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SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
(n.b. → l'art. è una norma che consente di interpretare tutta la natura dell'azienda; infatti, si dice che è una norma di portata sistematica.)
ART. 2557 DIVIETO DI CONCORRENZA
Quanto vale un'azienda? Come si fa a sapere se pago il giusto prezzo per acquistare un'azienda?
Sono domande a cui è difficile dare una risposta perché il valore di un'azienda può dipendere dalla sua capacità di produrre ricchezza (in quanto l'azienda da 2 fattori: quello che essa contiene non è un mero insieme di beni, ma è un insieme di beni volto a svolgere un'attività produttiva).
Pertanto, quando si valuta un'azienda, si calcola anche e soprattutto l'avviamento.
L'avviamento è qualcosa che paga il cessionario dell'azienda e non ha piacere che, una volta pagato (l'avviamento: cioè la capacità di produrre reddito), chi glielo ha
Venduto poi glielosottragga. Di qui, la norma centrale della cessione d'azienda è che il cedente non può fare concorrenza al suo cessionario. Tuttavia, questa norma deve conciliarsi con la necessità che il cedente possa lavorare. Quindi esistono una serie di regole: innanzitutto il divieto di concorrenza dura un tempo limitato di 5 anni, perché in questo arco di tempo si presuppone che il cessionario sia stato capace di realizzare una sua clientela, tale che una ripresa dell'attività d'impresa del cedente non glieli sottragga; in secondo luogo non deve trattarsi di un'attività idonea a creare concorrenza per l'oggetto o per l'ambito territoriale non deve esserci un rapporto di concorrenza. Esempio: se vendo un cinema a S.M.C.V. nulla mi impedisce di aprirne un altro a Treviso, perché non farà concorrenza al cessionario del cinema. Di concorrenza fotografa l'esistente, nel senso che il
Il cedente non può svolgere la stessa attività in questo ambito. Spesso però, chi acquista un'azienda lo fa con l'idea di svilupparla, di aprire nuovi rami, nuovi mercati, nuove linee produttive, espandersi in altri settori o in altri luoghi. Quindi se c'è questa idea di fondo, la disciplina così come ora descritta non protegge il cessionario, perché il cedente è obbligato a non svolgere la stessa attività che svolgeva prima (non è obbligato a non fare qualcosa di diverso ma che il cedente pensava poi di realizzare). Di qui la necessità di ampliare questo divieto di concorrenza. Si può fare? Si! Infatti, il minimo previsto dalla legge è il divieto per il cedente di iniziare un'attività che per l'oggetto sia idonea a fare concorrenza al cessionario; l'autonomia privata può ampliare questi limiti (es.
Ipotesi in cui si ha un trasferimento d'azienda, ma non tra le persone fra le quali si vorrebbe far operare il divieto di concorrenza; nel terzo caso non si alcuna cessione d'azienda. Muore e che l'azienda va in successione.
A) Esempio: immaginiamo che un imprenditore insieme con tutto il patrimonio dell'imprenditore. Se ci sono più eredi, tra gli eredi si forma un comunione ereditaria. Supponiamo che, come spesso avviene, gli eredi dividono questa a Tizio gli immobili ed a Caio l'impresa. Nel realizzare la comunione ereditaria assegnando divisione bisogna cercare di fare parti uguali, il che significa che le quote devono avere unostesso valore: quindi si valuteranno gli immobili e l'azienda. Nel valutare quest'ultima, si calcola non il valore venale dei beni che essa contiene ma la capacità di avviamento. Una volta realizzata la divisione ereditaria il suo effetto retroagisce fino al momento dell'apertura della successione.
Cioè è come se questa comunione ereditaria non fosse mai esistita. Pertanto, l'azienda non passa dall'imprenditore che è morto agli eredi, dagli eredi al singolo che l'ha avuta in divisione, ma passa direttamente dall'imprenditore che è morto a quel singolo erede che l'ha avuta in divisione (non c'è alcun passaggio di azienda tra un erede e l'altro).
Tuttavia, il problema è che quando Caio ha ricevuto l'azienda, gli è stata valutata sulla base del suo avviamento, sicché Tizio ha ricevuto più beni ereditari perché ha imputato a Caio il valore dell'avviamento. Pertanto, se un domani Tizio fa concorrenza a Caio gli sottrae qualcosa che gli ha fatto pagare. Il problema è che non c'è un vero e proprio passaggio dell'azienda, ma c'è – – qualcuno che fa pesare l'avviamento dell'azienda sostanzialmente nella divisione.
ereditaria.
B) Problemi molto simili riguardano lo scioglimento della società. Esempio: immaginiamo che una società si sciolga cosicché verranno liquidati i beni, pagati i creditori e diviso il restante fra i soci. Tuttavia, può anche darsi che venga scelta una soluzione più conservativa dell'azienda affidando ad un solo socio l'azienda e ottenendone da questo il corrispettivo (e assegnando agli altri soci le restanti liquidità). È lo stesso problema di cui al punto A): c'è un patrimonio che si divide, nel fare le parti si valuta l'azienda e nel valutare l'azienda si valuta la capacità di reddito (l'avviamento).
In questo caso, il socio che ha avuto l'azienda in quota non la riceve dagli altri soci, bensì le parti si valuta l'avviamento: ora se gli altri dalla società che si scoglie; tuttavia, nel fare soci, che hanno avuto tutti i depositi bancari (liquidità e
patrimoni restanti), fanno– dopo che hanno gli imputato il valore dell’azienda con l’avviamento –concorrenza glisottraggono qualcosa che in qualche maniera gli hanno fatto pagare. E questo non sarebbegiusto!
C) Esempio: Sempronio vuole comprare il cinema e, concordando l’affare con il proprietario,realizza una cessione d’azienda. Tuttavia, immaginando – com’è molto probabile – che ilcinema appartenga ad una società che lo gestisce, Sempronio ha 2 diverse opportunità: 1) puòacquistare il cinema e realizzare una cessione d’azienda; 2) può acquistare le azioni e le quotedal socio che le detiene. Se Sempronio è furbo sceglierà sempre questa seconda strada perchérisparmierà molti soldi non dovendo pagare alcune tasse; infatti: 1) se compra il cinema devepagare le tasse di registro sugli immobili; 2) se acquista le quote e le azioni, in realtà, ilcinema e tutta
L'azienda che lo compone non cambia titolare (se proprietario del cinema era la società Politeama s.p.a., proprietario del cinema resta la Politeama s.p.a.: cambia solo che le azioni della società dopo la vendita spettano a Sempronio). Tuttavia, in questa seconda ipotesi, accade che Sempronio non ha realizzato una cessione d'azienda; ciò non di meno, quando acquista il pacchetto azionario, questo gli viene valutato sulla base dell'avviamento, ma chi ha venduto le azioni non ha ceduto un'azienda e pertanto in base all'art. 2557 a non fare concorrenza a Sempronio non sarà vincolato.
A), B) e C) sono i punti dubbi in cui un'interpretazione stretta della legge afferma che non si può tutelare l'acquirente. Tuttavia, su tutti questi punti si sta formando un'orientamento della Cassazione volto ad applicare analogicamente il divieto di concorrenza. Quindi, si sta affermando il principio per divieto di concorrenza si.
applica non solo nell'ipotesi in cui è stata formalmente ceduta un'azienda, ma anche in tutte le ipotesi in cui sostanzialmente vi è stato un trasferimento di azienda tale che qualcuno si sia avvantaggiato del valore dell'avviamento che ha fatto gravare su qualcun'altro (cioè tutte le volte in cui un soggetto si sia avvantaggiato del valore dell'avviamento, ottenendo un beneficio economico a carico di un altro che riceve l'azienda, è tenuto a rispettare il vantaggio che ha fatto pagare all'altro non potendogli fare concorrenza). Pertanto, vi è un'applicazione più estesa del divieto di concorrenza.
ART. 2558 CESSIONE DEI CONTRATTI
Molto spesso la capacità reddituale di un'azienda dipende anche dalle reti di contratti (dai crediti che ha). Ad esempio: il successo di un cinema potrebbe dipendere dal fatto che è legato in esclusiva con alcune catene distributive, ciò comporta
la possibilità di guadagnare con quella particolare relazione contrattuale. La disciplina di diritto comune è poco permissiva in questo senso: la regola di diritto civile prevede che se Caio stipula un contratto con Tizio, quest'ultimo non può decidere da un giorno all'altro che questo contratto sia adempiuto da un terzo; questo comporta che se Caio non è d'accordo nel prestare nel suo consenso rimane comunque obbligato nei suoi confronti l'originario contraente (cioè Tizio). Tutto questo nell'ambito dell'impresa non soddisfa almeno per 2 motivi: il primo è che vi è comunque un interesse del cessionario a poter subentrare in quei contratti che costituiscono parte dell'avviamento dell'azienda; il secondo è che un contratto che prevede una prestazione da realizzare tramite una certa azienda può essere adempiuto solo quando si ha effettivamente l'azienda. Ad esempio seGeronimo si è obbligato a costruire un palazzo, civilistica