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Parte prima

L’imprenditore

Capitolo primo: L’imprenditore

1 – il sistema legislativo.

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a 3 criteri:

 Oggetto dell’impresa che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art.2135 ) e

commerciale (art 2195 )

 Dimensione dell’impresa in base alla quale si individua il piccolo imprenditore ( art. 2083 )

e l’imprenditore medio – grande

 La natura del soggetto che esercita l’impresa che determina la tripartizione legislativa fra

impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina base comune. Questo è lo statuto generale

dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, la

disciplina della concorrenza e dei consorzi. Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina

a tutela della concorrenza e del mercato.

L’imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche ad un ulteriore specifico statuto,

integrativo di quello generale. Rientrano nello statuto tipico dell’imprenditore commerciale:

l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale; la disciplina della

rappresentanza commerciale; le scritture contabili; il fallimento e le altre procedure concorsuali.

Scarsamente significative sono le disposizioni del codice civile applicabili all’imprenditore agricolo

e al piccolo imprenditore. Quest’ultimo è sottratto all’applicazione della disciplina

dell’imprenditore commerciale ( ad esempio, non fallisce).

La distinzione tra impresa individuale, società e impresa pubblica serve a definire l’ambito di

applicazione del relativo statuto speciale secondo i criteri precisati in seguito.

Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori.

2 – La nozione generale di imprenditore.

E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o servizi.

L’articolo 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto

all’applicazione delle norme del codice civile dettate per l’impresa e per l’imprenditore. Dallo

stesso articolo si ricava che l’impresa è attività ( serie coordinata di atti ); ed attività caratterizzata

da uno specifico scopo ( produzione o scambio di beni o servizi ), sia da specifiche modalità di

svolgimento ( organizzazione, economicità, professionalità ).

E’ controverso se siano indispensabili altresì:

 La liceità dell’attività svolta

 L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto ( scopo di lucro )

 La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.

3 – L’attività produttiva

L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’ in breve l’attività

produttiva di nuova ricchezza. Irrilevante è la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo

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di bisogno che essi devono soddisfare. E’ irrilevante inoltre che l’attività produttiva costituisca

anche godimento di beni preesistenti. Non è però impresa l’attività di mero godimento, ossia

l’attività che non da luogo a produzione di beni o servizi ( ad esempio il proprietario di beni

immobiliari che li affitta ). Però un’attività può costituire godimento di beni preesistenti e

produzione di beni o servizi ( proprietario di un immobile che lo adibisca ad albergo ). E’

godimento del proprio patrimonio e attività di produzione, l’impiego di proprio denaro nella

compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento o di speculazione o nella

concessione di finanziamenti a terzi. Sono imprese commerciali le società finanziarie. La qualità di

imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè

contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Chi svolge attività di impresa

violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi.

4 – L’organizzazione. Impresa e lavoro autonomo.

L’imprenditore crea un complesso produttivo formato da persone e da beni strumentali. Questo

aspetto del fenomeno imprenditoriale è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come

attività organizzata; quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro e l’organizzazione del

lavoro nell’impresa; quando definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. E’ imprenditore anche chi opera senza utilizzare

altrui prestazioni lavorative autonome o subordinate ( gioielleria gestita solo dal titolare ).

L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio

lavoro intellettuale e o manuale. E’ vero che non vi può essere impresa senza impiego ed

organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi anche al solo impiego di mezzi

finanziari propri o altrui, come per le attività di finanziamento o di investimento. Ora ci si chiede

se, in riferimento ai prestatori autonomi d’opera manuale ( elettricisti, idraulici, lustrascarpe )

possono essere sempre e comunque considerati imprenditori, sia pure piccoli, dato che tale è chi

svolge attività d’impresa organizzata prevalentemente con il proprio lavoro. La risposta è negativa;

la semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata

organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un minimo di eteroorganizzazione deve

negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Piccola impresa è quella organizzata

prevalentemente , ma non esclusivamente con il lavoro proprio e dei familiari. E del resto

l’organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Poi il

requisito dell’organizzazione è richiesto per l’imprenditore e per il piccolo imprenditore, ma non

per il lavoratore autonomo. Questo conferma che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di

capitale (eteroorganizzazione ) è pur sempre necessaria per aversi impresa, sia pure piccola. I

semplici lavoratori autonomi restano prestatori d’opera manuale.

5 – Economicità dell’attività e scopo di lucro.

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico,

secondo modalità che consenta la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza

economica, altrimenti sia ha consumo, non produzione di ricchezza. Non è imprenditore chi

produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente. Non è imprenditore l’ente pubblico o la

società privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale , un istituto d’istruzione

o una mensa per poveri. E’ imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico. Lo

scopo di lucro non può essere elevato a requisito essenziale dell’attività di impresa. Non è

contestabile che lo scopo che normalmente anima l’imprenditore privato è la realizzazione del

profitto e del massimo profitto consentito dal mercato. Però bisogna chiedersi se giuridicamente tale

movente sia necessario e, quindi, se debba esser negata la qualità di imprenditore e l’applicabilità

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della relativa disciplina quando ricorrano tutti i requisiti fissati d’art. 2082, ma manchi lo scopo di

lucro. Il requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità, non lo scopo di lucro.

6 – La professionalità.

L’ultimo requisito espressamente richiesto dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività.

Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è

imprenditore chi compie una isolata operazione di acquisto e rivendita merci.

La professionalità non richiede la continuità ( senza interruzioni ) dell’attività. Per le attività

stagionali è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato

tipo di attività. La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l’attività unica e

principale. E’ imprenditore anche il professore o l’impiegato che gestisce un negozio o un albergo.

Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare se questo

comporta il compimento di operazioni molteplici e l’utilizzo di un apparato produttivo complesso.

Ad esempio chi acquista un immobile allo stato grezzo per poi completarlo e rivendere i singoli

appartamenti. E’ imprenditore anche chi costruisce un edificio per destinarlo ad uso personale.

Questo esempio dimostra che se è vero che le imprese operano per il mercato, destinando cioè allo

scambio i beni o i servizi prodotti, non può senz’altro escludersi che imprenditore può essere

qualificato anche chi produce beni o servizi destinati ad uso o consumo personale ( impresa per

conto proprio ).

7 – Impresa e professioni intellettuali.

L’art. 2238 stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali

solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di

impresa. Esempio: il medico che gestisce una clinica privata nella quale opera. Il professionista

intellettuale che si limita a svolgere la propria attività , per contro non diventa mai imprenditore e

non lo diventa mai, neanche se si avvale di una vasta schiera di collaboratori ( si pensi alle

dimensioni raggiunte da certi studi di avvocato o di dottore commercialista ) e di un complesso

apparati di mezzi materiali ( si pensi agli ingenti investimenti di capitali richiesti da un moderno

studio dentistico ) dando così vita ad un organizzazione complessa di capitale e/o lavoro.

Nonostante l’attività dei professionisti è attività produttiva di servizi, condotta con metodo

economico, non diventano in alcun caso imprenditori. I professionisti non sono imprenditori per

libera scelta del legislatore. Tale scelta è ispirata dalla particolare considerazione sociale che

tradizionalmente circonda le professioni intellettuali e che ha indotto il legislatore del 1942 a dettare

per le stesse uno statuto specifico: potere disciplinare degli ordini professionali per quanto riguarda

tariffe e onorari; divieto di esercizio per i non iscritti all’albo; particolare criterio di determinazione

del compenso, che in ogni caso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della

professione. Questo comporta l’esonero dei professionisti intellettuali dallo statuto

dell’imprenditore, con i suoi vantaggi ( sottrazione al fallimento ) e con i suoi svantaggi

( inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale; divieto

per i professionisti di farsi pubblicità ).

Capitolo secondo: Le categorie di imprenditori

A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.

1 – Il ruolo della distinzione. 3

Imprenditore agricolo ( art. 2135 ) ed imprenditore commerciale ( art. 2195 ) sono le due categorie

di imprenditori che il codice distingue in base all’oggetto dell’attività. Chi è imprenditore agricolo è

sottoposto solo alla disciplina prevista per l’imprenditore in generale. E’ esonerato, salvo quanto si

dirà in seguito dal registro delle imprese, dall’applicazione della disciplina propria

dell’imprenditore commerciale: tenuta delle scritture contabili; assoggettamento al fallimento e ad

altre procedure concorsuali. L’imprenditore agricolo, gode perciò di un trattamento di favore

rispetto all’imprenditore commerciale. Stabilire se un imprenditore è agricolo o commerciale serve

a definire l’ambito di operatività di tale trattamento di favore e, per quanto specificamente interessa,

l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale.

2 – L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali.

Il testo originario dell’art. 2135 stabiliva che è imprenditore agricolo chi esercita un’attività

diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività

connesse (1°comma); il secondo comma specificava che si reputano connesse le attività dirette

alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio

normale dell’agricoltura. Le attività agricole quindi si distinguono in 2 categorie:

 Attività agricole essenziali

 Attività agricole per connessione

Questa distinzione è stata mantenuta anche nella nuova nozione di imprenditore agricolo che ha

sostanzialmente ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Tale modifica si è avuta

in quanto coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività che nel

corso degli anni hanno subito una profonda evoluzione a causa del progresso tecnologico.

L’impresa agricola, originariamente fondata sul semplice sfruttamento della produttività naturale

della terra, cede sempre più il passo all’agricoltura industrializzata, che utilizza prodotti chimici per

accrescere la produttività della terra. Inoltre la tecnologia oggi consente di ottenere prodotti

merceologicamente agricoli con metodi che vanno al di fuori dallo sfruttamento della terra, come

ad esempio le coltivazioni artificiali o fuori terra o ad esempio allevamento in batteria condotti in

capannoni industriali e con mangimi chimici che consentono un rapido accrescimento del peso

corporeo degli animali.

L’attuale formulazione dell’art.2135 ribadisce infatti che è imprenditore agricolo chi esercita

una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e

attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si

intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase

necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. In base al nuovo testo, quindi, la produzione di

specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale.

Nella nozione di coltivazione del fondo rientrano: l’orticoltura, le coltivazioni in serra o in vivai e la

floricoltura. Con la nuova nozione danno vita ad impresa agricola anche le coltivazioni fuori terra

generalizzandola; in passato era accolta solo per le coltivazioni di funghi. Per selvicoltura si intende

attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Si esclude l’estrazione di

legname. Per quanto riguarda l’allevamento di animali, si intendono allevamenti in batteria e non

solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli ( carne, latte, lana, animali da

lavoro ), ma anche allevamento di cavalli da corsa o di animali da pelliccia e l’attività cinotecnica,

cioè allevamento, selezione e addestramento di razze canine ( o gatti ). La sostituzione del termine

bestiame, con quello di animali, intende sia l’allevamento di animali tradizionalmente allevati sul

fondo ( bovini, ovini, suini etc…) ma anche l’allevamento di animali da cortile ( polli, conigli ) e

l’acquacultura (pesci e mitili). Inoltre all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore

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ittico, ossia l’imprenditore che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura di o alla

raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci.

3 – Le attività agricole per connessione.

Anche sotto tale profilo, l’attuale definizione di imprenditore agricolo realizza un significativo

ampliamento rispetto a quella previgente.

Oggi, con la nuova nozione, con il terzo comma dell’art 2135, si intendono comunque

connesse:

 Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un

attività agricola essenziale;

 Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente

di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata,

comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e

le attività agrituristiche.

Le une e le altre sono attività oggettivamente commerciali. E’ industriale e non agricoltore chi

produce olio e formaggi; è commerciante e non agricoltore chi ha un negozio di frutta e verdura.

Queste attività sono però considerate per legge attività agricole quando sono esercitate in

connessione con una delle tre attività agricole essenziali. Da qui l’importanza di precisare

quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per

connessione. Due sono le condizioni al riguardo necessarie:

 SUL PIANO SOGGETTIVO: E’ necessario che il soggetto che la eserciti sia già

imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole

tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. E’ imprenditore commerciale chi

trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui. E’ imprenditore agricolo il

viticoltore che produce vino. La qualific

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof D'Ascenzo Miriam.
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