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SOCIETÀ DI CAPITALI
Le società di capitali sono tre: spa, srl, sapa (non trattiamo le sapa). Le società più utilizzate
in Italia sono le SRL.
In tutte le società di capitali vige l’autonomia perfetta: i soci sono responsabili solo nei limiti
del proprio conferimento. Mentre nelle società di persone il capitale non ha una soglia
minima, nelle società di capitali il capitale iniziale deve raggiungere una cifra minima di
50.000 euro per le spa, e di 10.000 euro per le srl.
I creditori devono trovare in quella cifra la loro tutela, anche se oramai è risaputo che non si
trova più tutela nella cifra del capitale, ma nella cifra del patrimonio nelle riserve disponibili.
Società per azioni
● Autonomia perfetta — i soci sono responsabili in forma limitata
● Vige il principio inderogabile del capitale minimo pari a 50.000 euro. L’obbligo di
versamento iniziale del conferimento sottoscritto è del 25%, il restante può essere
versato successivamente.
● Governance — tripartizione dei poteri e obbligatorietà degli organi assembleare, di
gestione e di controllo. Nelle spa, gli organi devono essere indipendenti. Mentre nelle
società di persone, gli amministratori possono agire disgiuntamente, nelle società di
capitali, si istituisce il consiglio di amministrazione, spesso con la nomina di delegati.
● S.p.a. unipersonale (limiti di adottabilità e rischi) — mentre nelle società di persone,
non è possibile avere un unico socio, nelle spa è consentito, ammessa dal ‘98, sotto
forma il contratto unipersonale. Quali sono i rischi? Che io imprenditore che tenti di
frodare i creditori passando parte del patrimonio alla società spa unipersonale, che è
un autonomo soggetto di diritto, rendendolo inattaccabile. Nelle spa unipersonali, il
versamento del conferimento è immediato e per intero.
● Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese – mentre per le società di persone
l’iscrizione determina l‘opponibilità (pubblicità dichiarativa), nelle spa ha funzione di
pubblicità costitutiva: in assenza, la società non può giuridicamente esistere.
Atto costitutivo e statuto: elementi essenziali [esame]
La società per azioni si costituisce per atto costitutivo, che deve essere redatto in forma di
atto pubblico (il notaio ha obbligo, quale garante di legalità, di controllare che il contenuto
sia conforme alla legge) e deve indicare (l’assenza di alcuni elementi determina la nullità):
1. i dati sui soci: il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita
o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli
eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
anche altre società possono essere soci.
Le azioni, essendo titoli nominativi di credito, possono essere cedute singolarmente;
invece nelle società di persone, la quota poteva essere ceduta solo per intero.
2. la denominazione (detta anche ragione sociale) e il comune della sede della società
e le eventuali sedi secondarie; occorre che nella denominazione completa della
società l'acronimo della tipologia e che il nome non sia già esistente nel registro delle
imprese, per non ingerire confusione nel mercato.
3. l'attività che costituisce l'oggetto sociale; si indica la tipologia di attività che si
vuole svolgere, in maniera lata. Si vuole essere abbastanza generali al fine di poter
inglobare tutte le attività che l'amministratore può svolgere.
4. l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato
Il capitale deve essere sottoscritto integralmente, anche se il versamento iniziale
obbligatorio è del 25%.
5. il numero e il valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di
emissione e circolazione; le azioni ordinarie devono essere tra loro uguali.
6. il valore attribuito ai conferimenti di crediti e beni in natura se previsti;
i conferimenti possono essere denaro, conferimenti in denaro e natura; mentre non
sono consentiti i soci d’opera. Il bene in natura deve essere valutato al fine di
determinare il numero di azioni da attribuire al socio.
7. le norme di ripartizione degli utili; è infatti possibile avere una non proporzionalità tra
utili e azioni
8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
9. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
10.il numero dei componenti il collegio sindacale (opzionale)
11.la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di
sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti (opzionale)
12.l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a
carico della società (opzionale)
13.la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il
periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio
potrà recedere;
Insieme all’atto costitutivo i soci devono allegare lo statuto della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma
oggetto di atto separato, costituisce parte integrante e obbligatoria dell'atto costitutivo.
In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, lo statuto
prevalgono sull’atto costitutivo. Infatti l’atto costitutivo deve essere minimale ai fini della sua
validità e la sua modifica richiederebbe ulteriori atti e costi; dunque conviene non fare
riferimento all’atto.
Nullità della società: quali cause?
● Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere
pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
2) illiceità dell'oggetto sociale;
3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la
denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale
sociale o l'oggetto sociale.
● La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della
società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
● La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. I soci non sono liberati
dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.
● La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di
tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.
● Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli
amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma, nel registro delle
imprese.
Patti parasociali [esame]
I patti parasociali sono contratti privati che vincolano solo i parasoci, cioè i soci che vogliono
tra loro formare un gruppo, per indirizzare la vita e gestione della società.
● Contratto con efficacia obbligatoria e non reale — se il parasocio viola il patto
parasociale, non ha efficacia reale nei confronti della società, ma solo obbligatoria
verso i parasoci: il voto espresso rimane valido. La violazione determina solo il
risarcimento del danno a favore degli altri parasoci.
● Tipi di patti parasociali
a. sindacato di voto: tramite il patto, i soci che nel loro insieme rappresentano gruppo
di comando, detenendo la quota di controllo, per coordinarsi nel voto e reindirizzare
la vita assembleare.
Può essere stipulato per tutte le assemblee; spesso accade per le spa aperte, che si
decidano di votare unanimemente solo a determinate assemblee che intaccano la
struttura della società (es. voto contrario a cambiamento di struttura, cambiamento di
capitale)
b. sindacato di blocco: prevedono il divieto ai parasoci di cedere la propria quota a
terzi o a soci estranei al patto
c. sindacato di controllo (ibrido): prevedono a far sì che il controllo della gestione
rimanga a loro vantaggio, ad esempio votando a favore di un determinato sindaco,
che ritengono migliori per tutelare i loro interessi
● Violazione del patto ed effetti conseguenti — la violazione del patto parasociale
prevede la sanzione risarcitoria nei confronti dei parasoci, in quantità prevista dalla
clausola penale del patto parasociale,
● Informazione e pubblicità del patto — per le spa aperte, la norma di legge indica che
i patti parasociali dovrebbero essere comunicati agli altri soci alla prima assemblea
utile alla costituzione del patto; invece nelle spa chiuse, il patto parasociale non deve
essere obbligatoriamente comunicato. Ciò è ovvio, perché perderebbe la sua
efficacia.
Conferimenti nelle spa [esame]
I conferimenti nelle spa sono in denaro, di credito o di beni in natura. Non è possibile
conferire l’opera. Il conferimento è un’attività necessaria per il costituirsi della società: è
infatti richiesto un capitale minimo di 50.000 euro.
● Denaro (versamento obbligatorio di una percentuale del 25%) — si versa in banca in
un c/c dedicato alla società costituenda oppure in deposito cauzionale dal notaio,
oppure nella sede della società. Il socio, se vuole, può versare l’intera quota del
denaro promesso;
● Crediti e beni in natura
Il socio conferente di credito o di bene in natura deve sempre presentare la
relazione giurata dell’esperto nominato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
società, da allegare all’atto costitutivo, e che deve contenere
a. l’attestazione che il valore è almeno pari ad esso attribuito dal socio;
“Almeno pari”: si può verificare il sovrapprezzo, da cui una quota si imputa a
capitale e l'eccedenza ad una riserva sovrapprezzo nel patrimonio.
b. criteri di valutazione utilizzati nella determinazione del valore del credito o
bene
● Impossibilità di conferire l’opera (e possibili prestazioni accessorie) — le
prestazioni accessorie si imputano a patrimonio e non a capitale; di fatto è una quota
virtuale che rappresenta la promessa di opera/prestazione.
Capitale sociale: azioni
Le azioni nelle spa rappresentano una quota di partecipazione nel capitale sociale della
società. Ogni azione conferisce al suo titolare determinati diritti e obblighi all'interno della
so