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DIRITTO COMMERCIALE

Art. 2082 "Dell'imprenditore -

E' imprenditore chi esercita professionalmente un' attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi."

Professionalmente = in maniera non occasionale. Non vuol dire per forza ininterrottamente, chi

compie lavori stagionali lo fa periodicamente, ma sempre in maniera costante.

Attività = ripetizione di atti. L'atto ha dimensione immediata, mentre l'attività è seriale, proiettata

nel tempo.

Economica = un'attività è economica se consente ricavi sufficienti a coprire i costi in modo da

continuare l'attività e rigenerare il capitale investito.

Le attività possono essere:

Di erogazione = deliberatamente in perdita (es. volontariato). Per esistere hanno bisogno di

• donazioni di terzi (non investimenti perché non prevedono rientro).

Economiche = il capitale investito si ricostituisce (es. aziende municipalizzate).

• Lucrative = l'investimento prevede un profitto (= ricavi – costi).

Impresa = attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di

servizi → non è un soggetto ma un'attività, quindi non può compiere azioni (es. non è l'impresa ad

assumere personale, ma l'imprenditore!).

Art. 2195 “Imprenditori soggetti a registrazione -

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si

applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese

che le esercitano."

Art. 2740 “Responsabilità patrimoniale -

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”

Il debitore inadempiente è comunque responsabile, ma non penalmente (non ha responsabilità

personale).

La responsabilità si realizza attraverso dei processi:

→ creditore = attore; debitore = convenuto/citato in giudizio

Atto di citazione (= per instaurare un processo di cognizione)

Processo di cognizione (= il creditore deve dimostrare che il debitore è inadempiente):

1. I grado → la sentenza può essere impugnata da chi non la ritiene giusta

2. Corte d'appello → la sentenza può essere impugnata da chi non la ritiene giusta

3. Cassazione → la sentenza è definitiva e non più impugnabile

Processo esecutivo (= effettuato se il processo di cognizione stabilisce che il debitore è tale):

1. Decreto ingiuntivo → il giudice intima al debitore di pagare

2. Precetto → avvertimento di un possibile pignoramento

3. Pignoramento → l'ufficiale giudiziario mette i sigilli su tutti i beni del debitore

4. Vendita coattiva → i beni vengono valutati e venduti fino all'importo del debito, il ricavato

viene dato al creditore. In caso di importo maggiore la differenza viene ridata al debitore.

Il processo esecutivo è solitamente individuale (un creditore – un debitore), ma in caso di aziende

debitrici spesso il patrimonio del debitore non è abbastanza per adempire a tutti i debiti, quindi

viene attuato un processo concorsuale (tanti creditori – un debitore) → il ricavato della vendita dei

beni viene spartito proporzionalmente fra i creditori, tutti i creditori subiscono in proporzione il

danno della non sufficiente capienza del patrimonio del debitore.

Esistono pene accessorie per le aziende fallimentari → per 5 anni l'imprenditore fallito non può

assumere cariche pubbliche ed è impossibilitato a compiere azioni commerciali.

Art. 2135 “Imprenditore agricolo -

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,

selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività

dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,

salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che

abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e

forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

Attività connesse = tutte le trasformazioni che la materia prima prodotta in azienda può subire (es.

Yoghurt → dal latte; imbottigliare vino → delle viti)

L'imprenditore agricolo è diverso dall'imprenditore commerciale → il rischio d'impresa è più alto

perché comprende il rischio natura (es. calamità naturali, virus di animali...).

L'impresa agricola non può fallire.

Impresa

L'impresa può essere individuale o collettiva (= organizzazione di persone).

L'impresa collettiva può essere:

Societaria → esercizio dell'impresa come scopo principale

• Ente associativo (es. WWF) → attività imprenditoriali come scopo secondario, strumentale

• rispetto alle finalità istituzionali dell'ente (es. pubblicazione di libri per promuovere la

cultura)

Statuti

Statuto generale dell'imprenditore → norme che si applicano indistintamente a tutti gli

imprenditori

1. Norme in materia di azienda (art. 2555 e segg.)

2. Segni distintivi

3. Concorrenza

4. Tutela del consumatore

Statuto tipico dell'imprenditore commerciale → norme applicate solo all'imprenditore

commerciale, in aggiunta a quelle dello statuto generale dell'imprenditore

1. Scritture contabili

2. Rappresentanza commerciale

3. Specifiche norme in materia di cessione di azienda

4. Fallimento

5. Regime di iscrizione presso il registro delle imprese

Art. 2555 “Nozione -

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.”

Imprenditore = soggetto – Impresa = attività – Azienda = complesso dei beni

Organizzazione → unifica atti in attività, beni in complessi organizzati di beni

Avviamento oggettivo → il valore dei beni aziendali organizzati è enormemente maggiore rispetto

al valore dell'insieme dei singoli beni.

Beni → materiali, immateriali, contratti (es. telefono, energia elettrica, forniture, lavoro dipendente,

locazione dell'immobile...)

[Gli articoli 2558, 2559 e 2569 sono deroghe al diritto comune, perché nel diritto comune per la

cessione di un contratto è necessaria l'approvazione di entrambe le parti, ma questo metodo sarebbe

troppo lungo per le aziende, quindi i contratti vengono trasferiti automaticamente e non devono

essere analiticamente specificati]

Art. 2558 "Successione nei contratti -

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per

l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,

se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la

durata dell'usufrutto e dell'affitto."

L'unitarietà dei beni organizzati assume importanza nella fase di trasferimento → tramite la

vendita del complesso aziendale l'acquirente subentra in tutti i contratti in essere.

Il terzo contraente può dichiarare il recesso del contratto (= dichiarazione unilaterale di interruzione

di un contratto), ma l'alienante deve all'acquirente il risarcimento del danno provocato dal recesso.

Il recesso è un atto unilaterale recettizio → ha effetto quando la dichiarazione perviene all'altra

parte del contratto

Art. 2559 "Crediti relativi all'azienda ceduta -

La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di

sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento

nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai

crediti relativi alla medesima."

L'acquirente (= avente causa) diventa titolare dei crediti dell'impresa.

Nel diritto comune il debitore viene informato della successione, per le imprese no, viene informato

solo tramite l'atto di registrazione dell'azienda nel registro delle imprese

Il precedente titolare (= dante causa) non è più titolare dei contratti e dei crediti

Art. 2560 "Debiti relativi all'azienda ceduta -

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al

trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente

dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori."

Il debito resta in capo all'alienante (= il venditore) → per la tutela dell'interesse del creditore, le

situazioni giuridiche passive (= i debiti) sono indisponibili senza che intervenga il creditore, perché

il creditore ha fatto credito a una specifica persona in una specifica condizione e per il merito

redditizio di questa; cambiando la persona correrebbe un rischio prima non considerato.

Per l'impresa commerciale si applica anche il secondo comma → sono responsabili sia l'alienante

che l'acquirente, è debitore solo l'alienante perché l&

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Publisher
A.A. 2014-2015
23 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher holly1990 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Giordano Giuseppe.