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Appunti diritto commerciale

Prof.ssa Carla Gandini, I Parziale, 06/11/21. Lorenzo Gabrielli, II anno, Unibo. 28 ottobre 2021.

Appunti diritto commerciale 1.

Lezione 1

Ripresa di alcuni argomenti di diritto privato

  • 1. Contratto (1321): accordo fra 2/+ parti per costituire, regolare, estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Può essere bilaterale (= prestazioni corrispettive, scambio beni/servizi) o plurilaterale (1420, es. contratto di società, ci sono più parti che si uniscono per comunione di scopo).
  • 2. 1322: Autonomia contrattuale: privati possono liberamente:
    • Determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge.
    • Creare nuovi modelli contrattuali oppure sfruttare quelli già descritti dalla legge purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, a/tipicità contrattuale (es. franchising, non esisteva prima del 2004).
  • 3. Op. economici hanno ampia autonomia contrattuale, limitata dal diritto di società poiché vengono interessati anche terzi. L’operatore economico non può inventarsi un nuovo modello di società. Tuttavia, gli operatori economici possono plasmare i singoli modelli (3 di società di persone, 3 di società di capitali + società cooperative) di modo che meglio rispondano alle specifiche esigenze di ciascuno. L’atto costitutivo (atto negoziale da cui la società nasce) può regolare in modi a volte diversi da quanto previsto dalla legge molti aspetti dalla società.
  • 4. 1326/+: conclusione del contratto: incontro fra proposta e accettazione, nel momento in cui la proposta conosce che l’interessato ha accettato.
    • Proposta: spesso viene confusa con l’invito a proporre, la raccolta di un ordine che ognuno fa.
  • 5. Forma contratto: libertà di forma, a volte è richiesta forma solenne per alcuni atti contrattuali che devono farsi per atto pubblico (2699) o scrittura privata autenticata da un notaio (1702): serve qualcuno che attesti la veridicità delle informazioni dei soci. La forma solenne può essere richiesta per:
    • Ad substantiam: ai fini della validità del contratto: altrimenti è nullo.
    • Ad probationem: a fini di prova.
  • 6. Vincolatività del contratto (1372): ha forza di legge fra le parti, non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. L’impegno che ciascuna parte assume lo vincola fino all’adempimento. NB Attenzione al momento della firma: alcune ipotesi di recesso unilaterale del contratto 1373: importante per diritto soci di uscire dal contratto stesso.
  • 7. Effetti del contratto:
    • Contratti a effetti reali (1376): contratti che hanno come effetto il trasferimento o la costituzione di un diritto. Es. contratto di vendita, c’è trasferimento proprietà/diritto bene determinato dietro pagamento di prezzo: l’effetto si produce quando arriva il consenso del contraente legittimamente manifestato. Es. vendita scarpe, atto consegna: irrilevante.
    • Per cose determinate solo nel genere, l’individuazione/trasferimento di proprietà arriva mediante il caricamento sul vettore di spedizione delle merci.

NB Su chi incide il rischio di perimento/danneggiamento per cause non imputabili a nessuno? 1463, impossibilità sopravvenuta prestazione: parte sciolta da vincolo contrattuale, causa non imputabile al venditore. 1465, il rischio del perimento fortuito segue la proprietà.

  • 8. Carattere norme contratto (dipende da se gli effetti toccano solo le parti in causa, o anche eventuali terzi): una norma ha carattere imperativo, quindi si impone alle parti del contratto che non possono disapplicarla, quando protegge interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli delle parti. Se la norma regola aspetti che riguardano solo loro, non ci sarebbe motivo di imporre divieti: possono quindi disattivare la norma, che non ha più carattere imperativo ma dispositivo.

Appunti diritto commerciale 2 ff ff f f f ff ff ff.

  • 9. Rappresentanza: 1387 1400, inevitabile per instaurazione rapporti società con terzi: rappresentanti agiscono in nome e nell’interesse della società.
    • 1387: rappresentanza è conferita dalla legge (rappresentanza legale), dall’interessato (rappresentanza volontaria, l’atto di investitura esplicita dei propri poteri verso altri si chiama procura).
    • Procura: 1388, contratto concluso da rappresentanti produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato, incidendo sulla sua sfera giuridica. Potere di agire in nome e per conto.

La malattia o la patologia della rappresentanza è il “conflitto di interessi”, di cui parla l’art. 1394: “il contratto concluso in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”. Quando c’è conflitto di interessi, il rappresentante è portatore, per conto proprio, di un interesse incompatibile con quello del rappresentato.

Protagonisti vicenda contrattuale (3): rappresentato, rappresentante e terzo contraente (problema conoscibilità esistenza procura*, l’annullamento è concesso al rappresentato se conflitto interessi era conosciuto e riconoscibile dal terzo (= buona fede) —> strumento solito che aiuta: R.I).

  • Azioni in caso di falso/eccessivo rappresentante: se il terzo stipula contratto col falso, il rappresentato non è vincolato: 1398, rappresentanza senza poteri. Il contratto non produce effetti (pendente, sospeso) nei confronti del rappresentato, se il terzo contraente abbia un danno senza sua colpa che deriva dalla falsa trattativa, ne risponde il falso contraente.
  • Modifica/revoca procura 1396: dev’essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (come sempre, registro imprese!).
  • Ratifica: rappresentato non è vincolato dal 1398, lo può diventare se lo ratifica (“magari ha interesse comunque”).
  • 10. Responsabilità: art. 2740, il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2740.2: responsabilità limitata/illimitata, per garanzia (es. fideiussore, garantisce per obbligazione altrui), risarcitoria (es. amministrazioni che gestiscono male la società, pagano danni relativi alla loro cattiva condotta).
  • 11. Cessione del credito: è consentito il conferimento del credito.
    • 1260, il creditore può trasferire a titolo veloce o gratuito, il suo credito anche senza il consenso del debitore.
    • 1264: posizione del debitore: il debitore si libera del debito solo se paga nelle mani giuste (cessionario del credito), deve infatti conoscere chi è il creditore, ma non si può opporre.

Cessione ha effetto quando debitore l’ha accettata/notificata: se era a conoscenza della cessione (buona fede), e ha pagato all’originario creditore, deve ripetere il pagamento.

  • 1267, posizione cessionario credito (garanzia della solvenza debitore): essendo non ancora scaduto, se il debitore non paga il suo debito e non sono specificate clausole, la cessione è pro-soluto: il cedente non è responsabile col cessionario per l’eventuale mancanza di pagamento. Altrimenti, si potrebbe inserire una garanzia a favore del cessionario.
  • 12. Obbligazioni solidali: socio risponde dei debiti della società (responsabilità illimitata, solidale, sussidiaria).
    • Solidarietà: 1292/+, più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità. Solidarietà passiva: non si aiutano a vicenda, ognuno risponde nei confronti nei terzi col suo patrimonio.

Es. se uno paga tutto il debito, gli altri sono liberati. 1298: rapporti interni fra debitori in solido, obbligazione è divisa. Le parti di ciascuno nei rapporti interni si presumono uguali: quindi in teoria, ciascuno sopporta il peso del debito in equal maniera.

Appunti diritto commerciale 3 f f f ff ff -f f f f f f f f ff.

  • Responsabilità: non ci si riferisce a un solo fenomeno (per debito (es. debitore, 2740, rispondo con tutti i miei beni presenti e futuri), per garanzia (fideiussore, assume nei confronti nel creditore l’impegno di adempiere in luogo di qualcun’altro), per risarcimento danno (inadempimento, atto in illecito 2043).

Lezione 2

Diritto commerciale e impresa

Diritto commerciale: complesso di norme che si occupano dell’impresa, considerando i soggetti (fisici, giuridici) e le attività.

Pertanto, il diritto commerciale consiste nelle regole (fra i soci stessi/fra la società-RdM) osservando le quali è consentito uno svolgimento ordinato della vicenda produttiva.

Da un lato ci sono le regole che riguardano i soggetti; dall’altro quelle che riguardano l’attività. Sono importanti gli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione degli operatori economici per l’attività produttiva: tra questi, anzitutto, vi sono i contratti (l’operatore si mette in relazione con altri operatori mediante contratti). Altri strumenti oggi indispensabili sono i segni distintivi dell’imprenditore, i diritti di proprietà industriale (ad es. brevetti), di cui l’operatore ha bisogno per sviluppare un processo produttivo sul mercato immettendo prodotti nuovi.

Storia del diritto commerciale

Storia diritto commerciale: no diritto astratto, nasce dalle istanze del mondo degli affari: ha radici antiche: nasce nel Medioevo con l’emergere del ceto sociale dei mercanti e dei banchieri, con la comparsa dei comuni in Italia e in Europa e con lo sviluppo dei commerci e le attività artigianale. Nasce per rispondere alle esigenze degli operatori economici (è uno strumento efficace che dà vantaggi alla loro attività produttiva) e continua a risponderne anche con piani sovranazionali.

Es1. Traffici commerciali marittimi dal Medioevo, problema di non arrivo alle merci, esigenza di coprirsi dal rischio, nascita contratti di assicurazioni (marittime). = Non l’ha inventato nessun legislatore, nasce dall’esigenza del contesto.

Fonti del diritto commerciale

Fonti diritto commerciale (di ns interesse, libro V c/civile):

  • 1. Abbondante produzione legislazione speciale circa il diritto commerciale (es. codice assicurazioni private, testo unico bancario, codice di consumo (garanzia ai consumatori) etc: c’è legislazione speciale relativa a natura attività particolari che intercettano interessi di particolare rilevanza): il consumatore viene visto come parte debole della vicenda contrattuale (es. è impossibile contrattare contenuto offerte telefoniche).

Arbitri concorrenza leale: giudici, AGCM (a. garante concorrenza e del mercato).

  • 2. Fonti sovranazionali: diritto interno è fatto in larga parte di norme che sono di derivazione comunitaria (molta influenza).

Attività: combinazione atti giuridici e materiali che rende possibile l’accadere del fenomeno produttivo (str. giuridici di cui l’op. economico si serve); contratti di cui si serve l’op. economico.

Fisiologia?

Patologia: l’impresa entra in crisi, esiste corpus normativo anche per ciò.

Codice crisi e insolvenza (posticipato alla primavera 2022): COVID 19 ha bloccato la sua entrata in vigore, sarebbe fallito l’80% delle aziende.

Appunti diritto commerciale 4 ff f ff f ff f - ff.

Legislatore ha ben chiaro il fenomeno produttivo non può prescindere dalla considerazione prudente degli elementi/segnali di una crisi che si affaccia all’orizzonte; il diritto commerciale prende in considerazione anche queste norme molto tecniche.

Operatori economici particolari (banche, società assicurative, società con azioni quotate in mercati regolamentari etc.) sono destinatari di discipline particolari sia su un piano organizzativo, sia su quello dello svolgimento dell’attività: ad esempio, sono posti a vigilanza pubblica (es. IBAS?). Si tengono conto anche delle dimensioni e di chi effettua investimenti.

Diritto commerciale: progressiva uniformazione internazionale degli istituti e delle regole. Affinché op. economico possa svolgere attività anche fuori confine di residenza, le regole che tutti devono rispettare devono essere uniformi. Uniformità permette rapidità e complessità.

Es. non è necessario registrare marchio in ogni paese EU, ma ci sono convenzioni comuni/internazionali che hanno come propri contraenti gli stati.

Ampiezza diritto commerciale (es. Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI): set di norme standardizzate “incoterms”; sigle che possono essere inserite per evocare sani comportamenti fra gli operatori economici nei contratti, conoscibili a tutti, senza problemi di lingua e culture).

Articolo 2082 c/civile: imprenditore

Art. 2082 c/civ: imprenditore: fattispecie: modello astratto per paragonare fenomeni reali.

“L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’imprenditore capiamo chi è in considerazione del tipo di attività che svolge (= l’impresa).”

Individua la fattispecie: ciò che nella realtà deve ricorrere affinché possa applicarsi una data disciplina. Contiene i fattori affinché ci sia impresa e si applichi la sua disciplina.

Fattori che devono essere presenti affinché ci sia impresa

Fattori che devono essere presenti affinché ci sia impresa 1234:

  • 1. = attività produttiva (concatenazione di atti materiali o giuridici che creano ricchezza) /di scambio di beni o servizi. Non è attività di mero godimento.

Es. imprenditore individuale muore, azienda è ereditata dai suoi figli (se l'affittano è mero godimento (non c’è impresa, godranno solamente dell’utilità di scambio); se continuano l’attività (c’è impresa, utilità d’uso)).

Produzione: realizzazione di un bene/servizio (comportamento che genera utilità) prima non esistente.

Scambio: ricchezza entra in circolazione, creandone una nuova.

Società e impresa: quando una società diventa impresa?

= A prescindere che esercitino attività produttiva, se si parla di persone fisiche che si uniscono, la società esiste comunque. Dal momento in cui la società esiste, esisterà anche l’impresa dal momento in cui non c’è ragione per la nascita delle società.

  • 2. = attività economica (non è sinonimo di attività produttiva): attività organizzata con metodo economico. Affinché ci sia impresa, non è necessaria attività lucrativa (2257), ci dev’essere metodo economico (= struttura in modo tale che i ricavi siano idonei a coprire costi). Non sono quindi imprese, le attività istituzionalmente esercitate con metodo non economico (terzo settore: es. org. volontariato, promozione sociale, società di mutuo soccorso, fondazioni, etc).

…se io non riesco a coprire i costi, sono comunque un imprenditore, ma in crisi.

Tipologie lucro nel c/civ:

  • Lucro oggettivo: è il surplus oggettivo tanto ambito dagli imprenditori.
  • Lucro soggettivo: movente psicologico dell’imprenditore.

Società con scopo non lucrativo ma mutualistico.

  • Società cooperativa: lei non ha scopo di lucro perché ha scopo mutualistico, consistente nel fatto che i soci si aspettano di ricevere beni/condizioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che riceverebbero sul mercato. (= obbiettivo è di natura economica, ma non di lucro).
  • Fondazioni/associazioni: enti di diritto privato costituiti per perseguimento di uno scopo ideale (no scopo lucro con ripartizione utile): non è vietato svolgimento attività d’impresa, potrebbero avere attività produttive. Potrebbero svolgere attività anche con metodo economico, quindi anche in questi enti possono essere presenti imprenditori.

Cfr. Impresa sociale, approfondimento pagina seguente.

  • 3. = attività professionale: non significa attività esclusiva, principale, svolta in modo continuativo. Professionalità significa non occasionalità, ma dipende dal tipo di vicenda produttiva. Va verificata anche in occasione della complessità e dei costi da sostenere, dev’esserci impegno economico e organizzativo che non prescinda dal concetto di professionalità (es. concerto Jovanotti con 100k molto difficile da organizzare).
  • 4. = organizzazione: combinazione dei fattori produttivi di natura personale (dipendenti), materiale (macchinari) e immateriale (brevetti, marchio) affinché sia creata l’azienda (2555, complesso beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa).

Dell’organizzazione produttiva l’imprenditore non è detto che debba essere proprietario. L’imprenditore deve acquistare la disponibilità giuridica dei beni.

Impresa sociale

Art. 1 DLgs 112/2017: impresa sociale: modo per spiegare come c’è impresa anche senza scopo di lucro.

= enti privati incluse le società disciplinate dal libro V c/civ. che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa d’interesse generale senza scopo di lucro, con finalità civiche e solidaristiche. Sono attività d’impresa, quindi con metodo economico ma senza scopo di lucro: il guadagno ci può essere ma non può essere ripartito.

Privilegio soci: limitare responsabilità patrimoniale dei partecipanti.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorenzo.gabrielli.376 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.
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