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PROBLEMA REGISTRABILITA' DEI MARCHI:
Dal principio della novità : ovvero che il marchio deve essere nuovo però deve avere potere
distintivo , da qui nasce il conflitto fra marchi registrati o fra marchi registrati e non registrati.
Questo principio della necessaria novità subisce dei temperamente perche il principio fondamentale
che bisogna sempre rispettare è quello della tutela del consumatore . La notorietà è comunque a
livello nazionale.
Elemento fondamentale è quello della percezione da parte del consumatore di un determinato
marchio .
Nell'ambito di un conflitto fra marchi registrati : un marchio già registrato e un marchio che deve
essere registrato , il produttore che vuole registrare il marchio puo farlo se è uguale ad un altro
marchio già registrato? Eistono 3 ipotesi :
1. marchio identico a quello registrato precedentemente per prodotti o servizi identici : qui c'è
un diviente assoluto perche se il marchio è identico e va a distinguere prodotti o servizi
identici, e quindi c'è identità in tutte e due i sensi, il marchio non puo essere registrato.
2. marchio identico per prodotti simili non identici o marchio simile per prodotti identici : in
questo caso l'ufficio marchi deve compiere una valutazione casistia , cioè deve valutare il
caso concreto e vedere secondo il principio della confondibilità presso il consumatore, se un
consumatore mediamente attento puo essere ingannato e quindi puo confondere un marchio
o un involucro
3. marchio uguale per prodotti nè identici nè simili, in questo caso esistono limitazioni
indirizzate a categorie specifiche di produttori; il divieto esiste solo per i marchi di grande
rinomanza o marchi notori (se un produttore di sanitari per il bagno vuole adottare il
marchio del cavallino rampante ì della ferrari puo farlo o no? No, perche il marchio della
ferrari è un marchio celebre). I produttori di marchi notori e di rinomanza hanno registrato
le liste di protezione cioè liste di prodotti simili in modo da impedire ad un altro soggetto di
registrare un marchio per un prodotto presente nelle liste di produzione.
Problema inverso: voglio registrare un marchio che al momento della registrazione risulta nuovo
perche nessuno ha mai registrato un marchio simile ma sul mercato c'è gia qualcuno che utilizza
sottobanco un marchio simile senza averlo registrato. Non sempre la presenza di un marchio non
registrato anteriormente costituisce impedimento alla registrazione di un marchio sucessiva.
Chi vuole registrare un marchio puo farlo senza problemi senza incontrare nessun ostacolo, però c'è
colui che per un numero X di anni ha gia utilizzato lo stesso marchio. In quale posizione si trovano
questi due soggetti? Uno annulla l'altro o possono convivere? Non è la prima ipotesi perche la
presenza di un marchio di fattonon impedisce la registrazione del marchio successivo e puo
continuare ad utilizzare il marchio di fatto, non viene considerato illecito, però avrà delle
limitazioni, ovvero potra utilizzare il marchio di fatto esclusivamente nella zona geografica dove i
prodotti contrassegnati dal marchio di fatto erano gia distribuiti, non potra espandersi. Se poi in
quest'ambito locale, il marchio ha acquisito una particolare rinomanza, fama, il titolare del marchio
registrato non puo proporre i suoi prodotti nella zona locale dove sono commercializzati i prodotti
contrassegnati dal marchio di fatto.
Non è detto che qualunque marchio perche nuovo possa essere registrato, deve essere caratterizzato
da potere distintivo. Ci sono alcune nicchie di segni e oggetti che hanno problemi nella
registrazione. È registrabile una musica come marchio? Si, poiche è possibile rappresentarlo
graficamente sul pentagramma. Altro problema consiste nel marchio olfattivo, non è possibile
registrare ome marchio di un prodotto un profumo anche se non è collegabile con l'oggetto e quindi
ci sarebbe potere distintivo ma non c'è aderenza alla norma che impone che il marchio debba essere
rappresentato graficamente.
Altro problema è il colore come marchio: se il colore è inserito all'interno di linee grafiche allora è
possibile che venga registrato; il colore stratto è piu difficile da registrare però ci sono stati casi in
cui la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilita di registrare colori astratti, uno di questi è il
rosso Valentino. È possibile registrare un colore astratto indicando codici cromatici che sono
contenuti in elenchi di carattere internazionale.
Altro fattore che incide sul marchio è il tempo, ossia passaggio di un certo numero di anni senza
l'utilizzazione del marchio causa la decadenza del marchio che sia per inutilizzo del marchio per
cinque anni .
STRUMENTI DI TUTELA : l'azione piu nota è l'azione di contraffazione regolata dal codice di
proprietà industriale e dalla direttiva comunitaria e si configura in tre modi diversi che
corrispondono sostanzialmente alle tre patologie relative all'uso di marchi identici o simili per
prodotti identici o simili.
Vediamo cosa può accadere qualora il titolare voglia agire con una azione di contraffazione:
1. Segno identico per prodotti o servizi identici : in questo caso il secondo marchio costituisce
contraffazione del marchio anteriormente registrato. Non è possibile la registrazione di
questo marchio, e chi decidesse di utilizzarlo anche senza registrarlo rischia di andare
incontro ad una azione di contraffazione. Probelma della consapevolezza dell'acquirente di
acquistare un prodotto taroccato scrimina o no? No, perchè non sono applicabili i rimedi
civilistici previsti dagli art. 1427 e 1497, però l'azione di contraffazione da parte del
produtore originale contro produttore contraffatore è assolutamente possibile.
2. Segno identico per prodotto affine, o segno simile per prodotto identico: si puo parlare di
contraffazione? Occorre l'esistenza di alcune condizione affinche si possa esperire azione di
contraffazione, prima di tutto occorre che ci sia la simultanea presenza sul mercato del
marchio anteriore e del marchio sucessivo, presenza che determina un rischio di confusione
per il pubblico. Il rischio di confusione ha un contenuto elastico, non è soltanto il concetto di
confusione in senso stretto ma è un rischio di associazione tra segni,
ovvero che questo rischio si ha quando il pubblico puo ritenere o che questi prodotti
provengano dalla stessa impresa oppure che questi prodotti provengono da un impresa
collegata a quella principale.
3. Marchi di grande rilevanza : sul piano della disciplina dell'azione di contraffazione questa è
accordata anche se l'uso del segno contraffatto avviene per prodotti non identici, non simili,
e per servizi diversi. C'è uno spostamento del ragionamento del legislatore nel caso di
marchi di grande rilevanza, ossia mentre nei primi due casi il punto di riferimento cruciale
era la confondibilita nei confronti del pubblico, cioè l'oggetto di tutela principale era il
consumatore, evitare che venisse ingannato, invece nel caso dei marchi di grande rilevanza
l'oggetto diretto della tutela, è il marchio, è il produttore del marchio di grande rilevanza, lo
si tutela al di là delle categorie dei prodotti. Qualsiasi contraffazione di qualsiasi marchio di
grande rilevanza di qualsiasi prodotto è possibile, perche viene tutelato in quanto tale. C'è un
cambiamento dell'oggetto di tutela.
CONTRATTI DI IMPRESA: rapporti contrattuali di cui un imprenditore si serve per l'esercizio
della sua attività, variano a seconda della tipologia di attività di cui si tratta.
Il panorama delle fonti è composto da quattro settori:
1. norme del codice civile, applicabili indiscriminatamente sia a coloro che non sono
imprenditori che a coloro che sono imprenditori; la regolamentazione di un rapporto
contrattuale non cambia sia che si tratti di un comune soggetto sia che si tratti di un soggetto
che svolge un'attività di impresa
2. contratti in cui la disciplina cambia se uno dei due, o tutte e due i soggetti sono imprenditori,
esistono norme diverse;
3. raporti contrattuali dove una o entrambe le parti sono imprenditori, è elemento costitutivo
del contratto : contratto vero e proprio
4. contratti di impresa previsti da leggi speciali, al di fuori del codice. Legge sulla filiazione
commerciale e legge sulla subfornitura nelle attivita produttive
ANALISI DEL CODICE CIVILE:
Prima categoria : non sono veri contratti d'impresa perche la normativa codicistica non implica
come presupposto l'esistenza dell'imprenditore, teoricamente si applica la normativa codicistica
indiscriminatamente sia a imprenditore sia a non imprenditori, la dottrina ritiene che queste
tipologie di contratto non possano essere considerate veri e propri contratti di impresa. Le categorie
sono : di trasporto, la spedizione, la mediazione . Le norme di queste categorie non fanno menzione
alla diversita delle parti (una imprenditore e una non imprenditore).
Seconda categoria: contratti dove le norme regolamentanti contengono una deroga alla disciplina
generale quando una delle parti è imprenditore, quindi le norme generali subiscono modifiche
quando una delle due parti è imprenditore. Queste norme sono:
Rapporto di rappresentanza e amministrazione art. 320 c.c comma 5 : "l'esercizio di una
• impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su
parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a
quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza." In questo articolo c'è una modifica del
contenuto giuridico del rapporto di rappresentanza quando si tratta dell'esercizio
dell'impresa commerciale.
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione art.371 c.c comma 1 numero 3:
• "compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore,
delibera : sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare leaziende commerciali,
che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. "
Esercizio di un'impresa commeriale da parte di un emancipato art.397 c.c comma 1-3 : "il
• minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se
è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore. Il minore
emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo
gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio
dell'impresa."
Esercizio dell'impresa commerci