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PROBLEMA REGISTRABILITA' DEI MARCHI:

Dal principio della novità : ovvero che il marchio deve essere nuovo però deve avere potere

distintivo , da qui nasce il conflitto fra marchi registrati o fra marchi registrati e non registrati.

Questo principio della necessaria novità subisce dei temperamente perche il principio fondamentale

che bisogna sempre rispettare è quello della tutela del consumatore . La notorietà è comunque a

livello nazionale.

Elemento fondamentale è quello della percezione da parte del consumatore di un determinato

marchio .

Nell'ambito di un conflitto fra marchi registrati : un marchio già registrato e un marchio che deve

essere registrato , il produttore che vuole registrare il marchio puo farlo se è uguale ad un altro

marchio già registrato? Eistono 3 ipotesi :

1. marchio identico a quello registrato precedentemente per prodotti o servizi identici : qui c'è

un diviente assoluto perche se il marchio è identico e va a distinguere prodotti o servizi

identici, e quindi c'è identità in tutte e due i sensi, il marchio non puo essere registrato.

2. marchio identico per prodotti simili non identici o marchio simile per prodotti identici : in

questo caso l'ufficio marchi deve compiere una valutazione casistia , cioè deve valutare il

caso concreto e vedere secondo il principio della confondibilità presso il consumatore, se un

consumatore mediamente attento puo essere ingannato e quindi puo confondere un marchio

o un involucro

3. marchio uguale per prodotti nè identici nè simili, in questo caso esistono limitazioni

indirizzate a categorie specifiche di produttori; il divieto esiste solo per i marchi di grande

rinomanza o marchi notori (se un produttore di sanitari per il bagno vuole adottare il

marchio del cavallino rampante ì della ferrari puo farlo o no? No, perche il marchio della

ferrari è un marchio celebre). I produttori di marchi notori e di rinomanza hanno registrato

le liste di protezione cioè liste di prodotti simili in modo da impedire ad un altro soggetto di

registrare un marchio per un prodotto presente nelle liste di produzione.

Problema inverso: voglio registrare un marchio che al momento della registrazione risulta nuovo

perche nessuno ha mai registrato un marchio simile ma sul mercato c'è gia qualcuno che utilizza

sottobanco un marchio simile senza averlo registrato. Non sempre la presenza di un marchio non

registrato anteriormente costituisce impedimento alla registrazione di un marchio sucessiva.

Chi vuole registrare un marchio puo farlo senza problemi senza incontrare nessun ostacolo, però c'è

colui che per un numero X di anni ha gia utilizzato lo stesso marchio. In quale posizione si trovano

questi due soggetti? Uno annulla l'altro o possono convivere? Non è la prima ipotesi perche la

presenza di un marchio di fattonon impedisce la registrazione del marchio successivo e puo

continuare ad utilizzare il marchio di fatto, non viene considerato illecito, però avrà delle

limitazioni, ovvero potra utilizzare il marchio di fatto esclusivamente nella zona geografica dove i

prodotti contrassegnati dal marchio di fatto erano gia distribuiti, non potra espandersi. Se poi in

quest'ambito locale, il marchio ha acquisito una particolare rinomanza, fama, il titolare del marchio

registrato non puo proporre i suoi prodotti nella zona locale dove sono commercializzati i prodotti

contrassegnati dal marchio di fatto.

Non è detto che qualunque marchio perche nuovo possa essere registrato, deve essere caratterizzato

da potere distintivo. Ci sono alcune nicchie di segni e oggetti che hanno problemi nella

registrazione. È registrabile una musica come marchio? Si, poiche è possibile rappresentarlo

graficamente sul pentagramma. Altro problema consiste nel marchio olfattivo, non è possibile

registrare ome marchio di un prodotto un profumo anche se non è collegabile con l'oggetto e quindi

ci sarebbe potere distintivo ma non c'è aderenza alla norma che impone che il marchio debba essere

rappresentato graficamente.

Altro problema è il colore come marchio: se il colore è inserito all'interno di linee grafiche allora è

possibile che venga registrato; il colore stratto è piu difficile da registrare però ci sono stati casi in

cui la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilita di registrare colori astratti, uno di questi è il

rosso Valentino. È possibile registrare un colore astratto indicando codici cromatici che sono

contenuti in elenchi di carattere internazionale.

Altro fattore che incide sul marchio è il tempo, ossia passaggio di un certo numero di anni senza

l'utilizzazione del marchio causa la decadenza del marchio che sia per inutilizzo del marchio per

cinque anni .

STRUMENTI DI TUTELA : l'azione piu nota è l'azione di contraffazione regolata dal codice di

proprietà industriale e dalla direttiva comunitaria e si configura in tre modi diversi che

corrispondono sostanzialmente alle tre patologie relative all'uso di marchi identici o simili per

prodotti identici o simili.

Vediamo cosa può accadere qualora il titolare voglia agire con una azione di contraffazione:

1. Segno identico per prodotti o servizi identici : in questo caso il secondo marchio costituisce

contraffazione del marchio anteriormente registrato. Non è possibile la registrazione di

questo marchio, e chi decidesse di utilizzarlo anche senza registrarlo rischia di andare

incontro ad una azione di contraffazione. Probelma della consapevolezza dell'acquirente di

acquistare un prodotto taroccato scrimina o no? No, perchè non sono applicabili i rimedi

civilistici previsti dagli art. 1427 e 1497, però l'azione di contraffazione da parte del

produtore originale contro produttore contraffatore è assolutamente possibile.

2. Segno identico per prodotto affine, o segno simile per prodotto identico: si puo parlare di

contraffazione? Occorre l'esistenza di alcune condizione affinche si possa esperire azione di

contraffazione, prima di tutto occorre che ci sia la simultanea presenza sul mercato del

marchio anteriore e del marchio sucessivo, presenza che determina un rischio di confusione

per il pubblico. Il rischio di confusione ha un contenuto elastico, non è soltanto il concetto di

confusione in senso stretto ma è un rischio di associazione tra segni,

ovvero che questo rischio si ha quando il pubblico puo ritenere o che questi prodotti

provengano dalla stessa impresa oppure che questi prodotti provengono da un impresa

collegata a quella principale.

3. Marchi di grande rilevanza : sul piano della disciplina dell'azione di contraffazione questa è

accordata anche se l'uso del segno contraffatto avviene per prodotti non identici, non simili,

e per servizi diversi. C'è uno spostamento del ragionamento del legislatore nel caso di

marchi di grande rilevanza, ossia mentre nei primi due casi il punto di riferimento cruciale

era la confondibilita nei confronti del pubblico, cioè l'oggetto di tutela principale era il

consumatore, evitare che venisse ingannato, invece nel caso dei marchi di grande rilevanza

l'oggetto diretto della tutela, è il marchio, è il produttore del marchio di grande rilevanza, lo

si tutela al di là delle categorie dei prodotti. Qualsiasi contraffazione di qualsiasi marchio di

grande rilevanza di qualsiasi prodotto è possibile, perche viene tutelato in quanto tale. C'è un

cambiamento dell'oggetto di tutela.

CONTRATTI DI IMPRESA: rapporti contrattuali di cui un imprenditore si serve per l'esercizio

della sua attività, variano a seconda della tipologia di attività di cui si tratta.

Il panorama delle fonti è composto da quattro settori:

1. norme del codice civile, applicabili indiscriminatamente sia a coloro che non sono

imprenditori che a coloro che sono imprenditori; la regolamentazione di un rapporto

contrattuale non cambia sia che si tratti di un comune soggetto sia che si tratti di un soggetto

che svolge un'attività di impresa

2. contratti in cui la disciplina cambia se uno dei due, o tutte e due i soggetti sono imprenditori,

esistono norme diverse;

3. raporti contrattuali dove una o entrambe le parti sono imprenditori, è elemento costitutivo

del contratto : contratto vero e proprio

4. contratti di impresa previsti da leggi speciali, al di fuori del codice. Legge sulla filiazione

commerciale e legge sulla subfornitura nelle attivita produttive

ANALISI DEL CODICE CIVILE:

Prima categoria : non sono veri contratti d'impresa perche la normativa codicistica non implica

come presupposto l'esistenza dell'imprenditore, teoricamente si applica la normativa codicistica

indiscriminatamente sia a imprenditore sia a non imprenditori, la dottrina ritiene che queste

tipologie di contratto non possano essere considerate veri e propri contratti di impresa. Le categorie

sono : di trasporto, la spedizione, la mediazione . Le norme di queste categorie non fanno menzione

alla diversita delle parti (una imprenditore e una non imprenditore).

Seconda categoria: contratti dove le norme regolamentanti contengono una deroga alla disciplina

generale quando una delle parti è imprenditore, quindi le norme generali subiscono modifiche

quando una delle due parti è imprenditore. Queste norme sono:

Rapporto di rappresentanza e amministrazione art. 320 c.c comma 5 : "l'esercizio di una

• impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su

parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a

quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza." In questo articolo c'è una modifica del

contenuto giuridico del rapporto di rappresentanza quando si tratta dell'esercizio

dell'impresa commerciale.

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione art.371 c.c comma 1 numero 3:

• "compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore,

delibera : sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare leaziende commerciali,

che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. "

Esercizio di un'impresa commeriale da parte di un emancipato art.397 c.c comma 1-3 : "il

• minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se

è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. Il minore

emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo

gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio

dell'impresa."

Esercizio dell'impresa commerci

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiuliaFil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ronco Simonetta.