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L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Nel nostro sistema codicistico non c'è una esplicita definizione di imprenditore commerciale, nonostante la relativa disciplina sia espressamente individuata. Infatti, la rubrica del capo III "delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione", a partire dall'art. 2188, evidenzia che le due nozioni non coincidono. Esiste una definizione di imprenditore soggetto a registrazione data dall'art. 2195, ma non c'è una definizione di imprenditore commerciale (come avviene per l'imprenditore agricolo con l'art. 2135) e confonde maggiormente la situazione il comma 2 dell'art. 2195: "Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". Quindi da un lato vengono distinte sul piano della definizione,

ma poi vengono riaccorpate nella disciplina applicabile, infatti la sezione III, che inizia dall'art. 2203, è intitolata: "Disposizioni particolari per le imprese commerciali". In relazione alla mancata nozione di imprenditore commerciale, una parte non trascurabile della dottrina ha sostenuto che la norma del 2195, anche se rubricata imprenditori soggetti a registrazione, è come se fosse rubricata imprenditori commerciali. L'argomento più forte a sostegno di tale tesi è dato dal comma 2 dell'art. 2195 in quanto, la disciplina dell'impresa commerciale e dell'impresa soggetta a registrazione sono del tutto equiparate, per cui la distinzione non ha alcun significato pratico o applicativo. Ma il grosso problema di questa tesi deriva da una serie di attività che non possono rientrare né nel 2195 né nel 2135, per cui ci potremmo trovare dinnanzi ad imprese di un terzo genere da identificare per poter stabilire

quale disciplina applicare.Un’altra tesi sostiene che la portata normativa dell’art. 2195 è insufficiente, cioè non basta adidentificare tutti gli imprenditori commerciali per cui bisognerebbe ragionare per sottrazione: nellanozione generale art. 2082 rientrano tutti gli imprenditori, mentre solo quelli agricoli sonoexdefiniti art. 2135 di conseguenza sono commerciali tutti gli altri. Questa soluzione risolve ilexproblema di collocare gli imprenditori che non possono essere classificati ai sensi dell’art. 2195.Questa ricostruzione residuale è ormai largamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza edi conseguenza per classificare un soggetto imprenditore commerciale le operazioni da compieresono due: verificare se il soggetto ha i requisiti di imprenditore art. 2082 ed escludere cheexl’attività sia agricola art. 2135.exTuttavia questa ricostruzione non è sempre stata del tutto pacifica in dottrina e

circolazione dei beni, le attività di trasporto, le attività bancarie o assicurative e altre attività ausiliarie delle precedenti. In sintesi, sono le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi e intermediarie della circolazione dei beni, le attività di trasporto, le attività bancarie o assicurative e altre attività ausiliarie delle precedenti.

Prescindendo dalle evoluzioni del registro delle imprese che ha visto l'estensione degli effetti dellapubblicità legale anche a soggetti che non sono imprenditori commerciali (ad esempio imprenditoriagricoli), nell'organizzazione sistematica del '42 l'art. 2195 introduce un'equiparazione sostanziale fra imprese soggette a registrazione ed imprese commerciali.

L'espressione del 2195 rispetto a attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi L'attività industriale è un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi dell'art. 2082 ha l'unica differenza nell'aggettivo industriale.

Sull'interpretazione di questa parola si è discusso molto e per taluni industriale si contrappone ad artigiano, dove per

industriale s'intende la produzione in serie, mentre artigiana è la produzione usuale o artistica. Questa suddivisione, già di per sé artificiosa, è stata privata di significato dall'evoluzione della nozione di impresa artigiana data dalle leggi speciali (comunque nel codice non è presente una disciplina specifica), mentre è soggetto ad una disciplina diversa dall'impresa industriale solo il piccolo imprenditore (se è soddisfatto il criterio della prevalenza). Intrinsecamente l'impresa industriale è considerata a tutti gli effetti un'attività commerciale, solo che se è organizzata come piccola impresa diviene soggetta ad una disciplina specifica. In questa logica la portata definitoria della qualificazione industriale non basta a distinguere il produttore artigiano da quello industriale, visto che le regole sono le stesse. In definitiva il riferimento alla qualità di industriale non allontana la

definizione di cui all'art. 2195, da quella di portata generale di cui all'art. 2082. Secondo alcuni, in relazione al punto 2) dell'art. 2195 (attività intermediaria nella circolazione dei beni), vi è uno specifico riferimento a coloro che si pongono come intermediari in senso stretto, cioè tra il produttore e il destinatario finale del bene, per cui, secondo questa ricostruzione, sarebbero imprenditori commerciali solo quelli che vendono dopo aver acquistato e non anche coloro che vendono beni raccolti in natura (ad esempio le imprese estrattive). Ma una definizione così restrittiva lascia fuori una serie di fenomeni estremamente rilevanti. In realtà un'attività intermediaria nella circolazione dei beni o un'attività scambio di beni e servizi sono sostanzialmente la medesima cosa. L'unica, teorica, divergenza potrebbe essere solo quella di un'attività di scambio senza intermediazione che dovrebbe

Rientrare nel 2082, ma non nel 2195. Vi è stata anche una tesi che ha voluto ulteriormente qualificare in senso definitorio il 2195 facendo leva sul rilievo che l'attività industriale di produzione di beni e servizi sembrerebbe implicare necessariamente un processo di trasformazione, così il produttore industriale sarebbe quello manifatturiero in senso stretto, cioè colui che prende le materie prime e le trasforma ricavandone un prodotto finito destinato alla vendita.

Alcuni autori, riconducibili a quelli che sostengono che l'art. 2195 abbia una portata normativa, ricavano la categoria delle imprese civili. Per questi l'aggettivo industriale qualifica imprenditori commerciali esclusivamente chi realizza processi industriali di trasformazione e di contro lascia fuori dalla definizione di imprenditore commerciale una serie di soggetti (le imprese civili) che destinano al mercato un prodotto, senza un processo industriale di trasformazione.

Trasformazione di materie prime. Ad esempio le imprese estrattive (minerarie, petrolifere, uranio, ecc.). Con questa tesi, per dette imprese viene esclusa la tutela dei terzi, la certezza della documentazione contabile, la celerità di accertamento delle ragioni dei crediti dei terzi e di trasparenza dell'attività.

Nel caso delle imprese estrattive esistono profili di tutela dei terzi estremamente importanti e si andrebbe contro la ratio del sistema delle norme sull'impresa commerciale che invece tutelano i terzi e già solo per questo è un'interpretazione da respingere.

Alla luce della irrilevanza dei tentativi dottrinali rivolti ad attribuire un autonomo rilievo alla definizione dell'art. 2195, si ritiene più accettabile la ricostruzione al contrario, anche perché sostenendo che il 2195 identifica attività commerciali e il 2135 le attività agricole, rimarrebbero fuori una serie di imprese (quelle produttrici senza

trasformazioni o che non effettuanointermediazione, i mediatori in affari agricoli, le attività ausiliarie delle precedenti, ecc.) e in questaipotesi non sarebbe chiaro quale disciplina applicare.

In tutto il codice e neppure nei lavori preparatori che hanno portato alla sua stesura, non esistetraccia di questo terzo genere definita da alcuni impresa civile (estrattive, agenzie matrimoniali,ecc.). Pur apprezzando la finezza argomentativa alla base di questa teoria, in definitiva sembra piùcoerente l’altra per la quale è impresa commerciale quella che avendo i requisiti di cui all’art. 2082non sia classificabile come agricola ai sensi dell’art. 2135.

Il significato da attribuire all’elenco contenuto nell’art. 2195 è un retaggio storico che rappresentaquasi un omaggio del legislatore codicistico al codice di commercio.

infatti una norma del 1882 sugli atti di commercio riportava un elenco sostanzialmente identico. Oggi lo statuto generale dell'imprenditore commerciale (le norme in tema di segni distintivi, consorzi, azienda e sulla concorrenza) comprende le regole sulla rappresentanza commerciale, dalla disciplina delle scritture contabili ed infine da quelle sulle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo). LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Il codice civile contiene una disciplina generale della rappresentanza (artt. 1387 - 1400), che consente ad un soggetto di agire in nome e per conto di un altro per svolgere atti o affari. Nel sistema della rappresentanza in generale: Colui che ha contrattato come rappresentante senza "averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo (art. 1398) contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto". Ciò significa che ilcontratto non è valido, non produce alcun effetto e il terzo contraente in buonafede potrà al più chiedere i danni al per aver confidato s
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
69 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Caterino Daniela.