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LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’
La differenza tra la nuova disciplina generale e quella relativa al conflitto di interessi si nota in
vari punti, e sotto vari aspetti.
Ferma restando l’azione di risarcimento danni spettante alla società controllata, è stabilito che
le società che violano i principi di corretta gestione delle società soggette alla loro attività di
direzione e coordinamento sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il
pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei
confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale (art.
2497 1° comma cc). Tale responsabilità viene però esclusa quando il pregiudizio sia venuto
meno alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento oppure sia
stato integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
È chiara dunque l’adozione di una differente prospettiva la quale, a differenza di quanto
avviene in tema di disciplina del conflitto di interessi, non considera il singolo comportamento,
ma l’intera attività.
Perciò la tutela non è in primo luogo ricercata sul piano reale dell’invalidità dell’atto, ma su
quello di un obbligo di risarcimento nei confronti dei soci e dei creditori. Ad essi è concesso di
agire direttamente nei confronti della società o ente che esercita l’attività di direzione e
coordinamento, in definitiva della società controllante.
Risultano chiare quindi le peculiarità di questa azione risarcitori che, in particolare quando
esercitata dai soci, parrebbe smentire il principio secondo cui una loro azione individuale non è
consentita quando il danno subito è conseguenza solo indiretta del pregiudizio patrimoniale
sofferto dalla società cui partecipano. Ciò si spiega sul piano pratico in quanto se il risarcimento
avvenisse a favore della controllata, conseguenza sarebbe che la medesima controllante,
partecipando anche essa a questa ultima, verrebbe a risarcire pro quota anche se stessa per il
danno da lei procurato. E si spiega per una caratterizzazione della vicenda in virtù della quale
sono diversamente valutati da un lato gli interessi di chi esercita l’attività di direzione e
coordinamento dall’altro quelli dei suoi soci di minoranza ( soci esterni) e dei suoi creditori.
Ancora per la specificità del contesto rappresentato dalla realtà di gruppo si spiega la
disposizione del 2 comma dell’art 2497 cc il quale stabilisce che rispondono in solido con la
capogruppo sia coloro che abbiano preso parte al fatto lesivo (es. amministratori della
capogruppo), sia coloro che ne abbiano consapevolmente tratto beneficio (es. altre società del
gruppo) nei limiti del vantaggio conseguito.
Si tratta di una regola volta a permettere ai soci ed ai creditori di una società, danneggiata da
scorrette politiche di gruppo, di agire direttamente nei confronti di una altra società che le
stesse politiche hanno invece arricchito: una società che dunque, in quanto soggetta alla
medesima attività di direzione e coordinamento, deve essere risarcita del danno proveniente
non da una singola operazione, ma derivante dalla intera attività complessivamente
considerata.
Sempre in questa prospettiva si comprende la regola contenuta nel 3 comma dell’art 2497 cc,
che subordina l’azione del socio e dei creditori sociali nei confronti della società o dell’ente che
esercita l’attività di direzione e coordinamento al fatto di non essere stati soddisfatti dalla
società ad essa soggetta. Essa in effetti non attribuisce al socio o creditore una vera e propria
pretesa nei confronti della controllata. Essa, però, in quanto riconosce alla controllata la facoltà
di soddisfare i propri soci e creditori, sembra delineare la situazione incongrua in cui sia la
stessa società soggetta all’attività di direzione e coordinamento, quella cioè direttamente
danneggiata dall’esercizio scorretto di tale attività, a soddisfare coloro che tale danno
sopportano solo indirettamente, vale a dire i suoi soci e creditori.
L’azione esercitata dai soci e dai creditori sociali è azione diretta e non surrogatoria di quella
che eventualmente spetta alla società controllata, per cui il risarcimento dei danni spetta
direttamente ai primi e non alla seconda. Tuttavia, poiché il danno subito dai soci o dai
creditori della società controllata è un riflesso del danno subito da quest’ultima, l’azione di
risarcimento danni nei confronti della capogruppo è esperibile solo se essi non sono stati
soddisfatti dalla società controllata. L’azione risarcitoria esercitata dai soci, potrebbe smentire il
principio secondo cui una loro azione individuale non è consentita quando il danno subito è solo
conseguenza indiretta del pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società cui partecipano.
La soluzione si comprende considerando la posizione assunta dai soci esterni entro la società
controllata: una posizione che giustifica l’eventualità di una soddisfazione dei propri interessi
patrimoniali anche mediante misure che realizzano un trasferimento di ricchezza dalla società
a loro stessi.
Diritto di recesso
Un’ulteriore novità della riforma del 2003 è il riconoscimento del diritto di recesso ai soci di una
società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento in presenza di eventi riguardanti la
società capogruppo.
A) Questo diritto di recesso è riconosciuto ai soci di una società non quotata che entra a far
parte di un gruppo o ne esce, se ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio
dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto.
B) E’ inoltre riconosciuto quando la capogruppo delibera una trasformazione che comporta il
mutamento del suo scopo sociale (es. da società in associazione) o un cambiamento
dell’oggetto sociale, tale da alterare le condizioni economiche della società controllata.
C) E’ infine riconosciuto quando il socio della controllata abbia esercitato nei confronti della
capogruppo l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 quater cc ed abbia ottenuto una
sentenza di condanna esecutiva.
Una specifica disciplina è poi dettata per i finanziamenti concessi alle società controllate dalla
capogruppo o da altri soggetti alla stessa sottoposti (art. 2497 quinquies cc), al fine di evitare
che un eccessivo indebitamento danneggi i creditori sociali. Infatti qualora i finanziamenti siano
stati concessi in un periodo in cui risulta eccessivo uno squilibrio eccessivo di indebitamento
della società controllata rispetto al suo patrimonio netto, oppure tale società versi in una
situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, il loro rimborso è
postergato alla soddisfazione degli altri creditori sociali, e se avvenuto nell’anno precedente
alla dichiarazione di fallimento , deve essere restituito.
Pubblicità: la legge prevede specifici adempimenti pubblicitari, volti a segnalare all’intero
mercato il fatto stesso di essere soggetti ad attività di direzione e coordinamento, vale a dire
l’appartenenza ad un gruppo, inoltre la legge prescrive alla società di indicare negli atti e nella
corrispondenza la società che esercita nei suoi confronti l’attività di direzione e coordinamento
e di iscriversi in una apposita sezione del registro delle imprese. Inoltre la legge richiede
un’integrazione del contenuto delle scritture contabili della società soggetta alla attività di
direzione e coordinamento; i suoi amministratori devono indicare in essa anche i rapporti
intercorsi con chi esercita tale attività e con le altre società ad essa soggette, come pure
l’effetto che l’attività ha avuto sull’esercizio della impresa e sui suoi risultati.( 2497 bis).
RESPONSABILITA’ PER LE OBBLIGAZIONI DELLE SINGOLE SOCIETA’
L’unità della impresa economica, nonostante l’autonomia giuridica delle singole organizzazioni
sociali, la strumentalità di queste rispetto alla politica di gruppo, la posizione di controllo della
società capogruppo, avevano posto alla attenzione dei giuristi il problema della responsabilità
del gruppo per le obbligazioni sociali assunte dalle singole società nell’esercizio della loro
attività di impresa.
Questo problema è stato prospettato sotto due profili fondamentali: quello della simulazione e
quello dell’imprenditore occulto. Sotto il primo profilo, si assume che la creazione di una
distinta persona giuridica è una mera apparenza, non rispondente all’effettiva volontà della
società capogruppo, che vuole rimanere e rimane padrona assoluta del patrimonio della società
dipendente e della sua attività; che di conseguenza deve tenersi conto della realtà e non dello
schermo artificiosamente creato e trarre da questo tutte le conseguenze che per legge ne
derivano. Sotto il secondo profilo si assume invece che l’autonomia giuridica delle società
dipendenti non vale a sottrarre la società madre alla responsabilità che consegue all’esercizio
dell’attività, in quanto questa responsabilità non è legata alla spendita del nome, ma dipende
dal potere di iniziativa, del quale costituisce la contropartita. Imprenditore nel fenomeno di
gruppo è la società madre e pertanto su questa ricade quella responsabilità che la legge fa
derivare dall’esercizio della attività di impresa.
Queste tesi non hanno trovato accoglimento da parte della dottrina e della giurisprudenza, la
cui tendenza assolutamente prevalente è nel senso di escludere una responsabilità di gruppo.
Per tutte le società di capitali può infatti affermarsi che la società è solo uno strumento per la
realizzazione dell’interesse dei soci. Non basta affermare un rapporto di dipendenza economica
per eliminare le conseguenze che derivano dall’autonomia giuridica, perché questo rapporto di
dipendenza economica è caratteristica costante di tutte le società, nelle quali è sempre dato
individuare una posizione di controllo. Quindi NON VI E’ UNA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’
CONTROLLANTE PER LE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA’ CONTROLLATA. Manca ancora oggi una
disciplina del gruppo insolvente. Può tuttavia trovare applicazione la regola
dell’amministrazione straordin