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Appunti non ufficiali relativi al corso di Diritto Commerciale CLEA a.a. 2020/21 – SECONDO PARZIALE

Dario Cannata

DIRITTO COMMERCIALE

I patti parasociali

I patti parasociali sono gli accordi che intervengono tra i soci di una società (di regola

tra alcuni), con i quali si regola l’esercizio dei diritti sociali, possono essere stipulati da

soci di qualunque modello societario, ma in particolare vengono utilizzati in srl e spa, e

il legislatore se ne occupa soltanto a riguardo della SPA. Hanno efficacia obbligatoria

perché ciascun socio aderente deve rispettare gli impegni assunti nei confronti degli

altri, ma non efficacia reale, in quanto non riverberano effetti al di fuori della cerchia

dei soci che hanno aderito al patto. La società, infatti, non risente del patto

parasociale. Il patto vincola ESCLUSIVAMENTE i soci che lo hanno stipulato, se uno di

questi viola il patto, si ha INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, quindi esso sarà tenuto a

altri a causa sua. I patti parasociali possono

risarcire il danno subito dagli

contenere clausole penali, se io non adempio sono tenuto a pagare la penale

anche se gli altri soci non provano il danno subito.

[esempio del socio entrato nonostante la causa di prelazione del patto parasociale e

socio che non viene fatto entrare in quanto la causa di prelazione è contenuta nel

contratto sociale]

È noto che, nel silenzio dell’atto, i soci di una s.p.a. possono vendere quando

vogliono e a chi vogliono le azioni. Ipotizziamo che un patto abbia come

oggetto il diritto di trasferire liberamente le partecipazioni sociali e che un

socio venda le proprie azioni violando l’impegno assunto con il patto

parasociale. La società riconosce l’acquirente delle azioni come nuovo socio?

Si, perché il patto parasociale esaurisce i suoi effetti all’interno della cerchia dei

soci che lo hanno stipulato. Gli aderenti al patto potranno rifarsi sul

trasgressore ricorrendo a quanto previsto in tema di responsabilità per

inadempimento (art.1218) o per fatto illecito (art.2043).

I patti parasociali possono essere stipulati a prescindere dal modello societario di

riferimento. Nel caso di spa, tuttavia, il legislatore dedica un’attenzione particolare.

Nel codice civile, riscontriamo detta attenzione agli articoli 2341-bis e 2341-ter; nella

disciplina delle spa con azioni quotate sono presenti ulteriori norme

L’art.2341-bis specifica quali siano i patti che il legislatore ritiene meritevoli della

I patti, in qualunque

propria attenzione e che sono soggetti a determinate regole: “

forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della

società:

a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle

società che le controllano;

b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in

società che le controllano;

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c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza

dominante su tali società;

non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa

durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili

alla scadenza.”

Sono quindi patti che legano soci che insieme possono esercitare il controllo della

società.

I primi sono accordi con i quali i soci si impegnano a concordare l’esercizio del diritto di

voto prima dello svolgimento e in vista dell’assemblea. Ciascuno quindi eserciterà il

proprio diritto nel modo concordato dalla maggioranza dei soci aderenti al patto.

Anche il socio che voglia esercitare il diritto di voto diversamente deve rispettare la

determinazione assunta dalla maggioranza dei soci aderenti al patto. Si parla di

sindacato di voto deliberante a maggioranza.

Il secondo tipo di patti viene indicato di norma con l’espressione sindacato di blocco.

Con “sindacato” ci si riferisce all’accordo.

I patti di cui ci stiamo occupano (diritto di voto, trasferimento delle azioni, esercizio del

controllo) sono stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della

società. Stabilizzare gli assetti proprietari significa che almeno un gruppo di soci di

peso all’interno della compagine sociale rimane stabile per un certo arco temporale.

Stabilizzando gli assetti proprietari si stabilizza anche il governo della società. In altre

parole, se all’interno di una compagine sociale un gruppo (che pesa) decide di non

trasferire le proprie azioni, significa che il gruppo di peso dei soci di una società per

azioni rimane stabile e conferma una certa linea di politica aziendale. Stessa cosa per

quanto riguarda l’esercizio del diritto di voto.

La regola generale è che i patti parasociali non possano avere durata superiore ai 5

anni (rinnovabili). Perché 5 anni? Perché il legislatore ritiene che la contendibilità del

controllo sia un valore. La stabilizzazione degli assetti proprietari e del governo

sono interessi meritevoli, ma vanno contemperati con l’interesse alla contendibilità del

controllo di una società: può, infatti, darsi che vi sia qualcuno in grado di meglio

gestire la società. Qualora il patto non preveda un

Il secondo comma del medesimo articolo continua: “

termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di

centottanta giorni.” “Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti

Il terzo comma conclude:

strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni

o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo .”

Cosa significa?

Supponiamo che un soggetto brevetti un’invenzione e che ci sia un gruppo di

investitori desiderosi di valorizzare quel brevetto. Supponiamo che il soggetto che

ha brevettato l’invenzione e il gruppo di imprenditori stipulino un accordo per lo

sfruttamento del brevetto, e tale accordo preveda la creazione di una spa i cui

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soci sono il titolare del brevetto e i soggetti che investono per lo sfruttamento

economico del brevetto, quindi l’impegno dei soggetti medesimi è non vendere le

proprie azioni, ma tenerle per l’intero arco temporale in cui possono sfruttare di

brevetto (ipotizziamo mediante costituzione di una spa della durata di 10 anni).

La clausola che vieta ai soggetti che stipulano quest’accordo e che diventeranno

soci di vendere queste azioni è strumentale all’accordo di collaborazione: il

progetto redatto ed ideato dai soggetti di specie si regge sul fatto che solo

l’inventore e il titolare del brevetto e gli investitori saranno soci e saranno

coinvolti nell’iniziativa economica tesa allo sfruttamento del brevetto. Poiché

questa clausola relativa all’intrasferibilità delle azioni è strumentale all’accordo di

collaborazione, il limite di durata del patto fissato a 5 anni non si applica.

Patti parasociali e spa che ricorrono al mercato dei capitali

Cosa succede per le società aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di

“Nelle

rischio? Lo dice l’art.2341ter, dove il legislatore impone la pubblicità dei patti:

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono

essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La

dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato

presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori

delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il

diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto

determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.”

C’è una sterilizzazione del voto nel caso in cui i soci aderenti al patto non lo

rendano pubblico. Le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono

invalide e possono essere impugnate.

Se il patto riguardasse una srl, anche se non menzionati nel corpo normativo di

riferimento, i soci potrebbero regolarmente e liberamente sottoscrivere patti sociali

che non sottostiano alle norme precedentemente citate.

La disciplina dei conferimenti 2342-…

Il capitale sociale è un’espressione monetaria che indica il valore complessivo dei

conferimenti effettuati dai soci. Occorre che fissato un capitale sociale di un certo

ammontare occorre che l’ammontare complessivo dei conferimenti sia almeno pari a

l’entità del capitale sociale, i problemi si pongono quando i conferimenti sono diversi

dal denaro, occorre determinare il valore di quei conferimenti ai fini della natura della

porzione di capitale sociale corrispondente a quei conferimenti.

Al pari di quanto accade per le società di persone, anche nelle spa (art.2328) vige un

nesso tra capitale sociale e conferimenti. C’è, tuttavia, una differenza importante circa

la natura dei conferimenti: nelle spa può costituire conferimento qualsiasi entità

suscettibile di valutazione economica. Possono esserlo, fatti:

il denaro, i beni in natura e i crediti.

Non possono esserlo:

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le prestazioni di opera e di servizi sono escluse.

Per la limitazione della responsabilità il socio singolo deve conferire il denaro per

intero. Mentre per quanto riguarda le società pluripersonali, il capitale deve essere

versato entro 90 giorni.

La difficoltà di dare una valutazione oggettiva ed attendibile a tali prestazioni mal si

concilia infatti con l’esigenza di garantire l’effettiva acquisizione da parte della società

e l’effettiva formazione del capitale reale.

Resta tuttavia conferibile una prestazione di dare suscettibile di valutazione

economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società. Ad esempio,

diritti di brevetto per marchi o per invenzioni industriali, nonché apporti di tecnologie o

di procedimenti non brevettabili (know-how).

Qualunque sia l’entità oggetto di conferimento (tra quelle ammesse), il legislatore

vuole che vi sia una corrispondenza tra valore complessivo e il capitale sociale. Il 5°

“in nessun caso il valore dei conferimenti può essere

comma dell’art.2346 recita:

complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.” Deve essere

almeno pari o superiore.

In capo ai soci costituenti vi è l’obbligo di sottoscrivere per intero il capitale sociale al

momento della costituzione e, se il conferimento è in denaro, di corrispondere un

importo pari almeno il 25% del totale del capitale sottoscritto (a meno che non si tratti

di atto unilaterale, che ne richiede il 100%).

Il 75% restante viene eseguito a posteriori. Il momento in cui ciò avviene dipende dalle

decisioni assunte dagli amministratori, che provvederanno al richiamo dei

conferimenti promessi e non ancora eseguiti.

Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i

versamenti ancora dovuti. Né sono tenuti a rispettare eventuali termini stabiliti

dall’atto costitutivo.

Quando una spa opera con un capitale sociale sottoscritto diverso da quello

effettivamente versato significa che vi sono azioni non interamente liberate. Il

socio proprietario di dette azioni significa ha versato, alla costituzione, solo una parte

dei conferimenti dovuti; le azioni gli sono comunque assegnate e possono circolare.

Devono però essere necessariamente nominative.

L’alienante è responsabile anche dopo il trasferimento; la sua responsabilità è limitata

“Coloro che hanno

nel tempo ed ha carattere sussidiario. L’art.2356 recita:

trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli acquirenti per l’ammontare

dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dall’annotazione del

trasferimento nel libro dei soci.” “Il pagamento non può

Il secondo comma continua

essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore

dell'azione sia rimasta infruttuosa ”. Quindi la società chiede il pagamento prima al

socio che ha comprato, se la richiesta rimane infruttuosa allora può richiedere la

somma al venditore delle azioni.

Può capitare che un socio non esegua i conferimento dovuti. Poiché il legislatore non

ammette che il capitale sociale resti scoperto, al fine di preservarlo, impone che, ex.

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“decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta

art.2344,

Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione

per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla

loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In

mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a

mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati

regolamentati”.

Come si procede?

La prima cosa che gli amministratori fanno è pubblicare una diffida ad adempiere in

Gazzetta Ufficiale, con la quale il debitore viene costituito in mora: si parla infatti di

socio in mora con i versamenti (o socio moroso), cui è precluso il diritto di voto. A

questo punto possono:

agire esecutivamente nei confronti del socio costituito in mora. In questo

• modo si costringe il socio debitore ad effettuare i versamenti ancora dovuti;

offrire le azioni agli altri soci: il corrispettivo della vendita delle azioni del

• socio costituito in mora deve essere capace di coprire i conferimenti in denaro

promessi ma non ancora eseguiti;

in mancanza di offerte da parte degli altri soci, far vendere le azioni a rischio

• e per conto del socio a mezzo di una banca o di un intermediario

autorizzato. In un modo o nell’altro, la porzione non può rimanere scoperta: il

capitale sociale deve essere costituito per i conferimenti cui ci si è impegnati.

Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa

può tentare di mettere in circolazione entro l’esercizio in cui è pronunciata la

decadenza. Svanita quest’ultima possibilità per l’acquisizione dei conferimenti, la

società deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo per ammontare

corrispondente il capitale sociale.

Conferimenti non in denaro

Le azioni corrispondenti a conferimenti non in denaro devono essere integralmente

liberate al momento della sottoscrizione.

Mentre nelle società di persone è possibile conferire un bene in natura in proprietà ed

è possibile che la proprietà passi immediatamente o in un momento successivo, nella

società per azioni no.

I conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere subito effettuati. L’art. di

riferimento è il 2343.

Come li si valuta? Mentre nelle società di persone il valore deriva dall’accordo dei soci,

nelle spa emerge il tema della copertura del capitale sociale.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di

un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. La stima deve

attestare che il valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione

del capitale sociale. Appunti non ufficiali relativi al corso di Diritto Commerciale CLEA a.a. 2020/21 – SECONDO PARZIALE

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Se la valutazione conferisce al bene un valore maggiore rispetto a quello richiesto per

coprire il capitale sociale sottoscritto, si parla di sovrapprezzo:

Supponiamo che la società per azioni sia costituita da due soci, che conferiscono:

denaro, il primo (€ 25.000);

• bene in natura in proprietà, il secondo (€ 30.000).

Capitale sociale sottoscritto: € 50.000. Se dei 30.000 di valore del secondo

25.000 sono portati a copertura del capitale sociale, i restanti 5.000

rappresenteranno il sovrapprezzo, la quota di conferimento che eccede la

porzione portata a copertura del capitale sociale.

“le somme percepite dalla società per

Di sovrapprezzo ne parla l’art.2431 del c.c:

l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese

quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite

fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430. ” La

porzione dei conferimenti effettuati dai soci, quindi, viene accantonata ad una riserva

di patrimonio netto nota come “riserva sovrapprezzo azioni”, che resta

indisponibile fino a quando non è satura la riserva legale.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio: come da

terzo comma dell’art.2343, gli amministratori devono controllare le informazioni

contenute nel primo comma, effettuando un controllo della stima, entro 180 giorni, e

dando rilevanza ad eventuali fatti, verificatisi nei mesi intercorsi, tali da incidere sul

(ad es. a ridosso della costituzione su un terreno, oggetto di

valore del bene

conferimento, non è più possibile edificare per nuova normativa ). Nel frattempo le

azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede

della società.

Se detti fatti vengono rilevati, il conferimento è invalido? Non necessariamente: solo se

dalla revisione della stima risulta che il valore dei beni o dei crediti è diminuito d

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo.gabrielli.376 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.
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