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Da questo momento in poi si apre una fase in cui il tribunale nomina il pre-commissario che è
normalmente un commercialista o avvocato che deve vigilare sul concordato. La gestione continua
a avvenire sotto il controllo dell’imprenditore, sotto regia de tribunale nella figura del commissario
giudiziario. AL momento della apertura viene dato un termine all’impresa che va dai 60 ai 120 giorni
ulteriormente prorogabili entro cui depositare la domanda completa.
Dal momento del deposito della domanda in bianco o della domanda piena abbiamo una gestione
dell’impresa fatta fra commissari e imprenditore: l’imprenditore può continuare a amministrare
l’impresa per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione (cioè l’ordinaria gestione della società),
per tutto quello che concerne la straordinaria amministrazione (affitto d’aziende, cessioni aziendali,
transazioni, ecc) ci deve essere l’autorizzazione del tribunale.
Se compie un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato c’è rischio di fallimento.
Sinteticamente per distinguere ordinaria e straordinaria amministrazione possiamo dire che la
straordinaria amministrazione è tutto ciò che va a cambiare il mio asset attivo di un azienda (tutto
ciò che fa si che ci siano uscite, ossia una diminuzione di patrimonio del debitore a garanzia di
creditori). L’ordinaria amministrazione è tutto il resto.
Abbiamo quindi per ora: eventuale deposito della domanda in bianco, deposito della domanda
piena, a questo punto il tribunale nomina il pre-commissario a far depositare delle somme per
gestire i costi della procedura, a questo punto viene fissata l’adunanza dei creditori: vengono
informati tutti i creditori, essi dovranno presentarsi dopo aver letto il ricorso e 10 giorni prima
dell’adunanza il commissario giudiziario presenterà la dichiarazione in cui evidenzia eventuali falle,
punti non particolarmente chiari, oppure illustra la bellezza del piano (raramente).
Al momento dell’adunanza dei creditori c’è la votazione della proposta del concordato. IL
concordato deve raggiungere la maggioranza dei creditori. Non vengono ammessi al voto tutti i
creditori privilegiati: i creditori che sono soddisfatti al 100% non possono votare a meno che non
rinuncino alla loro causa di prelazione (non avviene mai). La ratio sta nel fatto che questi creditori
non hanno alcun vantaggio o svantaggio dal concordato preventivo, anzi hanno solo vantaggi perché
comunque loro vengono sempre soddisfatti al 100%. Chi ha il bisogno di porre un freno alla
procedura concordataria è quel creditore chirografario che si vede soddisfatto al 10% o meno
(massimo 20%).
Come si soddisfa il ceto creditorio? si soddisfa attraverso la vendita degli asset, attraverso gi introiti
che derivano dalla continuazione dell’attività aziendale. Ma questo attivo può anche essere fatto da
degli interventi che esistono in realtà quali: i soci possono decidere di mettere a disposizione un
immobile personale di proprietà che nell’attivo della società no esiste, possono decidere di
rinunciare al TFR aziendale, o mettere a disposizione più somme → tutti questi sono finanziamenti
che non vengono disciplinati perché non hanno conseguenze negative (a differenza dei
finanziamenti veri e propri), che provengono da soggetti esterni.
I creditori votano e se il concordato passa si apre la fase del giudizio di omologa che è un rito
giudiziario in cui il commissario fa un ulteriore relazione, il debitore si costituisce normalmente, c’è
un udienza in cui vengono sentiti le parti, e alla fine della quale (se va tutto bene) il concordato è
omologato.
Una volta che è omologato si apre la fase esecutiva del concordato: nel caso di un concordato
liquidatorio è la cessazione di asset aziendali, in concordato in continuità o misti si ha una fase in cui
vengono liquidato gli asset non core, si fa la discussione dei crediti che la società ha nei confronti
delle società terze e si inizia a pagare i creditori nelle percentuali stabilite dal piano. Dopo questo si
raccolgono tutte le pezze giustificative, si depositano in tribunale e la procedura si conclude.
In realtà in caso di concordato in continuità aziendale all’udienza di omologa il giudice delegato ha
detto che chiude la procedura perché c’è la nomina di un commissario che guarda alla finestra.
C’è stato un aumento dei concordati preventivi rispetto ai fallimenti (elemento positivo).
Riassumiamo: al di la del fallimento vero e proprio che è procedura diretta a una liquidazione gestita
del patrimonio per soddisfare tutti. Di recente nell’ottica di far si che ci sia una ripresa di attività per
conservare posti di lavoro, evitare le ricadute sul territorio o quelle sistemiche, la nostra normativa ha
introdotto, a fianco di quelli che c’erano già (concordato), una serie di strumenti vari:
Piano attestato: non è una procedura in senso tecnico ma è un accordo che viene
raggiunto nel quale l’imprenditore che si trova in crisi elabora una strategia aziendale di
superamento di questa crisi. Occorre un attestazione ossia una dichiarazione dell’attestatore che
conferma che c’è un carattere di fattibilità
Accordo di ristrutturazione del debito (art. 182 bis): alternativa più strutturata; è un
accordo/piano/programma di ristrutturazione della situazione debitoria, però è più strutturato
rispetto al piano attestato. Il piano dell’accordo di ristrutturazione è soggetto a omologa ossia a
controllo da parte del tribunale
Concordato preventivo: è il top rispetto alla difficoltà procedurale e di struttura. E’ molto
utilizzato, molto di più rispetto al passato dove portava al fallimento in molti casi. Il concordato
può assumere diverse forme, non ha una fisionomia del tutto definita perché può essere diretto
a liquidare e quindi far si che ci sia la cessione dell’insieme dell’azienda, può essere diretto a
continuare l’attività di impresa anche durante la procedura (la fase di crisi è una parentesi ma poi
io voglio continuare l’attività → apro la procedura solo per mettere un po’ di ordine e sistemare
la situazione) oppure può essere misto.
A livello di procedura non entriamo nel merito di cosa detto ma segnaliamo che l’eventualità nel
tempo durante il quale l’impresa elabora la proposta di concordato possa andare tutto in fumo perché i
creditori si stufano di attendere i pagamento del credito. Per evitare questo rischio di mandare all’aria gli
sforzi per arrivare al concordato, è stata introdotta la possibilità del concordato in bianco o pre concordato:
cioè io vado dal giudice e dico che sono intenzionato a fare un concordato e dico che ho bisogno di tempo.
Il tribunale mediante questo passaggio procedurale garantisce un arco di tempo in cui l’imprenditore non
subirà iniziative individuali come pignoramento, sottoporre a fallimento. Questo sempre nell’ottica di
agevolare la possibilità di trovare la soluzione alla crisi.
Poi bisogna capire quando nell’ambito di un accordo o un concordato può l’imprenditore riuscire a
ottenere finanziamenti e quindi rassicurare chi può erogare questa finanza e garantirgli che non sta
mettendo a rischio il finanziamento che sta a erogare.
Riprendiamo (visto che abbiamo trascurato) il concetto della par condicio creditorum: è il principio
basilare. Al momento di un apertura di un fallimento o di una procedura concordataria c’è i principio della
par condicio cioè tutto ciò che è pagamento, ossia è debito, deve essere accertato, verificato e pagato in
sede fallimentare o concordataria. Ciò vuol dire, in caso di concordato preventivo, che non si pagano i debiti
pregressi: dal momento del deposito in tribunale della domanda in bianco o piena ciò che è debito ante non
si paga nel mentre della procedura, ma troverà soddisfazione nei modi e tempi previsti dal piano
concordatario, ciò per evitare che i debitori che si trovino nelle stesse condizioni in parte vengano soddisfati
integralmente e in parte no. Questo concetto è molto importante. Ci possono essere delle eccezioni: per
esempio nel caso di concordato con continuità aziendale l’imprenditore può chiedere di essere autorizzato a
pagare dei debiti antecedenti qualora provengano da fornitori strategici o senza i quali non si riesce a
portare avanti l’attività aziendale (esempio: pagamento bollette della luce, o vettori, o benzinaio per
imprese di trasporto).
Un altro aspetto importante riguarda le relazioni informative: al momento del decreto di apertura
della procedura di concordato, oltre alla nomina del giudice e del commissario e il deposito delle somme
(fondo su cui confluiscono le spese per pagare i consulenti della procedura), vengono stabiliti degli obblighi
informativi di solito con cadenza mensile che vanno dal momento dell’apertura con deposito della domanda
in bianco fino al deposito della domanda piena, in cui si da una vera e propria analisi non solo dello stato
della procedura ma anche un analisi di ciò che accade nell’impresa (esempio: se vengono fatti dei
pagamenti di crediti). La relazione informativa diventa di fondamentale importanza anche nei confronti dei
terzi perché ogni creditore può in tutti i momenti verificare a che punto è la procedura perché la relazione
viene depositata e pubblicata presso il registro delle imprese. Se il tribunale rileva che dalle relazioni
informative emerge un peggioramento sul passivo della procedura si può dichiarare il fallimento.
Passiamo ai FINANZIAMENTI che possono essere fatti. Già prima abbiamo fatto cenno a
finanziamenti a fondo perduto. Altra tipologia di finanziamento non convenzionale è quello della figura
dell’assuntore cioè il concordato può anche prevede un piano che presupponga la figura di un assuntore
cioè un soggetto che assumendo le attività del concordato si accolla anche il pagamento dei relativi debiti.
Normalmente vengono fatti dalla proprietà dell’impresa soprattutto se famigliari di forti tradizioni gli
imprenditori preferiscono accollarsi tutto il passivo, pur di tenere in piedi l’azienda di famiglia. Il capitalismo
italiano è a carattere famigliare molto spesso.
Sussistono varie tipologie di finanziamento: noi le guardiamo in ordine temporale:
Finanziamenti ponte : art. 182 quater secondo comma: un finanziamento ponte sono quei
finanziamenti erogati prima del deposito della domanda di accordo di ristrutturazione del debito o
di concordato preventivo e che consentono l’accesso alla procedura. Sono