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Diritto commerciale

Costituzione delle società

La società semplice è una società di persone. La disciplina della società semplice è esposta in maniera integrale nel codice civile. Per gli altri due tipi di società, snc e sas, il legislatore espone esclusivamente le norme in base alle quali i due tipi di società differiscono dalla società semplice e, per il resto, fa dei rinvii. La società semplice è una società che non può esercitare attività di impresa commerciale.

La società può essere costituita da due o più soci con un contratto. La forma del contratto sociale è libera per l’esistenza della società, quindi potrebbe anche essere costituita verbalmente per fatti concludenti. Il legislatore però richiede che venga rispettata la forma richiesta per la validità del conferimento dei beni in base alla loro natura. I beni sono apportati dai soci alla società; tutti i soci devono effettuare dei conferimenti. Se per il conferimento di un determinato bene è necessaria una forma, per esempio la forma scritta, allora quella è richiesta al fine della validità del conferimento.

La società deve essere iscritta nel registro delle imprese; l’iscrizione nel registro ha effetto di pubblicità legale. Ai fini dell’iscrizione, il registro accetta solamente documenti che arrechino la firma autenticata dei soci o addirittura un atto pubblico. Anche l’atto costitutivo dovrà avere forma scritta. Questo è un requisito necessario per l’iscrizione che è una condizione per la regolarità della società, ma la società può esistere anche senza l’iscrizione e questo conferma il principio di libertà della forma di costituzione della società.

Il contenuto del contratto con cui la società viene costituita non ha alcuna previsione espressa, quindi il contenuto può seguire uno schema libero. Per costituire una società devono quantomeno essere indicati i soci e concordato l’oggetto sociale, cioè l’attività che sarà esercitata.

Nullità e invalidità del contratto sociale

Una società può anche essere costituita per fatti concludenti nel momento in cui due o più soci incominciano ad operare in base alle indicazioni dell’art 2447, mettendo in comune denaro e altri beni per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Dobbiamo partire dalla disciplina generale delle società dei contratti, ma non si applica integralmente per via delle caratteristiche del contratto sociale.

Le cause di nullità di un contratto sono la violazione di norme imperative o di buon costume, la causa illecita o il motivo comune illecito. L’invalidità può colpire l’intero contratto o la singola partecipazione. L’invalidità può colpire l’intero contratto nell’ipotesi in cui sia costituita una società con oggetto illecito. Ci possono poi essere cause di invalidità che colpiscono la singola partecipazione, per esempio vizi nella volontà dei soci.

In via di principio, l’invalidità che colpisce la singola partecipazione non inciderà sull’esistenza della società e sulla validità della società. Ci interessa l’aspetto delle conseguenze della presenza di una clausola di nullità: quando un contratto è nullo, la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse e ha efficacia retroattiva. Se un contratto è nullo, una volta accertata la nullità sarà come se il contratto non fosse mai esistito.

Il problema con riferimento alla nullità di un contratto di società è che se una società è stata costituita e poi ha incominciato ad operare e la presenza della nullità viene rilevata dopo molto tempo, se la nullità avesse effetto retroattivo comporterebbe l’invalidità dei vari atti posti in essere dalla società per il periodo intercorso tra la sua costituzione e l’accertamento della nullità del contratto. Tutti i contratti posti in essere dalla società con i propri dipendenti e con i terzi sarebbero in via di principio nulli e le conseguenze economiche e sociali potrebbero essere gravi.

Il legislatore si preoccupa della certezza dei rapporti giuridici nel diritto commerciale, cioè della possibilità che chi entra in contatto con la società fa affidamento sull’esistenza degli atti della società. Nonostante il legislatore non dà indicazioni di specifiche conseguenze di invalidità per la società semplice, è intervenuto in ordine al tema della nullità delle società di capitali. Ha contemplato una regola contenuta nell’art 2332 che stabilisce che una volta costituita la società, le eventuali cause di nullità della società stessa non hanno effetto retroattivo.

Questo significa che, nell’ipotesi in cui è dichiarata la nullità di una società di capitali, la nullità opera solamente dal momento in cui è dichiarata e non comporta la nullità compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese e prima della dichiarazione di nullità. Questo è fatto per salvaguardare gli interessi dei terzi che sono entrati in contatto con la società e che in assenza di questa regola vedrebbero i loro diritti compromessi. Questa regola, esplicitata nell’ambito della disciplina della società di capitali, è ritenuta affermazione di un principio generale da applicare anche all’ipotesi di nullità delle società di persone.

Conferimenti e responsabilità

La sopravvenuta dichiarazione di nullità non ha efficacia retroattiva, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo che essa ha iniziato ad operare. La nullità opera come una causa di scioglimento e per questo motivo i soci, se non hanno ancora effettuato i conferimenti a favore della società, dovranno comunque eseguirli. Se invece una società semplice è stata costituita ma nonostante ciò l’attività non è ancora iniziata, allora non si pone un problema di tutela degli interessi dei terzi per cui si applica la disciplina generale anche con riferimento all’efficacia della nullità che sarà retroattiva.

Conferimenti: “Il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale”. Nella società semplice tutti i soci sono responsabili anche con il proprio patrimonio per le obbligazioni della società. L’obbligo di conferimento è essenziale per l’acquisto della qualità di socio. Nel silenzio del contratto sociale si presume che tutti i conferimenti siano eseguiti in denaro.

Molto importante è la presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti; se non è previsto specificatamente nel contratto sociale, si presume che ciascun socio effettui un conferimento di valore uguale rispetto agli altri. Determinare il valore dei vari conferimenti è importante in quanto i diritti e i doveri di ciascun socio sono stabiliti sulla base del valore dei conferimenti. È quindi importante per l’ambito di una società stabilire quale sia il valore di ciascun conferimento. Se il conferimento è in denaro è molto semplice stabilirlo.

Più delicato è il punto se i conferimenti consistono in beni in natura o crediti. In questo caso il legislatore non dà precise indicazioni in merito al valore; se i conferimenti hanno un valore diverso, il valore deve essere indicato nel contratto sociale. Per quanto riguarda conferimenti che non consistono in denaro, il loro valore deve essere stabilito dai soci nel contratto sociale. Se i soci non stabiliscono il valore del conferimento, allora si applica la presunzione di uguaglianza dei valori di ciascun conferimento.

I soci possono decidere che cosa conferire, non è previsto nessun limite per le società semplici all’autonomia privata. Si applica il principio generale per cui sarà conferibile alla società ogni entità suscettibile di valutazione economica, il cui valore può essere quantificato, e che sia utile per il conseguimento dell’oggetto sociale, cioè che serva per l’esercizio dell’attività della società.

Se sono conferiti beni in natura, il conferimento può essere effettuato in proprietà, trasferendo la proprietà alla società, oppure in mero godimento. Si è discusso se il nome di un socio possa essere inserito nella ragione sociale; secondo alcuni, può comunque essere inserito se il suo inserimento può attribuire un maggior valore alla società. Per esempio, in una società che si occupa di ristorazione, uno dei soci è uno chef famoso che accetta che il suo nome sia inserito nella ragione sociale.

La responsabilità illimitata può essere oggetto di conferimento? È certo che questa non potrebbe essere un conferimento in quanto è semplicemente la condizione del socio, l’effetto legale dell’acquisto della qualità di socio.

Conferimenti di beni diversi dal denaro

Una disciplina particolare è prevista per i conferimenti di beni diversi dal denaro. Per quanto riguarda il conferimento di beni in natura (immobile, ramo d’azienda ecc), i beni possono essere conferiti in proprietà. In questo caso, per quanto riguarda la garanzia dovuta dal socio di mancanza di vizi e il passaggio dei rischi dal socio alla società, sono regolati dalle norme relative al contratto di compravendita. Il socio deve garantire che il bene non presenti vizi e il rischio di perimento del bene è trasferito insieme alla società.

Se il bene è mobile è sufficiente che venga trasferita la proprietà, non è necessaria la consegna. Nel contratto di compravendita è previsto che il venditore è tenuto alla garanzia per evizione, cioè deve garantire all’acquirente di essere effettivamente proprietario del bene. Che cosa accade se il socio si è impegnato ad effettuare il conferimento di un bene, ma la cosa promessa perisce prima del trasferimento della proprietà? Il socio non potrà effettuare il conferimento e, se non trova un accordo con gli altri per sostituire il bene perito con qualcos’altro, rischierà di essere escluso dalla società.

I beni possono essere anche conferiti in godimento; il bene conferito resta di proprietà del socio e si applicano i principi relativi alla locazione di un bene. Il socio sarà il locatore e la società il conduttore. Poiché il socio è proprietario del bene, il rischio di perimento della cosa resta a suo carico. Se la cosa perisce oppure il suo godimento diventa impossibile e queste due circostanze non dipendono da fatto degli amministratori, allora il rischio ricade sul socio. Se il socio che ha effettuato il conferimento non riesce a trovare un accordo per la sostituzione di quel conferimento con un altro, rischia l’esclusione dalla società.

Per quanto riguarda la garanzia circa le condizioni del bene, si applicano i principi generali relativi alla locazione. La garanzia del socio è equiparabile a quella del locatore rispetto al conduttore. Quando finisce la società, il socio, essendo proprietario, ha diritto alla restituzione del bene nello stato in cui si trova. Se il bene concesso in godimento si è deteriorato in maniera significativa, oltre alla normale usura, oppure sia perito per ragioni imputabili alla società, allora il socio avrà diritto al risarcimento del danno e avrà diritto a ricevere una somma di denaro che corrisponda al valore del bene conferito.

Se vengono conferiti dei crediti, cioè se il socio cede un credito alla società, se il debitore ceduto è insolvente, il socio garantisce alla società il valore del credito nei limiti del valore assegnato a tale credito. Se il socio non adempie all’obbligo di garanzia, rischierà l’esclusione dalla società.

Vi è un’ulteriore tipologia di conferimento che viene distinta dalle altre che è la prestazione di un’opera o di un servizio. Un socio si impegna a prestare attività nella società per un certo numero di ore, si impegna ad effettuare attività di marketing ecc. Questo tipo di conferimento presenta dei rischi superiori rispetto a quelli connessi agli altri conferimenti. Il rischio è che il socio non possa o non voglia più effettuare il conferimento. C’è maggiore incertezza rispetto all’adempimento da parte del socio ed è più difficile la valutazione del conferimento di opera e di servizi.

Per questo motivo, il conferimento è ammesso nelle società di persone, in cui vige il principio generale della responsabilità illimitata, ed è anche ammesso nelle società a responsabilità limitata con determinate tutele. Il socio d’opera effettua il suo conferimento al posto di un conferimento in denaro, in beni o in crediti. La sua attività non è equiparabile a quella di un lavoratore subordinato ma è un conferimento, quindi resta sempre socio. Il compenso che gli spetta è rappresentato dalla...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pao.live99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Vanoni Silvia.
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