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9 FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è quella parte di fonti di finanziamento proprie indisponibili ai soci.
Come avviene la costituzione del Capitale Sociale? Qual è lo sforzo finanziario dei soci nel
momento della costituzione?
Lo sforzo è rappresentato dall’apporto di conferimenti, che vanno a costituire un capitale sociale
effettivo. L’effettività del valore del patrimonio sociale non deve essere inferiore al valore del
capitale sociale (valore del patrimonio sociale > capitale sociale). La somma del valore dei
conferimenti (in denaro o in natura, costituiscono il patrimonio sociale iniziale) deve essere almeno
pari al capitale sociale.
Conferimento in denaro
Non ci sono problemi quando il conferimento è in denaro: di fatto si può verificare facilmente e
oggettivamente che il valore del conferimento è almeno pari al valore del capitale sociale. I
conferimenti si presumono in denaro se nell’atto costitutivo non è previsto diversamente. Il
conferimento in denaro presenta solo un problema di adempimento e non di valutazione. Il
conferimento in denaro deve essere compiuto da subito per ¼ del conferimento dovuto
complessivamente. Questa liberazione avviene dando a disposizione il denaro agli amministratori.
La parte restante del conferimento non versato figura in bilancio come credito della società nei
confronti dei soci per conferimento dovuto. Questo credito è un credito sempre liquido ed esigibile.
Un eventuale termine o condizione posta sul conferimento è nulla. I conferimenti in denaro possono
essere riscossi dagli amministratori quando essi lo ritengono opportuno. La riscossione può essere
integrale o parziale, purché si rispetti il principio di parità di trattamento: il richiamo deve
avvenire nei confronti di tutti i soci in egual misura.
In caso di inadempimento del socio, si ha la figura del socio moroso, regolato per le Spa dall’art
2344 Cod Civ e per le Srl dall’art 2466 Cod Civ. Chi è in stato di morosità è sospeso sicuramente
dall’esercizio di voto; per alcuni il socio è sospeso da tutti i sui doveri.
La società può agire nei confronti del socio moroso in due modi:
1. Seguendo le normali regole che utilizzerebbe nei confronti di un debitore inadempiente: si
chiede al giudice l’accertamento del credito nei confronti della società, ci si procura un
titolo esecutivo attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria che autorizza il
creditore ad agire coercitivamente nei confronti del debitore. La società può pignorare uno o
più beni del debitore al fine di venderli.
2. Attraverso una via di carattere societario, che consente di perseguire gli articoli 2344 e 2466.
Questa via permette di esercitare l’attività esecutiva, non su tutto il patrimonio del socio
debitore, ma l’esecuzione avviene solamente sulla partecipazione. La partecipazione del
socio moroso viene acquisita dalla società e venduta. La vendita deve avvenire prima nei
confronti degli altri soci, con prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti (con prezzo
che risulta dall’ultimo bilancio); se gli altri soci non comprano è possibile collocare la
partecipazione sul mercato; infine, se la vendita sul mercato non ha esito positivo, allora il
socio moroso dovrà essere escluso dalla società.
L’esclusione comporta delle conseguenze diversa tra Srl e Spa:
10 • Nelle Srl l’esclusione dà luogo all’annullamento della quota, con conseguente
diminuzione del capitale sociale
• Nelle Spa l’esclusione del socio consente alla società di poter mantenere per un certo
periodo le azioni e poi collocarle in un momento successivo sul mercato e, solo se nel
giro di un anno non si riescono a collocare le azioni, si procederà con l’annullamento
delle azioni e conseguente diminuzione del capitale sociale.
Conferimenti diversi dal denaro: in natura o di prestazione
Per questi conferimenti vi è un obbligo di immediata liberazione, non può esistere il credito nei
confronti dei soci. Il bene deve essere disponibile materialmente o giuridicamente e deve essere
immediatamente trasferito nelle mani degli amministratori. Non vi è un problema di
adempimento, ma vi è un problema di valutazione.
Conferimenti in natura
I conferimenti vengono valutati dai SOCI. Poiché si tratta di una valutazione, essa è opinabile in
quanto soggettiva. Scopo della valutazione dei soci è quello di stabilire le quote di
partecipazione dei singoli soci conferenti.
L’esperto ha semplicemente una funzione di controllo, egli verifica che il valore dei conferimenti
in natura sia congruo al valore del capitale sociale. Il perito è nominato dal tribunale in
volontaria giurisdizione nel caso delle Spa (art 2343 Cod Civ) e dal socio nelle Srl (art 2465
Cod Civ). Il perito prepara una relazione di stima del bene oggetto di conferimento che deve
contenere: descrizione del bene, criteri e metodi scelti per la valutazione, giudizio dì congruità,
ossia il valore massimo che può essere attribuito a quel bene. La valutazione dei soci è
accettabile nella misura in cui il valore conferito è contenuto nel limite massimo; in caso contrario
il capitale non risulta effettivo, ma annacquato.
Il problema della valutazione dei conferimenti in natura viene risolto attraverso un meccanismo di
controllo da parte di un terzo esperto autonomo e indipendente, nominato dai soci (per le Srl) o
dal giudice (nelle Spa). L'esperto attribuisce un valore massimo oltre al quale i soci non possono
attribuire ulteriore valore al conferimento.
Problema della revisione della stima da parte degli amministratori nella Spa
Art 2343 co 3 Cod. Civ.
"Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società,
controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano
fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono
state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società".
Nella Srl questo obbligo non è esplicitato, ma bisogna capire se lo stesso obbligo ha una natura
generale e pertanto debba essere rispettato anche dalla Srl.
Su quale valore gli amministratori devono svolgere il processo di revisione dei beni conferiti?
Perché agli amministratori hanno l'obbligo di rivalutare il conferimento che già è stato valutato dal
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revisore? Bisogna capire se la disposizione è tipica della Spa o debba essere applicata anche alle
Srl, perché sottende un principio generale.
Rivedere la stima vuol dire ragionare intorno ad un valore. Entro 180 giorni gli
amministratori devono, se sussistono validi motivi, procedere alla revisione della stima.
Il valore che viene revisionato è il valore contenuto nella relazione dei soci. Spesso i soci utilizzano
come valore quello che emerge dalla relazione del perito; tuttavia normalmente, sono i soci che
valutano e il revisore verifica. Quindi il valore attribuito ai conferimenti è il valore che i soci hanno
dato al conferimento che gli stessi hanno apportato nella società. Questo valore, una volta stabilito
dai soci, deve transitare nell’ambito del sistema dei valori che caratterizza qualsiasi società: il
sistema contabile. Il valore degli elementi patrimoniali deve essere tradotto in termini numerici al
fine di poterlo trascrivere nel sistema contabile dell’azienda.
Il valore con cui il conferimento entra nel sistema contabile è quello che i soci hanno attribuito
al conferimento stesso, purché questo valore non sia superiore rispetto al valore indicato nella
perizia di stima.
Questo valore deve essere assoggetto ad un sistema di revisione e controllo da parte dell’organo
gestionale e, se vi sono fondati motivi, bisogna procedere ad una revisione. I gestori devono
rivalutare il bene, effettuando una nuova valutazione del bene stesso. Questo perché gli
amministratori sono i responsabili della tenuta del sistema di valori nell’impresa. Essendo obbligati
a tenere la contabilità, gli amministratori sono, in particolare, obbligati a seguire il principio della
corretta e ordinata tenuta delle scritture contabili.
Sono obbligati perché ci potrebbero essere delle discordanze nelle logiche di valutazione:
1. I soci valutano il bene in base al corrispettivo della partecipazione sociale. I soci ragionano
nella logica dello scambio: scambiano un bene contro un titolo finanziario (azioni). Per
stabile quale livello di partecipazione sociale si assegna al socio conferente, i soci
stabiliscono un valore al conferimento. Quanto più alto sarà il valore del conferimento tanto
maggiore sarà la partecipazione del socio. Il problema della trattativa in fase di costituzione
riguarda appunto il livello di partecipazione. Questo valore è inevitabilmente provvisorio.
Inoltre i soci possono valutare i loro conferimenti facendo riferimento al prezzo con cui tale
bene può essere scambiato sul mercato. Ai soci non attiene alcuna logica di verificare
l'effettivo valore che il bene viene ad assumere all'interno del contesto d'impresa.
2. L’esperto valuta il bene in sé, non relativamente all’utilità che può avere nell’impresa.
3. Gli amministratori, responsabili civilmente e penalmente nei confronti dei terzi che si
rapportano con l’impresa, andranno sicuramente a verificare il valore del conferimento.
La ragione per cui gli amministratori svolgono la valutazione di revisione deriva dal fatto
che gli amministratori devono guardare al bene secondo una logica di impresa, ossia una
logica economica aziendale. Gli amministratori devono valutare il bene in quanto parte
del patrimonio aziendale, ossia sulla base dell’utilità che quel bene ha nell’ambito
dell’economia dell’impresa. Essi devono valutare l’utilità relativa del bene nel contesto
economico dell’impresa. Gli esperti, al contrario, effettuano una valutazione funzionale del
bene. Inoltre la valutazione degli amministratori avviene durante una prima fase di
funzionamento dell’impresa (non a caso la revisione viene fatta entro 180 giorni).
Si pensi ad un brevetto apportato come conferimento: in logica assoluta si attribuisce il
valore che il mercato normalmente sarebbe disposto a spendere per quel brevetto; in logica
relativa, l’amministratore deve valutare se e quanto il brevetto è utile per l’impresa.
Dalla revisione di stima effettuata dagli amministratori, si possono avere tre diversi scenari:
12 1. Valutazione degli amministratori = valutazione dei soci. In questo caso gli amministratori
ritengono la valutazione dei soci congrua rispetto all