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Le società

Capitolo decimo Le società. 1- Il sistema legislativo. Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dalla autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche, anche se non esclusive previste dall'ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività di impresa (impresa collettiva). Le società formano un sistema composto da una pluralità di tipi. Il legislatore pone a disposizione dell'autonomia privata otto tipi di società: la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, la società cooperativa, le mutue assicuratrici. A questi si aggiungono altri due tipi, regolati dal diritto comunitario: la società europea e lasocietà cooperativa europea (dal 2006). La società semplice, la società in nome collettivo e la società per accomandita semplice sono definite società di persone. La società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata sono invece definite società di capitali. Se diversi sono i tipi, la nozione legislativa del contratto di società fissata dall'art.2247 del codice civile è unica. Nozione di società. 2- Il contratto di società. Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio incomune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art.2247). Questa è la nozione legislativa del contratto di società, anzi era fino al 1993 la nozione stessa di società, dato che il codice del 1942 non consentiva la costituzione di società da parte di una

sola persona. Oggi questa possibilità è stata eccezionalmente prevista dapprima per la società a responsabilità limitata e più recentemente anche per la società per azioni, che pertanto possono essere costituite anche con atto unilaterale. Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

  • Conferimenti dei soci;
  • Esercizio in comune di un'attività economica (scopo - mezzo);
  • Lo scopo di divisione degli utili (scopo - fine).

Questi elementi consentono di distinguere la società dagli altri fenomeni associativi.

3- I conferimenti.

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale delle società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento

dell'attività di impresa. Col conferimento, ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio d'impresa: corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l'apporto se la società non consegue utili. Corre anche il rischio di perdere tutto o in parte il valore del conferimento se la società subisce perdite. Il conferimento è obbligatorio per ciascun socio. Diversi possono essere da socio a socio sia l'oggetto sia l'ammontare del conferimento. L'oggetto dei conferimenti possono essere costituiti da beni e servizi: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o anche concessi in semplice godimento alla società; prestazioni in attività lavorativa e via dicendo. Quindi può costituire oggetto di conferimento ogni entità valutabile economicamente che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento.dell'attività di impresa. Tuttavia la disciplina dei conferimenti è specificatamente dettata per i singoli tipi di società. Ad esempio nelle società di capitali e nelle società cooperative è espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi. 4- Patrimonio sociale e capitale sociale. Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci; successivamente subisce variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio sociale (attività e passività) è accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio. Il patrimonio netto è la differenza positiva tra attività e passività. Il patrimonio sociale

La costituzione della società costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società; principale, se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio; esclusiva se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.

Il capitale sociale nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dall'atto costitutivo della società. Esso rimane immutato nel corso della vita della società finquando, con modifica dell'atto costitutivo, non se ne decide l'aumento (per nuovi conferimenti) o la diminuzione (per perdite). È quindi un valore storico. Assume due funzioni: la funzione vincolistica e la funzione organizzativa.

Funzione vincolistica: la cifra del capitale sociale indica la frazione del patrimonio netto non distribuibile fra i soci e perciò assoggettata da un vincolo di stabile destinazione.

All'attività sociale. E proprio per evidenziare la descritta funzione vincolistica del capitale sociale nominale, la cifra dello stesso è iscritta in bilancio fra le passività, insieme ai debiti della società. La funzione vincolistica del capitale sociale si risolve per i creditori in un margine di garanzia patrimoniale supplementare. Essi possono fare affidamento, per soddisfare i propri crediti, su un attivo patrimoniale eccedente le passività; ed eccedente le passività per un valore corrispondente almeno all'ammontare del capitale sociale.

Funzione organizzativa: il capitale sociale nominale è termine di riferimento per accertare periodicamente, tramite il bilancio di esercizio, se la società ha conseguito utili o ha subito perdite. Vi è infatti un utile se dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del capitale sociale nominale. Se il valore delle attività è 600,

Il valore delle passività è 300 ed il capitale sociale è 100, l'utile di bilancio è 200. E solo attività per tale ammontare potranno essere liberamente distribuite ai soci a titolo di utili. Vi è invece una perdita se le attività sono inferiori alle passività più il capitale sociale. In tale situazione nulla è distribuibile ai soci.

Inoltre il capitale sociale nominale ha anche la funzione di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto) sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili ed alla quota di liquidazione). Tali diritti spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.

5- L'esercizio in comune di attività economiche.

L'esercizio in comune di un'attività economica è lo scopo - mezzo del contratto di società e oggetto sociale si definisce la specifica.

Attività economica che i soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell'atto costitutivo della società ed è modificabile nel corso della vita stessa solo con l'osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell'atto costitutivo. L'oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un'attività (serie coordinata di atti) e di un'attività economica. Deve trattarsi di un'attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In sintesi, di un'attività che di regola presenta i caratteri propri dell'attività di impresa. Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci. La disciplina applicabile è quella della comunione (art.1100), non quella della società, come testualmente prevede l'art.2248. Questo comporta che

i creditori personali dei singoli comproprietari potranno liberamente aggredire anche la cosa comune per soddisfare il proprio credito, dato che la comunione non gode dell'autonomia patrimoniale che, come si vedrà in seguito, è invece riconosciuta a tutte le società. Vietate sono solo le società di mero godimento, mentre non vi è incompatibilità fra godimento dei beni ed attività produttiva. La stessa attività può infatti costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e attività produttiva di nuovi beni o servizi. Sono illegittime perciò, le società immobiliari di comodo; società in cui il patrimonio attivo è costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel concedere tali immobili in locazioni a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire agli uni o agli altri alcun servizio collaterale. Non può essere considerata una

società di mero godimento una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo o di un residence, utilizzando l'immobile conferito dai soci. In questo caso l'immobile è elemento di una più complessa organizzazione di fattori produttivi, finalizzata alla produzione di servizi che non si esauriscono nelle pure prestazioni locative.

È possibile che dalla comunione si passi alla società, quando, ad esempio, più figli ereditano l'azienda paterna (comunione incidentale) e proseguono in comune l'attività d'impresa. Necessario e sufficiente perché una comunione si trasformi in una società di fatto è che i comproprietari si servano dei beni relativi per l'esercizio di una comune attività d'impresa.

6- Le società fra professionisti. L'attività dei professionisti intellettuali è un attività economica, ma non è

legislativamente considerata attività d'impresa. Una società tra professionisti per l'esercizio in comune delle loro attività, darebbe vita ad un'ipotesi di società senza impresa. Controversa è la possibilità stessa dell'esercizio.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
166 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof D'Ascenzo Miriam.