Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RAPPORTO CONFERIMENTI-PATRIMONIO-CAPITALE E AZIONI
I conferimenti contribuiscono a formare il patrimonio effettivo della società, rappresentato nell'attivo dello stato patrimoniale; il valore dei conferimenti viene cristallizzato nella voce capitale del patrimonio netto, che vincola una parte corrispondente dell'attivo, nel senso che non ne sarà possibile la restituzione ai soci; il capitale sociale è suddiviso in azioni, assegnate ai soci conferenti, parti uguali del rapporto sociale. Il capitale sociale ed il numero delle azioni in cui è suddiviso sono due elementi essenziali dello statuto sociale, la cui modifica è assoggettata alle regole previste in generale per tutte le modifiche dello statuto delle SPA.
L'assegnazione delle azioni ai soci:
- Dal punto di vista della società, il valore complessivo dei conferimenti deve essere almeno pari al valore che viene imputato a capitale, corrispondente alla somma del valore nominale di tutte le azioni.
La pari, o di azioni con sovrapprezzidiversi tra un socio e l'altro.
DISTINZIONE AZIONI-OBBLIGAZIONI
Azioni: emesse a fronte del conferimento di capitali di rischio. Causa del conferimento: attribuzione di capitale dirischio senza obbligo di rimborso e al fine di partecipare agli eventuali utili.
Obbligazioni: assegnate a fronte dell'apporto di capitali di credito. Esse incorporano un'operazione di finanziamentoper cui il sottoscrittore ha diritto alla restituzione della somma mutuata oltre al rendimento pattuito.
Ma in forza delle esigenze dei mercati finanziari: nascita di figure intermedie come le azioni di risparmio, leobbligazioni convertibili in azioni, obbligazioni subordinate...
Riforma del 2003: ampliamento e maggiore elasticità di azioni e obbligazioni; introduzione degli strumenti finanziaripartecipativi (2346 c.6), forniti di particolari diritti patrimoniali o amministrativi, con la sola eccezione del diritto divoto nell'assemblea generale degli azionisti.
Essi possono essere emessi a fronte di apporti di beni conferibili a capitale (denaro, beni in natura, crediti) o di entità non conferibili (prestazioni d'opera o di servizi). Causa dell'apporto: operazione di finanziamento con obbligo di rimborso a favore del sottoscrittore (strumento ibrido: a fronte di un finanziamento vengono attribuiti diritti partecipativi finora riservati alle sole azioni) o apporto a titolo di associazione in partecipazione (2549), a fronte del quale all'associato vengono attribuiti diritti amministrativi di controllo tramite gli strumenti finanziari, oltre alla partecipazione agli utili prodotti dalla società nella sua attività, o ancora capitale di rischio senza obbligo di restituzione (strumento ibrido anche in questo caso). Inoltre, gli azionisti possono in alcuni casi obbligarsi all'esecuzione di prestazioni accessorie oltre ai conferimenti veri e propri (2345) o effettuare apporti di capitale di rischio senza imputazione.A capitale e senza emissione di strumenti finanziari (versamenti a fondo perduto o versamenti in conto capitale). Disciplina dei conferimenti è più restrittiva nelle società di capitali, per assicurare la formazione di un patrimonio effettivo, il cui valore sia almeno pari al capitale sociale determinato dall'atto costitutivo ed iscritto in bilancio. 3 tipologie di conferimenti:
- danaro: è la regola: art 2342: se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
- proprietà o altro diritto reale di godimento di beni mobili o immobili
- titolarità di diritti di credito vantati verso soggetti terzi, con responsabilità del socio conferente in caso di insolvenza del debitore ceduto.
2 limiti normativi: 2342 c.5: non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e di servizi; non può sussistere nelle SPA il socio d'opera, ammissibile sia nelle società di persone.
(2263 c.2) che nelle s.r.l. (2464 c.6), né può essere conferito un diritto di credito vantato verso soggetti terzi ma avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni d'opera e di servizi. 2342 c.3: le azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione: non sono conferibili tutti quei beni e diritti che, per natura, non possono essere immediatamente e definitivamente trasferiti alla società conferitaria: beni generici, futuri e beni oggetto di prestazioni continue o periodiche. Dubbi sulla conferibilità di diritti personali di godimento, know how, uso del nome, prestazione di garanzie etc.
CONFERIMENTI IN DENARO:
PROFILO TEMPORALE: situazione diversa a seconda del numero di soci. Se 2 o + soci, il versamento deve avvenire per ¼ al momento della stipulazione dell'atto costitutivo o della sottoscrizione delle nuove azioni in sede di aumento di capitale, i restanti ¾ potranno essere richiesti successivamente ai soci
Dagli amministratori, nei tempi liberamente determinati da questi ultimi. Se invece l'azionista è unico, il conferimento deve avvenire per intero al momento dell'atto costitutivo o della sottoscrizione dell'aumento di capitale (2342 c.2); se viene meno la pluralità di soci, i versamenti eventualmente ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (2342 c.4).
MODALITA DI ESECUZIONE. Liberamente scelte dai soci e dalla società, ma se la legge impone l'esecuzione del versamento entro un determinato momento, devono essere utilizzati mezzi di pagamento che assicurano l'effettivo conseguimento del denaro da parte della società e non strumenti di credito che facciano dipendere il pagamento da un'ulteriore attività del socio conferente. Ma il versamento del 25% dei conferimenti da eseguire in sede di atto costitutivo dev'essere effettuato presso una banca, ove rimane vincolato fino all'avvenuta iscrizione della
Pari valore nell'attivo del patrimonio sociale. Stessa esigenza anche in sede di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, relativamente alla parte aumentata, o se una parte di capitale sociale viene creata ex novo senza che sussistessero amonte le stesse garanzie di formazione del capitale sociale (trasformazione di una società di persone in società di capitali e fusione mediante incorporazione di una società di persone in società di capitali.
A tutela dei terzi, la legge richiede una valutazione giurata da parte di un esperto, non legato alla società, designato dal tribunale della sede della società, che costituisce il limite massimo dell'ammontare del valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento e della corrispondente parte del capitale sociale.
Anche se le prestazioni d'opera e servizi non sono beni conferibili, la SPA può ottenerle ad un titolo diverso dal conferimento in senso stretto: mediante
L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi o mediante le azioni con prestazioni accessorie (2345). In aggiunta all'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può porre a carico dei soci l'esecuzione di prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone contenuto, durata, modalità e prestazioni di opera e servizi o prestazioni di dare compenso e stabilendo sanzioni in caso di inadempimento continutive o periodiche. Le azioni a cui è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori; se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi a carico dei titolari di tali azioni non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci (2345 c.2 e 3).
PRINCIPI GENERALI DELLE AZIONI COME PARTECIPAZIONI SOCIALI
- autonomia: spersonalizzazione della partecipazione rispetto al suo titolare e standardizzazione
rispetto a tutte le altre partecipazioni azionarie. Le azioni rappresentano eguali porzioni del contratto sociale e conferiscono i medesimi diritti a prescindere da chi sia il soggetto che le detiene e dall'ammontare dei conferimenti dal medesimo effettuati. Cio' non significa che tutti i soci siano nella stessa posizione, poiché uno stesso socio può divenire titolare di più azioni. DIFFERENZA SPA-SRL: il socio di SPA non detiene un'unica partecipazione sociale, ma un determinato numero di azioni, ciascuna autonoma rispetto alle altre, mentre il socio di SRL è titolare di un'unica quota che rappresenta una frazione del contratto sociale e del capitale sociale, in misura che può essere diversa da socio a socio. Queste caratteristiche danno alla partecipazione sociale una connotazione oggettiva che rende l'investimento azionario un bene facilmente circolante e idoneo, mediante diverse tecniche rappresentative, ad essere negoziato nei.mercatimobiliari._indivisibilità: art 2347: le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ex art 1105 e 1106; se il rappresentante comune non è