Il contratto
“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, Art. 1321 cc – Contratto regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”
Contratti bilaterali e plurilaterali
Se l’accordo interviene tra due parti, si parla di contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, l’accordo mediante il quale le parti detentrici di interessi contrapposti trovano un punto di equilibrio dei propri interessi. Quando l’accordo interviene tra più parti, allora è caratterizzato dalla comunione di scopo; i contraenti si prefiggono di perseguire insieme lo stesso scopo comune. Il più famoso modello di contratto con comunione di scopo è il contratto di società.
Autonomia contrattuale
Con l’autonomia contrattuale le parti possono determinare il contenuto del contratto liberamente affinché vengano soddisfatti i loro interessi. Quindi le norme con cui il legislatore disciplina un modello contrattuale sono spesso derogabili pattiziamente dalla volontà delle parti a meno che la norma legislativa abbia natura imperativa (limiti imposti dalla legge).
Contratti tipici e atipici
I modelli contrattuali di cui il privato cittadino può servirsi non sono solo quelli disciplinati dalla legge, ovvero quelli di cui la legge ci dà la nozione e disciplina, in quel caso si parla di modelli contrattuali tipici. Ma nel nostro ordinamento i privati possono anche creare nuovi contratti che non appartengono ai modelli aventi una disciplina particolare regolata dalla legge, quindi contratti atipici. Questi contratti sono comunque detti socialmente tipici, in quanto gli operatori economici hanno fatto sì che questi diventassero prassi, aggiustandone nel tempo il contenuto fino a che non si sia arrivati al modello contrattuale che meglio risponde alle esigenze, i quali sono poi stati fatti propri anche dal legislatore.
Conclusione del contratto
Nel contratto bilaterale, c’è un proponente e un accettante. La conclusione del contratto avviene nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Quindi quando vi è l’incontro tra la proposta e l’accettazione. Occorre fare una distinzione tra contratti B2B e B2C. Nel primo caso vi è la fase di trattativa che fa sorgere la definizione del contenuto, nel secondo caso il contenuto contrattuale è predisposto dall’operatore economico. Quindi proposta e accettazione cambiano di significato a seconda del modo in cui la vicenda contrattuale si colloca.
L’evoluzione tecnologica ha una ricaduta anche sul significato della proposta e accettazione (stare attenti a qualificare chi è il proponente e chi l’accettante). Il contratto si conclude solo se l’accettazione è identica alla proposta; se l’accettazione è diversa dalla proposta, il contratto non si conclude, in quanto vale come una nuova proposta. Questa regola è propria del nostro ordinamento, perché in altri ordinamenti non è così. Quindi nel commercio internazionale è possibile che il contratto stipulato sia soggetto a una convenzione internazionale di diritto comunitario uniforme, quindi non più la legge italiana.
Se la proposta non viene accettata entro un determinato termine da parte dell’accettante, la proposta cade e il contratto non si conclude.
Revoca della proposta e dell'accettazione
La proposta può essere revocata prima che il contratto venga concluso. Se però l'accettante ha iniziato in buona fede l’esecuzione del contratto prima che gli sia giunta notizia della revoca, il proponente dovrà indennizzarlo delle spese e delle perdite subite. L'accettazione può essere revocata solo se la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Talvolta ci sono casi in cui la proposta è irrevocabile se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo.
Condizioni generali di contratto
Le condizioni di regolamento di contratti detti standardizzati, tipici dei contratti B2C, sono quelle in cui è l'operatore contrattuale che predispone autonomamente il contenuto e il regolamento dello stesso senza che vi sia una fase di trattativa, perché tale contenuto è standardizzato. Esse sono efficaci verso l’altra parte solo se al momento della conclusione ne è venuto a conoscenza o poteva farlo usando ordinaria diligenza.
Questo meccanismo è sottolineato nei contratti conclusi tramite moduli o formulari, ovvero conclusi tramite l’accettazione da parte dell’accettante di un modulo o un formulario standardizzato predisposto dal proponente per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali verso una platea di consumatori.
“Le parti, nello svolgimento delle trattative e responsabilità precontrattuale devono comportarsi secondo buona fede.” La buona fede è una clausola generale, il legislatore chiede un comportamento di buona fede sia nella fase delle trattative e formazione del contratto (buona fede precontrattuale). Parlare di buona fede precontrattuale è un tema rilevante quando si tratta di “contrattazione di sartoria”, nei rapporti tra operatori economici. In questo caso, la condotta delle parti è particolarmente importante attraverso veri e propri accordi che dicono quali comportamenti sono richiesti all’una e all’altra parte affinché si possa parlare di buona fede rispettata. La violazione di questo precetto, determina l’insorgere di una responsabilità per danno, quindi, risarcitoria in capo a chi violi questo precetto.
La forma del contratto
Spesso il legislatore chiede una forma solenne, si parla quindi di forma solenne:
- A fini di validità (ad substanciam), ovvero che quella forma è necessaria per la validità del contratto, se questo non è stipulato in quella forma, il contratto è nullo e non produce effetti. Secondo la legge, la forma di un contratto ai fini di validità può essere stabilita anche dalle stesse parti.
- A fini di prova (ad probationem), quindi il contratto è valido e produttivo di effetti anche se non si rispetta la forma, ma se si comincia a litigare allora la forma solenne è importante perché serve ai fini di prova. Alla forma solenne si fa riferimento ad atto pubblico e scrittura privata autenticata.
Atto pubblico 2699 cc e scrittura privata autenticata art. 2702 e 2703 cc. È la legge stessa che ci dice la forma.
Atti che devono farsi per iscritto
Lista di atti che a fini di validità devono avere forma scritta tramite atto pubblico o scrittura privata a fini di validità:
- I contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- I contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
- Gli altri atti specialmente indicati dalla legge…”.
Contratto preliminare
Il contratto preliminare è il contratto che impegna entrambe le parti o una di esse alla stipula di un futuro contratto, magari precisandone alcuni elementi del contenuto. Esso è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Con la tecnologia e la necessità di concludere contratti a distanza, vi è oggi la possibilità di concludere contratti tramite strumenti telematici, ma dove è la legge a stabilire la forma scritta a fini di validità, vi è un problema in quanto le novità tecnologiche incidono sul significato di alcuni precetti normativi, e quando i contratti sono stipulati a distanza, la forma è per forza diversa da quella scritta. È stato necessario per il legislatore il varo del codice dell’amministrazione digitale, nel quale ha equiparato il documento informatico con il documento scritto, introducendo la firma elettronica quindi quel meccanismo riconosciuto dal legislatore equivalente alla firma autenticata.
Effetti del contratto
Il contratto ha forza di legge solo tra le parti, ovvero le vincola come la legge e sono loro i destinatari degli effetti contrattuali che ne derivano. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge. Esso può essere sciolto solo per mutuo consenso (ulteriore contratto che estingua quello precedente) o per cause ammesse dalla legge (tra queste il recesso unilaterale, di seguito).
Recesso unilaterale
È la facoltà attribuita dalla legge o da clausole presenti all’interno dello stesso contratto, che può essere esercitata solo se il contratto non abbia avuto principio di esecuzione. Occorre però fare una precisazione, nei casi di contratti a esecuzione continuata o periodica, contratti che instaurano un rapporto tra le parti destinato a protrarsi nel tempo e questo rapporto giuridico vede una delle due parti impegnata ad eseguire la prestazione in modo continuato o periodicamente, volto a soddisfare un interesse che si protrae nel tempo (gas, energia…). In questi casi il recesso può essere esercitato anche se l’esecuzione è già iniziata, ma che vale solo per il futuro.
Gli effetti del contratto possono intercettare o collidere con posizioni dei terzi, quindi avere anche una rilevanza esterna:
- Intercettare posizioni giuridiche di terzi: esempio cessione del credito, in quanto il contratto intercetta la posizione del debitore ceduto il quale deve conoscere chi pagare, quindi, occorre rendere la cessione opponibile al debitore ceduto. Il creditore può trasferire il suo credito, anche senza il consenso del debitore, e tale cessione ha effetto nei confronti del debitore quando è avvenuta la notificazione. Se prima della notificazione il debitore paga il creditore cedente, non è liberato se il cessionario prova che il debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione.
- Collidere con posizione giuridiche di terzi: la cessione è in conflitto con gli interessi dei miei creditori per soddisfarsi in modo coattivo. Effetti che quindi incidono anche sui creditori e i terzi aventi causa. Nel nostro ordinamento vige il principio del prior in tempore, potior in iure (carattere generale): colui che stipula il contratto per primo acquista il diritto. Questa questione è affrontata in modo diverso dal legislatore a seconda della tipologia di beni o diritti di cui il contratto si occupa.
“Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.” Nel conflitto dell’esempio, vince Caio se in buona fede. Se si tratta di beni immobili (art. 2643 ss.) o mobili registrati (art. 2683 ss). Per i beni immobili, lo strumento che realizza la pubblicità delle vicende contrattuali e negoziali di beni immobili è il Registro immobiliare. Si devono rendere pubblici, con il mezzo della trascrizione in questi registri immobiliari, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili. Acquista il bene immobile o ne ha diritto personale di godimento colui che trascrive per primo l’atto nel Registro anche se un atto traslativo abbia data anteriore.
Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
- Per cose determinate: Il principio consensualistico fa sì che non occorra la consegna del bene per perfezionare il trasferimento della proprietà, quindi, la proprietà si trasferisce per semplice effetto della stipula del contratto. Le parti possono però prevedere contrattualmente che la proprietà avvenga in un momento diverso dalla stipula (consegna), oppure differirlo in un tempo futuro (tra 30gg.).
- Cose determinate solo nel genere (es: una tonnellata di materia prima): la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.
Domanda: se la prestazione di una delle parti diventa impossibile per cause non imputabili al venditore, l’altra deve eseguire la sua prestazione oppure è liberata a sua volta?
- Per cose determinate: il perimento della cosa per una causa non imputabile al venditore non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, anche se la cosa non gli sia stata consegnata (dipende da quando sono passati i rischi e la proprietà).
- Per cose determinate solo nel genere: se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata, l'acquirente non è liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione. Le parti possono stipulare diversamente per quanto riguarda l’incidenza del rischio (non è norma imperativa).
Oggetto del contratto
Il contenuto del contratto consiste nelle prestazioni contrattuali, ovvero i comportamenti a cui le parti si impegnano, l’una per soddisfare l’interesse dell’altra (dare, fare, non fare). A volte coincidono, come ad esempio nel contratto d’appalto.
Rappresentanza
Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge (rappresentanza legale) o dall'interessato (rappresentanza convenzionale) e occorre un atto di procura. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Naturalmente una vicenda rappresentativa coinvolge tre soggetti: il rappresentato e il rappresentante, ma anche il terzo che viene in contatto con il rappresentante. Il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri. Non sempre è necessaria questa verifica. Nel caso di una snc, nel silenzio dell’atto costitutivo i soci sono amministratori con pieni poteri rappresentativi e illimitatamente responsabili; non occorre procura.
Modifica o revoca della procura
Il potere della rappresentanza può in ogni momento essere modificato nei suoi confini e revocato, in quanto riguarda la sfera giuridica del rappresentato e può far quello che vuole con la stessa. Nel caso di una procura già esistente che viene modificata o revocata, i terzi devono esserne portati a conoscenza tramite mezzi idonei, pena non opponibilità a terzi a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento della conclusione del contratto.
Conflitto di interessi
Quando l’interesse di un terzo prevale su quello del rappresentato (es: ricevo una procura di vendita di bottiglie di Coca Cola da Tizio, quindi dovrei venderne più che posso al maggior prezzo nel suo interesse, ma se io le vendo a mia mamma, sarò tentato a venderla al miglior prezzo possibile per mia mamma). In questi casi il contratto può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Quindi il terzo è tutelato nei limiti della sua buona fede, perché se sapeva o avrebbe potuto usare un po’ di diligenza, in questo caso non è più tutelato, ma viene tutelato il rappresentato.
Rappresentanza senza potere
Se il rappresentante agisce senza potere di rappresentanza (difetto di potere di rappresentanza) o eccede i limiti di tale potere (eccesso di potere rappresentativo), esso è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto. In questi casi il contratto può essere ratificato dall’interessato, che ha effetto retroattivo.
Il contratto concluso dal falso rappresentante non è quindi nullo. La ratifica da parte del rappresentato fa sì che il rappresentato faccia propri gli effetti di quel contratto come se la rappresentanza fosse sempre esistita, in quanto magari sia per lui conveniente.
A questo punto il terzo cosa fa se ha scoperto di aver contrattato con il falso rappresentante? Può togliersi da questa situazione o deve aspettare l’eventuale ratifica?
“Il terzo e il falso rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.”
“Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata.”
Tema della rappresentanza apparente, non trattata dall’ordinamento ma solo dalla giurisprudenza (Cassazione) che ha predisposto una massima d’esperienza. Fattispecie diversa a seconda del comportamento:
Se il falso rappresentante ha ingenerato nel terzo in buona fede il pensiero che Tizio fosse davvero rappresentante (comportamento colposo), la giurisprudenza considera incolpevole il terzo. Quindi il rappresentato paga, terzo in buona fede tutelato.
Rappresentanza della società S.n.c.
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.
Confine generale: oggetto sociale (atto compiuto da un amministratore oltre l’oggetto non vincola la società).
Confini specifici: limiti opponibili solo se risultanti da RI o se si prova la conoscenza del terzo.
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