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DIRITTO COMMERCIALE

Diritto commerciale è quella parte del diritto privato che ha

per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa. È il diritto

privato delle imprese.

È un diritto speciale fondato sui propri ed unitari

1. principi ispiratori

È un diritto tendente all’uniformità internazionale

2. È un diritto in continua evoluzione.

3.

SINTESI SULL’IMPRENDITORE

ART. 2082 del codice civile (cc) :È imprenditore chi esercita

professionalmente un’attività economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni e servizi.

L’art 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere

perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle

norme del codice civile. L’impresa è un’attività

caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche

modalità di svolgimento.

Requisiti minimi Altri requisiti

Organizzazione Liceità dell’attività svolta

Economicità Scopo di lucro

Professionalità Destinazione al mercato di

beni o servizi prodotti

Lo scopo dell’attività produttiva è la produzione o lo

scambio di beni e servizi, cioè produzione di ricchezza. È

irrilevante la natura di beni o servizi prodotti o scambiati ed

il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È

irrilevante inoltre che l’attività costituisca anche godimento

di beni preesistenti. NON È IMPRESA L’ATTIVITÀ DI MERO

GODIMENTO.

Un’attività può però costituire allo stesso tempo godimento

dei beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi.

IMPRESA ILLECITA: la qualità d’imprenditore deve essere

riconosciuta anche quando l’attività

produttiva svolta è ILLECITA.

Nonostante le sanzioni amministrative e\o penali, per chi

viola la legge si applicano le norme che tutelano i creditori

di un imprenditore commerciale; ma l’imprenditore illecito

non è tutelato nei confornti di terzi per il principio che: “da

un comportamento illecito non possono mai derivare effetti

favorevoli per il suo autore”.

L’ORGANIZZAZIONE. IMPRESA E LAVORO

Non è concepibile attività d’impresa senza l’impiego

coordinato di fattori produttivi, senza l’impiego cioè di

CAPITALE e LAVORO propri e\o altrui. L’imprenditore un

complesso produttivo di beni e persone. ART

2555 cc : Azienda è un complesso di beni organizzati per

l’esercizio dell’impresa

È imprenditore anche chi opera senza utilizzare altrui

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cristina 93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Giampaolino Carlo Felice.
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