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Capitolo 11: La società per azioni: caratteri generali e costituzione

Nozione e caratteri essenziali. La società per azioni forma con la società in accomandita per azioni e con la società a responsabilità limitata la categoria della società di capitali. Ed è una società di capitali nella quale:

  1. A) per l'obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2325, 1 comma), autonomia patrimoniale;
  2. B) la partecipazione sociale è rappresentata da azioni (art. 2346, 1 comma, nuovo testo).

Il primo dato differenzia la società per azioni dalla società in accomandita per azioni, nella quale vi è una categoria di soci responsabili solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, anche se le quote di partecipazione sociale sono rappresentate da azioni. Il secondo dato differenzia la società per azioni dalla società a responsabilità limitata, in cui le

Le quote di partecipazione non sono rappresentate da azioni. La società per azioni è la società più importante per la sua ampia diffusione, e perché è la forma prescelta dalle imprese di media e grande dimensione a capitale sia privato sia pubblico. I suoi caratteri essenziali sono:

  • PERSONALITÀ GIURIDICA. La società per azioni, in quanto società dotata di personalità giuridica, è dotata di piena e perfetta autonomia patrimoniale.
  • RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI. I soci e tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali; di queste risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2325, 1 comma). I creditori della società per azioni possono quindi fare affidamento solo sul patrimonio sociale per soddisfarsi. Tuttavia il legislatore predispone alcune forme di tutela: un capitale sociale minimo per la costituzione della società e una

disciplina specifica per la riduzione del capitale sociale. ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA. La responsabilità illimitata dei soci trova contrappeso nell'organizzazione di tipo corporativo della società per azioni: cioè in un'organizzazione basata sulla necessaria presenza di tre distinti organi: assemblea, amministratori e collegio sindacale. Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo; ha solo il diritto di voto. Il funzionamento dell'assemblea è poi dominato dal principio maggioritario e il peso di ogni socio in assemblea è proporzionato alla quota di capitale sottoscritto ed al numero di azioni possedute.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE RAPPRESENTATE DA AZIONI. Dato caratterizzante è che le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da partecipazioni- tipo omogenee e standardizzate. Infatti, le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

(art. 2348, 1° comma).

2. Il procedimento.

La costituzione della società per azioni si articola attualmente in due fasi essenziali:

a) stipulazione dell'atto costitutivo per atto pubblico;

b) iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società per azioni acquista la personalità giuridica (art. 2331, 1° comma) e viene ad esistenza. È stata soppressa la fase intermedia dell'omologazione dell'atto costitutivo da parte dell'autorità giudiziaria, controlli oggi svolti dal notaio che redige l'atto costitutivo.

3. La stipulazione dell'atto costitutivo.

La stipulazione dell'atto costitutivo può a sua volta avvenire secondo due diversi procedimenti:

A) stipulazione (o costituzione) simultanea, dove l'atto costitutivo è stipulato immediatamente da coloro che assumono l'iniziativa per la costituzione della società.

(soci fondatori). E tali socisottoscrivono integralmente il capitale sociale iniziale.

B) stipulazione (o costituzione) per pubblica sottoscrizione (artt.2333-2336), dove si arriva allastipulazione dell'atto costitutivo al termine di una complesso procedimento che consente la raccoltafra il pubblico del capitale iniziale sulla base di un programma predisposto da coloro che assumonol'iniziativa (promotori). La costituzione per pubblica costituzione si articola in quattro fasi:

  1. I promotori predispongono un programma della costituenda società, il quale deve indicarel'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto costitutivo, l'eventuale partecipazione deipromotori agliutili e il termine in cui l'atto costitutivo deve essere stipulato. Il programma, con le firme autenticatedei promotori, deve essere depositato presso un notaio prima di essere reso pubblico;
  2. Si apre la fase delle adesioni al programma con le sottoscrizioni delle azioni,

che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Una volta sottoscritto integralmente il capitale sociale, i promotori assegnano un termine ai sottoscrittori, non superiore ai 30 giorni, per il versamento del 25% del capitale sottoscritto.

3. completato il versamento del 25 % del capitale sottoscritto, i promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori che:

  1. accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
  2. delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, che non sia già stato fissato nel programma;
  3. delibera sulla riserva agli utili fatta a favore dei promotori, che non deve superare il 10% e per un periodo non superiore ai 5 anni;
  4. nomina i primi amministratori e i primi sindaci.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di metà dei sottoscrittori e ciascun sottoscrittore ha diritto ad un solo voto quale che sia l'ammontare del capitale sottoscritto.

Ledelibere sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti e per modificare le condizioni stabilite dal programma, è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Infine, si arriva alla stipulazione dell'atto costitutivo, a cui provvedono i partecipanti all'assemblea, anche in rappresentanza degli assenti.

I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società. Obbligazioni che essi potranno riversare sulla società solo se sono state necessarie per la costituzione o sono state approvate dall'assemblea.

L'atto costitutivo: forma e contenuti.

La società per azioni può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (art. 2328), nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società. L'atto costitutivo deve indicare (art. 2328):

a) le

generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La sede sociale è luogo dove risiedono l'organo amministrativo degli uffici direttivi della società;

l'oggetto sociale, vale a dire il tipo di attività economica che la società si propone di svolgere.

l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;

il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;

il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura, sempre che vi siano conferimenti di tale tipo;

le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;

i benefici eventualmente accordati ai promotori o soci fondatori. Per i promotori l'unico beneficio può essere costituito da una partecipazione agli utili.

che segue riporta alcuni degli elementi che possono essere inclusi nello statuto di una società: - Limiti e condizioni per la distribuzione degli utili, come ad esempio il limite massimo del 10% degli utili netti risultanti dal bilancio e la durata massima di cinque anni (art. 2340). - Possibilità per i soci fondatori di riservarsi altri benefici (art. 2341). - Sistema di amministrazione adottato, numero degli amministratori e i loro poteri, indicando chi ha la rappresentanza della società. - Numero dei componenti del collegio sindacale. - Nomina dei primi amministratori e sindaci e, se previsto, del soggetto che dovrà esercitare il controllo contabile. - Importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società, come ad esempio le spese notarili. - Durata della società, che può essere stabilita come a tempo indeterminato, con la possibilità per i soci di recedere dopo un periodo di tempo massimo di un anno, con un preavviso di 180 giorni. (L'elencazione)di cui all'art. 2328 indica subito come possano aversi più configurazioni del capitale sociale. Per capitale nominale s'intende l'ammontare, pari al valore nominale dei conferimenti, che i soci decidono dover essere iscritto nell'atto costitutivo. Il capitale deliberato è l'ammontare che i soci, in sede di modifica del capitale, decidono dover essere il tetto massimo del nuovo capitale nominale. Il capitale sottoscritto è l'ammontare di valori che i soci, sottoscrivendo l'atto costitutivo o in seguito ad aumento di capitale e la conseguente emissione di azioni, si sono obbligati a versare. Il capitale versato è l'ammontare di quanto, a seguito di conferimento, è materialmente entrato in società. Il capitale esistente, cioè il capitale non intaccato da perdite. L'omissione di una o più di tali indicazioni legittima il rifiuto del notaio di stipulare l'atto costitutivo.solito si procede alla redazione di due documenti: l'atto costitutivo e lo statuto. L'atto costitutivo contiene la manifestazione di volontà di costituire la società ed i dati fondamentali della struttura organizzativa. Lo statuto contiene le norme legali e convenzionali di funzionamento della società. Anche se forma oggetto di atto separato, lo statuto si considera parte integrante dell'atto costitutivo (art. 2328, 3 comma). Ne consegue che anche lo statuto deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità. I dati richiesti dall'art. 2328, possono essere indicati indistintamente nell'uno o nell'altro. 4. Le condizioni per la costituzione. A partire dal primo gennaio 2004 la società per azioni deve costituirsi con capitale non inferiore a 120 mila euro (art. 2327), salvo i casi in cui leggi speciali impongono un capitale minimo più elevato. Ad esempio: società bancarie e finanziarie. Per procedere alla

Costituzione della società per azioni è poi necessario (art. 2329):

  1. che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
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Publisher
A.A. 2012-2013
142 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Federica2012 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Ghia Lucio.