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Responsabilità dell'appaltatore
L'appaltatore è responsabile dei vizi dell'opera e delle eventuali difformità rispetto al progetto e al contratto. Questi vizi possono anche essere causati dai materiali utilizzati. Se l'appaltatore sceglie i materiali, è ovvio che è responsabile. Ma se i materiali sono forniti dal committente? Anche in questo caso l'appaltatore è tenuto a valutarne l'adeguatezza e a segnalare eventuali difetti se scoperti durante l'esecuzione dell'opera e che possono comprometterne la regolare esecuzione. Se l'appaltatore non controlla i materiali o non avvisa tempestivamente il committente, sarà responsabile se l'opera risulta difettosa.
Rischi per l'appaltatore
Se si verifica una causa di risoluzione per impossibilità sopravvenuta di eseguire l'opera per cause non imputabili a nessuna delle parti, il contratto si scioglie e il committente
deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera2. Perimento o deterioramento della cosa: Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia. Impegni: L'appaltatore deve eseguire l'opera e i servizi promessi, organizzando i mezzi necessari: 1. Secondo le condizioni stabilite dal contratto: aderendo al progetto esecutivo usando i materiali concordati, rispettando tutte le specifiche tecniche, rispetto tempistiche. 2. A regola d'arte: ovvero con la diligenza propria dell'appaltatore, che consiste nella verifica della fattibilità tecnica, verifica adeguatezza materiali, la dotazione delle attrezzature necessarie.quali l'appaltatore dovrà correggere gli errori o le non conformità riscontrate. In caso di mancato intervento dell'appaltatore entro il termine stabilito, il committente può adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità dell'opera, addebitando i relativi costi all'appaltatore. L'appaltatore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di settore e a garantire la qualità dei materiali utilizzati. Qualora l'appaltatore utilizzi materiali non conformi o di scarsa qualità, il committente ha il diritto di richiedere la sostituzione dei materiali o di ottenere un risarcimento per i danni subiti. È importante sottolineare che l'appaltatore non può sottrarsi alla propria responsabilità, ad eccezione dei casi di appalti regia, in cui il committente esercita un controllo continuo sull'appaltatore, riducendo il suo margine di autonomia decisionale. Inoltre, l'appaltatore può essere esonerato dalla responsabilità se segnala al committente delle criticità e quest'ultimo insiste nell'utilizzo di determinati materiali o modalità di esecuzione. Il committente ha il potere di controllare l'operato dell'appaltatore come strumento di tutela anticipata rispetto all'inadempimento. Ha il diritto di verificare lo svolgimento dei lavori e di controllarne lo stato a proprie spese. Nel caso in cui si accerti che l'esecuzione dell'opera non è conforme, il committente può fissare un termine per la correzione degli errori. In caso di mancato intervento dell'appaltatore entro il termine stabilito, il committente può adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità dell'opera, addebitando i relativi costi all'appaltatore.quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni, trascorso il quale vi è risoluzione del contratto e risarcimento del danno al committentePagamento del corrispettivo: obbligazione del committente, il cui ammontare può essere pattuito tra le parti a corpo (a forfait, un ammontare complessivo per l'intera opera o servizio che l'appaltatore offre) o a misura (scorporando l'opera nelle singole prestazioni occorrenti attribuendo a ogni parte un corrispettivo). Nel primo caso, sull'appaltatore grava il rischio tipico di non riuscire a coprire i costi. La determinazione del prezzo prevede meccanismi di adeguamento del corrispettivo in base alle vicende che possono verificarsi (variazione costi materiali e manodopera), tramite clausole previste nel contratto. Ove queste clausole non ci siano, ogni rischio grava sull'appaltatore.
Per quanto riguarda il tempo di pagamento del corrispettivo, salvo patto contrario, esso deve essere pagato al momento
Dell'accettazione dell'opera da parte del committente. Nelle opere da eseguire a partite, si può prevedere lo spacchettamento del pagamento, dove ciascuna delle quali ha una propria autonomia.
Varianti d'opera: il committente può, nella fase esecutiva dell'opera, apportare modificazioni al progetto originario, in quanto il contratto è volto a soddisfare il suo interesse a conseguire un'opera che soddisfi le sue esigenze. 3 ipotesi:
- Variazioni su iniziative dell'appaltatore: L'appaltatore non può apportare variazioni all'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione (per evitare che l'appaltatore insista solo per avere un maggior compenso)
Variazioni necessarie del progetto: Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Questo vincolo conosce dei limiti: se l'importo delle variazioni supera 1/6 del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un'equa indennità (determinato parametrando l'indennizzo all'utilità che il committente trae dall'opera fino in quel momento eseguita, pattiziamente regolabile).
Variazioni ordinate dal committente: Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi 1/6 del prezzo complessivo convenuto.
L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti. Quindi l'appaltatore deve accettare le richieste del committente a meno che riguardino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera stessa. Passaggi attraverso i quali l'opera una volta conclusa viene consegnata al committente il quale deve pagare il corrispettivo: a. La verifica che ha come esito il collaudo: il committente ha diritto a verificare con operazioni materiali e tecniche che l'opera sia stata eseguita conformemente al contratto e a regola d'arte, prima di accettarla. La verifica deve essere eseguita appena l'appaltatore lo mette in condizione di farlo. Se il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi o ritarda nel comunicare il risultato, l'opera si considera accettata. Il collaudo è l'esito della verifica, ovvero ladichiarazione con cui il committente riconosce che l'opera è stata eseguita come dovuta oppure no.
Accettazione: dichiarazione con cui il committente manifesta la volontà di ricevere la prestazione dell'appaltatore. Essa può seguire la verifica o prescindere dalla verifica, quindi libertà di accettare senza verificare. Può essere esplicita o tacita. Se il committente riceve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.
Effetti:
- Attribuisce all'appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo
- Passaggio del rischio al committente del perimento o del danneggiamento fortuito del bene
- Se l'accettazione avviene senza riserve viene meno la responsabilità dell'appaltatore circa vizi palesi dell'opera.
Consegna dell'opera
Eccessiva onerosità sopravvenuta: Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo (per gli appalti a forfait). La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il 10%. Quindi il decimo rimane a carico dell'appaltatore o del committente. La % è pattiziamente derogabile.
Se si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste né prevedibili dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso. Quindi l'eccessiva onerosità non permette la risoluzione del contratto (scostamento dal diritto comune), ma solo l'adeguamento del corrispettivo (a meno che si inserisca una clausola risolutiva espressa).
Patologia: Può capitare che
l'appaltatore non completi l'opera nel termine pattuito previsto da contratto come termine essenziale (inadempimento) oppure un termine non perentorio ma tale da determinare un ritardo. Si applicano le regole del diritto comune (risarcimento del danno e norme e meccanismi di reazione...).
Difformità e vizi dell'opera: il committente ha diritto di verificare come l'opera sta proseguendo, già in corso della stessa, quindi, il committente non può attivare la garanzia se ha accettato l'opera e le difformità e vizi erano conosciuti o conoscibili purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell'opera.
Contenuto della garanzia: Il committente può chiedere
esatto adempimento (che ivizi e le difformità siano eliminate a spese dell'appaltatore) oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa (diligenza) dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Rovina e difetti di cose immobili: l'appaltatore è responsabile vs il committente e aventi causa se nel corso di 10 anni dal compimento dell'opera che riguardi beni immobili o edifici, si manifesta la rovina totale o parziale, gravi difetti per vizio del suolo o per difetto della costruzione, o pericolo di rovina sull'opera. La garanzia è attivabile purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. Quali sono i gravi difetti? Alterazioni incidenti sulla
La struttura e la funzionalità sono due aspetti fondamentali nel campo dell'informatica.
La struttura si riferisce all'organizzazione e alla disposizione degli elementi all'interno di un sistema o di un programma. Una buona struttura permette di organizzare in modo efficiente le informazioni e di facilitare la comprensione e la gestione del sistema.
La funzionalità, invece, si riferisce alle capacità e alle caratteristiche che un sistema o un programma deve avere per svolgere le sue funzioni specifiche. Una buona funzionalità permette di ottenere risultati desiderati in modo efficace e efficiente.
La struttura e la funzionalità sono strettamente correlate e entrambe sono importanti per lo sviluppo e il successo di un sistema o di un programma informatico.