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DIRITTO COMMERCIALE
Art. 2082 "Dell'imprenditore -
E' imprenditore chi esercita professionalmente un' attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi."
Professionalmente = in maniera non occasionale. Non vuol dire per forza ininterrottamente, chi
compie lavori stagionali lo fa periodicamente, ma sempre in maniera costante.
Attività = ripetizione di atti. L'atto ha dimensione immediata, mentre l'attività è seriale, proiettata
nel tempo.
Economica = un'attività è economica se consente ricavi sufficienti a coprire i costi in modo da
continuare l'attività e rigenerare il capitale investito.
Le attività possono essere:
Di erogazione = deliberatamente in perdita (es. volontariato). Per esistere hanno bisogno di
• donazioni di terzi (non investimenti perché non prevedono rientro).
Economiche = il capitale investito si ricostituisce (es. aziende municipalizzate).
• Lucrative = l'investimento prevede un profitto (= ricavi – costi).
•
Impresa = attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi → non è un soggetto ma un'attività, quindi non può compiere azioni (es. non è l'impresa ad
assumere personale, ma l'imprenditore!).
Art. 2195 “Imprenditori soggetti a registrazione -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese
che le esercitano."
Art. 2740 “Responsabilità patrimoniale -
Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.”
Il debitore inadempiente è comunque responsabile, ma non penalmente (non ha responsabilità
personale).
La responsabilità si realizza attraverso dei processi:
→ creditore = attore; debitore = convenuto/citato in giudizio
Atto di citazione (= per instaurare un processo di cognizione)
Processo di cognizione (= il creditore deve dimostrare che il debitore è inadempiente):
1. I grado → la sentenza può essere impugnata da chi non la ritiene giusta
2. Corte d'appello → la sentenza può essere impugnata da chi non la ritiene giusta
3. Cassazione → la sentenza è definitiva e non più impugnabile
Processo esecutivo (= effettuato se il processo di cognizione stabilisce che il debitore è tale):
1. Decreto ingiuntivo → il giudice intima al debitore di pagare
2. Precetto → avvertimento di un possibile pignoramento
3. Pignoramento → l'ufficiale giudiziario mette i sigilli su tutti i beni del debitore
4. Vendita coattiva → i beni vengono valutati e venduti fino all'importo del debito, il ricavato
viene dato al creditore. In caso di importo maggiore la differenza viene ridata al debitore.
Il processo esecutivo è solitamente individuale (un creditore – un debitore), ma in caso di aziende
debitrici spesso il patrimonio del debitore non è abbastanza per adempire a tutti i debiti, quindi
viene attuato un processo concorsuale (tanti creditori – un debitore) → il ricavato della vendita dei
beni viene spartito proporzionalmente fra i creditori, tutti i creditori subiscono in proporzione il
danno della non sufficiente capienza del patrimonio del debitore.
Esistono pene accessorie per le aziende fallimentari → per 5 anni l'imprenditore fallito non può
assumere cariche pubbliche ed è impossibilitato a compiere azioni commerciali.
Art. 2135 “Imprenditore agricolo -
E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
Attività connesse = tutte le trasformazioni che la materia prima prodotta in azienda può subire (es.
Yoghurt → dal latte; imbottigliare vino → delle viti)
L'imprenditore agricolo è diverso dall'imprenditore commerciale → il rischio d'impresa è più alto
perché comprende il rischio natura (es. calamità naturali, virus di animali...).
L'impresa agricola non può fallire.
Impresa
L'impresa può essere individuale o collettiva (= organizzazione di persone).
L'impresa collettiva può essere:
Societaria → esercizio dell'impresa come scopo principale
• Ente associativo (es. WWF) → attività imprenditoriali come scopo secondario, strumentale
• rispetto alle finalità istituzionali dell'ente (es. pubblicazione di libri per promuovere la
cultura)
Statuti
Statuto generale dell'imprenditore → norme che si applicano indistintamente a tutti gli
imprenditori
1. Norme in materia di azienda (art. 2555 e segg.)
2. Segni distintivi
3. Concorrenza
4. Tutela del consumatore
Statuto tipico dell'imprenditore commerciale → norme applicate solo all'imprenditore
commerciale, in aggiunta a quelle dello statuto generale dell'imprenditore
1. Scritture contabili
2. Rappresentanza commerciale
3. Specifiche norme in materia di cessione di azienda
4. Fallimento
5. Regime di iscrizione presso il registro delle imprese
Art. 2555 “Nozione -
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.”
Imprenditore = soggetto – Impresa = attività – Azienda = complesso dei beni
Organizzazione → unifica atti in attività, beni in complessi organizzati di beni
Avviamento oggettivo → il valore dei beni aziendali organizzati è enormemente maggiore rispetto
al valore dell'insieme dei singoli beni.
Beni → materiali, immateriali, contratti (es. telefono, energia elettrica, forniture, lavoro dipendente,
locazione dell'immobile...)
[Gli articoli 2558, 2559 e 2569 sono deroghe al diritto comune, perché nel diritto comune per la
cessione di un contratto è necessaria l'approvazione di entrambe le parti, ma questo metodo sarebbe
troppo lungo per le aziende, quindi i contratti vengono trasferiti automaticamente e non devono
essere analiticamente specificati]
Art. 2558 "Successione nei contratti -
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento,
se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la
durata dell'usufrutto e dell'affitto."
L'unitarietà dei beni organizzati assume importanza nella fase di trasferimento → tramite la
vendita del complesso aziendale l'acquirente subentra in tutti i contratti in essere.
Il terzo contraente può dichiarare il recesso del contratto (= dichiarazione unilaterale di interruzione
di un contratto), ma l'alienante deve all'acquirente il risarcimento del danno provocato dal recesso.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio → ha effetto quando la dichiarazione perviene all'altra
parte del contratto
Art. 2559 "Crediti relativi all'azienda ceduta -
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di
sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento
nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai
crediti relativi alla medesima."
L'acquirente (= avente causa) diventa titolare dei crediti dell'impresa.
Nel diritto comune il debitore viene informato della successione, per le imprese no, viene informato
solo tramite l'atto di registrazione dell'azienda nel registro delle imprese
Il precedente titolare (= dante causa) non è più titolare dei contratti e dei crediti
Art. 2560 "Debiti relativi all'azienda ceduta -
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente
dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori."
Il debito resta in capo all'alienante (= il venditore) → per la tutela dell'interesse del creditore, le
situazioni giuridiche passive (= i debiti) sono indisponibili senza che intervenga il creditore, perché
il creditore ha fatto credito a una specifica persona in una specifica condizione e per il merito
redditizio di questa; cambiando la persona correrebbe un rischio prima non considerato.
Per l'impresa commerciale si applica anche il secondo comma → sono responsabili sia l'alienante
che l'acquirente, è debitore solo l'alienante perché l&