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Il rapporto consortile e le cause di scioglimento limitato

Inoltre, il rapporto consortile può sciogliersi limitatamente solo a uno dei consorziati (art. 2603, comma 2°, n.6, c.c.). E ciò può verificarsi per volontà del consorziato stesso, purché ricorra una delle cause di recesso eventualmente stabilite nel contratto; o per volontà degli altri consorziati, se ricorra una delle cause di esclusione eventualmente contemplate nel contratto. In questi casi la quota di partecipazione del consorziato

 receduto

 o

 escluso

 <<

 si

 accresce

 proporzionalmente

 a

 quella

 degli

 altri>>

 (art.

 2609

 c.c.).

 Però,

 questa

 regola

 si

 applica

 nei

 consorzi

 con

 attività

 esterna

 e

 non

 colpisce

 la

 quota

 di

 partecipazione

 al

 fondo

 consortile,

 questa

 dovendo

 essere

 liquidata,

 una

 volta

 verificatasi

 il

 recesso

 o

 l’esclusione,

 al

 consorzio

 uscente.

 Il

 comma

 1°,

 n.3,

 dell’art.

 2603

 dice

 che

 il

 contratto

 deve

 indicare

 <<gli

 obblighi

 assunti

 e

 contributi

 dovuti

 di

 consorziati>>.

 Il

 c.d.

 fondo

 consortile

 è

 richiesto

 obbligatoriamente

 per

 i

 solo

 consorzi

 con

 attività

 esterna

 (art.

 2614

 c.c.).

 Nei

 consorzi

 con

 attività

 interna

 i

 consorziati

 sono

 obbligati

 a

 versare

 i

 contributi

 solo

 se

 necessari

 per

 il

 conseguimento

 dell’<<oggetto>>

 del

 consorzio

 (

 art.2603,

 comma

 1°,

 n.1.

 c.c.).

 Che

 per

 organizzazione

 comune

 deve

 intendersi

 la

 creazione

 di

 quegli

 organi

 deputati

 alla

 realizzazione

delle finalità del consorzio, l'art.2603, comma 1°, n.4, c.c. rinvia alle determinazioni contrattuali per ciò che concerna <>. Organo insopprimibile è l'assemblea dei consorziati (art.2606 c.c.). Accanto ad essa sembra necessaria la presenza di un organo di controllo (c.d. organo direttivo o esecutivo). Secondo l'art. 2605 c.c. << i consorziati

 devono 

 consentire 

 i 

 controlli 

 e 

 le 

 ispezioni 

 da 

 parte 

 degli 

 organi 

 previsti 

 dal 

 contratto>>. 

 << 

 La 

 responsabilità 

 verso 

 i 

 consorziati 

 di 

 coloro 

 che 

 sono 

 preposti 

 al 

 consorzio è 

 regolata 

 dalle 

 norme 

 sul 

 mandato>> 

 (art. 

 2608 

 c.c.). 

 Riguardo 

 l’assemblea 

 dei 

 consorziati, 

 l’art. 

 2606 

 c.c. 

 stabilisce 

 che 

 le 

 deliberazioni 

 relative 

 all’attuazione 

 dell’oggetto 

 del 

 consorzio 

 sono 

 prese 

 col 

 voto 

 favorevole 

 della 

 maggioranza 

 dei 

 consorziati, 

 salvo

 che

 il

 contratto

 non

 no

 preveda

 una

 diversa

 (comma

 1°);

 e

 che,

 in

 caso

 di

 mancato

 rispetto

 delle

 maggioranze

 previste

 dalla

 legge

 o

 dal

 contratto,

 la

 deliberazione

 può

 essere

 impugnata

 entro

 il

 termine

 di

 30

 giorni

 (comma

 2°).

 1.1. I  CONSORZI  CON  ATTIVITA’  ESTERNA  Riguardo

 i

 consorzi

 con

 attività

 esterna,

 elemento

 caratterizzante

 è

 l’istituzione

 di

 un

 ufficio

 destinato

 a

 svolgere

 un’attività

 con

 i

 terzi

 (art.

 2612,

 comma

1°, c.c.): attività che deve essere connessa all'oggetto del consorzio. La disciplina comprende: oneri di pubblicità, l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e le regole in tema di autonomia patrimoniale. Riguardo al primo aspetto, il consorzio con attività esterna è sottoposto ad un regime di pubblicità legale. Infatti è richiesto che un estratto del contratto venga depositato dagli <> per l'iscrizione.

 presso

 l'ufficio

 del

 registro

 delle

 imprese

 del

 luogo

 dove

 si

 trova

 la

 sede

 dell'ufficio

 consortile

 entro

 30

 giorni

 dalla

 stipulazione.

 Il

 potere

 di

 rappresentanza

 spetta

 alle

 persone

 indicate

 nel

 contratto.

 L'art.

 2613

 c.c.

 stabilisce

 però

 che

 i

 consorzi

 possono

 essere

 convenuti

 in

 giudizio

 in

 persona

 di

 coloro

 ai

 quali

 il

 contratto

 attribuisce

 la

 presidenza

 o

 la

 direzione

 e

 ciò

 anche

 se

 la

 rappresentanza

 è

 attribuita

 ad

 altri.

 I

 consorzi

 con

 attività

 esterna

 sono

 dotati

 di

 autonomia

 patrimoniale.

 Quindi

 delle

 obbligazioni

 assunte

 in

 nome

 (e

 nell'interesse)

 del

 consorzio

 risponde

 solo

 il

 fondo

 consortile,

 costituito

 dai

 contributi

 dei

 consorziati

 e

 dai

 beni

 acquistati

 con

 questi

 contributi

 (art.

 2614

 c.c.).

 Per

 le

 obbligazioni

 assunte

 in

 nome

 del

 consorzio

 dalle

 persone

 che

 ne

 hanno

 la

 rappresentanza

 i

 terzi

 possono

 far

 valere

 i

 loro

 diritti

 esclusivamente

 sul

 fondo

 consortile

 (art. 2615, comma 1°, c.c.).

 

 Però per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio <<per conto dei singoli consorziati>> rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (comma 2°).

L’art. 2615 bis c.c. pone a carico di coloro cui è attribuita la direzione l’obbligo di redigere, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, una <<situazione professionale>>, e quindi di depositarla presso

 l'ufficio

 del

 registro

 delle

 imprese.

 Ci

 possono

 essere

 anche

 consorzi

 irregolari

 cioè

 <<non

 iscritti>>.

 Il

 codice

 prevede

 un

 primo

 corpo

 di

 norme

 (art.2603-‑2611)

 comune

 sia

 ai

 consorzi

 anticoncorrenziali

 che

 ai

 consorzi

 di

 cooperazione

 interaziendale.

 2. LE  SOCIETA’  CONSORTILI  L’art.

 2620

 c.c.

 estende

 i

 controlli

 dell’autorità

 governativa

 <<

 anche

 alle

 società

 che

 si

 costituiscono

 per

 raggiungere

 gli

 scopi

 indicati

 nell’art.

 2602>>.

Esso regolava 2 ipotesi: quella <<in cui accanto al contratto di consorzio viene costituita una società come ufficio esecutivo del consorzio>> (la cosiddetta società-organo del consorzio); quella <<in cui il consorzio stesso è costituito sotto forma di società>> (la cosiddetta società-consorzio). Secon

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A.A. 2009-2010
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Dionigi Scano.