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I POTERI DEI SOCI

L’EXIT

Istituto riscoperto con la riforma del 2003. Prima era una cosa inutilizzata, la riforma ha posto

questo diritto al centro con particolare rilevanza per le società chiuse. Perché il recesso si

atteggia in modo diverso nelle società aperte e nelle società chiuse? Nella società aperta

il recesso ha un’utilità minore perché le azioni possono essere vendute, dunque il

disinvestimento non si realizza necessariamente con il recesso. Avere un mercato significa

poter uscire dall’investimento quando lo si ordina, tuttavia dipende dal pacchetto, dal

flottante cioè da quante azioni vengono trattate nel corso del giorno (al giorno si trattano

5000 azioni della società, se ne mettono 20000 sul mercato, ecco che c’e un crollo del titolo

per eccesso di offerta). Quando devo fare un investimento il tema dell’uscita è cruciale

tanto quello della qualità perché l’uscita consente di smobilizzare e prendere altre strade,

investimenti meno flessibili sono più rischiosi e difficili da vendere. Nel costruire l’investimento

l’investitore deve pensare a come uscirne e dunque sapere che c’è mercato e si può

vendere è molto apprezzato > in una società quotata l’investimento è più appetibile

perché porta con sé il fatto che esiste un mercato e si può disinvestire con una certa facilità.

Nella società quotata c’e meno necessità dell’istituto proprio perché essendoci un

mercato c’e sempre un’alternativa per i soci. Tuttavia il diritto di exit è garantito anche nelle

società per azioni, perché protegge il valore dell’azione prima degli effetti della decisione.

Il recesso serve anche nelle quotate perché protegge il valore e il socio ha la possibilità di

dissentire da delibere che hanno un effetto negativo, senza avere una ripercussione sul

valore, che per lui è sterilizzato; tutto quello che succede a valle della delibera, al socio non

interessa cioè non si assume il rischio. Se il diritto di recesso non esistesse, il socio dovrebbe

andare sul mercato con le conseguenze della delibera sul valore. Il diritto di recesso

cristallizza il valore. L’unica differenza è che il recesso non è immediato, il disinvestimento e

quindi la vendita sul mercato è immediata.

Angelici parte dal fatto che ci siano in capo ai soci una serie di poteri. Quando tuttavia è

in minoranza non conta molto, il legislatore del 2003 ha fatto rinascere il diritto nell’ottica

del processo di protezione delle minoranze. Possibilità di uscire determinando un costo per

la maggioranza è la società, chiaramente c’e una necessità di riflessione da parte della

società. Wall street rule > l’azionista vota con i piedi cioè se ne va, dunque anche in questo

caso c’e un costo. (Disegno 1). La società non è interessata dal passaggio di soldi tra

azionata e acquirente delle sue azioni, ma da fastidio alla società, perché si crea un costo

comunque: pacchetto azionario vale meno. Creato un percorso che vuole in prima

battuta escludere il costo per la società > soci, terzi, utili, capitale, scioglimento. Alla società

allora è data la possibilità di revocare la delibera che ha generato il recesso e sterilizzare il

recesso > exit strumento di voice, perché la minoranza il cui voto non ha determinato nulla

perché la delibera è comunque passata, ha avuto una manifestazione forte e la

maggioranza vede come non sia possibile fare altro, allora revoca. Questa è un’operazione

mercantile cioè una transazione:

mercato dei soci,

Ø mercato esterno dell’equity che ha bocciato perché la maggioranza che si rivolge

Ø ai terzi non trova gli acquirenti

mercato del capitale di credito boccia perché non trova finanza

Ø i creditori si oppongono all’uso del capitale.

Ø la maggioranza prende atto e si va allo scioglimento oppure la società non si scioglie

Ø perché la maggioranza revoca la deliberazione e tutto torna come prima.

Il recesso non è la volontà del singolo, ma è il mercato che è razionale e decide alla fine

la sorte della società.

Costruzione di base del recesso: il recesso è istituto essenziale del nostro ordinamento. Prima

della riforma del 2003 le cause di recesso erano poche ed essenzialmente casi in cui si

realizzava una modifica significativa. Il recesso è una conseguenza del principio

maggioritario. Lo statuto può essere modificato ai sensi del principio maggioritario, il socio

che non è d’accordo o ha una percentuale che permette di arrivare la blocco (voto dei

2/3 = socio ha il 35%, significa che non si può raggiungere il quorum).

Caso: nonna vuole investire il 30% in una società chiusa.

Diritto di voto

• Modifica dello statuto > quorum diverso per le delibere dell’assemblea. Serve il

• consenso per fare le cose, quindi più peso.

Assemblea: nomina degli amministratori e sindaci. Bilancio. Azioni di responsabilità.

Modifiche statutarie. Liquidazione. Rinegoziazione su tutti i quorum significherebbe

che il socio di maggioranza pur avendo un numero maggiore di azioni, ha un peso

minore, non si può. Conta moltissimo la situazione contingente cioè se la nonna è

stata cercata dalla società significa che sono disposti a chiedere qualsiasi cosa.

Mettere un quorum diverso sulla nomina degli amministratori è vietato perché

l’ordinamento vuole proteggere interessi altri > se non si arriva alla maggioranza, c’e

un blocco che è causa di scioglimento. Norma specifica sulla nomina degli

amministratori > 30% contro 70% in un sistema proporzionale alla nonna spettano 3,

se fossero 5 amministratori alla nonna ne spetta 1. Possono essere chieste altre cose:

il presidente sia eletto tra gli amministratori scelti dalla nonna. Rispondere alla

domanda di cosa serve il presidente.

Le cose da negoziare sono poche: prezzo, voto, recesso, maggioranze e tutti i diritti

di voice e anche strumentali alla voice come quelli di controllo, utili.

Entrambe le clausole di gradimento mero e prelazione per angelici sono strumenti, e ti che

consentono ai soci di controllare l’accesso alla compagine. Mediante una valutazione

affidata a un organo della società centralizzata (clausole di gradimento mero), nell’altra

diffusa (clausola di gradimento mero) perché in tutti i casi è consentito ai soci di controllare

l’accesso. Cassazione fine anno 70 > la S.p.A è fondata sulle azioni e la caratteristica che il

legislatore ha voluto dare alle azioni è quella di circolare perché i soci sono investitori e

devono avere e la possibilità di disinvestire. Se nello statuto ci fosse una clausola che mette

nelle mani di qualcuno che decide in modo discrezionale della circolazione significa far

diventare l’investitore prigioniero del suo investimento. Subordinare al placet di qualcuno

circolazione dell’azione è snaturarne il senso. Attenzione alle regole di circolazione! Il

problema è sempre quello di far circolare più velocemente il denaro, le operazioni di

cartolarizzazione sono operazioni industriali di produzioni di titoli. Le azioni incorporano tutte

le regole di circolazione, sono sostanzialmente nominative perché c’e un problema di

controllare l’origine della ricchezza e la loro circolazione, salvo le leggi speciali che

prevedono le azioni al portatore, la strazia del legislatore nelle S.p.A. è assicurare

circolazione mentre invece nella srl è assicurare partecipazioni alla compagine. Angelici

confronta poi il diritto di opzione > nella srl non si può togliere, mentre nelle S.p.A si può.

Il recesso che è cambiato nel tempo è costruito sul principio maggioritario > contratto che

può essere cambiato da una parte cioè dalla maggioranza. Il principio è cardine perché

la società non può essere bloccata costruendo meccanismi di unanimità, questa non è

neppure pattuibile. Il legislatore allora poteva immagina che con questo principio si potesse

cambiare tutto, la giurisprudenza si è accorta che c’erano delle decisioni che non davano

luogo al recesso ma che permettevano di modificare in modo significativo: introduzione di

vincoli al trasferimento delle azioni > se uno investe in una società dove c’è la libera

circolazione e poi si ritrova con la clausola di gradimento non mero (sottoposto a criteri

oggettivi) per farlo serve l’unanimità. Il legislatore del 2003 con il diritto di recesso ha

affermato che il principio è maggioritario e non l’unanimità e ci sono delle regole a presidio

dell’investimento che se sono modificate dalla maggioranza, non serve il voto della

minoranza me il solo dissenso permette di uscire perché è cambiato l’oggetto sociale.

Scissione e fusione non sono cause di recesso nella S.p.A poiché non cambia il tipo >

modifica dell’oggetto sociale, se l’oggetto della deliberazione è la fusione è protetto dal

recesso per la semplice ragione che è l’oggetto della deliberazione che determina il

recesso. Tutti gli effetti di una fusione che comportano un cambiamento dell’oggetto

sociale luogo al diritto di recesso. Nella srl la fusione dà luogo al diritto di recesso perché

cambia la compagine sociale. Saggio di DI CATALDO

IL RECESSO DEL SOCIO

Autonomia statutaria

L’autonomia statutaria nel decidere le cause di recesso nella società chiusa fino ad arrivare

al recesso ad nutum è una tesi da non condividere. L’argomento a favore è tratto

dall’ipotesi di facesse previsto per la società a tempo indeterminato, ma il professore dice

che un conto è ragionare in termini di vincolo perpetuo e sua correzione mediante l’istituto

del recesso, altra cosa è ragionare sul contratto di società e sua deroga con recesso > il

recesso è un istituto che nasce come correzione e contrappeso al principio maggioritario.

Il legislatore della legge delega che ha portato al decreto contenente le norme ha previsto

che la delega era data per dare autonomia alla creazione delle cause statutarie di recesso

a favore dei soci dissenziente, la logica del recesso come è messo nelle società per azioni

a termine è quella del contrappeso e quindi del dissenso. Muoversi su una logica diversa

mette in crisi la causa stessa del contratto: effettivamente si deve tornare alla logica del

contratto di società (esercizio in comune di atti

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
25 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Toffoletto Alberto.