -
organizzazione).
La piccola impresa è quella organizzata con la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari, e
l’organizzazione del lavoro di questi è pur sempre organizzazione del lavoro altrui.
IL REQUISITO DELL’ECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’.
È stato sollevato il problema se “attività economica” possa ritenersi un requisito superfluo è
attività rivolta allo scambio di beni/servizi.
sinonimo di “attività produttiva” quindi vuol dire
Campobasso dice: nell’art.2082 sono richiesti:
scopo produttivo
economicità
L’attività produttiva deve essere condotta con
metodo economico, che altro non è se non la
copertura dei costi con i ricavi, perché si possa
considerare attività imprenditoriale.
Non è imprenditore chi produce beni/servizi che vengono erogati a un prezzo politico o in modo
gratuito, cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
Non è ente pubblico: ente/associazione privata che gestiscono gratuitamente (o a prezzo politico)
un ospedale, mentre è imprenditore chi esercita questi servizi con metodo economico, cioè
coprendo i costi con i ricavi.
LA PROFESSIONALITA’.
La professionalità è l’ultimo requisito richiesto dall’art.2082c.c. “è l’esercizio abituale e non
occasionale di una data unità produttiva”.
Non è professionale l’attività di chi compie una isolata operazione di acquisto e rivendita di merci,
perché non si potrebbe neanche parlare di attività in senso proprio.
Non è imprenditoriale l’attività di chi compie una pluralità di atti economici coordinati in attività
quando da circostanza oggettiva si denota il carattere non abituale/occasionale dell’attività.
non è richiesta che l’attività debba essere esercitata in modo continuato e senza
Attività stagionali: è richiesta
interruzioni, perché rientrano fra le attività di impresa anche quelle cicliche o stagionali
la costanza, la ripetizione di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quella determinata
attività.
2 La dottrina considera imprenditore chi svolge una attività organizzata con il lavoro proprio e i componenti della
sua famiglia. Viene considerato tale anche chi si limita a organizzare il proprio lavoro senza impiegare lavoro
altrui o capitali. 3
Pluralità di attività. Perché si abbia professionalità non è neppure richiesto che quella sia l’unica
attività di impresa, perché si considera imprenditore anche chi fa il prof. o l’impiegato e
contestualmente gestisce un negozio o un albergo.
È possibile svolgere in contemporanea l’esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso
soggetto. Si può avere attività di impresa anche quando si svolge un unico affare, perché
Unico affare.
costituisce attività di impresa quando l’unico atto viene a creare un apparato produttivo di
operazioni complesse, tale da escludere il carattere occasionale.
È imprenditore il costruttore di un singolo edificio perché la costruzione è finalizzata alla vendita degli
alloggi. La professionalità va accertata tramite indici esteriori e oggettivi.
Professionalità & organizzazione.
Non è necessario qualificare “professionale” una serie di atti di impresa reiterati nel tempo, ma può
essere un indice anche la creazione di un complesso aziendale idoneo a svolgere una attività
potenzialmente stabile e duratura.
ATTIVITA’ DI IMPRESA E SCOPO DI LUCRO
Ora ci si occupa dei criteri non essenziali per identificare una determinata attività come “impresa”,
cioè si è in dubbio se considerare questi criteri come essenziali. Questi sono:
è vero che normalmente lo scopo dell’imprenditore è quello di realizzare il
lo scopo di lucro
massimo profitto stabilito dal mercato, ma è anche vero che bisogna chiedersi se tale
movente è necessario per qualificare un soggetto imprenditore.
Si può applicare la qualifica di imprenditore a un soggetto che possiede tutti i requisiti
dell’art.2082 ma a cui manca lo scopo di lucro?
Per Campobasso lo scopo di lucro non è elemento essenziale, nel senso che anche se
manca lo scopo di lucro, un soggetto si può identificare come imprenditore ugualmente.
Lucro soggettivo è il movente psicologico dell’imprenditore che non rileva per la qualifica
dell’imprenditore perché la disciplina della tutela dei terzi che entrano a contatto con
l’imprenditore, deve basarsi su criteri esteriori e oggettivi.
l’attività deve essere svolta con modalità astrattamente lucrative, mentre
Lucro oggettivo
non rileva che sul piano pratico questo utile sia stato effettivamente conseguito.
metodo economico (attività svolta secondo metodo
L’attività di impresa deve svolgersi con metodo lucrativo (le modalità di gestione
oggettivo che tende al pareggio di costi e ricavi) o con
devono tendere alla realizzazione di più ricavi eccedenti i costi)?
Si tende a optare per il solo metodo economico.
La nozione di imprenditore è unitaria, comprensive di imprese private e di imprese pubbliche,
quindi il requisito essenziale deve essere per forza un parametro
comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori.
L’impresa pubblica infatti opera solo secondo criteri di economicità, e non è obbligata alla
realizzazione di un profitto.
4
Lo scopo di lucro. È caratteristica dell’attività delle società, che sono tenute a operare secondo
metodo lucrativo, nel senso:
oggettivo l’attività di impresa è volta al conseguimento di utili;
soggettivo l’utile deve essere devoluto ai soci.
Impresa mutualistica. È l’attività di impresa esercitata dalle società cooperative, che hanno uno
scopo mutualistico, cioè volta a realizzare un vantaggio patrimoniale dei soci, che opera per fornire
beni, servizi ai membri di tale società, in maniera più vantaggiosa di quanto essi otterrebbero
operando singolarmente sul mercato.
Hanno il divieto di distribuire utili in qualsiasi forma a chiunque (soci, amministratori),
Impresa sociale.
ma hanno la caratteristica di svolgere una attività economica organizzata per la produzione o lo
scambio di beni/servizi.
In imprese di questo tipo lo scopo di lucro è requisito non necessario alla qualificazione di impresa e
imprenditore. L’IMPRESA PER CONTO PROPRIO
Campobasso dice che secondo lui l’imprenditore che esercita attività per conto proprio è
comunque un imprenditore, perché la destinazione dei beni sul mercato di fatto non è richiesta da
nessuna norma. Afferma la tesi contraria, per cui l’imprenditore per conto proprio non
svolge attività di impresa, perché bisogna ricordare che l’imprenditore
è una figura intermediaria tra i proprietari dei fattori di produzione e i
Ma la teoria maggioritaria consumatori.
della dottrina Quindi secondo loro è necessario che sia presente il requisito dello
scambio della produzione sia richiesto a chi svolge attività di impresa.
Chi non entra a contatto con i terzi non svolgerebbe attività di
impresa, anche se è pacifico che per acquistare la qualità di
imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della
distribuzione della produzione sul mercato.
Cooperative edilizie sono quelle che producono
esclusivamente per i propri soci.
Non sono imprese per conto proprio che producono
Aziende di Stato/enti pubblici
beni/servizi da fornire dietro corrispettivo solo per l’ente
di pertinenza.
Coltivazione del fondo destinato al soddisfacimento dei
bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia;
Sono imprese per conto proprio costruzione in economia (appartamenti non destinati alla
rivendita)
Questo caso è significativo perché dimostra che non c’è
incompatibilità tra impresa per conto proprio ed
economicità. Chi costruisce in questo modo è imprenditore
commerciale, perché tale è anche chi costruisce un
singolo appartamento. Non rileva il fatto che costruisca per
sé o per altri
5
IL PROBLEMA DELL’IMPRESA ILLECITA
La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita?
L’attività è illecita quando è contraria a:
norme imperative
ordine pubblico
buon costume Il contrabbando di sigarette
Fabbricazione/smercio di droga
Sono esempi di imprese illecite: Gestione organizzata della prostituzione
Attività bancaria esercitata senza autorizzazione della Banca
d’Italia.
L’illecito va sempre punito
e sanzionato, quindi è esclusa qualunque forma di protezione giuridica a chi svolge una attività
illecita e chi entra in affari con questo tipo di imprese.
Bisogna tenere presente però che anche una attività illecita possa comunque produrre una serie di
atti leciti e validi.
L’illiceità globalmente perseguito dall’imprenditore non comporta di per sé l’illiceità della causa o
dell’oggetto.
I terzi creditori che sono meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è
illecita e quindi si tende a includere tra gli imprenditori soggetti al fallimento anche coloro che
svolgono attività commerciali illecite.
È di questo tipo una impresa illecita che ha violato norme imperative, subordinate
Impresa illegale.
alla concessione o autorizzazioni amministrative.
Questo illecito permette comunque al soggetto che esercita attività di impresa di essere qualificato
come imprenditore commerciale con pienezza d’effetti (è esposto al fallimento).
Si ha per le imprese che hanno oggetto illecito contrabbando, fabbricazione di
Impresa immorale.
droga. In questo caso si tende a dire che non esiste impresa. Il pericolo è che dalla tutela del terzo si
debba dover tutelare anche l’autore dell’illecito stesso.
A questa soluzione si giunge anche applicando il principio generale dell’ordinamento per cui da un
comportamento illecito non possono mai derivare effetti leciti per l’autore dell’illecito o chi ne è stato
parte. IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI
Per le professioni intellettuali è esclusa in via di principio la qualifica di imprenditore.
Esonero dalla disciplina
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