Parte prima
L’imprenditore
Capitolo primo: L’imprenditore
1 – il sistema legislativo.
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri:
Oggetto dell’impresa che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art.2135 ) e
commerciale (art 2195 )
Dimensione dell’impresa in base alla quale si individua il piccolo imprenditore ( art. 2083 )
e l’imprenditore medio – grande
La natura del soggetto che esercita l’impresa che determina la tripartizione legislativa fra
impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune. Questo è lo statuto generale
dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la
disciplina della concorrenza e dei consorzi. Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina
a tutela della concorrenza e del mercato.
L’imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche ad un ulteriore specifico statuto,
integrativo di quello generale. Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:
l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale; la disciplina della
rappresentanza commerciale; le scritture contabili; il fallimento e le altre procedure concorsuali.
Scarsamente significative sono le disposizioni del codice civile applicabili all’imprenditore agricolo
e al piccolo imprenditore. Quest’ultimo è sottratto all’applicazione della disciplina
dell’imprenditore commerciale ( ad esempio, non fallisce).
La distinzione tra impresa individuale, società e impresa pubblica serve a definire l’ambito di
applicazione del relativo statuto speciale secondo i criteri precisati in seguito.
Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori.
2 – La nozione generale di imprenditore.
E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi.
L’articolo 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto
all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore. Dallo
stesso articolo si ricava che l’impresa è attività ( serie coordinata di atti ); ed attività caratterizzata
da uno specifico scopo ( produzione o scambio di beni o servizi ), sia da specifiche modalità di
svolgimento ( organizzazione, economicità, professionalità ).
E’ controverso se siano indispensabili altresì:
La liceità dell’attività svolta
L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto ( scopo di lucro )
La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
3 – L’attività produttiva
L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’ in breve l’attività
produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo
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di bisogno che essi devono soddisfare. E’ irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca
anche godimento di beni preesistenti. Non è però impresa l’attività di mero godimento, ossia
l’attività che non da luogo a produzione di beni o servizi ( ad esempio il proprietario di beni
immobiliari che li affitta ). Però un’attività può costituire godimento di beni preesistenti e
produzione di beni o servizi ( proprietario di un immobile che lo adibisca ad albergo ). E’
godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio denaro nella
compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento o di speculazione o nella
concessione di finanziamenti a terzi. Sono imprese commerciali le società finanziarie. La qualità di
imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè
contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Chi svolge attività di impresa
violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.
4 – L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo.
L’imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. Questo
aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come
attività organizzata; quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro e l’organizzazione del
lavoro nell’impresa; quando definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. E’ imprenditore anche chi opera senza utilizzare
altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate ( gioielleria gestita solo dal titolare ).
L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio
lavoro intellettuale e o manuale. E’ vero che non vi può essere impresa senza impiego ed
organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi
finanziari propri o altrui, come per le attività di finanziamento o di investimento. Ora ci si chiede
se, in riferimento ai prestatori autonomi d’opera manuale ( elettricisti, idraulici, lustrascarpe )
possono essere sempre e comunque considerati imprenditori, sia pure piccoli, dato che tale è chi
svolge attività d’impresa organizzata prevalentemente con il proprio lavoro. La risposta è negativa;
la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata
organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione deve
negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Piccola impresa è quella organizzata
prevalentemente , ma non esclusivamente con il lavoro proprio e dei familiari. E del resto
l’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Poi il
requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore, ma non
per il lavoratore autonomo. Questo conferma che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di
capitale (eteroorganizzazione ) è pur sempre necessaria per aversi impresa, sia pure piccola. I
semplici lavoratori autonomi restano prestatori d’opera manuale.
5 – Economicità dell’attività e scopo di lucro.
Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico,
secondo modalità che consenta la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza
economica, altrimenti sia ha consumo, non produzione di ricchezza. Non è imprenditore chi
produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente. Non è imprenditore l’ente pubblico o la
società privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale , un istituto d’istruzione
o una mensa per poveri. E’ imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico. Lo
scopo di lucro non può essere elevato a requisito essenziale dell’attività di impresa. Non è
contestabile che lo scopo che normalmente anima l’imprenditore privato è la realizzazione del
profitto e del massimo profitto consentito dal mercato. Però bisogna chiedersi se giuridicamente tale
movente sia necessario e, quindi, se debba esser negata la qualità di imprenditore e l’applicabilità
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della relativa disciplina quando ricorrano tutti i requisiti fissati d’art. 2082, ma manchi lo scopo di
lucro. Il requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità, non lo scopo di lucro.
6 – La professionalità.
L’ultimo requisito espressamente richiesto dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività.
Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è
imprenditore chi compie una isolata operazione di acquisto e rivendita merci.
La professionalità non richiede la continuità ( senza interruzioni ) dell’attività. Per le attività
stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato
tipo di attività. La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica e
principale. E’ imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio o un albergo.
Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare se questo
comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.
Ad esempio chi acquista un immobile allo stato grezzo per poi completarlo e rivendere i singoli
appartamenti. E’ imprenditore anche chi costruisce un edificio per destinarlo ad uso personale.
Questo esempio dimostra che se è vero che le imprese operano per il mercato, destinando cioè allo
scambio i beni o i servizi prodotti, non può senz’altro escludersi che imprenditore può essere
qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale ( impresa per
conto proprio ).
7 – Impresa e professioni intellettuali.
L’art. 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali
solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di
impresa. Esempio: il medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. Il professionista
intellettuale che si limita a svolgere la propria attività , per contro non diventa mai imprenditore e
non lo diventa mai, neanche se si avvale di una vasta schiera di collaboratori ( si pensi alle
dimensioni raggiunte da certi studi di avvocato o di dottore commercialista ) e di un complesso
apparati di mezzi materiali ( si pensi agli ingenti investimenti di capitali richiesti da un moderno
studio dentistico ) dando così vita ad un organizzazione complessa di capitale e/o lavoro.
Nonostante l’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi, condotta con metodo
economico, non diventano in alcun caso imprenditori. I professionisti non sono imprenditori per
libera scelta del legislatore. Tale scelta è ispirata dalla particolare considerazione sociale che
tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore del 1942 a dettare
per le stesse uno statuto specifico: potere disciplinare degli ordini professionali per quanto riguarda
tariffe e onorari; divieto di esercizio per i non iscritti all’albo; particolare criterio di determinazione
del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della
professione. Questo comporta l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto
dell’imprenditore, con i suoi vantaggi ( sottrazione al fallimento ) e con i suoi svantaggi
( inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale; divieto
per i professionisti di farsi pubblicità ).
Capitolo secondo: Le categorie di imprenditori
A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
1 – Il ruolo della distinzione. 3
Imprenditore agricolo ( art. 2135 ) ed imprenditore commerciale ( art. 2195 ) sono le due categorie
di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è
sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. E’ esonerato, salvo quanto si
dirà in seguito dal registro delle imprese, dall’applicazione della disciplina propria
dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili; assoggettamento al fallimento e ad
altre procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo, gode perciò di un trattamento di favore
rispetto all’imprenditore commerciale. Stabilire se un imprenditore è agricolo o commerciale serve
a definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore e, per quanto specificamente interessa,
l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale.
2 – L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali.
Il testo originario dell’art. 2135 stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività
connesse (1°comma); il secondo comma specificava che si reputano connesse le attività dirette
alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio
normale dell’agricoltura. Le attività agricole quindi si distinguono in 2 categorie:
Attività agricole essenziali
Attività agricole per connessione
Questa distinzione è stata mantenuta anche nella nuova nozione di imprenditore agricolo che ha
sostanzialmente ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Tale modifica si è avuta
in quanto coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività che nel
corso degli anni hanno subito una profonda evoluzione a causa del progresso tecnologico.
L’impresa agricola, originariamente fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale
della terra, cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici per
accrescere la produttività della terra. Inoltre la tecnologia oggi consente di ottenere prodotti
merceologicamente agricoli con metodi che vanno al di fuori dallo sfruttamento della terra, come
ad esempio le coltivazioni artificiali o fuori terra o ad esempio allevamento in batteria condotti in
capannoni industriali e con mangimi chimici che consentono un rapido accrescimento del peso
corporeo degli animali.
L’attuale formulazione dell’art.2135 ribadisce infatti che è imprenditore agricolo chi esercita
una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In base al nuovo testo, quindi, la produzione di
specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale.
Nella nozione di coltivazione del fondo rientrano: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la
floricoltura. Con la nuova nozione danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra
generalizzandola; in passato era accolta solo per le coltivazioni di funghi. Per selvicoltura si intende
attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Si esclude l’estrazione di
legname. Per quanto riguarda l’allevamento di animali, si intendono allevamenti in batteria e non
solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli ( carne, latte, lana, animali da
lavoro ), ma anche allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia e l’attività cinotecnica,
cioè allevamento, selezione e addestramento di razze canine ( o gatti ). La sostituzione del termine
bestiame, con quello di animali, intende sia l’allevamento di animali tradizionalmente allevati sul
fondo ( bovini, ovini, suini etc…) ma anche l’allevamento di animali da cortile ( polli, conigli ) e
l’acquacultura (pesci e mitili). Inoltre all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore
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ittico, ossia l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura di o alla
raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.
3 – Le attività agricole per connessione.
Anche sotto tale profilo, l’attuale definizione di imprenditore agricolo realizza un significativo
ampliamento rispetto a quella previgente.
Oggi, con la nuova nozione, con il terzo comma dell’art 2135, si intendono comunque
connesse:
Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un
attività agricola essenziale;
Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata,
comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e
le attività agrituristiche.
Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali. E’ industriale e non agricoltore chi
produce olio e formaggi; è commerciante e non agricoltore chi ha un negozio di frutta e verdura.
Queste attività sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in
connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Da qui l’importanza di precisare
quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per
connessione. Due sono le condizioni al riguardo necessarie:
SUL PIANO SOGGETTIVO: E’ necessario che il soggetto che la eserciti sia già
imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole
tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. E’ imprenditore commerciale chi
trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui. E’ imprenditore agricolo il
viticoltore che produce vino. La qualific
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