Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Carattere norme e rappresentanza nel diritto commerciale
Una norma ha carattere imperativo, quindi si impone alle parti del contratto che non possono disapplicarla, quando protegge interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli delle parti. Se la norma regola aspetti che riguardano solo loro, non ci sarebbe motivo di imporre divieti: possono quindi disattivare la norma, che non ha più carattere imperativo ma dispositivo.
La rappresentanza è inevitabile per l'instaurazione di rapporti societari con terzi: i rappresentanti agiscono in nome e nell'interesse della società.
Secondo l'articolo 1387 del codice civile, la rappresentanza può essere conferita dalla legge (rappresentanza legale) o dall'interessato (rappresentanza volontaria, tramite atto di investitura esplicita dei propri poteri verso altri, che si chiama procura).
La procura, regolata dall'articolo 1388 del codice civile, è un contratto concluso dai rappresentanti che produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato, incidendo sulla sua sfera giuridica.
(potere di agire in nome e per conto). La malattia o la patologia della rappresentanza è il "conflitto di interessi", di cui parla l'art.1394: "il contratto concluso in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo". Quando c'è conflitto di interessi, il rappresentante è portatore, per conto proprio, di un interesse incompatibile con quello del rappresentato.
Protagonisti vicenda contrattuale (3): rappresentato, rappresentante e terzo contraente (problema conoscibilità esistenza procura*, l'annullamento è concesso al rappresentato se il conflitto di interessi era conosciuto e riconoscibile dal terzo (=buona fede) - strumento solito che aiuta: R.I).
Azioni in caso di falso/eccessivo rappresentante: se il terzo stipula contratto col falso, il rappresentato non è vincolato: 1398, rappresentanza senza poteri.
Il contratto non produce effetti (pendente, sospeso) nei confronti del rappresentato, se il terzo contraente abbia un danno senza sua colpa che deriva dalla falsa trattativa, ne risponde il falso contraente. Modifica/revoca procura 1396: dev'essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (come sempre, registro imprese!). Ratifica: rappresentato non è vincolato dal 1398, lo può diventare se lo ratifica ("magari ha interesse comunque") 10. Responsabilità: art.2740, il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2740.2: responsabilità limitata/illimitata, per garanzia (es. ideiussore, garantisce per obbligazione altrui), risarcitoria (es. amministrazioni che gestiscono male la società, pagano danni relativi alla loro cattiva condotta) 11. Cessione del credito: è consentito il conferimento del credito. - 1260, il creditore può trasferire a titolo veloce o gratuito, il suocredito anche senza il consenso del debitore.
1264: posizione del debitore: Il debitore si libera del debito solo se paga nelle mani giuste (cessionario del credito), deve infatti conoscere chi è il creditore, ma non si può opporre. Cessione ha effetto quando debitore l'ha accettata/notificata: se era a conoscenza della cessione (buona fede), e ha pagato all'originario creditore, deve ripetere il pagamento.
1267, Posizione cessionario credito (garanzia della solvenza debitore): essendo non ancora scaduto, se il debitore non paga il suo debito e non sono specificate clausole, la cessione è pro-soluto: il cedente non è responsabile col cessionario per l'eventuale mancanza di pagamento. Altrimenti, si potrebbe inserire una garanzia a favore del cessionario.
12. Obbligazioni solidali: socio risponde dei debiti della società (responsabilità illimitata, solidale, sussidiaria).
Solidarietà: 1292/+, più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità. Solidarietà passiva: non si aiutano a vicenda, ognuno risponde nei confronti nei terzi col suo patrimonio. (es. se uno paga tutto il debito, gli altri sono liberati. 1298: rapporti interni fra debitori insolido, obbligazione è divisa. Le parti di ciascuno nei rapporti interni si presumono uguali: quindi in teoria, ciascuno sopporta il peso del debito in equal maniera)
Appunti diritto commerciale 3f f f ff ff -f f f f f f f f ff- Responsabilità: non ci si riferisce a un solo fenomeno (per debito (es. debitore, 2740, rispondo con tutti i miei beni presenti e futuri), per garanzia (ideiussore, assume nei confronti nel creditore l’impegno di adempiere in luogo di qualcun’altro), per risarcimento danno (inadempimento, atto in illecito 2043).
LEZIONE2 • LEZIONE2 • LEZIONE2 • LEZIONE2 • LEZIONE2 • LEZIONE2 • LEZIONE2
- LEZIONE2Diritto commerciale: complesso di norme che si occupano dell'impresa, considerando isoggetti (isici, giuridici) e le attività.
- Pertanto, il diritto commerciale consiste nelle regole (fra i soci stessi/fra la società-RdM) osservando le quali è consentito uno svolgimento ordinato della vicenda produttiva.
- Da un lato ci sono le regole che riguardano i soggetti; dall'altro quelle che riguardano l'attività.
- Sono importanti gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione degli operatori economici per l'attività produttiva: tra questi, anzitutto, vi sono i contratti (l'operatore si mette in relazione con altri operatori mediante contratti). Altri strumenti oggi indispensabili sono i segni distintivi dell'imprenditore, i diritti di proprietà industriale (ad es. brevetti), di cui l'operatore ha bisogno per sviluppare un processo produttivo sul mercato immettendo prodotti nuovi.
Storia
diritti dei consumatori), ecc.) 2. Norme del codice civile che disciplinano specificamente le attività commerciali (es. contratti commerciali, società commerciali, fallimento, ecc.) 3. Norme internazionali e sovranazionali che regolano il commercio internazionale (es. convenzioni internazionali, regolamenti dell'Unione Europea, ecc.) Il diritto commerciale nasce dalle esigenze del mondo degli affari, in particolare dal Medioevo con l'emergere del ceto sociale dei mercanti e dei banchieri. Con la comparsa dei comuni in Italia e in Europa e lo sviluppo dei commerci e delle attività artigianali, si è reso necessario creare uno strumento efficace che desse vantaggi agli operatori economici. Un esempio di come il diritto commerciale si sia sviluppato per rispondere alle esigenze del contesto è rappresentato dai contratti di assicurazione marittima. Nel Medioevo, con i commerci marittimi, sorgeva il problema del non arrivo delle merci a destinazione e l'esigenza di coprirsi dal rischio. Da qui nasce la nascita dei contratti di assicurazione marittima, che non sono stati inventati da un legislatore, ma sono nati proprio dall'esigenza del contesto. Le fonti del diritto commerciale sono molteplici. Oltre alla legislazione speciale che riguarda specificamente il diritto commerciale, come ad esempio il codice delle assicurazioni private, il testo unico bancario, il codice di consumo che garantisce i diritti dei consumatori, vi sono anche le norme del codice civile che disciplinano in modo specifico le attività commerciali, come i contratti commerciali, le società commerciali, il fallimento, ecc. Inoltre, vi sono anche norme internazionali e sovranazionali che regolano il commercio internazionale, come le convenzioni internazionali e i regolamenti dell'Unione Europea.(1) Fonti nazionali: leggi, regolamenti, decreti, sentenze dei giudici. Nel settore dei consumatori, ad esempio, esiste una legislazione speciale che riguarda attività particolari che coinvolgono interessi di particolare rilevanza. Il consumatore viene considerato la parte debole nella transazione contrattuale, ad esempio non è possibile negoziare i contenuti o le tariffe telefoniche. Ci sono anche arbitri per garantire la concorrenza leale, come i giudici e l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
(2) Fonti sovranazionali: gran parte del diritto interno deriva dalle norme comunitarie. Le attività economiche sono una combinazione di atti giuridici e materiali che rendono possibile il processo produttivo. Le imprese si avvalgono di contratti per svolgere le loro attività.
FISIOLOGIA?
Patologia: quando un'impresa entra in crisi, esiste un corpus normativo anche per questo. Il Codice Crisi e Insolvenza, che sarebbe entrato in vigore nella primavera del 2022, è stato bloccato a causa della pandemia di COVID-19. Si stima che l'80% delle aziende sarebbe fallito senza questo codice.
Appunti diritto
commerciale 4ff f ff f ff f - ffLegislatore ha ben chiaro il fenomeno produttivo non può prescindere dalla considerazione prudente degli elementi/segnali di una crisi che si a accia all’orizzonte; il diritto commerciale prende in considerazione anche queste norme molto tecniche.
Operatori economici particolari (banche, società assicurative, società con azioni quotate in mercati regolamentari etc.) sono destinatari di discipline particolari sia su un piano organizzativo, sia su quello dello svolgimento dell’attività: ad esempio, sono posti a vigilanza pubblica (es. IBAS?). Si tengono conto anche delle dimensioni e di chi effettua investimenti.
Diritto commerciale: progressiva uniformazione internazionale degli istituti e delle regole. A inché op.economico possa svolgere attività anche fuori con ine di residenza, le regole che tutti devono rispettare devono essere uniformi. Uniformità permette rapidità e complessità. (es.
Non è necessario registrare il marchio in ogni paese dell'Unione Europea, ma ci sono convenzioni comuni/internazionali che hanno come contraenti gli stati.
Ampiezza diritto commerciale (es. Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI): set di norme standardizzate "incoterms"; sigle che possono essere inserite per evocare sanicomportamenti fra gli operatori economici nei contratti, conoscibili a tutti, senza problemi di lingue e culture.
Art.2082 c/civ: imprenditore: fattispecie: modello astratto per paragonare fenomeni reali "L'art.2082 definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L'imprenditore capiamo chi è in considerazione del tipo di attività che svolge (=l'impresa)." Individua la fattispecie: ciò che nella realtà deve ricorrere affinché possa applicarsi una data disciplina.
Contiene i fattori a cui ci sia impresa e si applichi la sua disciplina.
Fattori che devono essere presenti a cui ci sia impresa 1234:
- Attività produttiva (concatenazione di atti materiali o giuridici che creano ricchezza) / scambio di beni o servizi. Non è attività di mero godimento. Ad esempio, se un imprenditore individuale muore, l'azienda è ereditata dai suoi figli. Se l'attività è di mero godimento (non c'è impresa), godranno solamente dell'utilità di scambio. Se continuano l'attività (c'è impresa), godranno dell'utilità d'uso.
- Produzione: realizzazione di un bene/servizio (comportamento che genera utilità) prima non esistente.
- Scambio: ricchezza entra in circolazione, creandone una nuova.
Società e impresa: Quando una società diventa impresa?
A prescindere che esercitino attività produttiva, se si parla di persone fisiche che si uniscono, la società esiste comunque.
Dal momento in cui la società esiste