LE FORME DI INTEGRAZIONE FRA IMPRESE
I CONSORZI E LE ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE
1. I CONSORZI. LA DISCIPLINA COMUNE
Secondo l’art. 2602 c.c. con il contratto di consorzio due o più imprenditori istituiscono una organizzazione comune
per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispetive imprese.
Quindi la nozione del fenomeno consortile ruota intorno a tre elementi: la natura contrattuale dell’accordo; la
creazione di un organizzazione comune; la finalità anticoncorrenziale o di cooperazione interaziendale.
Le finalità che possono formare oggetto del contratto di consorzio sono 2: l’organizzazione comune può essere
istituita allo scopo di limitare la concorrenza (consorzi anticoncorrenziali) ; l’organizzazione comune può avere ad
oggetto lo svolgimento di alcune fasi delle attività d’impresa esercitate dai consorziati, come strumento di
cooperazione interaziendale (consorzi di coordinamento).
La legge distingue i consorzi con attività interna da quelli con attività esterna: nei primi l’attività degli organi del
consorzio si esaurisce nel regolare i rapporti fra i consorziati e nell’assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto; nei secondi i consorziati istituiscono un ufficio comune destinato a svolgere l’attività con i terzi (art.2612
c.c.).
Questo secondo tipo consente di realizzare più efficacemente le finalità proprie de consorzi di cooperazione
interaziendale.
L’organizzazione comune non consiste necessariamente l’organizzazione << materiale>> dei fattori della produzione,
potendo ridursi in una organizzazione di tipo essenzialmente << giuridico>>, che si realizza con l’istituzione del
complesso degli organi preposti all’esercizio dell’attività consortile per il conseguimento delle finalità per le quali il
consorzio è stato costituito.
Il consorzio è un contratto plurilaterale (più imprenditori) riconducibile alla categoria dei contratti associativi
(essendo caratteristica essenziale lo svolgimento di un’attività in comune).
Secondo il nuovo testo dell’art.2602 c.c. << con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune>>.
Ne consorzio misto la struttura consortile è diretta a perseguire interessi più generali.
Riguardo alla forma, l’art. 2603, comma 1°, c.c. stabilisce che il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto
sotto pena di nullità.
Il contenuto minimo essenziale è costituito dall’indicazione dell’oggetto, degli obblighi assunti dai consorziati e degli
eventuali contributi in denaro..
Non essenziale è l’indicazione della durata del consorzio. L’art. 2604 c.c. stabilisce che << in mancanza di
determinazione della durata contratto, questo è valido per 10 anni.
Per le modificazioni del contratto occorre il consenso di tutti consorziati, e anch’esse devono essere fatte per
iscritto, sotto pena di nullità.
Il consorzio è un contratto aperto, cioè dopo la stipulazione è consentito l’ingresso di nuovi consorziati senza che ciò
alteri i originali del contratto. Perciò l’art. 2603, comma 2°, n.5, c.c., richiede che al momento della costituzione
vengano fissate le condizioni di ammissione dei nuovi consorziati.
Se l’atto costitutivo nulla l’ingresso di nuovi membri, implicando una modificazione del contratto, esige il consenso di
tutti i consorziati e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.
A tale regola si fa eccezione l’ipotesi di trasferimento d’azienda. Infatti l’art. 2610 c.c. dice che in caso di
trasferimento dell’azienda l’acquirente subentra automaticamente nel contratto di consorzio. Però gli altri
consorziati possono, se sussiste una giusta causa, deliberare l’esclusione dell’acquirente entro un mese dalla notizia
del trasferimento (art. 2610, comma 2°, c.c.).
Il contratto di consorzio si scioglie per una delle cause indicate dall’art. 2611 c.c.: fra cui il decorso del termine; il
conseguimento dell’oggetto o l’impossibilità di conseguirlo; la volontà unanime dei consorziati; le altre cause
previste nel contratto.
Inoltre, il rapporto consortile può sciogliersi limitatamente solo a uno dei consorziati (art. 2603, comma 2°, n.6, c.c.).
E ciò può verificarsi per volontà del consorziato stesso, sempreché ricorra una delle cause di recesso eventualmente
stabilite nel contratto; o per volontà degli altri consorziati, se ricorra una delle cause di esclusione eventualmente
contemplate nel contratto.
In questi casi la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso << si accresce proporzionalmente a
quella degli altri>> (art. 2609 c.c.). Però, questa regola si applica nei consorzi con attività esterna e non colpisce la
quota di partecipazione al fondo consortile, questa dovendo essere liquidata, una volta verificatasi il recesso o
l’esclusione, al consorzio uscente.
Il comma 1°, n.3, dell’art. 2603 dice che il contratto deve indicare <<gli obblighi assunti e i contributi dovuti di
consorziati>>.
Il c.d. fondo consortile è richiesto obbligatoriamente per i solo consorzi con attività esterna (art. 2614 c.c.). Nei
consorzi con attività interna i consorziati sono obbligati a versare i contributi solo se necessari per il conseguimento
dell’<<oggetto>> del consorzio ( art.2603, comma 1°, n.1. c.c.).
Che per organizzazione comune deve intendersi la creazione di quegli organi deputati alla realizzazione delle finalità
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