SOCIETA’ PER AZIONI
Per obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio,
partecipazioni sociali rappresentante da azioni, se spa unipersonale deve
risultare dal registro imprese (pubblicità) e conferimenti denaro per intero. Se
non rispettati responsabilità illimitata per le sole obbligazioni in cui è stata
unipersonale.
Costituzione
Simultanea o Pubblica Sottoscrizione
Atto costitutivo requisiti forma (atto pubblico) per validità e veste formale per
contratto o atto unilaterale. L’atto nomina i primi membri degli organi sociali se
durata società a tempo indeterminato i soci possono recedere dalla società.
Partecipazione sociale = insieme dei diritti e prerogative di cui il socio
dispone, la società emette un certo numero di azioni che prescinde dal numero
dei soci (indica la max compagine sociale).
Valore Nominale = frazione del capitale sociale, numero azioni deciso in base
alle esigenze dei soci
Statuto = atto separato che regola funzionamento e organizzazione degli
organi sociali.
Bisogna che il valore dei conferimenti coprano il capitale sociale, notaio iscrive
società presso registro delle imprese verifica la regolarità sostanziale, registro
verifica la regolarità formale dell’atto. Tra periodo stipula e iscrizione
amministratori che compiono atti illimitatamente e solidalmente responsabili
assieme a chi ha dato autorizzazione, una volta iscritta la società ratifica gli atti
a suo nome.
Nullità può essere sanata con modifica atto costitutivo, le operazioni compiute
sono comunque valide si ha lo scioglimento della società e la liquidazione in
caso di : a) difetto di forma (atto pubblico), b) illiceità originaria oggetto
sociale, c) mancanza informazioni essenziali atto costitutivo
Patti parasociali
Accordi fra i soci ad oggetto comportamenti inerenti alla partecipazione sociale,
producono effetti vincolando chi li ha sottoscritti (contratto). Possono contenere
clausole di prelazione sulla vendita azioni. Se contenuto nello statuto chi
compra non diventa socio perché produce effetti anche verso soggetti esterni,
se in patto parasociale chi compra diventa socio altri soci chiedono il
risarcimento del danno al venditore. Limite durata patti non superiore a 5 anni
può essere rinnovato alla scadenza, per la durata del patto sottoscrittori non
possono recedere e devono obbedire. Limite non applicato a patti strumentali
ad accordi di collaborazione e relativi a società interamente possedute dai
partecipanti all’accordo.
Conferimenti
Prestazioni a cui i soci si impegnano nei confronti della società, valore
complessivo dei conferimenti coincide con capitale sociale se eccede si crea
una riserva sovrapprezzo azioni, i soci decidono in che misura vincolare in
modo indisponibile solo una parte del patrimonio netto. Conferimenti in denaro
25% su c/c vincolato (unipersonale interamente), beni in natura e crediti
proprietà trasferita immediatamente. Non è possibile conferimento d’opera, per
prestazioni accessorie obblighi di fare da parte di un socio oltre al
conferimento, le azioni assegnate non sono liberamente trasferibili ma sotto
autorizzazione a garanzia della medesima prestazione.
- Versamento denaro le azioni non sono interamente liberate se vendute
rispondono solidalmente entrambi i soci con obbligo di chiedere prima il
pagamento al nuovo socio. Se mancato pagamento socio viene messo in mora
pubblicando una diffida a pagare sulla Gazzetta Ufficiale, 2 opzioni:
a) la società agisce nei confronti del patrimonio personale del socio con
esecuzione coattiva
b) amministratori offrono ad altri soci, se infruttuosa offrono le azioni al
pubblico, se nessuno compra socio viene escluso, le azioni restano in vita senza
possessore fino a fine esercizio poi vengono annullate (riduzione capitale).
- Beni in natura o crediti necessaria la stima giurata per coincidenza di
conferimento con capitale sociale, stimatore nominato dal tribunale, entro 180
giorni i soci possono modificare valore se sono intervenuti fattori che ne hanno
provocato una rilevante modifica. Se valore discosta più di 1/5 amministratori
devono annullare le azioni scoperte ma socio può versare differenza in denaro
o recedere dalla società con restituzione del bene.
- Valori mobiliari, fair value non vanno stimati, il socio può scegliere l’esperto
purchè sia indipendente, competente e utilizzi criteri adottati per la stima
generalmente di beni. Entro 30 giorni se vi sono fatti eccezionali gli
amministratori possono modificare il valore.
- Entro due anni dall’iscrizione della società il socio che vuole vendere bene in
natura pari a 1/10 capitale deve ottenere l’autorizzazione dell’assemblea
ordinaria e depositare relazione di stima giurata (serve per non aggirare
conferimento), non si applica in casi di condizioni normali di mercato o acquisti
in mercati regolamentati.
Il capitale ha una funzione organizzativa in quanto la posizione dei diritti del
socio dipende dalla misura della copertura del capitale sociale, il diritto è
commisurato al contributo.
Azioni
Frazione del capitale sociale, rappresenta l’unità minima di partecipazione, il
socio deve poter coprire valore di un’azione o di un suo multiplo, le azioni sono
indivisibili ma i soci possono modificare atto costitutivo per aggrupparle
(riducendo il numero) o frazionarle (aumentando), l’azione diventa un bene
standardizzato rendendone possibile il mercato.
Vengono assegnate secondo proporzionalità al conferimento ma regola non è
assoluta lo statuto può prevedere diversa assegnazione, l’azione può esistere a
prescindere dal titolo azionario (documento).
Caratteristiche
• Indivisibili
• Autonome (socio può recedere anche in parte),
• Dotata di valore economico ( nominale,contabile p.netto, mercato)
• Standardizzate in quanto hanno uguale valore e offrono uguali diritti
Si possono creare diverse categorie d’azioni (all’interno uguali diritti) che
offrono diritti diversi modulando diritti sociali (voto) e patrimoniali (utili).
Socio può detenere azioni di varie categorie, deliberazioni che pregiudicano i
diritti di una di esse devono essere deliberate dall’assemblea speciale degli
appartenenti alla categoria interessata. Legge prevede alcune categorie ma
atto costitutivo può crearne pur sempre rispettando i limiti imposti dalla legge
(divieto patto leonino). DIRITTI SOCIALI S.P.A
Spettanti al socio si ricavano esaminando le varie norme che formano la
disciplina.
Modalità di attribuzione:
• Diritti riconosciuti all’azionista in quanto tale che prescindono dall’entità
di partecipazione (es. denuncia fatti censurabili, diritto controllo libri
contabili).
• Diritti delle minoranze che rappresentano una parte del capitale sociale
(es. impugnare deliberazioni annullabili), sono diritti di natura
amministrativa che vengono riconosciuti a una minima % di capitale
sociale.
• Diritti classici a contenuto patrimoniale e amministrativo che spettano al
socio in misura del numero di azioni a esso affidate ART.2350-2351
come il diritto all’utile e alla liquidazione (patrimoniale) o il diritto di voto,
recesso e d’opzione (amministrativo).
Contenuto Diritti (criteri):
• Patrimoniale
• Amministrativo
E’ possibile una diversa modulazione dei diritti classici patrimoniali e
amministrativi creando nuove categorie di azioni che attribuiscono pari diritti.
L’autonomia statutaria risulta molto elevata nonostante vi siano comunque
vincoli di sistema :
divieto patto leonino è possibile però prevedere azioni postergate nella
1. sopportazione delle perdite; se l’attivo residuo è pari a 1/3 del capitale
sociale anche le azioni postergate vengono erose dalle perdite (possono
essere max 50% capitale sociale). ART.2350 Diversa modulazione diritto
agli utili e diritto di liquidazione si creano azioni privilegiate che
prevedono l’accentuazione di diritti patrimoniali e la contrazione del
diritto di voto, possono rappresentare al massimo il 50% del capitale
sociale. Per le società chiuse (non fanno ricorso al mercato di capitale di
rischio) il diritto di voto viene limitato a misura massima.
Divieto azioni a voto plurimo le azioni possono essere contratte con
2. diritto di voto a misura massima o a scaglioni (es. oltre il 60% vota 1
azione ogni 5 possedute).
CATEGORIE D’AZIONI
ART.2349 possono essere prevista azioni a favore dei prestatori di lavoro
(dipendenti o dipendenti di società controllate) che garantiscono una
partecipazione agli utili. Gli utili vengono assegnati ai dipendenti attraverso un
aumento gratuito del capitale sociale (a titolo gratuito), queste azioni
appartengono a una categoria speciale.
ART.2350 II comma emesse da società multi settoriali, a ciascun settore è
agganciata una categoria d’azioni con diritti patrimoniali legati all’andamento
economico del settore stesso. L’unico vincolo imposto è che non possono
essere distribuiti dividendi oltre i limiti di quelli societari. (es. A +70 B -40 è
possibile distribuire solo 30).
Distribuzione Utili ART.2430-2433 che determina il diritto al dividendo. Una
parte deve essere accantonata a riserva legale 5% (ventesima parte) fino al
raggiungimento di 1/5 del capitale sociale. Questa riserva vincolata è
indisponibile ed è prevista a protezione del capitale sociale dall’incidenza delle
perdite (perdite agiscono : riserve libere – riserve vincolate --> capitale
sociale).
ART.2431 Riserva sovrapprezzo azioni ART.2433 distribuzioni utili nella s.p.a
l’azionista non ha diritto alla distribuzione solo perché l’utile esiste, il se e
quanto verrà distribuito dipende dall’assemblea degli azionisti. Non possono
essere pagati utili (dividendi) se si verifica una perdita o se il capitale sociale
non risulta interamente coperto.
ART. 2353 azioni di godimento : diritti classici compressi, emesse in caso di
riduzione del capitale sociale, ART.2445 riduzione reale del capitale con il
benestare dei creditori sociali, azioni rimborsate in modo proporzionale o
estrazione a sorte rimborsate per intero per tenere costante il valore nominale.
Il rimborso viene effettuato al valore contabile, oppure la società può optare di
rimborsare il solo valore nominale emettendo azioni di godimento per il
plusvalore di differenza.
Azioni riscattabili ART.2437 sexies) categoria d’azioni assoggettate a potere
di riscatto da parte della società o dei soci che possono costringere chi la
possiede a vendere. Per la determinazione del prezzo dovuto al recesso
vengono utilizzati criteri oggettivi.
ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Consentita nella spa e vietata nella srl dove sono vietate qualsiasi operazioni
sulle partecipazioni proprie. Nelle spa le azioni vengono trattate come un bene
e possono essere quindi comprate e vendute dalla stessa società che le ha
emesse ARTT.2357 e seguenti. Una spa compra azioni già in circolazione
emesse (azionista vende alla società). La sottoscrizione di azioni di nuova
emissione da parte della società (aumento capitale sociale a pagamento) è
vietata.
Si figurano due problemi ARTT.2357-2357 ter :
Apparenza capitale sociale annacquamento capitale compra azioni proprie
attingendo al patrimonio rimborsando i conferimenti ai soci, I) condizione
legittimata a pagare attingendo da utili e riserve disponibili in modo da evitare
il rimborso. II) acquistate azioni solo interamente liberate. III) Acquisto deve
essere autorizzato dall’assemblea e acquistano gli amministratori. IV) vale per
società quotate (aperte) e può essere effettuato nel limite massimo di 1/5 del
capitale sociale. Se non vengono rispettate queste condizioni di vendita dopo
un anno le azioni vengono annullate.
Casi particolari:
ART.2357 bis riduzione capitale attraverso acquisto e successivo
1) annullamento (strumento per riduzione capitale)
A titolo gratuito
2) Per effetto di successione universale o di fusione o scissione,
3) l’acquisto di azioni proprie diventa quindi solo una conseguenza
dell’operazione e non la finalità
Esecuzione forzata per soddisfare credito della società, acquisto come
4) assegnazione a titolo coattivo nell’esecuzione di un credito.
Inquinamento dei meccanismi di governo ART. 2357 ter regole per periodo in
cui la società detiene azioni proprie. Possibile trading speculativo attraverso
l’acquisto e la vendita, il diritto d’opzione e gli utili ripartiti vengono riconosciuti
proporzionalmente alle altre azioni. La società non può sottoscrivere azioni
proprie esercitando azioni proprie. Il diritto di voto è sospeso in quanto gli
amministratori eserciterebbero il diritto di voto, ma essi si espongono al
giudizio dell’azionariato in assemblea. Se l’amministratore è però proprietario
di azioni può votare perché azionista, vi è quindi un inquinamento nella
formazione della volontà assembleare. Come precauzione vengono incluse nel
conteggio queste azioni nel calcolo della maggioranza. Viene formata una
riserva indisponibile pari all’importo delle azioni proprie iscritte all’attivo e va
mantenuta per tutto il periodo fino al loro trasferimento o all’annullamento, con
questa operazione si evita l’intaccamento del capitale sociale.
(ES. alfa spa 10% azioni proprie, Rossi 46; il diritto di voto viene espresso dal
90% del capitale sociale, ma le azioni proprie sono conteggiate come base per
il quorum).
ART.2357 quater divieto sottoscrizione nuove azioni proprie perché l’aumento
a pagamento diventerebbe gratuito per coprire l’aumento spettante a azioni
proprie, in teoria aumento patrimonio netto richiederebbe l’ingresso di nuovi
conferimenti, si crea quindi un’apparenza di patrimonio.
ART.2358 condizioni per acquisto azioni proprie cautele catalogate oltre
all’acquisto per la spa è possibile effettuare altre operazioni come accordare
prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o sottoscrizione di azioni proprie
seguendo una puntuale disciplina. Accordare prestiti e fornire garanzie è un
escamotage indiretto all’acquisto di azioni proprie.
ART.2360 sottoscrizione incrociata è vietata in quanto crea solo un apparenza
(A sottoscrive azioni di B e B sottoscrive azioni di A aumento capitale)
ART.2361 assunzioni di partecipazioni anche se consentita dallo statuto, può
essere vietata se modifica sostanzialmente l’oggetto sociale della società, se si
assumono partecipazioni a responsabilità illimitata devono essere approvate
dall’assemblea. Se vengono rispettati questi limiti possono essere assunte
partecipazioni di qualunque entità.
CIRCOLAZIONE AZIONI
ART.2354 la s.p.a potrebbe non emettere titoli azionari (veicolo naturale ma
non essenziale alla circolazione delle azioni). Nel silenzio dello statuto le azioni
vengono rappresentate da titoli azionari, essi sono veicoli per la circolazione
delle azioni. I titoli azionari hanno natura di titoli di credito ART.1992 e
seguenti e sono quindi documenti il cui testo racconta un diritto o un fascio di
diritti. Al portatore fa valere i diritti quando si ha la titolarità quindi si è
proprietari del titolo di credito e corrisponde la pertinenza sostanziale del diritto
documentato. La legittimazione è la posizione in forza della quale si può
esercitare il diritto, questa dipende dal possesso che è una situazione di fatto
giuridicamente rilevante e mette il debitore in condizione di pagare bene per
liberarsi dal debito. Il titolo azionario è un titolo di credito che incorpora diritti
e prerogative della partecipazione sociale, può essere nominativo (tutti i titoli
azionari) oppure al portatore (titoli di risparmio e SICAV), la nominatività è
comunque obbligatoria. Il fenomeno della de materializzazione degli strumenti
finanziari ha comportato la scomparsa della materialità del titolo che non esiste
più nei mercati regolamentati dove la circolazione è in misura e frequenza
elevate. Le azioni non hanno più rappresentazione cartolare per le società
quotate, per le non quotate la de materializzazione è facoltativa. ART.2355 Le
azioni sono prive di rappresentazione cartolare, il legislatore si preoccupa su il
metodo per riconoscere il nuovo socio non della cessione del titolo. Il
trasferimento ha effetto nei confronti della società dall’iscrizione al libro dei
soci derivante da qualunque atto, la vicenda tra cedente e cessionario deve
essere effettiva anche alla società. ART.2421 libro dei soci è il registro
anagrafico delle partecipazioni azionarie chiamato anche registro
dell’emittente per le s.p.a, ART.2021 il possessore di un titolo nominativo è
legittimato all’esercizio del diritto menzionato e il debitore deve riconoscere
colui che deve la prestazione, la s.p.a riconosce il diritto per virtù del possesso
del titolo intestato che coincide con il nome contenuto nel registro
dell’emittente (libro dei soci). La doppia intestazione permette alla società di
verificare solo il possesso e non la titolarità. ART.2022 trasferimento avviene
con il riconoscimento dall’emittente, occorre documentare il trasferimento
tramite notaio per aggiornamento oppure l’emissione di un nuovo titolo che
comporta comunque una modifica nel registro dell’emittente, si costituisce la
nuova legittimazione.
Alternativa a questo meccanismo ART.2023 trasferimento mediante girata
(trasferimento titoli all’ordine, cambiali e assegni) sul retro del titolo viene
trasferita la legittimazione da girante a giratario, l’operazione è effettuata
direttamente da questi due soggetti senza l’intervento dell’emittente e viene
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti secondo parziale di Diritto commerciale
-
Appunti Diritto commerciale - Secondo Parziale
-
Appunti per il secondo parziale di diritto commerciale
-
Diritto commerciale