Appello al pubblico risparmio
Obiettivi della disciplina speciale
Tutela dell'investitore (parità di trattamento, correttezza operativa); efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e dei capitali.
Forme di appello
L’appello può avvenire in due forme:
- Sollecitazione all’investimento
- Offerta pubblica di acquisto o di scambio
Differenze
- Destinatario dell’offerta: nella sollecitazione all’investimento ci si rivolge ai risparmiatori, mentre nelle OPA ci si rivolge ai proprietari di prodotti finanziari.
- Tipologia di operazione finanziaria: nella sollecitazione all’investimento si realizza un investimento, perché il risparmiatore è invitato a investire il proprio denaro acquistando prodotti finanziari, mentre nelle OPA si ha un disinvestimento, perché il risparmiatore proprietario di strumenti finanziari è invitato a venderli contro denaro o altri strumenti.
Applicazione della disciplina
La disciplina dell’appello al pubblico risparmio trova applicazione soltanto quando oggetto dell’appello siano prodotti finanziari e l’appello abbia un particolare contenuto (proposta contrattuale, invito a offrire, messaggio promozionale) e sia rivolto al pubblico.
Soggetti coinvolti
Nelle operazioni di appello al pubblico risparmio intervengono tre soggetti:
- L’emittente dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta pubblica;
- Il proponente o offerente che propone l’operazione rivolgendosi al pubblico dei risparmiatori;
- Il collocatore, cioè l’incaricato dall’emittente, dal proponente o da altri, che provvede alla raccolta delle adesioni o alla conclusione dei contratti conseguenti all’accordo raggiunto.
Sollecitazione all'investimento
Definizione
Ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale in qualsiasi forma rivolti al pubblico finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari.
Fase preparatoria
La fase preparatoria va dalla comunicazione effettuata alla Consob dal sollecitante (art. 94) alla pubblicazione del prospetto informativo. Il testo unico in materia di intermediazione finanziaria prescrive che coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento devono:
- Comunicare alla Consob gli estremi dell'operazione;
- Pubblicare il prospetto diretto a realizzare la tutela informativa dei sollecitati.
Agli obblighi a carico del proponente si aggiunge a carico dell’emittente l’onere della pubblicazione dell’ultimo bilancio approvato e dell’eventuale bilancio consolidato redatto a giudizio positivo (anche se con rilievi) da parte della società di revisione. Giudizi negativi o impossibilitati sono ostativi al compimento della sollecitazione.
In questa fase infine, è fatto divieto di compiere annunci pubblicitari riguardanti la sollecitazione, con l’unica possibilità di diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere intenzioni di acquisto o sottoscrizione secondo le modalità fissate dalla Consob.
Il controllo della Consob pone capo ad un provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, benché esso possa perfezionarsi come atto espresso oppure nella forma del silenzio-assenso. Ove infatti la sollecitazione si riferisca a prodotti finanziari (nella specie strumenti) quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i cui emittenti siano già normalmente soggetti ad obblighi informativi, la Consob ha solo 15 giorni dalla comunicazione del sollecitante per indicare agli offerenti informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello stesso. Decorso il termine o la Consob avrà esercitato i poteri interdittivi di sospensione o divieto della sollecitazione o diversamente si formerà silenzio-assenso alla pubblicazione.
Ove la sollecitazione abbia ad oggetto prodotti finanziari non quotati né diffusi, la pubblicazione del prospetto può seguire solo ad autorizzazione della Consob, secondo modalità e termini fissati con suo regolamento. L’autorizzazione consegue ad un controllo che ha ad oggetto innanzitutto la completezza e veridicità delle informazioni fornite mediante il prospetto. Il livello di completezza delle informazioni è valutato in primo luogo in base alla conformità ai modelli regolamentari, ma può andare oltre nel caso singolo tanto da imporre informazioni integrative o anche eventuali aggiornamenti di prospetti già pubblicati.
Una direttiva comunitaria ha dettato i criteri per il mutuo riconoscimento dei prospetti, per cui essi possono essere utilizzati purché approvati dalle autorità competenti di uno stato dell’UE o di uno stato con cui l’UE ha stipulato accordi di riconoscimento reciproco.
Fase esecutiva
La fase esecutiva della sollecitazione va dalla pubblicazione del prospetto sino alla scadenza della medesima come determinata nel prospetto stesso.
È in questa fase che si attuano le adesioni degli oblati ed è in questa fase che troveranno applicazione le norme regolamentari della Consob sulle modalità di svolgimento della sollecitazione, secondo principi che assicurino parità di trattamento dei destinatari e correttezza da parte di tutti i soggetti interessati (art. 95).
Nella fase esecutiva gli emittenti sono tenuti su richiesta della Consob a pubblicare notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico (art. 144 t.u.fin.).
Ai medesimi obblighi informativi possono essere sottoposti con regolamento Consob anche altri soggetti interessati, quali l’offerente, i collocatori, i relativi controllanti, controllati e collegati e gli intermediari che svolgano servizi accessori connessi alla emissione e collocamento di strumenti finanziari.
Sempre a carico dell’emittente si impone nel periodo della sollecitazione di sottoporre al giudizio di società di revisione i bilanci d’esercizio approvati e gli eventuali bilanci consolidati.