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ORGANI DELLA SOCIETA'
Sono di 3 tipi:
- organo deliberativo (assemblea) – organo rappresentativo degli azionisti
- organo amministrativo – Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico
- cui è affidata - la gestione dell’ impresa sociale
- nonché la sua rappresentanza anche legale 21
- attua le decisioni dell’ assemblea
- organo di controllo – Collegio Sindacale
- controlla l’ amministrazione e la contabilità della società
* L’ assemblea, a seconda degli argomenti su cui delibera, può essere ordinaria o
straordinaria, da cui deriverà rispettivamente, la delibera ordinaria o straordinaria
In particolare
DELIBERA ORDINARIA: DELIBERA STRAORDINARIA
- sulla nomina o revoca degli amm.ri o del - sulle modifiche dello statuto
collegio sindacale - sulla nomina dei liquidatori
- sul compenso degli amm.ri - su tutto ciò che è stabilito dallo statuto
- sulla ripartizione degli incarichi tra i vari
soggetti
- sulla distribuzione degli utili
- nomina il soggetto incaricato della revisione dei conti
- approvazione del bilancio - sull’ azione di responsabilità c/ altri organi
FORMA DI INVALIDITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
Ci sono 2 categorie di vizi che determinano rispettivamente:
l’ ANNULLABILITA’ o la NULLITA’ della delibera
- art . 2377 c. 3 c.c. - quando la delibera non rispetta le regole di deliberazione previste dalla
legge o dello statuto, la stessa può essere impugnata dai soci indicati dal
predetto art. In particolare da
Soci assenti, dissenzienti, astenuti, o ancora, dagli amm.ri, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale
I soci predetti, ai fini dell’ annullamento, devono avere diritto di voto relativamente alla
deliberazione e rappresentare una determinata percentuale di capitale sociale
* i soci che non rappresentano la percentuale richiesta di capitale sociale o che non hanno
diritto di voto, hanno diritto al risarcimento del danni cagionato loro dalla delibera non
conforme alla legge o allo statuto
L’ impugnazione, o la richiesta di risarcimento devono essere proposte entro 90 giorni dalla
data di delibera o dalla data di iscrizione o di semplice deposito nel registro imprese a
seconda del tipo di procedura a cui è soggetta la delibera sociale
L’ annullamento della delibera ha efficacia verso tutti i soci e verso i terzi fatti salvi i diritti
acquisiti dai terzi in buona a fronte degli atti compiuti in esecuzione della delibera poi
annulla.
- art. 2373-2391 c.c. - quando si ha un conflitto di interessi, cioè, quando il socio o l'
amministratore, per conto proprio o per conto di terzi, si trova in una
situazione per cui il suo interesse è in conflitto con quello della società.
E, (due ulteriori condizioni) 22
il voto del soggetto in situazione di conflitto d' interesse è stato
determinante per l’ adozione della delibera
+
la delibera può arrecare un danno concreto alla società (doppia prova di
resistenza)
Queste tre condizioni permettono l’ annullabilità della delibera
NULLITA’ – quando manca un elemento essenziale della delibera
Art. 2379 - ad ex, manca la convocazione dell’ assemblea, o manca il verbale dell'
assemblea, oppure l’ oggetto della delibera è impossibile o illecito
- la delibera potrà essere impugnata da chiunque entro 3 anni (dice il codice, mentre la
prof. dice 2 mesi) dalla sua iscrizione nel registro delle imprese
- non è, invece, soggetta a termine l’ impugnazione della delibera che modifica l’ oggetto
sociale prevedendo attività illecite o impossibili
11.10.17 matt. Sent altri + pome intro+ avv.to genova
Avv. Cerioli Emiliano
GRUPPI DI SOCIETA’
I gruppi di società sono società distinte ma economicamente collegate / dipendenti dalla
società madre (HOLDING)
Gli amministratori delle società di capitali, in particolare delle società per azioni, possono
essere soci o non soci (soggetto esterno), a differenza delle società di persone in cui un
soggetto esterno non può essere amministratore in quanto, tale ruolo, può essere ricoperto
solo da un socio della società stessa, e, in quanto tale, anche imprenditore.
L’ amministratore non socio è un soggetto che gestisce l’ attività altrui,
Si trova in posizione manageriale nella quale, quindi, non è coinvolto direttamente
(è in sostanza un manager) Non è socio e, conseguentemente
non è imprenditore
La RESPONSABILITA’ dell’ amm.re della società di capitali è diversa da quella dell’ amm.re
delle società di persone sia:
sotto il profilo filosofico – perché la gestione non lo coinvolge in modo diretto
sotto il profilo patrimoniale – perché, a differenza dell’ amm.re di soc. xsone, non ha la
responsabilità patrimoniale della società e non risponde
direttamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali
sotto il profilo giuridico – perché, qualora non sia socio, la responsabilità è prettamente
contrattuale quindi risponde solo di ciò che fa o non fa;
responsabilità contrattuale che può comportare la revoca del
mandato
responsabilità che varia a seconda del danno che si è prodotto alla società, del tipo di
condotta e dal tipo di soggetto danneggiato 23
infine,
il manager non socio agisce con spirito manageriale non imprenditoriale 13.10.17 ven
Socio o non socio, comunque
DOVERI Manager – espletare i compiti del suo ruolo con la diligenza dovuta dalla natura
dell’ incarico
Quindi, questo tipo di diligenza
Ha un rilievo diverso rispetto alla diligenza richiesta dal mandato
E dalla diligenza del buon padre di famiglia
e
varia a seconda del compito affidato all’ amm.re
La diligenza dovuta dalla natura dell’ incarico non significa che gli amm.ri devono essere
periti nella contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione ed
amministrazione dell'impresa sociale. Ma
Significa semplicemente che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle
rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato e non irresponsabile o negligente
improvvisazione. In particolare,
agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e in modo informato, costituiscono
modalità del comportamento degli amministratori che non hanno l'obbligo di prendere
decisioni corrette, bensì l'obbligo di prendere le loro decisioni previe verifiche e
informazioni (su ciò che accade all’ interno della società delle assemblee societarie etc),
soppesando i vantaggi e gli svantaggi che l'operazione può presentare per la società.
La prestazione, l’ obbligazione nascente dal ruolo di amm.re non è un obbligazione di
risultato ma un OBBLIGAZIONE DI MEZZI
Cioè
Se la società va male, non ne risponde l’ amm.re, il quale risponderà solo qualora abbia
cagionato lui un danno alla società
Responsabilità che sorgerà sia x l’ azione che per l’ omissione da parte dell’ amm.re e avrà
natura diversa a seconda del soggetto danneggiato:
- responsabilità CONTRATTUALE v/la società
- responsabilità EXTRACONTRATTUALE v/creditori – singoli soci o terzi
(vedi specifica più avanti) quindi
Quando i giudici devono valutare il tipo di società
la > o < diligenza dell’ amm.re, considerano il tipo di attività dell’ amm.re
valutano il comportamento
dell’ amm.re e degli altri
eventuali amm.ri esistenti
Quando ci sono più amministratiori, abbiamo
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE adotta le decisioni a maggioranza
* Può anche esistere
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO riceve delega per compiere atti amministrativi
determinati / specifici 24
Gli AMMINISTRATORI in generale
- vengono NOMINATI dall’ assemblea ordinaria * salvo il caso in cui vengono nominati dal
collegio sindacale, ma di norma, tradizionalmente, è l’
assemblea a farlo di sindacati
- art. 2382 c.c. - non devono avere– rapporti di parentela tra di loro (tra amm.ri)
- o essere incapaci o inabilitati
- art. 2384 c.c. – hanno potere di rappresentanza generale
- eventuali limitazioni alla predetta ad opera di statuto o decisione degli
organi competenti non possono essere opposte ai terzi salvo, la mala fede
provata dei predetti, cioè che si provi che tali terzi abbiano agito
intenzionalmente a danno della società
- possono essere sostituiti qualora ne ricorrano le circostanze
- art. 2387 c.c. - devono essere – professionali
- indipendenti
- e devono avere il requisito dell’ onorabilità
- art. 2390 c.c. – non possono svolgere attività imprenditoriali per conto proprio nè per conto
di terzi, in concorrenza, o essere socio di un'altra società in concorrenza, con
quella che amministrano
* salvo autorizzazione da parte dell’ assemblea, diversamente, possono essere
revocati
* La regola della concorrenza vale sia per le soc. di xsone, che x quelle di
capitali Infatti
Il socio che entra a far parte di una soc. di xsone deve avere il consenso degli
altri soci per iniziare un attività in concorrenza con la predetta, e, se la
svolgeva già prima, può svolgerla a meno che i nuovi soci glielo impediscano
CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2391 c.c. – c.i. degli amm.ri)
* E’ una norma che è stata modificata (in
Si ha quando l’ amm.re è portatore particolare,
di un interesse proprio o altrui che “ammorbidita” nel 2003 in sede di riforma
è, soc.cap.
almeno potenzialmente, in conflitto Infatti
con l’ interesse della società Prima del 2003, l’ amministratore che si trovava in
conflitto di interessi per una questione sulla quale
Ex. la società intende acquistare un il consiglio di amm.ne, doveva astenersi dall’
immobile dove collocare ex. un assemblea perché non poteva votare
ramo dell’ azienda e un’ offerente Oggi, invece,
dell’ immobile è fratello di un può partecipare alla votazione del Consiglio di
amm.re Amministrazione, ma deve darne notizia agli altri
In questo caso membri del Consiglio 25
L’ ammi.re è portatore di un interesse altrui (interesse del fratello) che, potenzialmente non
necessariamente potrebbe essere in conflitto con quello della società
Quindi, a tutela della società la legge dice che in tali casi
L’ amm.re deve dare immediatamente notizia dell’ esistenza della situazione di conflit