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APPELLO

Conseguenze della sentenza del giudice d’appello

Ammissione e assunzione di prove:

il giudice d’appello pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli

 191 e seguenti se dispone = l'assunzione di una prova oppure la

rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo

grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento

deve continuare;

il giudice d'appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande

 e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non

definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la

prosecuzione dell'istruzione quando = sia stato proposto appello

immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo

comma dell'articolo 279.

Rimessione: ratio + al giudice di primo grado per ragioni di

giurisdizione & per altri motivi

il giudice d’appello pronuncia sentenza con la quale rimanda le

 parti davanti al primo giudice SE riforma la sentenza di primo

grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la

giurisdizione negata dal primo giudice -> le parti debbono

riassumere (riattivare) il processo, momentaneamente in stato di

quiescenza, nel termine perentorio di 3 mesi dalla notificazione della

sentenza (termine che può essere interrotto solo se contro la sentenza

d’appello è proposto ricorso per cassazione);

se il giudice d’appello decidesse nel merito la causa, pur

o affermando preliminarmente la giurisdizione negata dal primo

giudice => la sentenza sarebbe affetta da un vizio di nullità

radicale rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità – in quanto

mancherebbe il doppio grado di giudizio – e ciò comporterebbe la

cassazione della sentenza stessa, con conseguente rinvio della

causa al primo giudice;

fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello

 non può rimettere la causa al primo giudice, TRANNE CHE (e si

applicano le stesse regole di prima) dichiari nulla la notificazione

della citazione introduttiva/ oppure riconosca che nel giudizio di primo

grado doveva essere integrato il contraddittorio/ o non doveva essere

estromessa una parte (obbligo di rimessione della causa al primo giudice

sussistente solo quando l’estromissione sia stata pronunciata con

sentenza non definitiva o ordinanza), /ovvero dichiari la nullità della

sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma (la

nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice è insanabile

e rilevabile in ogni tempo), /o c’è stata una riforma della sentenza che ha

pronunciato sull'estinzione del processo (a norma e nelle forme

dell'articolo 308);

se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo

 grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma

dell'articolo 356.

Non riproponibilità di appello (principale o incidentale) dichiarato

(anche d’ufficio) inammissibile o improcedibile:

L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto,

anche se non è decorso il termine fissato dalla legge (cioè quello per la sua

riproposizione -> prima di tale dichiarazione, l’appellante in termini potrebbe

riproporre l’impugnazione e in tal modo rimuovere le cause dell’inammissibilità

o dell’improcedibilità).

[questo articolo non opera nel caso di dichiarazi

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Clonerea di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Costantino Giorgio.
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