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MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Anche qui la modifica dell'atto costitutivo è rimessa alla maggioranza dei soci che si esprime in un'assemblea straordinaria ed anche qui avrà efficacia non già dal momento in cui è stata assunta la deliberazione sotto forma di atto pubblico notarile, ma solo a seguito dell'iscrizione presso il registro delle imprese.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

È possibile avere un aumento a titolo gratuito attraverso l'imputazione delle riserve disponibili a capitale, o è possibile un aumento del capitale sociale reale cioè a pagamento mediante nuovi conferimenti (articolo 2481 bis).

Anche qui si pone il problema del diritto d'opzione che viene concesso ai soci affinché non si vada a diluire la partecipazione e non ci siano arricchimenti ingiustificati da parte dei terzi.

Lo statuto può prevedere che chi esercita l'opzione abbia anche la prelazione sull'inoptato.

ovvero il diritto di sottoscrivere eventuali quote che gli altri soci non sottoscrivono. Inoltre, i casi di esclusione del diritto di opzione non sono disciplinati ex legge ma devono essere previsti nell'atto costitutivo e in ogni caso deve essere previsto il sovrapprezzo. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Per quanto riguarda la riduzione del capitale il legislatore disciplina una riduzione reale nel momento in cui si vogliono rimborsare le quote pagate ai soci. La riduzione può concretizzarsi solo dopo 90 giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese e se i creditori non abbiano fatto opposizione. Anche in questo caso il legislatore disciplina poi la riduzione nominale o per perdite stabilendo che laddove per effetto delle perdite il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea, la quale potrà decidere se ridurre il capitale o se rinviare il tutto all'esercizio successivo.

nell'esercizio successivo la perdita non risulta ridotta di almeno un terzo, allora si dovrà ridurre il capitale. Se per effetto di perdite superiore ad un terzo del capitale, esso è sceso al di sotto del minimo legale, allora l'assemblea:

  • O sceglie di ridurre il capitale sociale riportandolo però, con nuovi conferimenti almeno fino al minimo legale;
  • O sceglie di trasformare la società in una società di persone;
  • Oppure la società è posta in liquidazione, se non si assumono provvedimenti la società si scioglie.

LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

Nelle società di capitali il legislatore detta una disciplina comune che si riferisce a tutte le società di capitali e attiene al fenomeno dissolutivo (dall'articolo 2484). Anche qui, una volta avvenuta la causa di scioglimento della società, la società muta passando da un piano di sviluppo ad un piano di liquidazione.

Lo scioglimento della società di capitali (art 2484) può avvenire per diverse cause:

  1. Per il decorso del termine;
  2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, a tale scopo, convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie (nel caso di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, grazie all'apporto sistematico dell'articolo 2086, potrebbe rientrare anche il concetto di perdita di continuità cioè quella situazione nell'ambito della quale la società non può più continuare a vivere in condizioni di equilibrio sul mercato);
  3. Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
  4. Per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;
  5. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437.

quater e 2473;6) Per deliberazione dell'assemblea;

7) Per altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

8) Per altre cause previste dalla legge.

Una volta che si è verificata la causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori e allo stesso tempo devono continuare a gestire la società ma in un'ottica conservativa, quindi senza avviare nuove iniziative di sviluppo che sarebbero in contrasto con la circostanza che di lì a poco la società sarà posta in liquidazione (articolo 2486).

Se gli amministratori, una volta accertata la causa di scioglimento, NON gestiscono la società in un'ottica conservativa, allora sono responsabili perché esiste un contegno antigiuridico associato a un danno (articolo 2485) che si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento e il patrimonio netto determinato

data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o alla data in cui è avviata la procedura concorsuale, se aperta), a cui vengono dedotte le perdite che comunque la liquidazione avrebbe generato. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (articolo 2486). Una volta nominati i liquidatori in assemblea (articolo 2487) sono i soci che impartiscono loro i criteri secondo i quali la liquidazione deve essere svolta. Esempio: quello di vendere l'azienda come aggregato organizzato di beni e non vendere in maniera atomistica ogni singolo bene che la compone, in modo tale da ricavarne anche l'avviamento, se presente. Avvenuta l'iscrizione dei liquidatori e dei loro poteri nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, ovvero una situazione dei conti alla

data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, e di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

L'attività dei liquidatori rispecchia quella degli amministratori e quindi hanno anche il medesimo livello di responsabilità, quindi anche questi sono responsabili nei confronti della società, i creditori e i terzi (articolo 2489). QUI X SPA

Inoltre l'attività è svolta in presenza degli altri organi e cioè la liquidazione NON fa cessare il collegio sindacale ed i poteri e l'intervento dell'assemblea (articolo 2488).

Inoltre i liquidatori annualmente devono redigere il progetto di

bilancio - esprimendo la situazione sia secondo dei principi di continuità, se continua l'attività di impresa, sia secondo l'ottica di realizzo e questo con riferimento ai beni che non sono compresi nello svolgimento dell'attività di impresa, e quindi essenzialmente devono esprimere i temi della liquidazione dando conto di come questa si sta svolgendo (articolo 2490).

Inoltre, nel caso in cui i fondi a disposizione non risultano sufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti (articolo 2491).

Se durante la liquidazione emerge una situazione di crisi, o ci si accorge che in realtà questa non può continuare regolarmente poiché non vive una condizione di equilibrio, allora si deve intervenire per realizzare delle procedure che eliminano la crisi.

A tal proposito il legislatore mette a disposizione delle misure di composizione per curarsi una volta che hanno percepito.

tempestivamente la condizione di crisi.Tali cure sono proporzionali allo stato di crisi e quindi, ad esempio, se la crisi è di natura economica o è una crisi in fase di incubazione, potrei anche combatterla semplicemente attraverso delle strategie manageriali.Se la crisi è più acuta allora posso intervenire con una cura più forte che ritroviamo nel piano di risanamento, in questo caso è l'imprenditore stesso che realizza una propria strategia ed un piano per combattere la crisi (ad esempio vendere un immobile per soddisfare i creditori).Un altro intervento più forte che l'imprenditore può adottare è l'accordo di ristrutturazione dei debiti e cioè che l'imprenditore che si trova in difficoltà in crisi può stipulare con i propri creditori un pagamento ridotto, ovviamente se questi ultimi sono consenzienti.Un altro strumento che il legislatore mette a disposizione è il

delle imprese avviene solo dopo che il bilancio finale di liquidazione è stato approvato e i debiti verso i creditori sono stati pagati.

Il legislatore stabilisce che la cancellazione della società ha valore costitutivo e da quel momento la società non esiste più (articolo 2495).

Tuttavia, se ci sono ancora creditori quando la società è stata cancellata, il legislatore dispone che essi possono rifarsi sui soci se questi hanno ricevuto somme che non gli spettavano nell'atto di ripartizione (restituire le somme ai soci).

Inoltre, il creditore può rivolgersi anche ai liquidatori se il mancato pagamento è colpa di questi, e i liquidatori saranno responsabili per i danni causati (articolo 2491).

Infine, è possibile revocare lo stato di liquidazione in qualsiasi momento (ad esempio, perché c'è un aumento del capitale) e la revoca dello stato di liquidazione ha effetto solo dopo 60 giorni dalla sua iscrizione presso il registro delle imprese.

DIREZIONE E COORDINAMENTO

Il legislatore disciplina anche i gruppi di società, occupandosi di quello che è il fenomeno

del

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
98 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher keeevinloop di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Esposito Ciro.