APPELLO
Conseguenze della sentenza del giudice d’appello
Ammissione e assunzione di prove:
il giudice d’appello pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli
191 e seguenti se dispone = l'assunzione di una prova oppure la
rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo
grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento
deve continuare;
il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande
e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non
definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la
prosecuzione dell'istruzione quando = sia stato proposto appello
immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo
comma dell'articolo 279.
Rimessione: ratio + al giudice di primo grado per ragioni di
giurisdizione & per altri motivi
il giudice d’appello pronuncia sentenza con la quale rimanda le
parti davanti al primo giudice SE riforma la sentenza di primo
grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la
giurisdizione negata dal primo giudice -> le parti debbono
riassumere (riattivare) il processo, momentaneamente in stato di
quiescenza, nel termine perentorio di 3 mesi dalla notificazione della
sentenza (termine che può essere interrotto solo se contro la sentenza
d’appello è proposto ricorso per cassazione);
se il giudice d’appello decidesse nel merito la causa, pur
o affermando preliminarmente la giurisdizione negata dal primo
giudice => la sentenza sarebbe affetta da un vizio di nullità
radicale rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità – in quanto
mancherebbe il doppio grado di giudizio – e ciò comporterebbe la
cassazione della sentenza stessa, con conseguente rinvio della
causa al primo giudice;
fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello
non può rimettere la causa al primo giudice, TRANNE CHE (e si
applicano le stesse regole di prima) dichiari nulla la notificazione
della citazione introduttiva/ oppure riconosca che nel giudizio di primo
grado doveva essere integrato il contraddittorio/ o non doveva essere
estromessa una parte (obbligo di rimessione della causa al primo giudice
sussistente solo quando l’estromissione sia stata pronunciata con
sentenza non definitiva o ordinanza), /ovvero dichiari la nullità della
sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma (la
nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice è insanabile
e rilevabile in ogni tempo), /o c’è stata una riforma della sentenza che ha
pronunciato sull'estinzione del processo (a norma e nelle forme
dell'articolo 308);
se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo
grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma
dell'articolo 356.
Non riproponibilità di appello (principale o incidentale) dichiarato
(anche d’ufficio) inammissibile o improcedibile:
L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto,
anche se non è decorso il termine fissato dalla legge (cioè quello per la sua
riproposizione -> prima di tale dichiarazione, l’appellante in termini potrebbe
riproporre l’impugnazione e in tal modo rimuovere le cause dell’inammissibilità
o dell’improcedibilità).
[questo articolo non opera nel caso di dichiarazi