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Società nel nostro ordinamento

Nel nostro ordinamento le società sono catalogate in base a tre criteri:

  • Soggetti
  • Oggetto dell'attività
  • Responsabilità patrimoniale

Soggetti: unipersonali / pluripersonali

A seconda del numero di soggetti presenti nell'impresa economica, possiamo parlare di impresa individuale o di società. Nel nostro ordinamento questo concetto, considerabile universale, non è corretto per la presenza della società unipersonale.

In particolare, nel 2003, in ragione della direttiva dell'Unione Europea volta ad armonizzare le legislazioni interne dei vari Stati membri, il legislatore italiano con la riforma attuata sul diritto delle società per capitali ha introdotto, accanto alla già esistente S.r.l. Unipersonale, anche la S.p.a. Unipersonale.

Ogni stato membro deve attuare con legge nazionale i principi contenuti nelle direttive UE, mentre nel dettaglio, ma sempre nel rispetto di tali principi, può tendenzialmente prevedere delle differenze rispetto agli altri stati (invece il regolamento comunitario, avendo valenza diretta in ogni stato, non necessita di attuazione).

Oggetto dell'attività economica svolta dalla società

L'attività economica svolta dalla società può essere agricola o commerciale, anche se, in realtà, nel corso degli anni si sono create delle tipologie ibride non descritte dal legislatore.

  • Ex. art. 2135 c.c. - definisce l'imprenditore agricolo e afferma che è tale anche colui che svolge attività connesse all'agricoltura (anche di tipo commerciale).
  • Ex. società benefit (società di capitali): accanto all'oggetto tipico ha anche un obiettivo altruistico e benefico (valorizzazione – es. città, ente, persone). Es. benefit company (USA).

Responsabilità patrimoniale

La responsabilità patrimoniale può essere limitata o illimitata. La presenza di uno o più soci è importante sia in riferimento al potere di gestione, sia al concetto di responsabilità patrimoniale che deriva dal compimento dell'attività economica organizzata posta in essere dall'imprenditore o dai soci.

Principio cardine della responsabilità patrimoniale: chi contrae un'obbligazione è obbligato ad adempiere alla corrispondente prestazione. In generale, quindi, potere di gestione dell'attività d'impresa implica responsabilità, e viceversa.

Tale principio è particolarmente sentito nelle società di persone, connotate, appunto, da responsabilità patrimoniale illimitata di tutti i soci, ad eccezione della s.a.s.

Società di persone

Cioè, un gruppo di persone (almeno 2) che svolge un'attività economica organizzata in modo professionale per la produzione e lo scambio di beni e di servizi (in sostanza, è la definizione di imprenditore al plurale). Necessariamente pluripersonale, mai unipersonale.

Tipi di società di persone

  • Società semplice (s.s.) può svolgere solo attività agricola. Responsabilità solidale e illimitata dei soci. La costituzione è in forma libera (anche verbale o per fatti concludenti), permane, comunque, l'obbligo di registrazione nel registro delle imprese.
  • Società in accomandita semplice (s.a.s.) composta da almeno due soci, i quali hanno caratteristiche diverse e manca parzialmente l'illimitatezza della responsabilità.
    • Socio accomandatario che si occupa ed è responsabile della gestione della società. È responsabile dell’attività economica e ha responsabilità patrimoniale illimitata, pertanto risponde delle obbligazioni sociali sia con patrimonio società che con il proprio patrimonio. È soggetto a fallimento.
    • Accomandante è un socio di capitale, non svolge atti di gestione a meno che ricevano mandato specifico dai soci accomandatari. Ha responsabilità patrimoniale limitata, cioè risponde nei limiti della quota conferita in società, salvo il caso in cui si ingerisca nella gestione della società, in questo caso il beneficio della responsabilità patrimoniale limitata, ex art. 2320 c.c., viene meno e diviene anch’esso responsabile illimitatamente e soggetto al fallimento.
  • Società in nome collettivo (s.n.c.) è la più completa per l'attività e per la responsabilità dei soci, perché:
    • Può svolgere qualsiasi attività economica (sia a carattere agricolo che commerciale).
    • Tutti i soci possono essere amministratori.
    • Tutti i soci sono responsabili per le obbligazioni della società e rispondono per le stesse sia con il patrimonio della società sia, qualora questo sia incapiente, con il loro patrimonio personale (responsabilità patrimoniale illimitata).

Società di capitali

Le società di capitali (S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a) possono essere pluripersonali e unipersonali, tranne la società in accomandita per azioni che deve avere necessariamente 2 soci. Essendo dotate di personalità giuridica, hanno autonomia patrimoniale perfetta, cioè, il patrimonio della società è staccato dal patrimonio personale, quindi i creditori potranno rivalersi solo sul patrimonio sociale per le obbligazioni sociali. Sono, quindi, soggetti di diritto autonomo, solo però se regolarmente costituita e registrata.

Caratteristiche generali società di persone

(disciplina artt. 2250-2324 c.c.)

  • Mai unipersonali, ma è necessaria una pluralità di persone, cioè non può mai essere composta da un solo socio, è infatti richiesta la pluralità dei soci (almeno 2), quindi è necessariamente plurisoggettiva.
  • Possono essere costituite sia da persone fisiche che da altre società (S.p.a. o S.r.l.).

È chiaro che, ad esempio, in una S.n.c. (società di persone in cui i soci sono illimitatamente responsabili), costituita da soci persone fisiche e da soci "società", delle obbligazioni sociali risponderanno i soci (persone fisiche) con tutto il loro patrimonio, così anche le società risponderanno illimitatamente con il loro patrimonio.

Inoltre, in caso di insolvenza con fallimento della società: se fallisce la società, falliscono anche i soci responsabili, persone fisiche o società che siano (art. 147 legge fallimentare).

Regole per la costituzione della società di persone

  • Le società di persone si costituiscono dal momento in cui i soci redigono un contratto di società (atto costitutivo) recante gli elementi fondamentali della società posta in essere, quali:
    • Nome della società
    • Nome dei soci
    • Conferimenti
    • Regole di funzionamento della società, quali: nome amministratore, oggetto sociale, diritti e obblighi soci, modalità di ripartizione degli utili, durata della società
  • Ai fini della forma atto costitutivo – atto pubblico registrazione presso il registro delle imprese – o scrittura privata autenticata. Ma va bene anche l'accordo verbale (che chiaramente non iscritto determina una società irregolare con ciò che ne consegue).
  • Il conferimento di beni da parte del socio deve essere fatto con atto pubblico (quindi, è richiesta la forma scritta).
  • Con la costituzione e la registrazione presso il registro delle imprese, la società acquista capacità giuridica e autonomia patrimoniale imperfetta (beneficio di escussione). Cioè i creditori della società potranno soddisfarsi prima sul patrimonio della società e poi sul patrimonio dei singoli soci.
  • Non ha l'obbligo di iscriversi nel registro delle società (e allora, in caso di mancata iscrizione costituisce una società irregolare la quale ha la responsabilità illimitata).

Conferimenti

Nelle società di persone può essere conferita qualsivoglia entità suscettibile di valutazione economica. Sono ammessi quindi:

  • Conferimenti in natura: Ex. denaro, beni mobili, immobili, mobili registrati, beni materiali, beni intangibili (ex. brevetto), crediti
  • Conferimento di servizi o d'opera, cioè il lavoro proprio del socio (socio d'opera), che resta socio senza che assuma la posizione di dipendente. N.B. nelle società di capitali il socio d'opera non è ammesso.
  • Può essere conferito anche il godimento di un proprio bene. Tuttavia, ciò è rischioso perché se perisce può comportare l'esclusione dalla società del socio che l'ha conferito.

A ciascun conferimento viene liberamente attribuito dai soci un valore e l'insieme dei conferimenti costituisce il capitale sociale (non è prevista una soglia minima del predetto).

Regole dell'amministrazione

L'amministrazione della società può essere svolta da un solo socio o da tutti i soci, in quest'ultimo caso, può essere amministrazione disgiuntiva o congiuntiva:

  • Disgiuntiva (art. 2257 c.c.)
    • Tutti i soci sono amministratori
    • Ciascuno ha potere di gestione e di rappresentanza della società
    • Ciascuno può agire indipendentemente dagli altri soci
    • Ciascun amministratore può opporsi all'operato degli altri, tuttavia, prima che l'operazione venga compiuta
    • Sull'opposizione decide la maggioranza
  • Congiuntiva (art. 2258 c.c.)
    • Tutti i soci sono amministratori ma in modo congiunto, cioè per ogni decisione serve il consenso di tutti i soci amministratori
    • Tale consenso verrà adottato all'unanimità degli stessi o a maggioranza a seconda della decisione da prendere

Le decisioni

In linea generale, all'interno della società, le decisioni vengono prese a maggioranza dei soci calcolata per quote sociali non per teste (art. 2257). Se i soci non trovano l'accordo si va davanti al giudice. È prevista, altresì, per taluni casi, la regola dell'unanimità dei consensi (art. 2258), cioè viene richiesto il consenso di tutti i soci amministratori. Ad ex. serve l'unanimità in caso di modifiche dell'atto costitutivo, ex. cambio oggetto sociale (attività svolta dalla società) o ragione sociale etc.

L'amministratore - art. 2260 c.c. diritti e doveri

  • I diritti e i doveri dell'amministratore sono regolati dalle norme sul mandato (art. 1703 e ss).
  • Il mandato conferito dalla società all'amministratore è in "rem propria" e l'amministratore è direttamente coinvolto.
  • A differenza della società di capitali, l'amministratore deve essere un socio della società. Quindi, o un socio viene indicato come amministratore nel contratto sociale, o con atto separato, o tutti i soci sono amministratori.
  • Ha il compito di gestire l'impresa sociale e realizzare l'oggetto della società.
  • Gli amministratori devono fare in modo che la loro amministrazione sia utile e proficua per il raggiungimento del bene sociale.
  • Hanno un obbligazione di mezzi non di risultato.
  • Devono adempiere il loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro competenze, così da essere irresponsabili per l'eventuale andamento negativo della gestione.

Responsabilità (art. 2260 c.c.) – Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi imposti ad essi dalla legge o dal contratto sociale. Tuttavia, tale responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. L'amministratore, in caso di appurata responsabilità dovrà risarcire il danno cagionato dal suo comportamento alla società. A tal fine, spetterà alla società provare il danno subito e il nesso di causalità tra danno e condotta degli amministratori.

Revoca dell'amministratore

L'art. 2259 distingue tra revoca amministratore nominato con contratto sociale e revoca amministratore nominato con atto separato. La revoca dell'amministratore non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore è revocabile secondo le regole del mandato (giusta causa o con consenso di tutti i mandatari). Inoltre, prevede che ciascun socio può chiedere al giudice la revoca dell'amministratore per giusta causa. Per giusta causa si intende il verificarsi di fatti gravi d'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministratore. Ex. falsificazione contabilità – assenze reiterate e ingiustificate.

Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di ricevere dagli amministratori informazioni circa la loro attività di gestione, di consultare i documenti relativi agli amministratori e di avere il rendiconto degli affari che sono stati compiuti o un rendiconto annuale degli affari che stanno compiendo e non sono ancora conclusi.

Controllo tra soci

  • Doveri positivi: fare quello che decide la legge e il contratto sociale.
  • Doveri negativi: divieto di violare gli obblighi di correttezza e trasparenza; divieto di concorrenza alla società; devono astenersi dall'uso dei beni appartenenti alla società per uso personale.

Ripartizione dei guadagni e delle perdite

  • Divieto del patto leonino - art. 2265 c.c., non è possibile che un socio venga escluso completamente dai guadagni o dalle perdite.
  • La determinazione di guadagni e perdite è proporzionale ai conferimenti, tuttavia, l'atto costitutivo può prevedere quote diverse (* tenendo però presente del divieto patto leonino).
  • Se il contratto non determina la percentuale spettante al socio che ha conferito la propria opera (socio d'opera), ai sensi dell'art. 2263 c.2 c.c., la stessa verrà determinata dal giudice secondo equità.

Rapporti dei soci con i creditori

I soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali (art. 2291), il creditore può anche andare dal socio più ricco a riscuotere la somma dovutagli. L'adempimento di un socio libera anche gli altri, tale socio potrà poi rivalersi sugli altri soci per quanto corrisposto.

Tuttavia, se la società è iscritta nel registro imprese, vi è il beneficio di escussione (art. 2304 cc), in base al quale i creditori sociali devono prima aggredire il patrimonio sociale e solo quando questo risulta incapiente possono aggredire il patrimonio personale dei soci. Il beneficio di escussione può essere invocato anche dal socio della S.n.c. irregolare (non registrata), ma in questo caso spetterà ai creditori decidere se rivalersi sul patrimonio sociale o su quello personale dei soci in quanto è lasciata libera scelta a loro in tale ipotesi.

I creditori personali dei soci, fino a che dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota ma al più possono aggredire gli utili o compiere atti di conservazione della quota sociale. Ex. debiti per mantenimento coniuge.

Chi entra a far parte di una società già costituita, risponde delle obbligazioni assunte dalla società prima del suo ingresso. In caso di uscita dalla società, risponderà solo delle obbligazioni antecedenti la sua uscita ma non per quelle successive alla sua uscita (sempre che l'uscita sia registrata, per la tutela dell'affidamento dei terzi, diversamente non è opponibile ai terzi – art. 2290 cc).

Se la società fallisce, falliscono tutti i soci presenti e, entro l'anno successivo alla loro uscita, possono fallire anche i soci precedentemente usciti per le obbligazioni sorte prima dell’anno trascorso dall'uscita.

Cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

  • Recesso del socio
  • Morte del socio
  • Esclusione del socio

Recesso del socio (art. 2285 c.c.)

Atto unilaterale di volontà del socio. In caso di società a tempo indeterminato o costituita per tutta la vita di un socio, qualunque socio può recedere con un preavviso di 3 mesi. In caso di società a tempo determinato - nei casi previsti dal contratto sociale (che ad ex. può prevedere la possibilità di recesso se: il socio sposta la sua residenza in una regione diversa da quella in cui la società ha la sede sociale) o qualora non vengano raggiunti gli obiettivi di fatturato entro un determinato tempo - o per giusta causa (ex. quando viene meno la fiducia tra i soci). Affinché sia opponibile ai terzi deve essere iscritto nel registro delle imprese.

Morte del socio (art. 2284 c.c.)

Il socio non può lasciare automaticamente la propria qualità di socio ai figli ma è ereditabile la quota societaria. Ai sensi dell'art. 2284 c.c., in questi casi, salvo diversa previsione del contratto sociale, gli altri soci hanno l'obbligo di liquidare la quota sociale del de cuius ai suoi eredi oppure possono sciogliere anticipatamente la società liquidando il patrimonio sociale (qualora, ad ex., il defunto fosse essenziale per la prosecuzione dell'attività) oppure continuare la società con gli eredi che vi acconsentono.

Esclusione del socio (art. 2286 c.c. e ss.)

Che può essere facoltativa o obbligatoria:

  • Esclusione facoltativa decisa a maggioranza degli altri soci per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaFil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ronco Simonetta.
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