Introduzione ai contratti di impresa: classificazione
Abbiamo visto che imprenditore è chi esercita un’attività economica mirata. Tra le attività d'impresa vi sono appunto i contratti. I contratti si distinguono in prima battuta in tipici e atipici. I tipici sono quelli dettagliatamente disciplinati nel codice civile. Gli atipici nascono dal mondo degli affari, vengono disciplinati in un secondo momento. Il codice del '42 non li disciplina perché sono nati dopo (ad esempio il mercato online). Per i contratti vale il principio di atipicità: le parti possono sempre stipulare contratti atipici, con l'unico limite: purché i contratti siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La seconda distinzione è tra contratti necessariamente d'impresa e contratti normalmente d'impresa. Necessariamente: una delle parti contraenti è per forza un imprenditore (per esempio attività bancaria o assicurativa: non possono essere effettuate da privati, queste attività sono anche soggette a delle vigilanze), normalmente d’impresa sono tutti gli altri, possono farli anche i privati, non è detto ad esempio che una compravendita sia stipulata da un imprenditore, può essere stipulata anche da noi.
Le ragioni che portano il legislatore a richiedere che almeno una delle parti sia un imprenditore: Una prima ragione è che ci sia un interesse pubblico a tutelare le imprese operanti in settori sensibili, ad esempio nell’impresa bancaria l’interesse pubblico a tutela del risparmio. Poi c’è anche una ragione tecnica (si pensi al contratto di assicurazione). Questo contratto è in grado di realizzare la sua causa solo se inserito nell’attività d’impresa.
Un’altra distinzione è tra contratti tipici di ciascuna impresa che sono quelli mediante i quali vengono collocati sul mercato beni e servizi (sono tipici perché ogni impresa colloca ovviamente i suoi prodotti), poi vi sono contratti mediante i quali l’impresa si procura i mezzi (lavoro, materie prime, disponibilità finanziarie) per dar vita alla sua impresa. Queste sono uguali per tutte le imprese.
Riferimenti normativi
Ci sono delle disposizioni generali per i contratti di impresa. In particolare ci interessa il 1341 che riguarda la formazione del contratto —> che consente all’imprenditore di avvalersi di contratti standard prestampati. È importante il secondo comma: contiene un elenco di clausole vessatorie, perché sono sfavorevoli al cosiddetto contraente debole (la controparte di chi le ha predisposte) e vantaggiose per chi ha predisposto il contratto. Queste clausole per essere meglio efficaci devono essere approvate in modo specifico per iscritto (la cosiddetta doppia firma) —> (in banca ad esempio si firma due volte e la seconda firma di solito è dopo una parte in grassetto di articoli).
Una seconda fonte generale sono gli articoli dal 33 al 36 del codice del consumo, ovvero del decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005. Questi articoli integrano, non sostituiscono l’articolo 1341, in particolare l’articolo 33 qualifica vessatorie le clausole non specificamente negoziate del contratto tra professionista e consumatore, che malgrado la buona fede determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto. (Recedere da entrambe le parti va bene. Diventa vessatoria quando recede uno solo). Il secondo comma contiene un lungo elenco di clausole che si considerano vessatorie, la sanzione è la nullità.
Interpretazione del contratto: art. 1368 (le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica normalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso, che nel caso in cui una delle parti sia un imprenditore equivale a dire che si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente dove viene concluso il contratto (nel caso dell’impresa —> dove ha la sede l’impresa).
La seconda norma in tema di interpretazione è il 1342 che dice che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali, le clausole aggiunte (a penna) al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario, anche se queste ultime non sono state cancellate. In genere si mette comunque una firma a margine. Prevalgono purché firmate da entrambe le parti.
I singoli contratti
Il contratto di vendita
La nozione viene dall’articolo 1470 che dice che è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Non è un contratto tipico d’impresa. Può essere stipulato anche tra due non imprenditori. Entrambe le parti (alienante acquirente) possono essere non imprenditori. È più rilevante per l’attività d’impresa perché è il contratto con cui l’impresa compra le materie prime…
Il codice civile disciplina diversi tipi di vendita. C’è un gruppo di norme generali (1470-1509), poi ci sono norme specifiche sulla vendita di cose mobili (1510-1536), norme sulla vendita di cose immobili (1537-1541), infine norme sulla vendita di eredità (1542-1547). Noi ci occupiamo della vendita di cose mobili che sono le più frequenti.
Principi generali: La vendita è un contratto consensuale ovvero si perfeziona col semplice accordo delle parti senza che sia necessaria la consegna della cosa venduta o il pagamento del prezzo. Il consenso perfeziona il contratto, non occorre la consegna come nei contratti reali che finché non c’è la consegna non si perfeziona. La norma di riferimento è l’articolo 1376 che dice che nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, o il trasferimento di un altro diritto…
Il passaggio dei rischi: è regolato secondo la regola “res perit domino”. Il rischio del perimento del bene grava sul proprietario. (ovvero sull’acquirente). (Se durante il trasporto affonda la nave che conteneva la merce, il rischio grava sul proprietario, che non è più il venditore, ma con il consenso era già diventato il compratore).
Ci sono dei casi di vendita obbligatoria o a effetti reali differiti. In questo caso gli effetti della vendita si producono in un secondo momento, cioè in un momento successivo alla stipulazione del contratto e si producono al verificarsi di certi eventi che determinano in modo automatico il trasferimento della proprietà senza che occorra una nuova manifestazione di volontà da parte del venditore. I casi di vendita obbligatoria sono 4:
- Vendita con riserva di proprietà
- Vendita di cose generiche (tipo il grano)
- Vendita di cose future
- Vendita di cose altrui
1. Nella vendita con riserva di proprietà la proprietà passa quando avviene il pagamento dell’ultima rata del prezzo, perché il venditore si riserva la proprietà finché il compratore non ha pagato tutto.
2. In questo caso la proprietà si trasferisce con l’individuazione. 1378. L’individuazione consente di isolare le cose che formano oggetto della compravendita. L’individuazione è fatta con la consegna al vettore, al momento della consegna al vettore.
3. Il passaggio della proprietà si verifica quando la cosa viene ad esistenza. 1472. Non è un contratto aleatorio: se la cosa non viene ad esistenza la vendita è nulla, a meno che le parti abbiano concluso una…
4. La proprietà si trasferisce quando il venditore acquista da un terzo. 1478. Il venditore è obbligato a procurare l’acquisto della cosa al compratore e il compratore ne diventa proprietario nel momento stesso in cui il venditore acquista dal terzo. Se il venditore non procura l’acquisto occorre distinguere: se il compratore conosceva l’altruità della cosa venduta —> in questo caso il compratore potrà ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento solo dopo che sia scaduto il termine fissato per l’acquisto da parte del venditore, se invece il compratore ignorava l’altruità della cosa, potrà chiedere immediatamente la risoluzione del contratto. La vendita può poi essere di una cosa parzialmente altrui. Se sono cose parzialmente altrui, il compratore di regola ha diritto soltanto ad una riduzione del prezzo. Può chiedere la risoluzione dell’intero contratto, solo se dalle circostanze risulta che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.
Le obbligazioni del venditore
Le obbligazioni del venditore sono 3:
- Consegnare la cosa al compratore
- Fargliene acquistare la proprietà se l’acquisto non è un effetto immediato del contratto (se la vendita è obbligatoria)
- Garantire il compratore dai vizi e dall’evizione
1. Obbligo di consegna: il venditore deve consegnare la cosa nel luogo e alla scadenza concordate (pattuite di comune accordo). Deve consegnarla nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Questo significa che se si tratta di cose determinate, sul venditore grava anche un obbligo di custodia fino alla consegna. Insieme al bene il venditore deve consegnare i titoli rappresentativi della merce e i vari documenti. (1477). Se è vendita con trasporto, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. È importante perché questo momento della consegna non solo libera il venditore dall’obbligo di consegna, ma se sono cose generiche equivale all’individuazione e in quel momento passa la proprietà. Il compratore deve pagare la merce anche se questa merce va distrutta durante il trasporto. (rischio del trasporto grava sul compratore). Queste sono norme dispositive e non inderogabili. Le parti possono accordarsi diversamente. Le norme sulla divisione del rischio sono derogabili, le parti possono accordarsi in modo diverso, ad esempio addossando le spese in tutto o in parte al venditore, possono anche accollare il rischio del trasporto al venditore.
2. Fargliene acquistare la proprietà se l’acquisto non è un effetto immediato del contratto (se la vendita è obbligatoria).
3. Garanzia per l’evizione. Il venditore deve garantire il compratore contro il rischio di evizione. Questa evizione si ha quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata, o subisce una limitazione nel libero godimento del bene. Dalla definizione si desumono tre tipi di evizione: totale (se perdi tutta la proprietà); parziale (se ne perdi un pezzo); limitativa (mantieni la proprietà ma un terzo ti limita la proprietà) —> si scopre che un veicolo acquistato ha un fermo amministrativo.
Riguardo all’evizione si distinguono 3 momenti: Pericolo di evizione, evizione minacciata ed evizione compiuta. In caso di pericolo (io ho ragione di temere che un terzo si farà avanti, per rivendicare un diritto compatibile con il mio) il compratore ha uno strumento di autotutela, nel senso che può sospendere il pagamento del prezzo, a meno che il venditore presti un’idonea garanzia, e non può sospenderlo se il pericolo di evizione era noto al momento del contratto. Evizione minacciata: siamo nel momento in cui il compratore viene chiamato in giudizio da un terzo che dice che è lui il proprietario e che quindi il compratore non ha acquistato un bene. Il compratore deve a sua volta citare in giudizio il venditore. È un onere importante, perché se non lo fa (se non effettua la chiamata in garanzia), perde la garanzia se il venditore dimostra che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo.
Ultimo stadio è l’evizione compiuta (un terzo riesce a rivendicare la proprietà). In questo caso si distingue tra evizione totale (il venditore deve rimborsare al compratore prezzo pagato più spese sostenute. Se il venditore è in colpa deve anche risarcire il danno) e parziale (il compratore resta proprietario, il compratore potrà chiedere una congrua riduzione del prezzo più le spese della vendita. Potrà chiedere la risoluzione dell’intero contratto solo se dimostra che non avrebbe acquistato la cosa, senza la parte di cui non è diventato proprietario). (vi è una coincidenza di disciplina tra vendita di cose altrui e disciplina dell’evizione totale e parziale). Rimane l’evizione limitativa alla quale si applica la stessa disciplina dell’evizione parziale.
Anche questa disciplina (in generale i tre tipi di evizione) è derogabile. Questo significa che le parti contraenti possono rendere più gravosa la garanzia (esempio: il venditore deve risarcire i danni anche se non è in colpa), viceversa possono renderla più blanda o escluderla del tutto. Le parti hanno ampia libertà. L’unico limite è che è nullo il patto che esclude la garanzia per evizione derivante da un fatto proprio del venditore.
La garanzia per vizi —> il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore. Questa garanzia di regola opera per i vizi occulti. Questo significa che il compratore ha un onere di diligenza, ovvero deve verificare la cosa che compra. Ci sono però delle eccezioni, la garanzia copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato espressamente che la cosa era esente da vizi. Seconda eccezione: la garanzia copre anche i vizi apparenti quando si tratta di cose da trasportare. Anche questa garanzia può essere limitata o esclusa, ma il patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Quando al garanzia opera: Azione redibitoria (chiedi la risoluzione del contratto), oppure può esperire un’azione estimatoria o “quanti minoris" (chiedi una riduzione del prezzo in proporzione al vizio). La scelta tra le due azioni una volta fatta con domanda giudiziale, cioè iniziando un processo, è irrevocabile. Questi due rimedi operano indipendentemente dalla colpa del venditore. Se il venditore è in colpa sarà in più tenuto a risarcire i danni. L’onere della prova è agevolato perché opera una presunzione di conoscenza a carico del venditore dei vizi anche occulti (si presume che il venditore conosca i vizi).
Per far valere la garanzia per vizi ci sono dei termini piuttosto stretti di decadenza e di prescrizione, e in particolare per la denuncia di vizi si hanno 8 giorni dalla scoperta, invece per promuovere la causa davanti a un tribunale l’azione si prescrive in 1 anno dalla consegna.
Esiste ancora la garanzia per mancanza di qualità. La legge distingue a seconda che il bene non abbia le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata. Il rimedio è la risoluzione del contratto purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Anche per far valere la mancanza di qualità valgono gli stessi termini. L’unica finestra importante per aggirare i tempi è il caso della vendita aliud pro alio (una cosa per un’altra). Si intende non solo un bene appartenente ad un genere merceologico diverso da quello concordato, ma anche quando il bene non ha le qualità necessarie per assolvere alla sua funzione economico sociale.
Un’ulteriore garanzia (che vale solo per le cose mobili) è quella del buon funzionamento. Deve essere espressamente pattuita, a meno che non sia dovuta in forza degli usi. Deve essere riferita a un periodo di tempo determinato. Durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto ad ottenere la sostituzione o riparazione (a spese del venditore) del bene. I termini per far valere questa garanzia sono 30 giorni dalla scoperta come termine di decadenza, 6 mesi dalla scoperta come prescrizione (la scoperta è un termine mobile, non fisso).
Ulteriore garanzia è quella di conformità che vale per i beni di consumo. La fonte normativa non è più il codice civile ma il codice del consumo (cod. cons.) articoli da 128 al 135. Il 129 dice che il venditore ha l’obbligo di consegnare al compratore (consumatore) beni conformi (la conformità si presume se il bene è idoneo all’uso abituale di quel certo bene o all’uso particolare che il consumatore ha portato a conoscenza del venditore). In forza della garanzia di conformità il bene deve poi avere le caratteristiche che sono state propagandate dalle pubblicità o riportate sull’etichetta. Il consumatore ha un onere di verifica. Questo significa che la garanzia non copre quei difetti di conformità che il consumatore conosceva o avrebbe potuto conoscere usando la normale diligenza. Se la garanzia opera il consumatore può ottenere la riparazione o la sostituzione del bene. Se questi rimedi non sono praticabili il consumatore potrà chiedere o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. È nullo ogni patto volto a escludere o limitare queste garanzie.
Clausole che operano quando il compratore non può esaminare preventivamente la merce
- Clausola di vendita con riserva di gradimento
- Vendita a prova
- Vendita su campione
- Vendita su tipo di campione
1. Articolo 1520. È una vendita che non si è ancora perfezionata. Si perfezionerà quando il compratore esprimerà il suo gradimento. La possiamo considerare una proposta irrevocabile.
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