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Parte prima: L'imprenditore

Capitolo primo: L'imprenditore

1 – Il sistema legislativo

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri:

  • Oggetto dell'impresa che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art.2135) e commerciale (art 2195).
  • Dimensione dell'impresa in base alla quale si individua il piccolo imprenditore (art. 2083) e l’imprenditore medio-grande.
  • La natura del soggetto che esercita l’impresa, determinando la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune, che è lo statuto generale dell’imprenditore e comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi. Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato. L’imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche ad un ulteriore specifico statuto, integrativo di quello generale. Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale: l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale; le scritture contabili; il fallimento e le altre procedure concorsuali. Scarsamente significative sono le disposizioni del codice civile applicabili all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Quest’ultimo è sottratto all’applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale (ad esempio, non fallisce). La distinzione tra impresa individuale, società e impresa pubblica serve a definire l’ambito di applicazione del relativo statuto speciale secondo i criteri precisati in seguito. Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori.

2 – La nozione generale di imprenditore

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’articolo 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore. Dallo stesso articolo si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti); ed attività caratterizzata da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità).

È controverso se siano indispensabili altresì:

  • La liceità dell’attività svolta
  • L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto (scopo di lucro)
  • La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti

3 – L’attività produttiva

L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È in breve l’attività produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi devono soddisfare. È irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca anche godimento di beni preesistenti. Non è però impresa l’attività di mero godimento, ossia l’attività che non dà luogo a produzione di beni o servizi (ad esempio il proprietario di beni immobiliari che li affitta). Però un’attività può costituire godimento di beni preesistenti e produzione di beni o servizi (proprietario di un immobile che lo adibisca ad albergo). È godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento o di speculazione o nella concessione di finanziamenti a terzi. Sono imprese commerciali le società finanziarie. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.

4 – L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo

L’imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. Questo aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività organizzata; quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa; quando definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate (gioielleria gestita solo dal titolare). L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. È vero che non vi può essere impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui, come per le attività di finanziamento o di investimento. Ora ci si chiede se, in riferimento ai prestatori autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici, lustrascarpe) possono essere sempre e comunque considerati imprenditori, sia pure piccoli, dato che tale è chi svolge attività d’impresa organizzata prevalentemente con il proprio lavoro. La risposta è negativa; la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Piccola impresa è quella organizzata prevalentemente, ma non esclusivamente con il lavoro proprio e dei familiari. E del resto l’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Poi il requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo. Questo conferma che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale (eteroorganizzazione) è pur sempre necessaria per aversi impresa, sia pure piccola. I semplici lavoratori autonomi restano prestatori d’opera manuale.

5 – Economicità dell'attività e scopo di lucro

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità che consenta la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica, altrimenti sia ha consumo, non produzione di ricchezza. Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente. Non è imprenditore l’ente pubblico o la società privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto d’istruzione o una mensa per poveri. È imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico. Lo scopo di lucro non può essere elevato a requisito essenziale dell’attività di impresa. Non è contestabile che lo scopo che normalmente anima l’imprenditore privato è la realizzazione del profitto e del massimo profitto consentito dal mercato. Però bisogna chiedersi se giuridicamente tale movente sia necessario e, quindi, se debba esser negata la qualità di imprenditore e l’applicabilità della relativa disciplina quando ricorrano tutti i requisiti fissati dall’art. 2082, ma manchi lo scopo di lucro. Il requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità, non lo scopo di lucro.

6 – La professionalità

L’ultimo requisito espressamente richiesto dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è imprenditore chi compie una isolata operazione di acquisto e rivendita merci. La professionalità non richiede la continuità (senza interruzioni) dell’attività. Per le attività stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica e principale. È imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio o un albergo. Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare se questo comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso. Ad esempio chi acquista un immobile allo stato grezzo per poi completarlo e rivendere i singoli appartamenti. È imprenditore anche chi costruisce un edificio per destinarlo ad uso personale. Questo esempio dimostra che se è vero che le imprese operano per il mercato, destinando cioè allo scambio i beni o i servizi prodotti, non può senz’altro escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale (impresa per conto proprio).

7 – Impresa e professioni intellettuali

L’art. 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. Esempio: il medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività, per contro non diventa mai imprenditore e non lo diventa mai, neanche se si avvale di una vasta schiera di collaboratori (si pensi alle dimensioni raggiunte da certi studi di avvocato o di dottore commercialista) e di un complesso apparati di mezzi materiali (si pensi agli ingenti investimenti di capitali richiesti da un moderno studio dentistico) dando così vita ad un’organizzazione complessa di capitale e/o lavoro. Nonostante l’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi, condotta con metodo economico, non diventano in alcun caso imprenditori. I professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore. Tale scelta è ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore del 1942 a dettare per le stesse uno statuto specifico: potere disciplinare degli ordini professionali per quanto riguarda tariffe e onorari; divieto di esercizio per i non iscritti all’albo; particolare criterio di determinazione del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Questo comporta l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi vantaggi (sottrazione al fallimento) e con i suoi svantaggi (inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale; divieto per i professionisti di farsi pubblicità).

Capitolo secondo: Le categorie di imprenditori

A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

1 – Il ruolo della distinzione

Imprenditore agricolo (art. 2135) ed imprenditore commerciale (art. 2195) sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. È esonerato, salvo quanto si dirà in seguito dal registro delle imprese, dall’applicazione della disciplina propria dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili; assoggettamento al fallimento e ad altre procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo, gode perciò di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Stabilire se un imprenditore è agricolo o commerciale serve a definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore e, per quanto specificamente interessa, l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale.

2 – L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali

Il testo originario dell’art. 2135 stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse (1° comma); il secondo comma specificava che si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Le attività agricole quindi si distinguono in due categorie:

  • Attività agricole essenziali
  • Attività agricole per connessione

Questa distinzione è stata mantenuta anche nella nuova nozione di imprenditore agricolo che ha sostanzialmente ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Tale modifica si è avuta in quanto coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività che nel corso degli anni hanno subito una profonda evoluzione a causa del progresso tecnologico. L’impresa agricola, originariamente fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale della terra, cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici per accrescere la produttività della terra. Inoltre la tecnologia oggi consente di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che vanno al di fuori dallo sfruttamento della terra, come ad esempio le coltivazioni artificiali o fuori terra o ad esempio allevamento in batteria condotti in capannoni industriali e con mangimi chimici che consentono un rapido accrescimento del peso corporeo degli animali. L’attuale formulazione dell’art.2135 ribadisce infatti che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In base al nuovo testo, quindi, la produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale. Nella nozione di coltivazione del fondo rientrano: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la floricoltura. Con la nuova nozione danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra generalizzandola; in passato era accolta solo per le coltivazioni di funghi. Per selvicoltura si intende attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Si esclude l’estrazione di legname. Per quanto riguarda l’allevamento di animali, si intendono allevamenti in batteria e non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana, animali da lavoro), ma anche allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia e l’attività cinotecnica, cioè allevamento, selezione e addestramento di razze canine (o gatti). La sostituzione del termine bestiame, con quello di animali, intende sia l’allevamento di animali tradizionalmente allevati sul fondo (bovini, ovini, suini etc.) ma anche l’allevamento di animali da cortile (polli, conigli) e l’acquacultura (pesci e mitili). Inoltre all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico, ossia l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura di o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.

3 – Le attività agricole per connessione

Anche sotto tale profilo, l’attuale definizione di imprenditore agricolo realizza un significativo ampliamento rispetto a quella previgente. Oggi, con la nuova nozione, con il terzo comma dell’art 2135, si intendono comunque connesse:

  • Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
  • Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche.

Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali. È industriale e non agricoltore chi produce olio e formaggi; è commerciante e non agricoltore chi ha un negozio di frutta e verdura. Queste attività sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Da qui l’importanza di precisare quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione. Due sono le condizioni al riguardo necessarie:

  • Sul piano soggettivo: È necessario che il soggetto che la eserciti sia già imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. È imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui. È imprenditore agricolo il viticoltore che produce vino.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof D'Ascenzo Miriam.
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