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CONTRATTI PER IL TURISMO.!
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Non sono disciplinati dal codice civile ma dal codice del turismo. Questo codice disciplina i contratti
per il turismo e da una definizione di pacchetto turistico. E’ la combinazione da chiunque e in
qualunque modo realizzata di almeno due delle seguenti attività:!
- Trasporto.!
- Alloggio.!
- Altri servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio.!
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Questo pacchetto turistico deve essere offerto al turista ad un prezzo forfettario. Il codice distingue
tra ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO E INTERMEDIAZIONE. Il primo è quel contratto con il quale
l’agenzia turistica si obbliga in nome proprio e verso un corrispettivo sempre forfettario a procurare
al cliente un pacchetto turistico. Quindi è un appalto di servizi. Diverso è il contratto di
intermediazione. Con questo contratto l’agenzia di viaggi si obbliga a procurare al cliente un
contratto di organizzazione di viaggio o uno o più servizi separati che gli permettono di effettuare
un viaggio o un soggiorno. In questo caso l’agenzia opera come intermediario.!
Il codice del turismo detta una serie di norme volte a tutelare la parte debole ovvero il turista. In
particolare l’articolo 37 prevede la consegna del cosiddetto opuscolo informativo, dice che prima
della stipulazione del contratto, l’organizzatore o il venditore del pacchetto turistico deve fornire per
iscritto, dice la norma, in modo chiaro preciso e non ingannevole una serie di informazioni sui
servizi offerti. Queste informazioni sono contenute nell’opuscolo. L’articolo 35 impone la
stipulazione del contratto in forma scritta. L’articolo 39 dice che il cliente può cedere nel contratto
se è nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico. L’articolo 40 dice che l’agenzia di viaggi
può rivedere il prezzo (in quali altri contratti c’è la revisione del prezzo? APPALTO). In questo caso
però la variazione è ammessa solo se varia il costo di alcuni elementi predeterminati dalla legge
che sono: Costo del trasporto, del carburante, dei cambi. Non solo. Il 40 dice che l’acquirente ha
diritto di recedere se l’aumento supera il 10 % del prezzo originario. Ultimo diritto importante è
previsto dall’articolo 42 che dice che l’organizzatore può annullare il viaggio, senza essere tenuto
al risarcimento danni, in caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti. !
La responsabilità è disciplinata dal 43 che dice che tanto l’organizzatore che l’intermediario sono
responsabili per esatto o inesatto mancato adempimento. Non solo, se si avvalgono di altri
prestatori di servizi sono comunque responsabili in prima persona dei danni subiti dal turista.
Avranno però poi l’azione di rivalsa verso colui che ha cagionato il danno. !
La prova liberatoria (come fa l’organizzatore ad andare esente da responsabilità). L’articolo 46 dice
che l’organizzatore venditore per esonerarsi da responsabilità deve dimostrare che la mancata o
inesatta esecuzione del contratto 1. è imputabile al consumatore. 2. E’ dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, 3. E’ dipesa da caso fortuito o forza maggiore. !
Una specifica voce di danno correlata a questi contratti è il danno da vacanza rovinata. E’ un
danno che il turista subisce per non aver potuto godere del periodo di ferie. Ovviamente non puoi
chiedere il danno per il brutto tempo. In genere comunque se in un determinato luogo in quella
stagione c’è brutto tempo è riportato sull’opuscolo. Quindi è una mancata informazione
dell’opuscolo.!
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IL CONTRATTO DI ALBERGO. !
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Qui torniamo al codice civile. Una parte che si chiama albergatore si obbliga a servire a un’altra
parte che è il cliente, l’alloggio in locali mobiliati e una serie più o meno articolata di servizi
accessori. I servizi necessari sono ad esempio la pulizia dei locali, il cambio della biancheria. !
Il codice civile disciplina solo la responsabilità dell’albergatore. Per il resto si applica la disciplina
dei singoli contratti che raccoglie il contratto di albergo.!
Bilanciare da una parte l’interesse del cliente alla custodia delle cose che ha con se, dall’altro lato
evitare che l’albergatore sia esposto ad una responsabilità illimitata. Questo bilanciamento è stato
raggiunto dettando due regole e prevedendo due forme di responsabilità. Una prima responsabilità
illimitata per le cose che sono consegnate all’albergatore. Viceversa per le cose che non sono
consegnate all’albergatore la responsabilità è limitata a 100 volte il prezzo giornaliero.
Naturalmente questa limitazione di responsabilità non opera in caso di dolo o colpa
dell’albergatore. Come per il trasporto e i contratti turistici l’albergatore è tenuto a fornire la prova
positiva dell’evento che ha cagionato il danno. E qui si ritiene la dimostrazione che l’evento
dannoso è imputabile:!
1. Alla colpa del cliente o delle persone che lo accompagnano, o sono a suo servizio, o gli
rendono visita.!
2. La prova che il danno è dovuto a forza maggiore.!
3. La prova che il danno è dovuto alla natura delle cose.!
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Questa disciplina dettata per il contratto di albergo si applica anche ad altre imprese assimilate,
per esempio alle case di cura, agli stabilimenti balneari, alle trattorie. !
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DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI.!
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I magazzini generali sono imprese di custodia di merci. Il deposito viene considerato regolare,
ovvero che il magazzino assume l’obbligo di custodire le cose mobili ricevute e di restituirle in
natura. Questo obbligo sussiste anche quando il deposito è un cosiddetto deposito alla rinfusa cioè
che ha per oggetto cose fungibili (esempio deposito grano, non è che cambia). Tu hai diritto a una
quota, non necessariamente del tuo grano.!
Responsabilità: equiparata a quella del vettore, ovviamente nel trasporto di cose, perché il
magazzino è responsabile a meno che non dimostri che la perdita il calo o l’avaria della merce
sono derivati da caso fortuito, dalla natura delle merci, da vizi delle merci o dell’imballaggio. Di
particolare c’è poi il 1789 che riconosce ai magazzini generali il diritto di procedere alla vendita
della merce previo avviso al depositante, se la merce non è ritirata alla scadenza, oppure se è
deperibile. In aggiunta per i magazzini generali ci sono due norme che disciplinano due documenti:
FEDE DI DEPOSITO e NOTA DI PEGNO. Sono due documenti in genere fisicamente uniti e
vengono rilasciati dal magazzino a richiesta del depositante. La fede di deposito è un titolo di
credito all’ordine e che circola quindi mediante girata e da diritto alla riconsegna della merce,
quindi chi ha la fede di deposito ritira la merce, quindi facendo girare con la girata la fede di
deposito si dispone della merce. La nota di pegno finché è unita alla fede di deposito ha solo una
funzione negativa, nel senso che attesta che sulla merce non sussiste un diritto di pegno. Quando
invece viene staccata dalla fede di deposito diventa un autonomo titolo di credito all’ordine (che
circola sempre mediante girata). E che dimostra questa volta che sulla merce c’è un pegno, una
garanzia. !
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Di questi tre contratti è importante è sapere che sono assimilabili al trasporto per l’inversione
dell’onere della prova.!
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IL CONTO CORRENTE ORDINARIO.!
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1823/1833. La funzione di questo contratto è quella di consentire a imprenditori legati da continui
rapporti di affari, quindi da cui nascono crediti e debiti. Di evitare il movimento reciproco di denaro.
Serve a consentire di procedere a scadenze prefissate alla liquidazione per differenza dei crediti
rispettivi. Col contratto di conto corrente le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti
derivanti da reciproche rimesse e a considerarli indisponibili e inesigibili fino alla chiusura del
conto.!
-Temporaneamente i crediti sono indisponibili e inesigibili !
-compensazione globale a scadenze predeterminate. !
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Quali crediti sono includi in questo contratto: !
Facoltatività delle rimesse. Le parti non sono obbligate !
Se però gli imprenditori intrattengono rapporti, nel conto corrente ordinario confluiscono tutti i
crediti reciproci. Ovviamente tutti i crediti relativi all’esercizio dell’impresa, visto che questo è un
contratto di impresa.!
Possono essere inclusi anche i crediti verso terzi. Però con la clausola “salvo incasso”. !
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Posizione dei creditori del correntista. I creditori dell’imprenditori non possono compiere ne atti
consecutivi ne conservativi sui crediti. Conservare la garanzia patrimoniale : !
Azione revocatoria…!
Nel conto corrente i crediti mantengono la loro individualità. 4 norme:!
1. Ogni credito continua a produrre interessi nella misura concordata o in quella legale e restano
dovute le eventuali spese e commissioni per le operazioni che hanno dato luogo alla rimessa.
(1825/26)!
2. L’inclusione nel conto non preclude l’esercizio delle azioni e delle eccezioni relative all’atto da
cui deriva il credito. Se questo rapporto di base è dichiarato nullo, annullato,rescisso o risolto, il
1827 dice che la relativa partita viene eliminata dal conto.!
3. Garanzie reali o personali (1828) che assistono il singolo credito non si estinguono ma
persistono a favore del saldo fino alla concorrenza del credito garantito.!
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La chiusura del conto corrente di regola avviene ogni semestre e alla chiusura del conto viene
inviato al cliente un estratto conto. Per l’approvazione di questo conto vale al regola silenzio
assenso. L’approvazione espressa o tacita del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori
di scritturazione o di calcolo per omissioni o duplicazioni.!
Chiuso il conto non si ha comunque lo scioglimento del contratto ma solo la liquidazione dei
rapporti di dare o avere. Il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato se la parte
creditrice non richiede il pagamento del saldo e quindi di questo saldo sarà la prima rimessa del
nuovo conto.!
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FACTORING.!
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Cessione dei crediti d’impresa. E’ un contratto statunitense, nato dalla prassi, ma a differenza del
leasing oggi è un contratto tipico. E’ nato per soddisfare un’esigenza degli imprenditori. Gli
imprenditori fanno vendite a credito. Di conseguenza si accollano un duplice rischio: si accollano il
rischio di non ricevere la controprestazione e il rischio dei tempi. Il rischio dei tempi e alea di un
processo. Se non viene pagato sopporta costi e rischi di un contenzioso. Pe