DIRITTO COMMERCIALE
Diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha
per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa. È il diritto
privato delle imprese.
È un diritto speciale fondato sui propri ed unitari
1. principi ispiratori
È un diritto tendente all’uniformità internazionale
2. È un diritto in continua evoluzione.
3.
SINTESI SULL’IMPRENDITORE
ART. 2082 del codice civile (cc) :È imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni e servizi.
L’art 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere
perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle
norme del codice civile. L’impresa è un’attività
caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche
modalità di svolgimento.
Requisiti minimi Altri requisiti
Organizzazione Liceità dell’attività svolta
Economicità Scopo di lucro
Professionalità Destinazione al mercato di
beni o servizi prodotti
Lo scopo dell’attività produttiva è la produzione o lo
scambio di beni e servizi, cioè produzione di ricchezza. È
irrilevante la natura di beni o servizi prodotti o scambiati ed
il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È
irrilevante inoltre che l’attività costituisca anche godimento
di beni preesistenti. NON È IMPRESA L’ATTIVITÀ DI MERO
GODIMENTO.
Un’attività può però costituire allo stesso tempo godimento
dei beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi.
IMPRESA ILLECITA: la qualità d’imprenditore deve essere
riconosciuta anche quando l’attività
produttiva svolta è ILLECITA.
Nonostante le sanzioni amministrative e\o penali, per chi
viola la legge si applicano le norme che tutelano i creditori
di un imprenditore commerciale; ma l’imprenditore illecito
non è tutelato nei confornti di terzi per il principio che: “da
un comportamento illecito non possono mai derivare effetti
favorevoli per il suo autore”.
L’ORGANIZZAZIONE. IMPRESA E LAVORO
Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego
coordinato di fattori produttivi, senza l’impiego cioè di
CAPITALE e LAVORO propri e\o altrui. L’imprenditore un
complesso produttivo di beni e persone. ART
2555 cc : Azienda è un complesso di beni organizzati per
l’esercizio dell’impresa
È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui
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Riassunto: L'imprenditore, Diritto commerciale
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Appunti di diritto commerciale
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Riassunto esame Diritto commerciale, prof. Righini, libro consigliato Manuale di Diritto commerciale, Campobasso
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