Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
VERSO LA SOCIETÀ
Gli amministratori devono adempiere i doveri della legge e dello statuto. Vi sono precetti e divieti specifici a cui gli amministratori devono ottemperare. Questi doveri precisi non sono solo quelli contenuti nel Codice Civile, ma anche e soprattutto obblighi contenuti nelle fonti normative che incidono sulla vita della società.
Oltre ai precetti specifici abbiamo il grande territorio della discrezionalità gestoria attribuito agli amministratori. Non c'è alcun precetto che possa dire cosa fare, quando e in che modo se si tratta di operazioni inerenti alla gestione della società. È qui che incide il criterio della diligenza (1176, secondo comma). La diligenza va misurata sulla base dell'incarico e pesata diversamente sulla base delle specifiche competenze. Art. 2392. Responsabilità verso la società.
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.
Gli amministratori che violino sono
chiamati a risarcire il danno che la società abbia patito. Bisogna individuare la condotta non conforme, individuare il danno da essa derivante e tra essi deve esistere un nesso di causalità diretta.
Per valutare la condotta degli amministratori bisogna mettersi nei loro panni nel momento in cui hanno fatto certe scelte. Diventa importantissimo verificare se le scelte compiute siano scelte basate su tutti i fattori significativi.
Bisogna stabilire una soglia al di sopra della quale l'operazione può essere più o meno diligente. Al di sotto opera la responsabilità (ex: perdita molto ingente del capitale sociale e continuazione della gestione da parte dell'impresa).
Come funziona la responsabilità in capo ai singoli amministratori?
Si ragiona in modo diverso, a seconda che il consiglio abbia operato collegialmente, oppure vi siano stati organi delegati.
Nel primo caso sono responsabili solidalmente.
C'è un particolare procedimento,
affinché l'amministratore possa sottrarsi a responsabilità:
- Immune da colpa;
- Amministratore dissenziente: prende le distanze da quanto deciso e lo documenta attraverso il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e con una lettera al presidente del collegio sindacale. Se non procede in questo modo egli risponde insieme agli altri. Nel caso in cui vi siano deleghe gestorie rispondono gli organi delegati, ma anche coloro che non hanno materialmente deciso, se non hanno controllato l'operato del collega.
VERSO I CREDITORI SOCIALI
Sono responsabili:
- Solo per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- L'azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Art. 2393. Azione sociale di responsabilità.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori
è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare [2366], quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (1). L'azione può essere esercitata entro cinque anni (2) dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assembleaLa società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis. Art. 2393 bis. Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non.superiore al terzo.Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo (1) del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto (2).La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti.In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla;
Ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
L'assemblea ordinaria degli azionisti delibera riguardo alla responsabilità. L'iniziativa può anche essere presa dal collegio sindacale o dai soci con una certa percentuale.
Art. 2394. Responsabilità verso i creditori sociali. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale [2409, 2509].
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto.
con l'azione revocatoria[2901] quando ne ricorrono gli estremi. La società può far valere la responsabilità se c'è un danno (emergente o lucro cessante). Non qualunque danno, invece, abilita i creditori a muoversi, ma solo quello che rende il patrimonio sociale insufficiente a pagare i creditori. VERSO I SINGOLI SOCI O VERSO TERZI Le ipotesi fino ad ora prese in considerazione hanno un tratto comune: gli amministratori non hanno agito nel rispetto di legge e statuto con un'operazione che ha inciso sul patrimonio sociale procurando un pregiudizio alla società. Art. 2395. Azione individuale del socio e del terzo. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. 55. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il.- tribunale
- su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.