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Testimonianze

Avvocato Fissore (procedure concorsuali)

Avvocato che si occupa di procedure concorsuali e dei temi della nuova finanza. L’esigenza delle

imprese che si trovano ad affrontare la crisi è di raccogliere nuove forme di finanziamento e evitare il

cordone sanitario, cioè succedeva in passato che l’impresa che si trovava in crisi, secondo le regole

fallimentari, veniva espulsa dal mercato nel senso che nessuno osava più darle finanziamenti per timori poi

di subire delle perdite.

Le nuove norme, soprattutto dal 2006 in avanti, hanno cambiato radicalmente questo schema: oggi

si vede la crisi come un'opportunità di rilancio e quindi una componente fondamentale quando l’impresa è

in crisi è la ricerca della nuova finanza ossia nuovi finanziamenti dal mondo bancario, dai fornitori, ecc. E’

chiaro che bisogna predisporre degli strumenti per tutelare gli istituti di credito e i fornitori e quindi

tranquillizzarli.

Oggi ci occupiamo di un tema che è tanto dibattuto in questo ultimo periodo quanto innovativo.

Innovativo perché le norme dedicate alle imprese in crisi sono state oggetto di diversi interventi legislativi in

particolar modo a partire dal 2010. Da parte di tutte le figure professionali che si occupano di fallimento

(dai commercialisti agli avvocati), il tema del finanziamento delle imprese in crisi è un tema molto caldo in

questo periodo.

Quale è l’importanza in questo momento storico di questo argomento? Come trattare l’impresa in

crisi? Fondamentale in questo periodo storico è la tempestività dell’intervento: ci sono diverse figure

professionali interessate da questa tematica che sostengono che quello che fa la differenza fra un impresa

che riesce a tornare in bonis e un impresa che va in fallimento è la tempestività dell’imprenditore.

L’imprenditore deve tempestivamente rendersi conto della situazione di crisi in cui versa l’azienda e

rivolgersi a quei professionisti che possono consigliarlo sulle procedure parafallimentari ossia procedure

alternative al fallimento e che possano evitarlo.

Essenzialmente nel nostro ordinamento sussistono 3 procedure parafallimentari (sono elencate in

ordine crescente di procedimentalizzazione delle procedure):

 Piano attestato

 Accordo di ristrutturazione del debito

 Concordato preventivo

Queste sono le 3 procedure che l’imprenditore si trova a poter usufruire qualora vi siano i sintomi di crisi.

Abbiamo fatto questa introduzione per dire che da un lato c’è tempestività e dall’altro c’è possibilità

di fare ripartire un impresa. Come farla ripartire? Sicuramente l’ottenimento di nuova finanza è uno degli

strumenti essenziali, non basta però perché senza un piano industriale o un piano di rilancio dell’economia

aziendale non si va da nessuna parte.

Essenzialmente queste sono le procedure per le quali sono state predisposte delle vere e proprie

tipologie di finanziamento.

Partiamo dalla nozione crisi o insolvenza: alla base della dichiarazione di fallimento vi è un

presupposto oggettivo di stato di insolvenza. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un oggettiva

impotenza economica funzionale non transitoria per la quale l’imprenditore non è più in grado di far fronte

regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e

credito necessarie per la propria attività questo è lo stato di insolvenza. Questi è il presupposto oggettivo

per la dichiarazione di fallimento.

Mentre per le altre procedure abbiamo una nozione più soft che è quella della crisi di impresa: è

più soft relativamente perché comunque viene considerata anche crisi lo stato di insolvenza. Quindi lo stato

di insolvenza diventa un presupposto sia per la dichiaratoria fallimentare sia come requisito oggettivo per

l’accordo di ristrutturazione del debito e nel concordato preventivo.

Questo dimostra quanto sia importante non attendere, perché un intervento efficace/tempestivo

può segnare un passo diverso per l’impresa proprio perché i rimedi ossia le procedure paraconcorsuali che

vanno a risolvere la situazione di crisi finanziaria possono anche curare lo stato di insolvenza che invece è

tipico del fallimento.

Cosa spaventava prima degli interventi dal 2010 in poi gli investitori e i finanziatori istituzionali e

non? Spaventava il pericolo della revocatoria. L’art. 67 della legge fallimentare prevede tutta una serie di

atti che in caso di dichiaratoria fallimentare possono essere revocati e dichiarati inefficaci. E fra questi

troviamo: atti a titolo oneroso, atti estintivi di debiti pecuniari e i pegni, le anticresi e le ipoteche. Questo è

importantissimo perché nel mondo bancario il finanziamento deve essere garantito. Normalmente è

garantito attraverso la costituzione di un ipoteca. Di conseguenza la banca aveva il pendaglio: da un lato di

aprire una esposizione creditoria concedendo finanza, dall’altra parte il rischio che venga revocata l’ipoteca

che di fatto rappresenta la massima tutela per un creditore in sede fallimentare. Da noi il fallimento non

paga tutti in modo uguale: ci sono i creditori chirografari (fornitori) che non hanno nessun tipo di privilegio

che vengono soddisfatti in modo percentuale (non è detto che le somme vengano rimborsate al 100%). Un

credito garantito da ipoteca fa si che quel credito diventi privilegiato e quindi che sia soddisfatto

interamente. Le banche erano spaventatissime dalla situazione in cui: concedevano finanza, ottenevamo la

costituzione di ipoteca sull’immobile, falliva la società debitrice e la prima cosa che il curatore faceva era far

partire la revocatoria ossia cancellare ipoteche, ecc. Questo spaventava molto.

Spaventava molto perché la revocatoria poteva andare a colpire gli atti, pegni, ipoteche fino a 2 anni

prima. Quindi la banca come può ipotizzare che due anni dopo ci potesse essere un fallimento? Per questo

motivo aveva ancora più timore. Al primo segno di minima crisi non erogava più finanziamento e questo

non faceva che peggiorare la crisi.

Non solo aumentava la crisi nel senso di peggiorare la situazione in cui versava la società ma faceva

si di tagliare le gambe anche a quell’imprenditore che resosi conto dello stato in cui versava la società

voleva proporre un piano concordatario, un accordo di ristrutturazione del debito, ecc.

Cosa è successo? il legislatore ha cercato di porre dei correttivi.

Quali sono le procedure?

1. In primo luogo c’è il piano attestato: il piano attestato non ha una disciplina organica nella legge

fallimentare, ma essa gli dedica un solo articolo, anzi una sola lettera di un articolo: lettera d terzo

comma art. 67 (ossia quello della revocatoria) stabilisce che quegli atti, pagamenti e garanzie

concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a

consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della

sua situazione finanziaria.

Cosa vuol dire? Questa è una prima procedura anche se non è completamente procedimentarizzata

perché non vede l’intervento del tribunale (il tribunale interviene successivamente in caso di

fallimento), inoltre questa procedura non ha particolari oneri pubblicitari. Anche se non è

completamente procedimentarizzata abbiamo un esclusione già dalla revocatoria.

Cosa è necessario? E’ necessario che gli atti abbiano un rapporto di nesso funzionale rispetto al

piano perché sono posti in esecuzione, per consentire il risanamento dell’esposizione debitoria

risanamento non vuol dire solo pagamento dei debiti ma vuol dire anche trovare un accordo per

dilazionare il debito (cambiare scadenze). E deve essere idoneo a assicurare il riequilibrio della

situazione finanziaria.

Per dare maggiormente oggettività a un piano di questo genere che viene fatto nelle stanze di una

società senza controlli esterni, questo piano deve essere affiancato dalla relazione di un

professionista ossia l’attestatore: è un professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori

contabili che abbia le caratteristiche per la nomina curatoria (avvocato, commercialista, ecc) che

attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ossia la possibilità in concreto che il

piano sia realizzato. Questo professionista deve essere indipendente perché altrimenti verrebbe

meno la terzietà e il soggetto ha responsabilità penali , responsabilità di tipo civilistico (nei confronti

dei terzi e nei confronti dell’impresa stessa), responsabilità disciplinari di fatto è un ruolo che

viene svolto con un certo tipo di rigore.

Non è nemmeno definito il contenuto di un piano attestato: la dottrina sostengono sia una sorta di

business plan della crisi. Non ci sono elementi contenutistici. Sicuramente c’è una parte descrittiva

in cui si evidenziano le ragioni della crisi, la situazione aziendale, e una parte quantitativa che

garantiscano questa rimessa in equilibrio dell’impresa.

2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: art. 132 bis abbiamo il tribunale che entra un po’ di più

all’interno del piano di ristrutturazione proposto dall’imprenditore, in primo luogo perché abbiamo

gli stessi documenti, atti che rivedremo poi nel concordato preventivo, non si apre una procedura

vera e proprio però questi accordi possono essere oggetto di omologa e quindi con un controllo da

parte del tribunale.

Abbiamo di nuovo la figura del professionista attentatore che deve verificare il bisogno finanziario

dell’impresa, attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali → si deve guardare

l’attuabilità cioè se è concretamente attuabile.

Abbiamo una maggior procedimentalizzazione che porta a dei vantaggi: per un termine di 60 giorni

dal deposito presso il registro delle imprese, abbiamo il divieto di iniziare o proseguire azioni

esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore questo è un elemento caratteristico del

fallimento e del concordato preventivo.

Cosa deve garantire l’accordo di ristrutturazione del debito? E’ una sorta di patto che l’imprenditore

fa con i propri creditori, di soddisfare entro 120 giorni (termine non lungo) almeno il 60% dei

creditori e deve garantire il pagamento integrale dei creditori che non sono parte dell’accordo.

Abbiamo detto che c’è un azione protettiva nei confronti del patrimonio dell’impresa e anche

possono essere anticipati questi effetti perché è già possibile pubblicare un progetto sulle trattative

volte alla formalizzazione di questo accordo.

Abbiamo un professionista attentatore che deve attestare la fattibilità dell’accordo, che si riesce a

ottenere la percentuale del 60%, ecc.

Quindi si porta dietro gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore perché si dice: da questo

momento in poi vale la procedura e non si possono fare ne azioni di espropriazione (pignoramenti)

o cautelari (sequestri).

Abbiamo una continua osmosi fra l’accordo di ristrutturazione del debito e il concordato preventivo

perché è possibile per l’imprenditore scegliere fra l’accordo di ristrutturazione e il concordato

preventivo.

3. Concordato preventivo: procedura in assoluto più completa, garantistica e più forte. Cosa è? E’ una

proposta che l’imprenditore fa ai propri creditori che garantisca, attraverso un operazione di

ristrutturazione aziendale (piano industriali), il pagamento integrale dei creditori privilegiati

(ipotecari, dipendenti, artigiani, agenzie di lavoro interinali, vettori, professionisti, ecc) e in una

percentuale predisposta dal piano, i creditori chirografari (fornitori essenzialmente).

Quali sono le modalità del concordato preventivo? Sono essenzialmente 3:

 Concordato preventivo liquidatorio: che presuppone una messa in liquidazione della

società, la vendita degli asset sociali, il riotteni mento degli incassi dei crediti o degli incassi

della vendita degli asset aziendali, il pagamento con questa parte di attivo della parte

passiva (debiti) e poi la chiusura della società.

 Concordato con continuità aziendale: la possibilità di proporre un concordato che non veda

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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