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Estratto del documento

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono di 3 tipi:

- organo deliberativo (assemblea) – organo rappresentativo degli azionisti

- organo amministrativo – Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico

- cui è affidata - la gestione dell’ impresa sociale

- nonché la sua rappresentanza anche legale 21

- attua le decisioni dell’ assemblea

- organo di controllo – Collegio Sindacale

- controlla l’ amministrazione e la contabilità della società

* L’ assemblea, a seconda degli argomenti su cui delibera, può essere ordinaria o

straordinaria, da cui deriverà rispettivamente, la delibera ordinaria o straordinaria

In particolare

DELIBERA ORDINARIA: DELIBERA STRAORDINARIA

- sulla nomina o revoca degli amm.ri o del - sulle modifiche dello statuto

collegio sindacale - sulla nomina dei liquidatori

- sul compenso degli amm.ri - su tutto ciò che è stabilito dallo statuto

- sulla ripartizione degli incarichi tra i vari

soggetti

- sulla distribuzione degli utili

- nomina il soggetto incaricato della revisione dei conti

- approvazione del bilancio - sull’ azione di responsabilità c/ altri organi

FORMA DI INVALIDITA’ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Ci sono 2 categorie di vizi che determinano rispettivamente:

l’ ANNULLABILITA’ o la NULLITA’ della delibera

- art . 2377 c. 3 c.c. - quando la delibera non rispetta le regole di deliberazione previste dalla

legge o dello statuto, la stessa può essere impugnata dai soci indicati dal

predetto art. In particolare da

Soci assenti, dissenzienti, astenuti, o ancora, dagli amm.ri, dal consiglio di sorveglianza e dal

collegio sindacale

I soci predetti, ai fini dell’ annullamento, devono avere diritto di voto relativamente alla

deliberazione e rappresentare una determinata percentuale di capitale sociale

* i soci che non rappresentano la percentuale richiesta di capitale sociale o che non hanno

diritto di voto, hanno diritto al risarcimento del danni cagionato loro dalla delibera non

conforme alla legge o allo statuto

L’ impugnazione, o la richiesta di risarcimento devono essere proposte entro 90 giorni dalla

data di delibera o dalla data di iscrizione o di semplice deposito nel registro imprese a

seconda del tipo di procedura a cui è soggetta la delibera sociale

L’ annullamento della delibera ha efficacia verso tutti i soci e verso i terzi fatti salvi i diritti

acquisiti dai terzi in buona a fronte degli atti compiuti in esecuzione della delibera poi

annulla.

- art. 2373-2391 c.c. - quando si ha un conflitto di interessi, cioè, quando il socio o l'

amministratore, per conto proprio o per conto di terzi, si trova in una

situazione per cui il suo interesse è in conflitto con quello della società.

E, (due ulteriori condizioni) 22

il voto del soggetto in situazione di conflitto d' interesse è stato

determinante per l’ adozione della delibera

+

la delibera può arrecare un danno concreto alla società (doppia prova di

resistenza)

Queste tre condizioni permettono l’ annullabilità della delibera

NULLITA’ – quando manca un elemento essenziale della delibera

Art. 2379 - ad ex, manca la convocazione dell’ assemblea, o manca il verbale dell'

assemblea, oppure l’ oggetto della delibera è impossibile o illecito

- la delibera potrà essere impugnata da chiunque entro 3 anni (dice il codice, mentre la

prof. dice 2 mesi) dalla sua iscrizione nel registro delle imprese

- non è, invece, soggetta a termine l’ impugnazione della delibera che modifica l’ oggetto

sociale prevedendo attività illecite o impossibili

11.10.17 matt. Sent altri + pome intro+ avv.to genova

Avv. Cerioli Emiliano

GRUPPI DI SOCIETA’

I gruppi di società sono società distinte ma economicamente collegate / dipendenti dalla

società madre (HOLDING)

Gli amministratori delle società di capitali, in particolare delle società per azioni, possono

essere soci o non soci (soggetto esterno), a differenza delle società di persone in cui un

soggetto esterno non può essere amministratore in quanto, tale ruolo, può essere ricoperto

solo da un socio della società stessa, e, in quanto tale, anche imprenditore.

L’ amministratore non socio è un soggetto che gestisce l’ attività altrui,

Si trova in posizione manageriale nella quale, quindi, non è coinvolto direttamente

(è in sostanza un manager) Non è socio e, conseguentemente

non è imprenditore

La RESPONSABILITA’ dell’ amm.re della società di capitali è diversa da quella dell’ amm.re

delle società di persone sia:

sotto il profilo filosofico – perché la gestione non lo coinvolge in modo diretto

sotto il profilo patrimoniale – perché, a differenza dell’ amm.re di soc. xsone, non ha la

responsabilità patrimoniale della società e non risponde

direttamente e illimitatamente delle obbligazioni sociali

sotto il profilo giuridico – perché, qualora non sia socio, la responsabilità è prettamente

contrattuale quindi risponde solo di ciò che fa o non fa;

responsabilità contrattuale che può comportare la revoca del

mandato

responsabilità che varia a seconda del danno che si è prodotto alla società, del tipo di

condotta e dal tipo di soggetto danneggiato 23

infine,

il manager non socio agisce con spirito manageriale non imprenditoriale 13.10.17 ven

Socio o non socio, comunque

DOVERI Manager – espletare i compiti del suo ruolo con la diligenza dovuta dalla natura

dell’ incarico

Quindi, questo tipo di diligenza

Ha un rilievo diverso rispetto alla diligenza richiesta dal mandato

E dalla diligenza del buon padre di famiglia

e

varia a seconda del compito affidato all’ amm.re

La diligenza dovuta dalla natura dell’ incarico non significa che gli amm.ri devono essere

periti nella contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione ed

amministrazione dell'impresa sociale. Ma

Significa semplicemente che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle

rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato e non irresponsabile o negligente

improvvisazione. In particolare,

agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e in modo informato, costituiscono

modalità del comportamento degli amministratori che non hanno l'obbligo di prendere

decisioni corrette, bensì l'obbligo di prendere le loro decisioni previe verifiche e

informazioni (su ciò che accade all’ interno della società delle assemblee societarie etc),

soppesando i vantaggi e gli svantaggi che l'operazione può presentare per la società.

La prestazione, l’ obbligazione nascente dal ruolo di amm.re non è un obbligazione di

risultato ma un OBBLIGAZIONE DI MEZZI

Cioè

Se la società va male, non ne risponde l’ amm.re, il quale risponderà solo qualora abbia

cagionato lui un danno alla società

Responsabilità che sorgerà sia x l’ azione che per l’ omissione da parte dell’ amm.re e avrà

natura diversa a seconda del soggetto danneggiato:

- responsabilità CONTRATTUALE v/la società

- responsabilità EXTRACONTRATTUALE v/creditori – singoli soci o terzi

(vedi specifica più avanti) quindi

Quando i giudici devono valutare il tipo di società

la > o < diligenza dell’ amm.re, considerano il tipo di attività dell’ amm.re

valutano il comportamento

dell’ amm.re e degli altri

eventuali amm.ri esistenti

Quando ci sono più amministratiori, abbiamo

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE adotta le decisioni a maggioranza

* Può anche esistere

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO riceve delega per compiere atti amministrativi

determinati / specifici 24

Gli AMMINISTRATORI in generale

- vengono NOMINATI dall’ assemblea ordinaria * salvo il caso in cui vengono nominati dal

collegio sindacale, ma di norma, tradizionalmente, è l’

assemblea a farlo di sindacati

- art. 2382 c.c. - non devono avere– rapporti di parentela tra di loro (tra amm.ri)

- o essere incapaci o inabilitati

- art. 2384 c.c. – hanno potere di rappresentanza generale

- eventuali limitazioni alla predetta ad opera di statuto o decisione degli

organi competenti non possono essere opposte ai terzi salvo, la mala fede

provata dei predetti, cioè che si provi che tali terzi abbiano agito

intenzionalmente a danno della società

- possono essere sostituiti qualora ne ricorrano le circostanze

- art. 2387 c.c. - devono essere – professionali

- indipendenti

- e devono avere il requisito dell’ onorabilità

- art. 2390 c.c. – non possono svolgere attività imprenditoriali per conto proprio nè per conto

di terzi, in concorrenza, o essere socio di un'altra società in concorrenza, con

quella che amministrano

* salvo autorizzazione da parte dell’ assemblea, diversamente, possono essere

revocati

* La regola della concorrenza vale sia per le soc. di xsone, che x quelle di

capitali Infatti

Il socio che entra a far parte di una soc. di xsone deve avere il consenso degli

altri soci per iniziare un attività in concorrenza con la predetta, e, se la

svolgeva già prima, può svolgerla a meno che i nuovi soci glielo impediscano

CONFLITTO DI INTERESSI (art. 2391 c.c. – c.i. degli amm.ri)

* E’ una norma che è stata modificata (in

Si ha quando l’ amm.re è portatore particolare,

di un interesse proprio o altrui che “ammorbidita” nel 2003 in sede di riforma

è, soc.cap.

almeno potenzialmente, in conflitto Infatti

con l’ interesse della società Prima del 2003, l’ amministratore che si trovava in

conflitto di interessi per una questione sulla quale

Ex. la società intende acquistare un il consiglio di amm.ne, doveva astenersi dall’

immobile dove collocare ex. un assemblea perché non poteva votare

ramo dell’ azienda e un’ offerente Oggi, invece,

dell’ immobile è fratello di un può partecipare alla votazione del Consiglio di

amm.re Amministrazione, ma deve darne notizia agli altri

In questo caso membri del Consiglio 25

L’ ammi.re è portatore di un interesse altrui (interesse del fratello) che, potenzialmente non

necessariamente potrebbe essere in conflitto con quello della società

Quindi, a tutela della società la legge dice che in tali casi

L’ amm.re deve dare immediatamente notizia dell’ esistenza della situazione di conflit

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaFil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ronco Simonetta.