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RIDUZIONE PER PERDITE
Si perde il patrimonio netto e non il capitale sociale, se il patrimonio si riduce al
di sotto del capitale di 1/3 del valore del capitale gli organi sociali convocano
l’assemblea e illustrano i fatti e le proposte di soluzione. Si attende fino
all’esercizio successivo se l’assemblea decide di non far nulla e con il piano di
recupero non risulta diminuito di almeno 1/3 assemblea viene convocata per
approvare il bilancio e deve ridurre il capitale sociale al livello del patrimonio
netto (1/3 margine di tolleranza non rilevante per il legislatore). ART.2447 se il
capitale scende al di sotto del minimo legale gli amministratori convocano con
urgenza l’assemblea per aumento capitale al minimo oppure trasformazione
della società. (es. se capitale 130.000 e p.netto 110.000 si può aspettare in
quanto deve essere almeno 1/3). Avviene quindi la riduzione con il
contemporaneo aumento al minimo legale, se questo non viene raggiunto al
società si scioglie o si trasforma. Se la perdita è maggiore di 1/3 non possono
essere distribuiti utili ai soci, l’assemblea può comunque ridurre e aumentare al
minimo legale con propria facoltà anche la perdita è inferiore a 1/3, il
legislatore lascia questo margine di tolleranza.
Versamenti in c/capitale
I soci effettuano versamenti in denaro a favore della società senza il formale
aumento del capitale sociale ma comunque con l’intenzione di fornire capitale
di rischio. Gli interpreti distinguono quindi in tre categorie di versamenti in base
alla tipologia di motivazione che li spinge:
• A fondo perduto: gli apporti nascono come non restituibili (rischio
impresa)
• A ripianamento perdite: se si verifica una perdita non vengono restituiti ai
soci
• In c/aumento capitale: nei casi opportuni rappresentano conferimenti
anticipati, se l’aumento non avviene vengono restituiti ai soci
Finanziamento da parte dei soci
ART.2467 il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori, è un’operazione tipica della s.r.l ma può essere applicata anche alla
s.p.a, costituiscono veri e propri finanziamenti.
La disciplina muta in base al momento in cui il finanziamento è stato
effettuato :
1) eccessivo squilibrio indebitamento rispetto al patrimonio netto
2) situazione finanziaria con necessità di un conferimento , i soci in questo caso
non hanno alcun credito pieno al rimborso e viene trattato come una sorta di
conferimento in quanto la società avrebbe avuto bisogno di capitale di rischio e
non di debito. I soci finanziatori restano comunque creditori sociali ma il
legislatore gli posterga a tutti gli altri creditori.
PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE
ART.2447 bis strumento giuridico introdotto con riforma del 2003, all’interno
del patrimonio una parte viene separata giuridicamente dal restante. Vi sono
due modi di separazione :
1) economica, individuazione del complesso dei beni con loro separazione e
destinazione allo svolgimento dello specifico affare
2) finanziaria, finanzia un progetto dove l’esito della separazione è del solo
flusso finanziario preordinato al rimborso del finanziamento ottenuto.
• Patrimonio destinato a uno specifico affare la vicenda economica destina
porzione del patrimonio alla realizzazione e al rischio specifico dell’affare.
Bisogna individuare il settore o l’affare di riferimento, ART.2447 ter occorre
una specifica deliberazione da parte dell’organo amministrativo sul contenuto
dell’affare, beni e rapporti giuridici, piano economico e finanziario, modalità e
regole d’impiego e garanzie offerte ai terzi con l’adeguatezza dei mezzi rispetto
all’obiettivo. E’ possibile ma non necessario che alla costituzione del patrimonio
contribuiscano terzi esterni alla società che diventano associati in
partecipazione (partecipazione con carattere di rischio) contro possibile
emissione di strumenti finanziari per la monetizzazione dell’investimento
effettuato. ART.2447 quater deve esserci la pubblicità della delibera presso il
registro delle imprese, entro 60 giorni i creditori sociali anteriori all’iscrizione
possono presentare opposizione al tribunale. Decorso il termine i creditori della
società non possono far valere nessun diritto sul patrimonio destinato, si riduce
quindi la garanzia patrimoniale in quanto possono aggredire solo i frutti
derivanti dalla parte fruita dalla società del patrimonio separato. ART.2447
quinquies creditori specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio
destinato con responsabilità limitata, la delibera di costituzione può prevedere
però anche diversamente (risponde anche il restante patrimonio) creando una
responsabilità sussidiaria come nelle s.n.c, nel silenzio risponde solo il
patrimonio separato. Se i creditori vengono lesi da fatto illecito agiscono su
tutto il patrimonio della società. Il patrimonio separato non può essere
superiore al 10% del patrimonio netto della società e occorre determinarne
composizione e ammontare. Gli atti compiuti devono recare espressamente la
restrizione allo specifico affare evidenziando il nesso, se ciò non accade gli
effetti dell’atto sono su tutto il patrimonio sociale. Se si realizza l’acquisto di un
immobile per operare è necessaria la pubblicità nel registro immobiliare.
Regole contabili : ART.2447 sexies gli amministratori tengono un impianto
amministrativo contabile specifico con distinzione nel bilancio della società
redigendo un apposito rendiconto (unico SP e tanti CE quanti sono gli specifici
affari). Quando si isola l’affare viene costituita una nuova società con oggetto
lo specifico affare. La società costituente conferisce parte del patrimonio, si ha
quindi una vicenda imprenditoriale che si distingue in gruppo anche se
economicamente unitaria. Legislatore individua questa alternativa che avrebbe
dovuto ottenere gli stessi risultati ma con costi minori ma gli operatori
continuano a costituire nuove società in quanto zona chiaro-ombra.
Scioglimento patrimonio ART.2447 nonies quando l’affare è impossibile o
realizzato gli amministratori redigono il rendiconto finale, la delibera di
costituzione può prevedere altre cause di scioglimento (es. durata) viene quindi
meno la separazione patrimoniale. Il rendiconto è accompagnato da una
relazione dei sindaci, il tutto viene depositato presso il registro delle imprese
che documenta l’avvenuto pagamento dei creditori dello specifico affare. I beni
rientrano nel patrimonio, se emerge un creditore da specifico affare si può
chiedere la liquidazione del patrimonio destinato entro 90 giorni dal deposito
del rendiconto. Passato il termine i beni rientrano nel patrimonio complessivo
ma può sopravvivere comunque una riserva per i creditori da specifico affare
finchè continuano ad esistere nel patrimonio sociale i beni destinati se venduti
la riserva verrebbe meno.
• ART.2447 decies finanziamento destinato ad uno specifico affare dove il
finanziamento è preordinato all’affare stesso. Si ha la separazione dei proventi
dello specifico affare che vengono destinati al rimborso del finanziamento. I
flussi finanziari sono separati dal patrimonio della società che non può farne
conto per altre funzioni. Questo strumento è utilizzato dagli operatori, il
contratto può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento
siano destinati in via esclusiva tutti o parte dei proventi dell’affare. Occorre nel
contratto descrivere l’operazione, modalità e tempi di realizzazione, costi e
ricavi attesi, piano finanziario, beni necessari al realizzo e le specifiche
garanzie per il rispetto delle modalità e tempi di realizzazione dell’opera che
sono comunque soggetti al controllo del finanziatore. Il finanziatore si fa carico
del rischio di rimborso a termine in quanto decorso il tempo massimo rischia di
non vedersi rimborsato per intero il finanziamento in quanto “nulla è più
dovuto”. I proventi costituiscono il patrimonio separato, la separazione avviene
solo se copia del contratto è depositata presso il registro delle imprese e si
hanno adeguati sistemi di incasso e contabilizzazione.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Organizzazione corporativa s.p.a necessaria esistenza di tre organi :
a) assemblea azionisti
b) organo amministrativo
c) organo controllo interno
L’autonomia statutaria è molto ridotta e si tratta quindi di una disciplina
tendenzialmente rigida. Gli organi assumono nomi e ruoli diversi a seconda del
modello di governance scelto :
1) modello tradizionale – assemblea azionisti, - organo amministrativo (c.d.a), -
collegio sindacale
2) modello dualistico
3) modello monistico
Assemblea azionisti comune ai tre modelli, organo di cui fanno parti gli azionisti
con diritto di voto che hanno potere di assumere decisione nelle materie
indicate dalla legge, a seconda delle competenze si distingue in ordinaria e
straordinaria. La natura dell’assemblea cambia a seconda della materia in
oggetto con anche maggioranze diverse.
- Modello tradizionale: ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli
amministratori, sindaci, delibera sulla loro responsabilità. Designa i membri
dell’organo amministrativo e li controlla, nominandoli e revocandoli, ne imputa
la responsabilità con espressione diretta. Queste competenze vengono
specificatamente individuate dalla legge, lo statuto non può in nessun modo
ampliare le competenze dell’assemblea. Può prevedere autorizzazioni per il
compimento di atti da parte degli amministratori salvo la responsabilità ultima
in capo a questi. ART.2380 bis la gestione della società spetta esclusivamente
agli amministratori, le competenze in questo modello sono fisse. Lo statuto può
prevedere l’autorizzazione da parte dell’assemblea agli amministratori per
alcune operazioni ma la decisione ultima spetta sempre e comunque a
quest’ultimi in quanto responsabili degli atti compiuti. Le competenze vengono
ridotte quando si adottano :
- Modello Dualistico assemblea nomina e revoca consiglieri di sorveglianza e
non nomina i membri dell’organo amministrativo (consiglio di gestione), che
non è quindi espressione diretta degli azionisti. L’assemblea non approva il
bilancio (consiglio di sorveglianza) e delibera quindi solo sulla distribuzione
degli utili, è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti.
- Modello Monistico assemblea nomina i membri dell’organo amministrativo e
non c’è un vero e proprio organo di controllo in quanto all’interno del consiglio
viene nominato il co