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Notificazioni e comunicazioni nel processo tributario

Le notificazioni sono fatte dall’ufficiale giudiziario mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell’atto da notificarsi. Ampio spazio si è tuttavia concesso alle notificazioni eseguite attraverso il mezzo postale. Le comunicazioni o notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale si considerano fatte alla data della spedizione e i termini che esse hanno inizio cominciano a decorrere dalla data in cui l’atto è ricevuto.

Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte con la consegna in mani proprie del destinatario e tale modalità è sempre valida, in qualunque luogo avvenga; altrimenti esse vanno effettuate nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato e quindi la comunicazione e la notificazione non sono possibili, gli atti verranno comunicati e notificati presso la segreteria della commissione.

Il procedimento di primo grado

Termini e modalità per la proposizione del ricorso

Il processo tributario è introdotto mediante la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. Il processo tributario appartiene alla categoria dei processi da ricorso, il quale, analogamente a quanto avviene sia per il processo (civile) del lavoro che per il processo amministrativo, deve essere rivolto direttamente al giudice e cioè alla Commissione tributaria provinciale.

Conformemente a quanto previsto nel processo civile, l’atto introduttivo prima di essere depositato in originale nella segreteria della commissione tributaria adita è previsto che venga notificato all’altra parte; le notificazioni possono essere fatte anche direttamente o a mezzo del servizio postale.

La costituzione in giudizio delle parti

Con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice competente. Il processo viene incardinato con la costituzione della parte ricorrente. Dal momento della costituzione del ricorrente, il processo proseguirà fino alla sua conclusione per iniziativa d’ufficio.

La costituzione del ricorrente deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità. La mancata costituzione del ricorrente nel termine previsto preclude ogni decisione sulla domanda infatti, il processo de quo, così come il processo amministrativo, è caratterizzato dal principio della unilateralità dell’azione.

Nelle nuove modalità di introduzione del giudizio possono scorgersi due fasi distinte: una prima fase, in cui il ricorrente notifica, spedisce o consegna il ricorso alla controparte e una seconda fase, in cui devono costituirsi il ricorrente e la parte resistente. L’art. 22, inoltre, prevede che unitamente al ricorso ed ai documenti predetti, il ricorrente deve depositare il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se non notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

Le notificazioni sono fatte dall’ufficiale giudiziario mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell’atto da notificarsi. Ampio spazio si è tuttavia concesso alle notificazioni eseguite attraverso il mezzo postale. Le comunicazioni o notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale si considerano fatte alla data della spedizione e i termini che esse hanno inizio cominciano a decorrere dalla data in cui l’atto è ricevuto.

Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte con la consegna in mani proprie del destinatario e tale modalità è sempre valida, in qualunque luogo avvenga; altrimenti esse vanno effettuate nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nei territori dello Stato e quindi la comunicazione e la notificazione non sono possibili, gli atti verranno comunicati e notificati presso la segreteria della commissione.

Termini e modalità per la proposizione del ricorso

Il processo tributario è introdotto mediante la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto. Il processo tributario appartiene alla categoria dei processi da ricorso, il quale, analogamente a quanto avviene sia per il processo (civile) del lavoro che per il processo amministrativo, deve essere rivolto direttamente al giudice e cioè alla Commissione tributaria provinciale.

Conformemente a quanto previsto nel processo civile, l'atto introduttivo prima di essere depositato in originale nella segreteria della commissione tributaria adita è previsto che venga notificato all’altra parte; le notificazioni possono essere fatte anche direttamente o a mezzo del servizio postale.

La costituzione in giudizio delle parti

Con la notifica del ricorso viene costituito il contraddittorio, ma non viene ancora incardinato il giudizio innanzi al giudice competente. Il processo viene incardinato con la costituzione della parte ricorrente.

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Santamaria Baldassarre.
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