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Appello dichiarato inammissibile o improcedibile
L'appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge (cioè quello per la sua riproposizione -> prima di tale dichiarazione, l'appellante in termini potrebbe riproporre l'impugnazione e in tal modo rimuovere le cause dell'inammissibilità o dell'improcedibilità). [questo articolo non opera nel caso di dichiarazione di nullità dell'appello in quanto, in questo caso, non viene esercitato il diritto di impugnazione data la gravità del vizio].
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale. Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo [risultano applicabili le norme che regolano l'attività di trattazione in].
- tribunale senza richiamare il riferimento al collegio; sono incompatibili tutte quelle norme che si riferiscono alla nomina e all'attività svolta nel precedente sistema dal giudice istruttore.
- Altro: casi di nullità, di incompetenza, di querela di falso, di sentenza non definitiva, rinuncia ed estinzione del giudizio d'appello.
- CASSAZIONE
- Sospensione dell'esecuzione forzata (no, salvo che...):
- il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata; tuttavia, il giudice della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione; a tal fine occorre il ricorso al giudice a quo, il decreto che dispone la comparizione delle parti e notifica al procuratore della controparte;
- si distingue dalla sospensione del processo di merito per effetto della proposizione del...
Regolamento di giurisdizione o competenza perché si tratta di sospensione del processo di cognizione. Eccezione del difetto di litisconsorzio necessario + ordine di integrazione del contraddittorio.
L'interruzione del giudizio (no): in questa fase non opera perché il giudizio in cassazione è sottoposto ad impulso d'ufficio.
Decisione:
- premessa => manca la fase istruttoria e quindi l'istruttore è ultimata
- l'introduzione, la causa è matura per la decisione e viene discussa oralmente in un'unica udienza pubblica davanti al collegio; opera solo il collegio composto di 5 giudici;
- il presidente fissa l'unica udienza o adunanza in camera di consiglio e assegna i ricorsi alle Sezioni unite o alle sezioni semplici con un provvedimento che contiene anche la nomina del relatore;
- dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima in modo da predisporre la discussione orale.
una memoria scritta che hanno facoltà di depositare in cancelleria non oltre 5 gg prima dell'udienza.
discussione in udienza =>relazione = il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso;
invito del presidente = agli avvocati delle parti a svolgere le loro difese;
conclusioni del p.m. = le espone oralmente e motivandole;
repliche = non ammesse, ma gli avvocati possono nella stessa udienza presentare alla Corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del p.m.;
deliberazione => la Corte, dopo la discussione della causa, delibera nella stessa seduta la sentenza in camera di consiglio;
rinuncia della parte al ricorso principale o incidentale =>termini = finché non sia cominciata la relazione all'udienza o siano notificate le conclusioni scritte del p.m.;
modalità =
Con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se munito di mandato speciale a tale effetto, deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.
Conseguenze: se le altre parti vi aderiscono, la Corte non condannerà il rinunciante alle spese.
Pronuncia a sezioni unite o a sezione semplice:
- A sezioni unite: nei casi previsti nel n. 1 dell'art. 360 e 362.
- Il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite (tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti).
Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
Questo perché le sezioni semplici non sono subordinate alle sezioni unite = nulla.
infatti impone alle sezionisemplici di giudicare secondo i principi delle sezioniunite; c’è un vincolo, ma è negativo perché l’eventualedivergenza determina solo la necessità di reinvestireancora una volta le sezioni unite della questione e, aquesto punto, le sezioni unite potranno anche mutareorientamento accogliendo le eventuali argomentazionicritiche della sezione semplice (il tutto a vantaggiodella funzione nomofilattica della Cassazione);
rimessione per disposizione del primo presidente sui ricorsio che presentano una questione di diritto già decisa in sensodifforme dalle sezioni semplici e su quelli che presentano unaquestione di massima di particolare importanza;
la parte che ritiene di competenza delle sezioni unite uno ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre alprimo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite finoa 10 gg prima dell’udienza di discussione del ricorso;
all’udienza della
Possibili vie di una più rapida definizione, cioè le vie dell'inammissibilità e della manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso o della pronuncia in camera di consiglio ex 375 nn. 1 e 5;
Casi di inammissibilità ex 360 bis = quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo;
Tre ipotesi distinte dall'art. 375 [soluzione definitoria (nn. 1 eo 5), prosecutoria (n. 2) ed estintiva (n. 3)], in particolare = se la sezione non definisce il giudizio (verifica negativa = non ci sono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio) -> gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici;
Se la sezione definisce il giudizio (verifica positiva = ci sono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio) -> la sezione decide in camera di consiglio.
giudizio (verifica positiva = ci sono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio di inammissibilità o manifesta fondatezza/infondatezza) -> si ha giudizio in camera di consiglio;
il relatore della sezione filtro, se appare possibile definire il giudizio ex 375.1 nn. 1 e 5 -> deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia -> il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte -> almeno 20 gg prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti -> essi hanno facoltà di presentare memorie non oltre 5 gg prima e di chiedere di essere sentiti se compaiono;
se il ricorso non è dichiarato inammissibile e appaiono ricorrere le ipotesi previste ex 375 nn. 2 e 3, il relatore nominato dal primo presidente che fissa l'udienza (o l'adunanza in camera di consiglio) deposita in cancelleria una
relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il 2 comma ex art. 375; si ritiene che questa soluzione valga anche per i casi di cui ai numeri 1, 4 e 5 per evitare che la Corte debba procedere necessariamente alla decisione con sentenza ad udienza pubblica, con inevitabili ripercussioni sulla ragionevole durata del processo; se non ricorrono le ipotesi nn. 2 e 3, la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza. perplessità sulla scelta di questo meccanismo per alleggerire gli impegni della Cass., in particolare il fatto che il vaglio di ammissibilità sia interamente affidato alla sezione - filtro comporta due rischi: che tale sezione finisca per far prevalere la funzione nomofilattica della Cassazione sul dovere costituzionale di assicurare sempre il pieno giudizio di legittimità; che finisca con l'usare i poteri relativi alla valutazione di manifestafondatezza/ infondatezza per introdurre un implicito requisito di manifesta fondatezza, che sarebbe palesemente in contrasto col diritto costituzionale al giudizio di piena legittimità; il problema è contemperare in modo accettabile le contrapposte esigenze di alleggerimento degli impegni della Corte e del rispetto dei principi costituzionali del pieno giudizio di legittimità in un giusto processo secondo legge. - pronuncia in camera di consiglio => giudizio più snello per alcuni casi particolari elencati nell'art. 375, eo nei casi ex 391 bis (correzione di errori materiali e di revocazione ordinaria delle sentenze della Cass.) e ter (casi di revocazione straordinaria e di opposizione di terzo);