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CREDITORI PERSONALI DEI SOCI
Il patrimonio sociale è aggredibile dai creditori personali dei soci? Il patrimonio sociale è insensibile alle
obbligazioni personali ed intangibile da parte dei creditori di questi ultimi (autonomia patrimoniale). Per lo
stesso motivo, vige il divieto di compensazione di un debito con la società con un credito verso un socio
(finirebbe per soddisfarsi sul patrimonio di quest’ultima).
Come avviene quindi la tutela dei creditori personali? Il creditore può o far valere i propri diritti sugli utili
spettanti al socio suo debitore, o compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella
liquidazione (es divieto di vendita).
Nelle ss e snc irregolari, inoltre, il creditore personale può anche chiedere la liquidazione della quota del
suo debitore, provando però che gli altri suoi beni non siano sufficienti a soddisfare i suoi crediti
(sussidiarietà): a quel punto, il socio debitore è escluso di diritto dalla società, che è tenuta a versare entro
3 mesi al creditore una somma di denaro corrispondente alla quota. 27
Nelle snc regolari, invece, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota
finché dura la società: potrà farlo solo alla scadenza della società fissata nell’atto (che dovrà per questo
essere ragionevole). Se i soci dovessero prorogare la società per iscritto, i creditori hanno il diritto di
opporsi; se vi è una proroga tacita, il creditore può chiedere la liquidazione della quota (come nelle ss).
AMMINISTAZIONE DELLA SOCIETA’
Cosa si intende con amministrazione della società? L’amministrazione della società è l’attività di gestione
dell’impresa sociale. Essa incorpora il potere gestorio (potere di compiere tutti gli atti in rapporto di mezzo
a fine rispetto all’attività d’impresa; attività amministrativa interna) e il potere di rappresentanza (potere di
agire nei confronti dei terzi in nome della società; attività amministrativa esterna).
A chi spetta in generale l’amministrazione della società? Il principio generale è quello per cui ogni socio
illimitatamente responsabile è amministratore della società. L’atto costitutivo può poi limitare
l’amministrazione solo ad alcuni soci. In successiva sede, il potere di amministrazione potrà poi essere
esteso ad altri soci, ma il legislatore non specifica se debba avvenire all’unanimità o a maggioranza in base
alla partecipazione agli utili (opzione sostenuta da Campobasso).
Come avviene la revoca dei soci amministratori? E’ possibile revocare il potere di amministrazione, ma le
modalità dipendono se essi sono stati nominati come tali nell’atto costitutivo o con atto separato.
Revoca di amministratore nominato nel contratto sociale: la scelta deve essere decisa dagli altri soci
all’unanimità (se non diversamente convenuto) e può avvenire solo per giusta causa (non definita dal
legislatore, ma nella giurisprudenza è prevalsa la definizione come incrinatura del rapporto fiduciario, es
utilizzare la cassa per interessi propri).
Revoca di amministratore nominato per atto separato: avviene secondo le norme del mandato, ossia è
revocabile anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni (è incerto se la votazione è
all’unanimità o a maggioranza, ma Campobasso ancora opta per la seconda).
a
NB: Per entrambi i tipi di amministratori, la revoca per giusta causa può essere disposta dal tribunale su
ricorso anche di un solo socio.
Quali poteri, doveri e diritti hanno gli amministratori? L’art 2260 stabilisce che essi seguono le norme sul
mandato, anche se in realtà i poteri sono più ampi di quelli di un mandatario generale:
Poteri: possono svolgere tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale (non solo l’ordinaria amministrazione
come i mandatari) e rimangono loro preclusi solo gli atti di modificazione del contratto sociale.
Doveri: legali (per le snc essi devono tenere le scritture contabili e provvedere agli adempimenti
pubblicitari) e statutari; essi hanno il dovere di informare i soci sull’amministrazione e a gestire la società
con la diligenza del buon padre di famiglia.
Diritti: Essi hanno diritto al compenso, anche in forma di una più elevata partecipazione agli utili.
Responsabilità: essi sono solidalmente responsabili verso la società e sono tenuti al risarcimento dei
danni (a meno che non provino di essere esenti da colpa). La responsabilità si prescrive in 5 anni.
Come avviene concretamente l’amministrazione? Esistono due modalità possibili:
Amministrazione disgiuntiva: si applica se non disposto diversamente (regime legale-residuale); ogni
socio amministratore può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrino nell’oggetto sociale
senza dover chiedere consenso o parere o ad informare preventivamente gli altri soci. Ciò nonostante, è
permesso agli altri amministratori di esercitare il diritto di opposizione prima che l’azione sia stata
compiuta: in questo caso, il potere decisorio si paralizza e decide la maggioranza dei soci (amministratori
E NON), determinata secondo la parte di utili attribuita ad ogni socio. L’atto costitutivo può però
prevedere che la risoluzione dei contrasti venga deferita a uno o più terzi (clausola di arbitraggio). 28
Amministrazione congiuntiva: deve essere espressamente convenuta nel patto sociale; con essa, è
necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. L’atto
costitutivo può però prevedere anche che il consenso sia solo a maggioranza, secondo la parte attribuita
a ciascuno dei soci. E’ riconosciuto però ai singoli amministratori il potere di agire individualmente
quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
a
NB: Le due tipologie di amministrazione possono essere combinate: per determinate operazioni può essere
prevista la disgiuntiva, per altre la congiuntiva all’unanimità, per altre ancora la congiuntiva a maggioranza.
Come è regolato il potere di rappresentanza? La rappresentanza è sia sostanziale (potere di spendere
validamente il nome dell’impresa) sia processuale (potere/obbligo di rappresentare la società nei giudizi,
come attore o come convenuto).
In mancanza di diversa disposizione, la rappresentanza spetta a ciascun amministratore, disgiuntamente
(firma disgiunta: ogni amministratore può stipulare atti in nome della società) o congiuntamente (firma
congiunta: tutti i soci devono partecipare alla stipulazione, scegliendo all’unanimità o a maggioranza) a
seconda che in un modo o nell’altro sia stata conformata l’amministrazione. L’atto statutario può però
prevedere anche altre forme, ad esempio escludendo ad alcuni amministratori il potere di rappresentanza
o diverse modalità di esercizio (es atti di ordinaria amministrazione: firma disgiunta; straordinaria
amministrazione: congiunta), anche in modo diverso dalle modalità di amministrazione (ad es, firma
congiunta per certi atti, anche se la loro amministrazione è disgiunta).
Come tutelare i terzi di fronte ad esclusioni del potere di rappresentanza ai soci? Il problema è risolto
Nelle snc regolari attraverso lo strumento della pubblicità legale: non sono opponibili ai terzi limitazioni
di rappresentanza che non siano iscritte a Registro delle imprese (a meno che non si provi che i terzi ne
hanno avuto comunque effettiva conoscenza). Nelle società semplici, con il recente regime di pubblicità
legale (dal 1002), le limitazioni originarie sono sempre opponibili perché iscritte a registro; le limitazioni
successive devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (in mancanza, si deve provare
che i terzi ne erano comunque a conoscenza).
Nelle snc irregolari, la mancata registrazione si ritorce contro i soci attraverso una maggiore tutela dei
terzi: i patti modificativi del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che non si
provi che questi ne erano a conoscenza.
Quale disciplina regola infine i soci non amministratori? I soci non amministratori hanno il potere di
informazione e controllo: essi hanno diritto a regolari notizie sullo svolgimento degli affari sociali, a
consultare i documenti relativi all’amministrazione e ad ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.
Nelle società in nome collettivo, TUTTI i soci (amministratori e non) hanno lo specifico obbligo di non
esercitare o partecipare come socio illimitatamente responsabile un’attività concorrente con quella della
società: pensa è il risarcimento dei danni e la possibilità per gli altri soci all’esclusione del socio. Questo
divieto è derogabile su volontà degli altri soci o, di fatto, se preesisteva al contratto sociale e gli altri soci ne
erano a conoscenza.
Nelle sas, sui soci accomandanti (mai amministratori) vige il divieto di immistione: è precluso ogni potere
decisionale o qualunque partecipazione o condizionamento delle decisioni sociali. Essi possono però
compiere atti di rappresentanza sostanziale, ma solo in forza di procura speciale per singoli affari. Se
l’accomandante viola il divieto di immistione, egli risponderà ai terzi illimitatamente e solidalmente per
tutte le obbligazioni sociali (passate, presenti e future) e, in caso di fallimento, sarà dichiarato fallito come
gli accomandatari (ma, NB, non diventa accomandatario, né ha diritto di amministrare). Tutto ciò a meno
che l’atto non sia ratificato dagli amministratori. Inoltre, l’accomandante che violi il divieto è esposto alla
potenziale esclusione dalla società su decisione a maggioranza degli altri soci (accomandanti e
accomandatari), a meno che l’atto non sia stato autorizzato o ratificato dagli amministratori. La società non
risponde degli atti degli accomandanti, a meno di procura speciale o di ratifica.
Agli accomandanti sono riconosciuti anche alcuni altri diritti: 1) Partecipare alla nomina e revoca degli
amministratori (serve il consenso di tutti gli accomandatari e l’approvazione a maggioranza degli
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accomandanti in base al capitale da essi sottoscritto); 2) Prestare opera nell’impresa; 3) dare pareri per
determinate operazioni; 4) compiere atti di ispezione e controllo ed è opinione prevalente che essi abbiano
il diritto di concorrere all’approvazione del bilancio.
a
a
MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO
Come si modifica l’atto costitutivo della società? Nelle ss e snc, il contratto sociale può essere modificato
solo con il consenso di tutti i soci, se non è stato convenuto div