Gruppi di società
I collegamenti tra società costituiscono un fenomeno diffuso nella realtà socio-economica: il collegamento può riguardare i rapporti tra società che operano in posizione di autonomia o può realizzare un rapporto di dipendenza tra una società ed un'altra. Figure di collegamento che si realizzano nei rapporti tra società autonome sono quelle che vanno sotto il nome di partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e società collegate; figure di collegamento del secondo tipo invece sono quelle che si realizzano nel fenomeno del controllo.
Tutte queste figure rilevano in quanto importano il determinarsi di una posizione di potere di una società in un’altra o di una posizione di potere reciproca tra le due società; nella posizione di controllo questa posizione di potere è tale che la società controllante determina integralmente la politica economica della società controllata.
Da tale posizione di potere deriva la possibilità di un coordinamento dell'azione economica di più organizzazioni giuridicamente autonome. Ma questa posizione di per sé non è un presupposto sufficiente. Occorre un ulteriore elemento economico di natura sostanziale: cioè un elemento economico che, collegando le singole imprese, consenta un’azione di gruppo e la prosecuzione di un interesse di gruppo contemporaneamente all'azione delle singole società e alla prosecuzione dell’interesse di ciascuna di esse.
Società collegate
Dalle società controllate vanno tenute distinte le società collegate, cioè quelle sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole ma non dominante. Questa nozione si volge soprattutto ai rapporti intercorrenti tra più società e non è quindi utilizzabile, a differenza di quanto avviene con quella di partecipazione rilevante, nel caso di partecipazione da parte di una persona fisica. Ciò si spiega in quanto tale nozione assume rilievo esclusivamente ai fini della disciplina del bilancio.
Variando la normativa in tema di bilancio, varia anche la nozione stessa di società collegata. Nel sistema introdotto con la legge del 1974, ove si trattava della prescrizione che al bilancio della società fosse allegato un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalle società collegate, era logico che la misura della partecipazione atta ad individuare un collegamento tra società fosse determinata con riferimento all’intero capitale sociale e quindi anche alle azioni prive di diritto di voto.
Però nel sistema derivato dall’attuazione delle direttive comunitarie in tema di bilancio, si adotta una prospettiva diversa. Perciò la nozione è ora imperniata sul concetto di influenza notevole e, nello stabilire un criterio presuntivo per il suo accertamento, non si fa più riferimento alla partecipazione al capitale, ma alla quota di voti di cui si può disporre nell'assemblea ordinaria. Inoltre non si prevedevano ipotesi di collegamento indiretto. Essa si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato, direttamente o indirettamente, almeno 1/5 dei voti, ovvero 1/10 se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Società controllate
Dall’art. 2359 cc e da una serie di definizioni contenute in leggi speciali, possiamo ricavare che la società controllata è la società che si trova, direttamente o indirettamente, sotto l’influenza dominante di altra società (controllante), che è perciò in grado di indirizzarne l’attività. L’azione della società controllata può essere concretamente determinata dalla società o ente controllante. Il controllo esprime una particolare posizione per effetto della quale, un soggetto è in grado di improntare con la propria volontà l’attività economica di altra società.
Questa situazione può verificarsi per cause diverse: può derivare da una partecipazione maggioritaria al capitale della società; può derivare da una partecipazione minoritaria, la quale tuttavia consenta di far prevalere la propria volontà nell’assemblea ordinaria e quindi di imprimere l’indirizzo amministrativo della società; può derivare inoltre da particolari vincoli contrattuali che assicurano a un soggetto la direzione amministrativa della società.
- Controllo azionario di diritto. È controllata la società in cui un’altra società dispone di più della metà delle azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. La società controllante è quindi in grado di nominare gli amministratori della controllata.
- Controllo azionario di fatto. È società controllata la società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria. Questa ipotesi può verificarsi sia perché la società controllata ha emesso azioni a voto limitato o addirittura prive del diritto di voto, come le azioni di risparmio, sia perché in conseguenza di una distribuzione molto frazionata del capitale della società e del disinteresse degli azionisti, è sufficiente una minoranza organizzata talora esigua per amministrare la società e dirigerne l’attività.
- Controllo contrattuale. Si considerano controllate le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Es. la società A fornisce alla società B materie prime, non agevolmente sostituibili con altre. Questa ipotesi si verifica quando sulla base di rapporti contrattuali, l’amministrazione della società è affidata sostanzialmente al finanziatore, affittuario o fornitore.
La dottrina distingue queste diverse ipotesi, contrapponendo un controllo interno (che si attua tramite la partecipazione sociale), ad un controllo esterno (che si attua sulla base di un rapporto contrattuale); un controllo di diritto (che si attua in conseguenza ad una partecipazione la quale giuridicamente attribuisce la maggioranza dei voti nella assemblea ordinaria) a un controllo di fatto (che consegue da una partecipazione che solo di fatto, cioè in conseguenza del disinteresse degli azionisti, permette di far valere la propria volontà nella assemblea).
Controllo azionario indiretto. Ai fini del controllo azionario (di diritto o di fatto) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi. Il controllo azionario può quindi essere non solo diretto ma anche indiretto. Es. se A controlla B che a sua volta controlla C, quest’ultima si considera controllata indirettamente.