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Il rapporto consortile e le cause di scioglimento limitato
Inoltre, il rapporto consortile può sciogliersi limitatamente solo a uno dei consorziati (art. 2603, comma 2°, n.6, c.c.). E ciò può verificarsi per volontà del consorziato stesso, purché ricorra una delle cause di recesso eventualmente stabilite nel contratto; o per volontà degli altri consorziati, se ricorra una delle cause di esclusione eventualmente contemplate nel contratto. In questi casi la quota di partecipazione del consorziato
receduto
o
escluso
<<
si
accresce
proporzionalmente
a
quella
degli
altri>>
(art.
2609
c.c.).
Però,
questa
regola
si
applica
nei
consorzi
con
attività
esterna
e
non
colpisce
la
quota
di
partecipazione
al
fondo
consortile,
questa
dovendo
essere
liquidata,
una
volta
verificatasi
il
recesso
o
l’esclusione,
al
consorzio
uscente.
Il
comma
1°,
n.3,
dell’art.
2603
dice
che
il
contratto
deve
indicare
<<gli
obblighi
assunti
e
contributi
dovuti
di
consorziati>>.
Il
c.d.
fondo
consortile
è
richiesto
obbligatoriamente
per
i
solo
consorzi
con
attività
esterna
(art.
2614
c.c.).
Nei
consorzi
con
attività
interna
i
consorziati
sono
obbligati
a
versare
i
contributi
solo
se
necessari
per
il
conseguimento
dell’<<oggetto>>
del
consorzio
(
art.2603,
comma
1°,
n.1.
c.c.).
Che
per
organizzazione
comune
deve
intendersi
la
creazione
di
quegli
organi
deputati
alla
realizzazione
delle finalità del consorzio, l'art.2603, comma 1°, n.4, c.c. rinvia alle determinazioni contrattuali per ciò che concerna <devono
consentire
i
controlli
e
le
ispezioni
da
parte
degli
organi
previsti
dal
contratto>>.
<<
La
responsabilità
verso
i
consorziati
di
coloro
che
sono
preposti
al
consorzio è
regolata
dalle
norme
sul
mandato>>
(art.
2608
c.c.).
Riguardo
l’assemblea
dei
consorziati,
l’art.
2606
c.c.
stabilisce
che
le
deliberazioni
relative
all’attuazione
dell’oggetto
del
consorzio
sono
prese
col
voto
favorevole
della
maggioranza
dei
consorziati,
salvo
che
il
contratto
non
no
preveda
una
diversa
(comma
1°);
e
che,
in
caso
di
mancato
rispetto
delle
maggioranze
previste
dalla
legge
o
dal
contratto,
la
deliberazione
può
essere
impugnata
entro
il
termine
di
30
giorni
(comma
2°).
1.1. I CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA Riguardo
i
consorzi
con
attività
esterna,
elemento
caratterizzante
è
l’istituzione
di
un
ufficio
destinato
a
svolgere
un’attività
con
i
terzi
(art.
2612,
comma
1°, c.c.): attività che deve essere connessa all'oggetto del consorzio. La disciplina comprende: oneri di pubblicità, l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e le regole in tema di autonomia patrimoniale. Riguardo al primo aspetto, il consorzio con attività esterna è sottoposto ad un regime di pubblicità legale. Infatti è richiesto che un estratto del contratto venga depositato dagli <
presso
l'ufficio
del
registro
delle
imprese
del
luogo
dove
si
trova
la
sede
dell'ufficio
consortile
entro
30
giorni
dalla
stipulazione.
Il
potere
di
rappresentanza
spetta
alle
persone
indicate
nel
contratto.
L'art.
2613
c.c.
stabilisce
però
che
i
consorzi
possono
essere
convenuti
in
giudizio
in
persona
di
coloro
ai
quali
il
contratto
attribuisce
la
presidenza
o
la
direzione
e
ciò
anche
se
la
rappresentanza
è
attribuita
ad
altri.
I
consorzi
con
attività
esterna
sono
dotati
di
autonomia
patrimoniale.
Quindi
delle
obbligazioni
assunte
in
nome
(e
nell'interesse)
del
consorzio
risponde
solo
il
fondo
consortile,
costituito
dai
contributi
dei
consorziati
e
dai
beni
acquistati
con
questi
contributi
(art.
2614
c.c.).
Per
le
obbligazioni
assunte
in
nome
del
consorzio
dalle
persone
che
ne
hanno
la
rappresentanza
i
terzi
possono
far
valere
i
loro
diritti
esclusivamente
sul
fondo
consortile
(art. 2615, comma 1°, c.c.).
Però per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio <<per conto dei singoli consorziati>> rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile (comma 2°).
L’art. 2615 bis c.c. pone a carico di coloro cui è attribuita la direzione l’obbligo di redigere, entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio, una <<situazione professionale>>, e quindi di depositarla presso
l'ufficio
del
registro
delle
imprese.
Ci
possono
essere
anche
consorzi
irregolari
cioè
<<non
iscritti>>.
Il
codice
prevede
un
primo
corpo
di
norme
(art.2603-‑2611)
comune
sia
ai
consorzi
anticoncorrenziali
che
ai
consorzi
di
cooperazione
interaziendale.
2. LE SOCIETA’ CONSORTILI L’art.
2620
c.c.
estende
i
controlli
dell’autorità
governativa
<<
anche
alle
società
che
si
costituiscono
per
raggiungere
gli
scopi
indicati
nell’art.
2602>>.
Esso regolava 2 ipotesi: quella <<in cui accanto al contratto di consorzio viene costituita una società come ufficio esecutivo del consorzio>> (la cosiddetta società-organo del consorzio); quella <<in cui il consorzio stesso è costituito sotto forma di società>> (la cosiddetta società-consorzio). Secon