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DISCIPLINA DI TUTELA DEI CONSUMATORI. SICUREZZA DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Lo statuto dell’imprenditore commerciale, ampiamente modificato negli anni, è stato anche integrato da una normativa di origine comunitaria, che ha imposto ulteriori obblighi di comportamento soprattutto agli imprenditori commerciali, per la protezione dei consumatori e degli utenti, per tali intendendo «le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Costoro, appunto perché privi di specifiche competenze professionali per valutare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che hanno intenzione o necessità di acquisire, sono considerate persone particolarmente vulnerabili, e quindi bisognose di una particolare protezione giuridica. Pertanto, in attuazione dell’art. 153 del Trattato della Comunità europea, è stata introdotta anche nel nostro
ordinamento nazionale una normativa particolare diretta ad «assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti» ed a riconoscergli tra altri «come fondamentali i diritti: alla tutela della salute; allasicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all’educazione al consumo; alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali» (art. 1 e 2 D.Lgs 06/09/2005 n.206). In questo codice settoriale (codice del Consumo) si prevedono controlli amministrativi e sanzioni anche penali per coloro che violano l'obbligo di immettere nel mercato prodotti sicuri ed è prevista una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale a carico degli imprenditori che producono beni mobili (art. 2195 comma 1) anche se destinati ad essere distribuiti tra il pubblico dei consumatori tramite l'attività di altri
imprenditori commerciali che svolgono attività intermediaria nella circolazione dei beni (art. 2195 n. 2: si tratta dei c.d. fornitori). Nelle economie industrializzate, la disciplina giuridica non è sempre adeguata a tutelare gli interessi dei consumatori e il consumatore non ha di solito un rapporto contrattuale con il produttore e quindi, se l'uso del prodotto ha cagionato danni a persone o cose, non ha azione di rivalsa nei suoi confronti (sia il consumatore che il danneggiato potrebbero esercitare contro il produttore l'azione aquiliana di diritto comune, ma si tratta di azione di applicazione non agevole). Pertanto, "il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto" (art. 114 cod. cons.). Pertanto per la RESPONSABILITÀ del produttore (imprenditore commerciale o anche agricolo) nel codice del consumo si ha che: 1) sono prodotti tutti i beni mobili (anche se incorporati in altri beni, mobili o immobili), compresiquelli agricoli (anche trasformati; possono anche esservi state aggiunte sostanze (ad es. conservanti). È considerato prodotto anche l'energia elettrica (art. 115 comma 2);
2) sono qualificati produttori, oltre i fabbricanti del prodotto, anche i rappresentanti dei fabbricanti se questi ultimi non sono stabiliti nella Comunità, e, in mancanza di rappresentanti, gli importatori del prodotto; inoltre, coloro che si presentano come fabbricanti contrassegnando i prodotti con l'apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo: infine "gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti" (art. 103 comma 1 lettera d);
3) è difettoso il prodotto che non offre la sicurezza dell'uso al quale può essere ragionevolmente destinato (art. 117 comma 1). Il produttore deve risarcire i danni provocati dall'uso del
prodotto difettoso, se il danneggiato adempie all'onere di provare il difetto del prodotto e il nesso di causalità tra difetto e danno (se più persone sono responsabili del danno, tutti sono obbligati in solido al risarcimento: art. 120 e 121).
A sua volta, il produttore, per non rispondere del danno, ha l'onere di dimostrare l'esistenza di una delle cause di esclusione della propria responsabilità ammesse dalla legge (ad es., che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione: art. 118).
Sono risarcibili i danni alle persone (per morte o per lesioni personali), ed i danni conseguenti a distruzione o a deterioramento cagionati, in conseguenza dell'uso del prodotto difettoso. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni che decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile (art.125). Quando il
produttore non è individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che ha distribuito il prodotto.AZIENDA (art. 2555)
Per esercitare l'impresa è necessario poter disporre di un complesso di beni e di servizi (tra questi assume posizione rilevante l'attività dei prestatori d'opera): infatti, se si esercita un'attività di produzione senza questo complesso o con un complesso di minima importanza, manca l'organizzazione e quindi, ai sensi dell'art. 2082, non vi è impresa.
Questo complesso viene denominato azienda nell'art. 2555, il quale peraltro fa riferimento a un complesso di soli beni, tacendo dei servizi, con una descrizione della fattispecie incompleta rispetto alla realtà effettivamente regolata; infatti la disciplina in tema di azienda, è intesa a proteggere entro certi limiti l'unità economica del complesso, la quale, in relazione alla sua
La funzionalità all'esercizio dell'impresa esige anche i servizi. L'unità economica dell'azienda si ritrova infatti sotto due profili:
- quello di servire alla produzione;
- quello della realizzazione del profitto.
Impresa ed azienda, non costituiscono termini sinonimi:
- il concetto d'impresa, nel senso che si riferisce all'attività dell'imprenditore (art. 2082) - (piano soggettivo);
- il concetto di azienda, nel senso che costituisce lo strumento per l'esercizio di quella attività (art. 2555) - (piano oggettivo).
COSTITUZIONE - ORGANIZZAZIONE DI AZIENDA
Per costituire l'azienda non solo si usano beni e servizi, ma di solito anche i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, fungibili ed infungibili, consumabili es: per produrre automobili, ad es. è necessario disporre di edifici, macchinari, materie prime, idee inventive, moneta (l'insieme di tutti questi elementi costituisce un'azienda automobilistica).
Ugualmente vari possono essere i diritti in forza dei quali l'imprenditore gode degli elementi dell'azienda (diritti aziendali): cosi, dei macchinari egli può essere proprietario o usufruttuario o locatario. Non vi è concordia tra gli interpreti, che per iniziare l'impresa sia necessario iniziare il collocamento dei beni o servizi presso i consumatori. Anche i rapporti coi consumatori importando movimento e rinnovamento negli elementi aziendali, incidono sulla composizione dell'azienda, mentre tutti gli elementi aziendali (anche quelli c.d. fissi) sono soggetti a necessità di sostituzione per logorio fisico e soprattutto per logorio economico. CLIENTELA Per conseguire gli scopi finali dell'impresa è importante la conquista e la conservazione di un certo flusso di domanda (che poi diventa clientela) della convenienza di acquistare beni o servizi presso l'impresa. AVVIAMENTO E' la capacità dell'impresa diconseguire profitto: si può fare riferimento al profitto passato, con constatazione retrospettiva; ma di solito dalla previsione di capacità future di profitto dipende il valore dell'azienda. Infatti l'avviamento è la differenza tra il valore dell'azienda calcolato in base all'avviamento imputabile all'azienda ed il valore di investimento apportato. Rapporti tra azienda, clientela ed avviamento: a) la disciplina dettata per l'azienda presuppone un complesso (appunto l'azienda) che sia dotato non solo di funzionalità alla produzione, ma anche di clientela; b) clientela ed avviamento si riferiscono a una realtà più complessa (imprenditore/azienda) nell'esercizio dell'impresa. Una ulteriore distinzione: - avviamento o clientela oggettivi: rappresentano l'aliquota di profitto realizzata per le qualità di alcuni elementi aziendali (ad es., lo sfruttamento di un brevetto, della posizione)di un locale)- avviamento o clientela soggettivi: rappresentano l'aliquota di profitto realizzata per le capacità e i rapporti personali dell'imprenditore.
CONSERVAZIONE DELL'AZIENDA
La disciplina dell'azienda mira a favorire la conservazione dell'unità economica e quindi del valore dell'avviamento. Il relativo interesse (alla permanenza dell'azienda) è andato gradatamente aumentando d'importanza nel passaggio da una economia di capitalismo iniziale (con prevalenza di aziende commerciali e di piccole aziende) ad un'economia di capitalismo avanzato (con prevalenza di aziende industriali e di grandi aziende), nella quale esistono molte aziende con investimenti di grandi capitali con molti posti di lavoro, che andrebbero in gran parte dispersi o perduti nell'ipotesi di dissoluzione dell'azienda (es. Fiat, Telecom).
L'interesse alla conservazione dell'azienda può essere difeso:
- sia
ostacolandone la dissoluzione da parte di coloro che secondo le regole generali ne avrebbero il potere;
2) sia favorendo la circolazione dell'azienda come complesso unitario.
SOTTO IL PRIMO DEI DUE PROFILI, l'esigenza di ostacolare la dissoluzione dell'azienda è stata affrontata:
- sul piano giurisprudenziale si è dato un particolare valore significativo all'insolvenza solo a quelle esecuzioni singolari che hanno ad oggetto il capitale fisso;
- sul piano normativo favorendo (nella gestione del fallimento) la conservazione dell'azienda attraverso la prosecuzione dell'esercizio (ed anche le norme c.d. di tutela dell'avviamento commerciale:
- per facilitare all'imprenditore la conservazione dell'immobile adibito all'esercizio di attività "industriali, commerciali e artigianali";
- per assicurare all'imprenditore, in caso di perdita dell'immobile cui consegua la perdita di clientela, un indennizzo.