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La cambiale

La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica, anche se non esclusiva, è quella di differire/rinviare il pagamento di una somma di denaro. È quindi essenzialmente uno strumento di credito.

In sostanza chi non ha al momento disponibilità liquide può, al fine di rinviare nel tempo un pagamento, emettere una cambiale ad una data scadenza. Il creditore poi potrà o far circolare la cambiale (che in tal caso può assumere anche funzione solutoria), ovvero detenerla per poi presentarla all'incasso una volta venuto a scadenza il termine.

Se il debitore non opera tempestivamente il pagamento, il possessore della cambiale non dovrà citarlo in giudizio per ottenere una sentenza di condanna (come dovrebbe fare il mutuante in caso di mutuo o il cessionario in caso di cessione del credito) ma potrà iniziare direttamente l'esecuzione forzata, dal momento che la cambiale costituisce titolo esecutivo al pari di una

sentenza dicondanna passata in cosa giudicata. La cambiale è regolata dal r.d. n. 1669/1933, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Convenzione di Ginevra del 1930 per l'unificazione internazionale del diritto cambiario: la cambiale è quindi un titolo di credito la cui disciplina è largamente coincidente in molti paesi europei ed extraeuropei (da qui si parla di "legge uniforme").

2 tipi di cambiale:

  1. Cambiale tratta una persona (traente) ordina ad un'altra persona (trattario) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo. La cambiale tratta ha quindi la struttura di un ordine di pagamento. In essa figurano 3 persone: il traente che dà l'ordine e per legge garantisce l'accettazione ed il pagamento del titolo; il trattario che è il destinatario dell'ordine di pagamento e che diventa obbligato cambiario ed obbligato principale solo in seguito all'accettazione; il...

prenditore che è il beneficiario dell'ordine di pagamento. In pratica: se il debitore (il traente) ha, a sua volta, un proprio debitore può ordinare a costui (il trattario) di pagare il debito al terzo creditore (il prenditore). L'obbligazione principale in capo al trattario nasce solo a seguito di sua accettazione, che si esprime mediante sottoscrizione del titolo presentato dal portatore (↓)2. Vaglia cambiario (o pagherò cambiario) questo tipo di cambiale ha invece la struttura di una promessa di pagamento. In esso figurano solo 2 persone: l'emittente che promette il pagamento assumendo la veste di obbligato cambiario principale; il prenditore che è il beneficiario della promessa di pagamento. La cambiale tratta ed il vaglia cambiario, pur diversi per struttura, presentano alcuni caratteri fondamentali comuni che è bene tenere subito presenti:

  1. La cambiale (tratta e pagherò) è un titolo di credito all'ordine;

circola quindimediante girata.

La cambiale è un titolo astratto. Qui è solo da aggiungere che la cambiale può essere emessa, e talvolta viene emessa, anche se manca un preesistente debito del traente o dell'emittente nei confronti delprenditore; ciò al fine di dare a quest'ultimo uno strumento per procurarsi temporaneamente disponibilità di denaro negoziando il titolo (ad esempio, scontandolo presso una banca). È questa la cosiddetta cambiale di favore, nella quale il rapporto causale è costituito dal relativo accordo fra emittente e primo prenditore (convenzione di favore).

La cambiale è un titolo rigorosamente formale. Solo il titolo, che presenta le indicazioni prescritte dalla legge, vale come cambiale e solo le clausole previste dalla legge possono essere efficacemente apposte sulla cambiale.

La cambiale è un titolo che può incorporare e di regola incorpora una pluralità di obbligazioni: quelle

del traente, dell'accettante, dei giranti, dei loro avallanti edell'accettante per intervento, nella cambiale tratta; quelle dell'emittente, dei giranti edei loro avallanti, nel vaglia cambiario. Gli obbligati cambiari sono obbligati insolido verso il portatore del titolo, ma nel contempo sono disposti per gradi e distintiper legge in obbligati diretti (emittente, accettante e loro avallanti) ed in obbligati diregresso (traente, giranti, loro avallanti ed accettante per intervento).

La cambiale è un titolo esecutivo ed è assistita da particolari agevolazioniprocessuali in modo da consentire al portatore un pronto soddisfacimento in caso dimancato pagamento. È necessario però che siano state osservate le disposizioni tributariein tema di imposta di bollo.

La cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati, predisposti dall'amministrazionefinanziaria, con i quali viene assolta l'imposta di bollo sulle

Il modulo bollato è qualificabile cambiale solo se contiene determinate indicazioni, fissate dagli artt. 1 (cambiale tratta) e 100 (vaglia cambiario) della l. cambiaria: sono questi i requisiti formali della cambiale, la cui mancanza comporta che il titolo non vale come cambiale (artt. 2 e 101). Si distinguono:
  • Sono requisiti formali essenziali della cambiale:
    1. La denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto. Per il vaglia cambiario possono essere utilizzate in alternativa le denominazioni "vaglia cambiario" o "pagherò cambiario".
    2. L'ordine incondizionato nella cambiale tratta ("pagherete a...") o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario ("pagherò a...") di pagare una somma determinata. Somma che è di regola espressa sia in lettere sia in cifre. In caso di discordanza, prevale la somma scritta in lettere. Se la somma

è scritta più volte, in lettere o in cifre, in caso di discordanza la cambiale vale per la somma minore (art. 6).

3) L'indicazione nella cambiale tratta del nome di chi è designato a pagare (trattario). Trattario può essere anche lo stesso traente.

4) Il nome del primo prenditore, che nella cambiale tratta può essere lo stesso traente (art. 3, 1° comma).

5) La data di emissione della cambiale; ossia l'indicazione del giorno in cui il titolo è messo in circolazione.

6) La sottoscrizione del traente o dell'emittente. A differenza di tutti gli altri requisiti, la sottoscrizione deve essere autografa; cioè apposta manualmente dal traente o dall'emittente. Inoltre, deve contenere il nome ed il cognome o almeno la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale (art. 8). Identica regola vale per ogni altra dichiarazione cambiaria. 14

requisiti formali naturali della cambiale:

  1. L'indicazione della scadenza. Questa infatti può essere omessa ed in tal caso la cambiale si considera pagabile a vista. Se indicata, la scadenza deve rientrare, a pena di nullità, in uno dei quattro tipi previsti dalla legge: a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso (art. 38).
  2. L'indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza, la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente (art. 2, 4° comma) o dell'emittente (art. 101, 4° comma). Mancando anche quest'ultima indicazione, la cambiale è nulla.
  3. L'indicazione del luogo di pagamento. In mancanza, la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario (art. 2, 3 comma); il vaglia cambiario, nel luogo di emissione del titolo (art. 101. 3 comma). È possibile indicare come luogo di pagamento anche il domicilio di un terzo.

(ad es. di una banca), ed in tal caso la cambiale si dice domiciliata (art. 4).

Bollo non costituisce requisito di validità della cambiale il pagamento, all’atto dell’emissione,dell’imposta proporzionale di bollo. La mancanza o l’insufficienza originaria del bollo privano peròla cambiale della qualità di titolo esecutivo (art. 104). La successiva regolarizzazione fiscale ècomunque necessaria affinché il portatore possa esercitare in giudizio i diritti cambiari, fermarestando la perdita della qualità di titolo esecutivo.

Cambiale in bianco

  • Il titolo privo di alcuno dei requisiti (essenziali) sopra indicati non vale come cambiale. È pur veroche non è necessario che tutti i requisiti siano presenti all’atto dell’emissione del titolo. Basta infattiche la cambiale sia completa al momento in cui il portatore ne chiede il pagamento.

La cambiale che circola sprovvista di uno o più

Requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco perché si possa parlare di titolo di credito cambiario, sia pure in bianco, basta la sola sottoscrizione autografa apposta sull'usuale modulo bollato o anche su un qualsiasi foglio di carta che porti la denominazione "cambiale". Tutto il resto può essere aggiunto dopo ad opera del prenditore del titolo.

Di regola, l'emissione della cambiale in bianco è accompagnata da un accordo di riempimento tra l'emittente e il primo prenditore, con il quale si fissano le modalità del successivo riempimento del titolo. All'emissione della cambiale in bianco si ricorre infatti quando alcuni dati cambiari (ad es. importo e/o scadenza) non sono attualmente determinabili, ma lo saranno in futuro in relazione allo svolgimento di un determinato rapporto tra le parti.

Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio che la stessa sia riempita dal prenditore in modo difforme da quanto pattuito.

Nell'accordo di riempimento: cioè al rischio di un abusivo riempimento. Tale rischio è limitato se il pagamento della cambiale viene richiesto da colui con cui è intercorso l'accordo di riempimento: a questi l'emittente potrà sempre opporre la violazione dell'accordo di riempimento, pur restando a suo carico l'onere di provare in giudizio il riempimento abusivo.

Il rischio è ben più grave se l'immediato prenditore, dopo aver completato il titolo in difformità degli accordi, lo giri ad un terzo. L'eccezione di abusivo riempimento è infatti un'eccezione personale. Essa non è opponibile al terzo possessore "a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola" (art. 14 1° c.). In difetto di tale prova, il debitore dovrà pagare la cambiale e potrà solo chiedere il risarcimento dei danni all'autore.

dell'abusivo riempimento. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo 3 anni dal giorno

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Vassalli Francesco.