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RIDUZIONE PER PERDITE

Si perde il patrimonio netto e non il capitale sociale, se il patrimonio si riduce al

di sotto del capitale di 1/3 del valore del capitale gli organi sociali convocano

l’assemblea e illustrano i fatti e le proposte di soluzione. Si attende fino

all’esercizio successivo se l’assemblea decide di non far nulla e con il piano di

recupero non risulta diminuito di almeno 1/3 assemblea viene convocata per

approvare il bilancio e deve ridurre il capitale sociale al livello del patrimonio

netto (1/3 margine di tolleranza non rilevante per il legislatore). ART.2447 se il

capitale scende al di sotto del minimo legale gli amministratori convocano con

urgenza l’assemblea per aumento capitale al minimo oppure trasformazione

della società. (es. se capitale 130.000 e p.netto 110.000 si può aspettare in

quanto deve essere almeno 1/3). Avviene quindi la riduzione con il

contemporaneo aumento al minimo legale, se questo non viene raggiunto al

società si scioglie o si trasforma. Se la perdita è maggiore di 1/3 non possono

essere distribuiti utili ai soci, l’assemblea può comunque ridurre e aumentare al

minimo legale con propria facoltà anche la perdita è inferiore a 1/3, il

legislatore lascia questo margine di tolleranza.

Versamenti in c/capitale

I soci effettuano versamenti in denaro a favore della società senza il formale

aumento del capitale sociale ma comunque con l’intenzione di fornire capitale

di rischio. Gli interpreti distinguono quindi in tre categorie di versamenti in base

alla tipologia di motivazione che li spinge:

• A fondo perduto: gli apporti nascono come non restituibili (rischio

impresa)

• A ripianamento perdite: se si verifica una perdita non vengono restituiti ai

soci

• In c/aumento capitale: nei casi opportuni rappresentano conferimenti

anticipati, se l’aumento non avviene vengono restituiti ai soci

Finanziamento da parte dei soci

ART.2467 il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri

creditori, è un’operazione tipica della s.r.l ma può essere applicata anche alla

s.p.a, costituiscono veri e propri finanziamenti.

La disciplina muta in base al momento in cui il finanziamento è stato

effettuato :

1) eccessivo squilibrio indebitamento rispetto al patrimonio netto

2) situazione finanziaria con necessità di un conferimento , i soci in questo caso

non hanno alcun credito pieno al rimborso e viene trattato come una sorta di

conferimento in quanto la società avrebbe avuto bisogno di capitale di rischio e

non di debito. I soci finanziatori restano comunque creditori sociali ma il

legislatore gli posterga a tutti gli altri creditori.

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

ART.2447 bis strumento giuridico introdotto con riforma del 2003, all’interno

del patrimonio una parte viene separata giuridicamente dal restante. Vi sono

due modi di separazione :

1) economica, individuazione del complesso dei beni con loro separazione e

destinazione allo svolgimento dello specifico affare

2) finanziaria, finanzia un progetto dove l’esito della separazione è del solo

flusso finanziario preordinato al rimborso del finanziamento ottenuto.

• Patrimonio destinato a uno specifico affare la vicenda economica destina

porzione del patrimonio alla realizzazione e al rischio specifico dell’affare.

Bisogna individuare il settore o l’affare di riferimento, ART.2447 ter occorre

una specifica deliberazione da parte dell’organo amministrativo sul contenuto

dell’affare, beni e rapporti giuridici, piano economico e finanziario, modalità e

regole d’impiego e garanzie offerte ai terzi con l’adeguatezza dei mezzi rispetto

all’obiettivo. E’ possibile ma non necessario che alla costituzione del patrimonio

contribuiscano terzi esterni alla società che diventano associati in

partecipazione (partecipazione con carattere di rischio) contro possibile

emissione di strumenti finanziari per la monetizzazione dell’investimento

effettuato. ART.2447 quater deve esserci la pubblicità della delibera presso il

registro delle imprese, entro 60 giorni i creditori sociali anteriori all’iscrizione

possono presentare opposizione al tribunale. Decorso il termine i creditori della

società non possono far valere nessun diritto sul patrimonio destinato, si riduce

quindi la garanzia patrimoniale in quanto possono aggredire solo i frutti

derivanti dalla parte fruita dalla società del patrimonio separato. ART.2447

quinquies creditori specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio

destinato con responsabilità limitata, la delibera di costituzione può prevedere

però anche diversamente (risponde anche il restante patrimonio) creando una

responsabilità sussidiaria come nelle s.n.c, nel silenzio risponde solo il

patrimonio separato. Se i creditori vengono lesi da fatto illecito agiscono su

tutto il patrimonio della società. Il patrimonio separato non può essere

superiore al 10% del patrimonio netto della società e occorre determinarne

composizione e ammontare. Gli atti compiuti devono recare espressamente la

restrizione allo specifico affare evidenziando il nesso, se ciò non accade gli

effetti dell’atto sono su tutto il patrimonio sociale. Se si realizza l’acquisto di un

immobile per operare è necessaria la pubblicità nel registro immobiliare.

Regole contabili : ART.2447 sexies gli amministratori tengono un impianto

amministrativo contabile specifico con distinzione nel bilancio della società

redigendo un apposito rendiconto (unico SP e tanti CE quanti sono gli specifici

affari). Quando si isola l’affare viene costituita una nuova società con oggetto

lo specifico affare. La società costituente conferisce parte del patrimonio, si ha

quindi una vicenda imprenditoriale che si distingue in gruppo anche se

economicamente unitaria. Legislatore individua questa alternativa che avrebbe

dovuto ottenere gli stessi risultati ma con costi minori ma gli operatori

continuano a costituire nuove società in quanto zona chiaro-ombra.

Scioglimento patrimonio ART.2447 nonies quando l’affare è impossibile o

realizzato gli amministratori redigono il rendiconto finale, la delibera di

costituzione può prevedere altre cause di scioglimento (es. durata) viene quindi

meno la separazione patrimoniale. Il rendiconto è accompagnato da una

relazione dei sindaci, il tutto viene depositato presso il registro delle imprese

che documenta l’avvenuto pagamento dei creditori dello specifico affare. I beni

rientrano nel patrimonio, se emerge un creditore da specifico affare si può

chiedere la liquidazione del patrimonio destinato entro 90 giorni dal deposito

del rendiconto. Passato il termine i beni rientrano nel patrimonio complessivo

ma può sopravvivere comunque una riserva per i creditori da specifico affare

finchè continuano ad esistere nel patrimonio sociale i beni destinati se venduti

la riserva verrebbe meno.

• ART.2447 decies finanziamento destinato ad uno specifico affare dove il

finanziamento è preordinato all’affare stesso. Si ha la separazione dei proventi

dello specifico affare che vengono destinati al rimborso del finanziamento. I

flussi finanziari sono separati dal patrimonio della società che non può farne

conto per altre funzioni. Questo strumento è utilizzato dagli operatori, il

contratto può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento

siano destinati in via esclusiva tutti o parte dei proventi dell’affare. Occorre nel

contratto descrivere l’operazione, modalità e tempi di realizzazione, costi e

ricavi attesi, piano finanziario, beni necessari al realizzo e le specifiche

garanzie per il rispetto delle modalità e tempi di realizzazione dell’opera che

sono comunque soggetti al controllo del finanziatore. Il finanziatore si fa carico

del rischio di rimborso a termine in quanto decorso il tempo massimo rischia di

non vedersi rimborsato per intero il finanziamento in quanto “nulla è più

dovuto”. I proventi costituiscono il patrimonio separato, la separazione avviene

solo se copia del contratto è depositata presso il registro delle imprese e si

hanno adeguati sistemi di incasso e contabilizzazione.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Organizzazione corporativa s.p.a necessaria esistenza di tre organi :

a) assemblea azionisti

b) organo amministrativo

c) organo controllo interno

L’autonomia statutaria è molto ridotta e si tratta quindi di una disciplina

tendenzialmente rigida. Gli organi assumono nomi e ruoli diversi a seconda del

modello di governance scelto :

1) modello tradizionale – assemblea azionisti, - organo amministrativo (c.d.a), -

collegio sindacale

2) modello dualistico

3) modello monistico

Assemblea azionisti comune ai tre modelli, organo di cui fanno parti gli azionisti

con diritto di voto che hanno potere di assumere decisione nelle materie

indicate dalla legge, a seconda delle competenze si distingue in ordinaria e

straordinaria. La natura dell’assemblea cambia a seconda della materia in

oggetto con anche maggioranze diverse.

- Modello tradizionale: ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli

amministratori, sindaci, delibera sulla loro responsabilità. Designa i membri

dell’organo amministrativo e li controlla, nominandoli e revocandoli, ne imputa

la responsabilità con espressione diretta. Queste competenze vengono

specificatamente individuate dalla legge, lo statuto non può in nessun modo

ampliare le competenze dell’assemblea. Può prevedere autorizzazioni per il

compimento di atti da parte degli amministratori salvo la responsabilità ultima

in capo a questi. ART.2380 bis la gestione della società spetta esclusivamente

agli amministratori, le competenze in questo modello sono fisse. Lo statuto può

prevedere l’autorizzazione da parte dell’assemblea agli amministratori per

alcune operazioni ma la decisione ultima spetta sempre e comunque a

quest’ultimi in quanto responsabili degli atti compiuti. Le competenze vengono

ridotte quando si adottano :

- Modello Dualistico assemblea nomina e revoca consiglieri di sorveglianza e

non nomina i membri dell’organo amministrativo (consiglio di gestione), che

non è quindi espressione diretta degli azionisti. L’assemblea non approva il

bilancio (consiglio di sorveglianza) e delibera quindi solo sulla distribuzione

degli utili, è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti.

- Modello Monistico assemblea nomina i membri dell’organo amministrativo e

non c’è un vero e proprio organo di controllo in quanto all’interno del consiglio

viene nominato il co

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Publisher
A.A. 2013-2014
45 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolo.imola93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gandini Carla.