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Rischi e tutele nel conferimento di opera e servizi

Questo tipo di conferimento presenta dei rischi superiori rispetto a quelli connessi agli altri conferimenti. Il rischio è che il socio non possa o non voglia più effettuare il conferimento. C'è maggiore incertezza rispetto all'adempimento da parte del socio ed è più difficile la valutazione del conferimento di opera e di servizi. Per questo motivo il conferimento è ammesso nelle società di persone, in cui vige il principio generale della responsabilità illimitata, ed è anche ammesso nelle società a responsabilità limitata con determinate tutele.

Il socio d'opera effettua il suo conferimento al posto di un conferimento in denaro, in beni o in crediti. La sua attività non è equiparabile a quella di un lavoratore subordinato ma è un conferimento, quindi resta sempre socio. Il compenso che gli spetta è rappresentato dalla partecipazione agli utili della società.

società, il valore del conferimento del socio d'opera potrebbe non essere riconosciuto e quindi potrebbe non ottenere alcun corrispettivo per la propria attività. Inoltre, il socio d'opera è soggetto al rischio di non poter svolgere la propria prestazione anche per cause non imputabili a lui. In questo caso, se un socio d'opera non adempie alla propria prestazione, viene equiparato alla posizione del socio che si è impegnato a conferire un bene e il bene perisce prima che il conferimento sia effettuato, rischiando quindi di essere escluso dalla società. Per quanto riguarda gli altri conferimenti, c'è una presunzione di uguaglianza tra tutti i conferimenti, ma questa presunzione non vale con riferimento al socio d'opera. Il valore del conferimento del socio d'opera e quindi la sua partecipazione agli utili della società non è determinato in base a un meccanismo automatico, ma deve essere indicato nel contratto di società. Se i soci dimenticano di indicarlo nel contratto di società, il valore del conferimento del socio d'opera potrebbe non essere riconosciuto.società e successivamente non riescono a concordare quale sia l'aliquota di partecipazione, non c'è un meccanismo di legge che interviene ma il legislatore stabilisce che tale elemento deve essere stabilito dal giudice che deciderà secondo equità. Il socio d'opera è trattato diversamente dagli altri soci per quanto riguarda la liquidazione della società. In generale, quando una società conclude la propria vita, la società deve essere liquidata, deve essere distribuito tra i soci il patrimonio in capo alla società. Come principio generale, ai soci spetta la restituzione del conferimento che è stato effettuato. Il socio d'opera si ritiene che non ha diritto alla restituzione di alcun conferimento perché non è stato effettuato all'inizio, ma il suo impegno è stato di esercitare una prestazione d'opera. Il socio d'opera partecipa alla fase successiva della liquidazione, cioè.

se residua ancora del patrimonio attivo si restituirà questo ai soci in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. È possibile stabilire che anche in sede di restituzione dei conferimenti anche al socio d'opera spetti una quota. Questo deve essere previsto espressamente nel contratto sociale.

La società in nome collettivo esercita attività di impresa commerciale e ha la caratteristica propria del tipo che tutti i suoi soci sono sempre responsabili illimitatamente per le obbligazioni della società. Per quanto riguarda la forma, il legislatore all'art 2995 prevede espressamente la stipulazione di un atto costitutivo e elenca il contenuto. Il legislatore prevede che tale contratto sia iscritto nel registro delle imprese. La forma scritta non è richiesta ai fini dell'esistenza della società ma perché è la forma necessaria per l'iscrizione nel registro delle imprese, in particolare è richiesta la

Scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. Se la società in nome collettivo non procede all'iscrizione nel registro a esempio perché l'atto non è nella forma richiesta si parla di società irregolare e la mancata iscrizione fa sì che la snc subisca delle modifiche nella disciplina rispetto alla regolare. Il conferimento di un bene immobile richiede la forma scritta che è imposta per la sua validità. L'atto costitutivo deve indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci; la ragione sociale; i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; la sede delle società ed eventuali sedi secondarie; l'oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli

utili e nelle perdite e la durata dell'associazione. Gli elementi veramente necessari per la costituzione sono l'individuazione dei soci e dell'oggetto sociali. Gli altri sono richiesti nell'atto costitutivo ma la loro pattuizione non è necessaria ai fini dell'esistenza dell'associazione. Per esempio, per quanto riguarda i conferimenti e il loro valore si applica la disciplina già vista per le società di persone. Per quanto riguarda l'associazione semplice, nella versione originaria del 1942 non era prevista l'iscrizione nel registro delle imprese con efficacia dichiarativa e quindi il legislatore non si è preoccupato di indicare il contenuto dell'atto costitutivo. Siccome la forma scritta non è necessaria per l'esistenza della snc è possibile che esista una società in cui l'accordo tra i soci è perfezionato in maniera informale per fatti concludenti, si parla in questo caso di

società di fatto in cui non è stato formalizzato alcun accordo ma due o più soggetti operano come se ci fosse una società, hanno messo in comunione alcuni beni e svolgono insieme un'attività economica. La società di fatto, se l'attività che esercita è non commerciale, sarà assoggettata alla disciplina della società semplice, se l'attività che esercita è commerciale, sarà assoggettata alla disciplina della società in nome collettivo. Dalla società di fatto deve essere tenuta distinta la società occulta che è costituita con l'intento da parte dei soci di non rivelare l'esistenza della società, può apparire un unico socio che figura come imprenditore individuale che in realtà è legato con un accordo ad altri. È una società che esiste nei rapporti interni ma non viene esteriorizzata. Chi opera nei confronti

dei terzi svolge un’attività per conto della società ma non spende il nome della società ma solamente il proprio nome e in questo modo i soci occulto evitano la responsabilità verso i terzi. Infatti in caso si manifestasse ai terzi come snc i soci sarebbero sempre illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società e sarebbero assoggettati a fallimento. La società occulto va tenuta distinta rispetto al socio occulto di società palese, quest’ultima ipotesi è quella in cui esiste una società che è nota ai terzi ma semplicemente qualcuno dei soci non appare come tale. Una fattispecie diversa è la società apparente, è una società che in realtà non esiste perché concretamente non sono state poste in essere le condizioni che configurano una società ma ci sono uno o più soggetti che nei confronti dei terzi si comportano in modo da ingenerare l’affidamento,

da ingenerare la sensazione che tra questi soggetti esista un rapporto societario. Per esempio due meccanici che operano negli stessi locali e trattano indifferentemente l'uno e l'altro con tutti i clienti che portano le loro auto per essere riparate. In realtà questi due soggetti non hanno costituito una società perché non hanno messo in comune conferimenti e non ripartiscono gli utili ma nei confronti dei terzi può essere stata data l'impressione che la società esista. La giurisprudenza in passato in alcuni casi ha ritenuto che si dovesse tutelare l'affidamento dei terzi e quindi quando uno dei soci apparenti fosse insolvente è esteso il fallimento anche nei confronti dell'altro. Si tratta però di una forzatura, di una posizione molto criticata che ora è stata tendenzialmente abbandonata. Queste fattispecie sono l'una molto diversa dall'altra. La società in nome collettivo esercita

un'attività commerciale, redige il bilancio di esercizio e deve tenere le scritture contabili. I conferimenti dei soci formano il capitale sociale e questo corrisponde all'intero patrimonio della società nel momento in cui essa viene costituita. Il legislatore si preoccupa della tutela del patrimonio della società ed è quindi previsto che il socio non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale. In caso di violazione il socio può essere chiamato a risarcire i danni ed può essere escluso dalla società se voluto dagli altri soci. Nella società semplice i soci devono fare dei conferimenti ma il legislatore non utilizza la nozione di capitale perché la società semplice non redige il bilancio. Il capitale sociale è una posta del bilancio di esercizio. Nell'atto costitutivo per la società in nome collettivo deve essere indicato il valore attribuito ai conferimenti e il modo.

di valutazione degli stessi. L'insieme dei conferimenti è poi imputato al capitale sociale, alla voce di bilancio ad essa corrispondente. Il legislatore non stabilisce con riferimento alle società di persone nessuna regola particolare per la valutazione dei conferimenti diversi dal denaro. I soci devono stabilire quale sia il valore di conferimenti diversi dal denaro eventualmente effettuati. Per esempio se i soci non stabiliscono il valore di ciascun conferimento si dovrà applicare il principio generale per cui si riterà che ciascun conferimento di ciascun socio abbia uguale valore. La differenza tra società semplice e snc per i conferimenti riguarda il fatto che viene introdotta la nozione di capitale sociale. Le società di capitali possono essere società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni. Per le obbligazioni delle società risponde solo la stessa con il suo patrimonio,

i soci non hanno responsabilità con il proprio patrimonio per quanto riguarda spa e srl. Per la sapa si trova una
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Publisher
A.A. 2021-2022
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pao.live99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Vanoni Silvia.