DIRITTO COMMERCIALE: ramo del diritto privato costituito da una serie di norme che disciplinano un
determinato settore dell’economia. Indica una categoria storica, che a seconda dei luoghi e dei tempi, possono essere
attribuiti significati e funzioni diversi. Per regolare tutti i rapporti patrimoniali tra privati, nel DIRITTO ROMANO
era posta una disciplina unitaria, perché l’economia (essendo a base essenzialmente agricola) non aveva uno sviluppo
tale da richiedere che a determinati rapporti venisse applicata una disciplina differenziata; ma anche nei secoli
successivi (malgrado il mercato avesse assunto dimensioni più vaste) la previsione di una disciplina diffe renziata da
quella dello ius civile non si rese necessaria. Alcune esigenze dei traffici tra i diversi popoli unificati nello Stato romano
venivano soddisfatte attraverso regole consuetudinarie e prassi di soluzione delle controversie. E’ invece nel BASSO
MEDIOEVO (in relazione al decadere delle strutture feudali e al superamento di una economia di pura sussistenza) che
nasce come diritto consuetudinario e statutario, una normativa propria a quegli operatori economici (mercanti ed
artigiani) che sono gli attori del rinnovamento dell’economia (rinnovamento dovuto alla divisione del lavoro, alla pro-
duzione e circolazione di nuovi beni e soddisfazione di nuovi bisogni, al progresso tecnico, all’importanza centrale della
moneta come misura dei valori e mezzo di accumulazione).
La prevalenza dei diritti reali, diminuisce con lo svilupparsi dell’importanza economica dei diritti di credito: infatti,
ad una circolazione di beni presenti, spesso attuata sotto forma di baratto, si affianca e poi prevale la circolazione di
beni assenti e spesso futuri e si pongono istituti giuridici, volti a garantire la sicurezza della circolazione dei diritti reali
e di credito. Il diritto commerciale nasce per rispondere alle esigenze operative di una nuova classe, mercatores,
attraverso le consuetudini e gli statuti delle loro associazioni (le corporazioni); i mercanti più ricchi diventano banchieri
e comunque finanziano l’attività degli artigiani, che finiscono col dipendere dai mercanti per l’approvvigionamento
delle materie prime, per le anticipazioni di capitali, per il collocamento dei prodotti. Nascono così le catene di
trasferimenti dei beni e le catene di credito e una serie di istituti volti a razionalizzare l’attività mercantile (scritture
contabili e bilanci), ad estenderne le possibilità operative (disciplina degli ausiliari e dei rappresentanti), a rendere
conoscibili i dati relativi all’attività degli stessi (pubblicità), ad intervenire globalmente nelle ipotesi di insolvenza,
(procedure fallimentari): istituti che costituiscono la regolamentazione giuridica dell’attività mercantile, cioè
dell’insieme degli atti dei mercanti.
La sfera d’applicazione del diritto commerciale va ampliandosi durante la sua storia, man mano che aumenta il peso
economico e l’influenza politica della classe dei mercanti e si affermano le economie dinamiche e di mercato. Si lega
strettamente alle vicende politiche, che conducono alla formazione dei grandi Stati moderni, trasformandosi da diritto
statutario in diritto statuale, prima applicato da organi giurisdizionali speciali (i tribunali di commercio), poi dagli
organi della giurisdizione ordinaria; si pone come diritto al di sopra delle barriere politiche degli Stati.
La categoria dei commercianti, dopo la RIVOLUZIONE INDUSTRIALE comprende:
1. i commercianti in senso stretto
2. tutti i produttori di beni tranne gli agricoltori
3. gli industriali (mentre declina la categoria degli artigiani)
4. i produttori di servizi
5. e coloro che si dedicano alla circolazione degli stessi (vettori, assicuratori, banchieri, finanzieri).
Il diritto commerciale regola:
1. gli atti compiuti dai commercianti nell’esercizio della loro attività, sia che si tratti di atti compiuti tra due
commercianti (atti di commercio bilaterali), sia che si tratti di atti compiuti tra un commerciante e un non
commerciante (atti di commercio unilaterali).
2. regola quegli atti, da chiunque compiuti, che per le loro caratteristiche vengono qualificati atti di
commercio in senso oggettivo (ad es., compra per rivendere; acquisto di azioni di società commerciali).
Prima dell’emana zione del Codice Civile del 21/04/1942 , il diritto commerciale regola la grande maggioranza degli
atti giuridici che vengono compiuti e le relative conseguenze giuridiche, con conseguente sua prevalenza applicativa
sul diritto civile. Esistono quindi due sistemi normativi riunite in due codici separati: il codice civile e il codice di
commercio
ORDINAMENTO VIGENTE
Sul piano formale è in vigore un unico codice di diritto privato (il codice civile del 1942). In questo è stata soppressa la
distinzione tra atti (da cui derivavano rapporti) civili ed atti (da cui derivavano rapporti) commerciali. La conseguenza è
che oggi abbiamo UN SISTEMA UNITARIO e i principi prevalsi (e adesso comuni) sono quelli ispiratori delle
norme del codice di commercio che sono stati giudicati più idonei, opportunamente aggiornati, a regolare tutti i rapporti
di diritto privato nel campo delle obbligazioni (c.d. commercializzazione del diritto privato).
Una particolare disciplina è stata posta nello stesso codice civile per alcune attività economiche (le imprese
commerciali) la quale si applica solo a coloro che esercitano codeste attività (gli imprenditori commerciali). La ragione
di questa disciplina particolare (composta essenzialmente di norme relative alla capacità all’esercizio dell’impresa, alla
sua pubblicità, alla rappresentanza, alla tenuta delle scritture contabili, alla soggezione alle procedure esecutive
concorsuali) sta nella circostanza che l'esercizio dell’at tività imprenditoriale è giudicato indispensabile per l’aumento
del reddito nazionale e del tenore di vita della collettività.
Gli imprenditori commerciali, appunto perché hanno bisogno di ottenere facilmente la concessione del credito, sono
sottoposti ad una disciplina volta essenzialmente:
a) a garantire in modo particolarmente efficace i diritti dei loro creditori (il credito tanto più facilmente viene
concesso quanto più pronta e sicura è la possibilità di ottenerne la restituzione);
b) a favorire comunque la conclusione dei contratti con i terzi che sono posti in grado di conoscerne agevolmente i
dati principali, attraverso l’esame di appositi registri pubblici.
Occorre individuare la nozione (giuridica) di imprenditore commerciale (che è la fattispecie) a cui quella disciplina si
applica. Poiché l'impresa, a sua volta, può essere esercitata in forma collettiva, è bene anche analizzare le società.
LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE
1) Codice Civile del 21 aprile 1942, specie nel quarto libro (dove sono disciplinati i contratti e i titoli di credito) e nel
quinto libro, dove è delineata la figura degli imprenditori commerciali (individuali e sociali) ed è dettata la disciplina
particolare a cui essi sono soggetti (c.d. statuto degli imprenditori commerciali).
2) legislazione speciale (sia quella a cui rinvia il codice, sia quella successiva al codice)
3) testi unici che raggruppano e coordinano, diversi codici settoriali (ad es., codice della proprietà industriale, del
consumo, delle assicurazioni private) .
4) leggi speciali emanate per dare esecuzione a convenzioni internazionali (leggi in materia di titoli di credito,
marchi e privative).
5) disciplina comunitaria in diversi settori (concorrenza e dei segni distintivi, società, attività bancaria e assicurativa,
investimenti in strumenti finanziari).
IL CONCETTO GIURIDICO DI IMPRENDITORE COMMERCIALE.
Quattro disposizioni fondamentali hanno operato i criteri per la distinzione:
1) concetto generale di imprenditore in senso giuridico (art. 2082);
2) le figure del piccolo imprenditore (art. 2083);
3) imprenditore agricolo (art. 2135);
4) nell’art. 2195 si sono elencate le categorie di tutti gli altri imprenditori che, non essendo né piccoli imprenditori né
imprenditori agricoli, sono sottoposti all’obbligo della pubblicità mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del
registro delle imprese, perché evidentemente sono considerati imprenditori commerciali in senso giuridico.
L’IMPRENDITORE IN GENERALE (art.2082)
L’art. 2082, fissa i requisiti normativi indispensabili per individuare la nozione giuridica di imprenditore in generale.
DALLA DEFINIZIONE EMERGE:
a) che vi è impresa quando vi è esercizio di una attività, la quale è un insieme di atti che, come insieme (come
impresa) importano che chi li esercita sia inoltre soggetto ad una distinta disciplina particolare (lo statuto
dell’imprenditore);
b) che l'attività deve essere economica, cioè diretta a produrre beni, servizi (ad es. spettacolo, custodia, trasporto) o a
scambiare beni o servizi già prodotti da altri;
c) che l'attività economica deve essere esercitata professionalmente, cioè in modo abituale (non esclusiva e senza
interruzioni né principale rispetto ad altre) ma che non sia occasionale o transitoria e quindi realizzi una certa
durata (anche chi svolge un’attività secondaria e stagionale: ad es. è imprenditore commerciale un insegnante che
in estate gestiva un albergo in una località turistica);
d) che l'attività deve essere organizzata: i caratteri dell’organizzazione non sono però indicati dal legislatore. Per
accordo diffuso, comunque, coloro che producono beni o servizi col solo lavoro personale (e quindi senza fare
ricorso al lavoro altrui) adoperando beni strumentali di modestissimo valore (portabagagli o lustrascarpe) non
possono essere qualificati imprenditori, neppure piccoli, ma lavoratori autonomi. Più importante è stabilire se
sia imprenditore commerciale chi, nelle stesse condizioni fa circolare beni o servizi di rilevante valore (chi
acquista e vende sistematicamente azioni di società quotate in borsa per speculare sulle differenze di prezzi): la
soluzione positiva è da preferire.
e) il fine ultimo dell’attività di produzione dev’essere la destinazione al mercato, e non esclusivamente al
consumo personale dello stesso produttore, dei beni o dei servizi prodotti (questo requisito non risulta
espressamente dall’art. 2082). Non è pertanto imprenditore chi coltiva un fondo per ottenere dei prodotti agricoli
da consumare in famiglia o chi costruisce la propria casa d’abitazione; produce invece per il mercato anche colui
che destina abitualmente la propria produzione ad altro acquirente.
f) è tuttora controverso se sia inoltre richiesto lo scopo di lucro, cioè l'intento (che poi nella realtà si può
raggiungere o meno) di ottenere dei ricavi che superino i costi e quindi consentano la realizzazione di un
guadagno. La risposta positiva appare prevalente. Però a quell’espressione si attribuiscono significati differenti:
alle imprese cooperative vi è chi ritiene che è sufficiente che si consegua un vantaggio patrimoniale ;
• alle imprese esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici (imprese che spesso perseguono fini sociali), vi è
• chi ritiene che lo scopo di lucro si traduce in un criterio di obiettiva economicità (attività economica
astrattamente idonea a coprire i costi di produzione);
g) anche controverso è se l’attività economica debba essere lecita.
NON SONO CONSIDERATI IMPRENDITORI
Malgrado la presenza di tutti i requisiti suddetti, dal codice non sono tuttavia considerati imprenditori (e non sono
quindi soggetti al corrispondente statuto) coloro che esercitano una professione intellettuale (ad es., medici, avvocati).
Secondo però la DISCIPLINA COMUNITARIA l’attività economica esercitata dai professionisti intellettuali
costituisce invece attività d’impresa, ma i professionisti, anche se vengono qualificati imprenditori non sono
imprenditori commerciali e quindi non sono integralmente soggetti al corrispondente statuto delle attività commerciali
(es., non sono soggetti a fallimento). Anche i professionisti diventano però imprenditori commerciali, quando pro-
ducono un servizio più ampio (medico che gestisce una casa di cura).
L'IMPRENDITORE AGRICOLO - Nell’ambito della nozione di imprenditore dell’art.2082 sono comprese due sole
figure: gli imprenditori agricoli (art. 2135 – vedi definizione) e gli imprenditori commerciali (art. 2195 – vedi
definizione). Nel nuovo testo dell'art. 2135, il quale ammette che chi svolge una delle tre attività fondamentali rimane
imprenditore agricolo anche se svolge altre attività (ritenute connesse a quelle fondamentali) «dirette alla ma-
nipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione» dei propri prodotti agricoli (anche
assieme a prodotti agricoli di terzi, purché quelli propri siano di misura prevalente).
Gli imprenditori agricoli devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese (funzione anagrafica ed
anche funzione di pubblicità dichiarativa (art. 2 D.lgs. 228/2001 analoga a quella prevista per gli I. commerciali).
La legislazione attuale risente dell’esigenza di contrastare l’abbandono delle campagne, specie da parte dei giovani; di
qui, la modifica delle disposizioni dell’art.2135, ampliando la figura dell’imprenditore agricolo, e sottraendolo ai rischi
(soggezione al fallimento) tipici dell’imprenditore commerciale. Allo scopo di agevolare lo sviluppo delle attività
agricole, sovente soccorrono agevolazioni fiscali e contributi pubblici, anche comunitari, comunque riconosciuti
agli imprenditori agricoli professionali (IAP).
L'IMPRENDITORE COMMERCIALE (art.2195) - Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nella sezione ordinaria
(commerciale) del registro delle imprese (e quindi sono imprenditori commerciali) coloro che rientrano nell’art. 2195
(vedi definizioni). Secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza: l’art. 2195 in effetti non fornisce nessuna
nozione positiva della impresa commerciale. Sul piano interpretativo occorre preliminarmente accertare se chi la
esercita è imprenditore agricolo secondo i criteri posti nell’art. 2135; chi non lo è, dev’essere necessariamente
Imprenditore commerciale e soggetto al corrispondente statuto professionale.
IL PICCOLO IMPRENDITORE (art.2083 – 2202 – 2214 - 2221) – E’ colui che esercita l’attività di impresa con
prevalenza del lavoro proprio o della propria famiglia sia sul lavoro altrui, sia sul capitale investito. In particolare sono
piccoli imprenditori (in situazione di prevalenza) - i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2202); non devono
tenere le scritture contabili indicate negli art. 2214 ss.; non sono soggetti al fallimento e alle altre procedure
espropriative concorsuali (art. 1 Legge Fallimentare). Sono considerati piccoli imprenditori commerciali, e quindi
esclusi dal fallimento, gli imprenditori individuali o collettivi che hanno effettuato investimenti aziendali per un capitale
di valore non superiore a trecentomila euro o hanno realizzato nell’ultimo triennio una media di ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro. Se hanno superato uno di tali limiti devono
dimostrare la prevalenza del loro lavoro nell’impresa. È la stessa legislazione speciale, a determinare il concetto di
piccole o medie imprese.
L’IMPRENDITORE ARTIGIANO (art. 2083). La soluzione codicistica appare confermata dalla Legge n.443/85
(legge-quadro per l'artigianato) che lo definisce (art.2) come ”colui che esercita personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare, l'impresa artigiana... svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo». L'art. 3 della Legge n.443/85 definisce artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di
un'attività di produzione di beni, anche semilavorati o anche prodotti in serie, purché il processo produttivo non sia del
tutto automatizzato; o anche lo svolgimento di un'attività di prestazioni di servizi, con esclusione delle attività di
intermediazione nella circolazione dei beni. L'art. 4 indica il numero massimo di dipendenti, variabile a seconda delle
modalità di produzione o del settore di attività, che può essere impiegato nell'impresa (senza che ne venga meno la
natura) artigiana. Ne consegue che l'impresa artigiana rimane sempre piccola impresa, pur raggiungendo certe
dimensioni, nell’operatività dei seguenti limiti:
a) sul piano del numero dei dipendenti, rispetto al quale operano due limiti, quello derivante dall’esigenza che gli
stessi siano tutti guidati e diretti dall’imprenditore (art. 4 comma 1, Legge n.443/85), e quello derivante dalla
fissazione del numero massimo variabile.
b) sul piano degli investimenti di capitali fissi, per la necessità che si usi un processo produttivo non del tutto
meccanizzato e dove è determinante la mancanza di autonomia del lavoro dei dipendenti rispetto a quello
dell’imprenditore, considerato prevalente.
La Legge 443/1985 considera artigiana, anche l’impresa svolta nelle forme delle società di persone e, tra le società di
capitali, di quelle a responsabilità limitata (con esclusione, quindi, delle società per azioni o in accomandita per azioni)
ma sempre con prevalenza del lavoro personale nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’artigiano o di uno dei
soci, o in appositi locali o in altra sede designata dal oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'artigiano
può essere titolare di una sola impresa artigia