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La costituzione della società. L'atto costitutivo. Forma e contenuto.
Per quanto riguarda l'atto costitutivo non c'è nessun obbligo formale da parte dei contraenti, "non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei conferimenti" (art. 2251).
La legge 580/93, a parziale deroga del codice civile, prevede l'iscrizione anche delle società semplici, iscrizione che avverrà in una sezione speciale del registro delle imprese e che ha solo effetto di pubblicità notizia.
Il contratto di società semplice è dunque di semplice applicazione, può anche essere fatto in forma verbale o per facta concludentia (società di fatto).
Per le snc, le regole sono simili, infatti pur prevedendo particolari criteri di forma e di contenuto (art. 2296, 2295), queste sono essenziali solo per la regolarità dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, ma non hanno di per loro
carattere costitutivo come perle società di capitali. La mancata registrazione comporta solo la non regolarità della snc, c.d. snc non registrata, il che comporta per i soci una disciplina meno favorevole, rimandandoli a quella delle s. s.(2297). La snc è regolare se iscritta nel registro delle imprese, irregolare se: società di fatto, per cui non è nemmeno stato redatto l'atto costitutivo; società irregolare in senso proprio se pur essendo redatto non è stato depositato, tuttavia per entrambe la disciplina è quella della snc irregolare. Solo ai fini della registrazione e della regolarità della società, l'atto costitutivo deve essere in forma di atto pubblico o in forma di scrittura privata autentificata, e deve contenere: 1) cognome, nome luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci 2) la ragione sociale che deve essere costituita dal nome di uno o più soci e rapporto sociale 2292 3) soci che hannoamministrazione e rappresentanza della società
sede ed eventuali sedi secondarie
oggetto sociale
conferimenti di ciascun socio, valore, e criteri di valutazione
prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera
norma secondo cui gli utili devono essere ripartiti e quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite
durata della società.
Nel caso in cui l'atto costitutivo pecchi della mancanza dei punti 3 o 8, non ci sarà la nullità di questo, in quanto varranno le norme suppletive automatiche.
Le forma speciali per la natura dei conferimenti, sono quelle che hanno a che fare sugli immobili ed i diritti reali su di questi, in mancanza delle forme speciali, vigerrà comunque il principio del 1367 sulla conservazione del contratto, dunque sarà nullo solo il rapporto del socio che conferisce l'immobile o il diritto reale ultranovennale.
Può ovviarsi anche questa nullità parziale se in sede di interpretazione viene
accertato che l'immobile è stato conferito a titolo di godimento infranovennale.
Società di fatto. Società occulta.
Per la costituzione di una società di persone, non sono necessari atti solenni tantomeno la forma scritta, in quanto la società può benissimo aversi per facta concludentia.
La disciplina in tal caso dice che la società di fatto è in tutto e per tutto equiparata alla società regolare per la disciplina fallimentare.
Il fallimento della società di fatto determina automaticamente il fallimento di tutti i soci, sia quelli conosciuti al momento della declaratoria di fallimento che quelli posteriormente a questi scoperti essere stati soci occulti di società palese (147 l. fall. fallimento in estensione).
In ultima analisi può dirsi che per essere soggetti passivi del fallimento non è necessaria l'esteriorizzazione della qualità di socio.
Diverso dalla società palese con
soci occulti, è il caso di società occulta, società di fatto operante che non viene esteriorizzata in modo da fare accanire i potenziali creditori sui beni della più evidente impresa individuale, solitamente con irrisorio capitale sociale. La giurisprudenza non tentenna ad invocare dopo il fallimento dell'imprenditore individuale, quello di eventuali soci occulti qualora ve ne siano le prove. Questo è dunque il caso di società che opera senza spendere il proprio nome, dunque individuata con criteri formali. Anche qui la disciplina da applicarsi è il fallimento in estensione, dunque qualora vi siano indici probatori, a secondo dei casi più o meno rigorosi, si estende il fallimento ai soci occulti. Nel caso in cui sia sospettato un parente di essere socio occulto, gli indici probatori devono essere molto rigorosi lasciando al giudice una discrezionalità solo tecnica nell'applicazione della disciplina. Di solito solo validiindici probatori (ma non per i familiari), il continuo finanziamento, procure in bianco, il contrattare con i fornitori. IL CB non ammette la stessa disciplina per socio occulto di società palese e società occulta. Totalmente accetta la tesi che vede per il primo caso la non necessarietà dell'esteriorizzazione dello status socii, in quanto si agisce sempre per conto della società, c'è la spendita della ditta. Mentre nel caso di società occulta, non avviene la spendita societaria, ma quella individuale, dunque il socio esposto (o anche non socio), opera come mandatario senza rappresentanza (1705), e dunque in questo caso la prova della società e di avere rapporti con questa è elemento necessario ma non affatto sufficiente al fallimento in estensione. Questo secondo CB, è l'ennesimo risultato dell'utilizzare il solo criterio formale per l'imputazione dell'impresa, e non quello sostanziale della
contitolarità degli interessi. La società apparente. Nel caso in cui il giudice fallimentare, sospettando di una società occulta, voglia estendere il fallimento anche ai soci occulti, ma gli mancano elementi certi, può usare la figura del tutto giurisprudenziale della società apparente. È la società che non ha nessun vincolo né reale né obbligatorio all'interno, ma solo verso l'esterno, far i terzi fa nascere questa pseudo speranza. Il CB critica negativamente questa figura giurisprudenziale, in primis perché nel fallimento sono chiamati tutti i creditori, e non solo quelli in cui era nata l'idea che si trattasse di una società e non di una impresa individuale, ed inoltre fa notare che comunque quest'aberrazione è frutto dell'imputazione formale dei debiti d'impresa. I sostenitori della società apparente motivano questa figura col fatto che se si tutela il creditore di unamentre per causa della mancanza di pubblicità sulla qualità dei soci non si pensa possano gli incapaci, gli interdetti, gli inabilitati possano a qualsiasi titolo partecipare alle società semplici.
Partecipazione di società in società di persone. È antico problema di legge l'ammissibilità di una società nel costituire altra società. La soluzione arriva nel 1921 in un saggio dove Sraffa e Bonfante danno risposta negativa al quesito, in particolare se la società che partecipa alla costituzione sia giuridica e l'altra semplice, più analiticamente nel caso di società di fatto tra società con p. giuridica e sue persone fisiche che ne hanno l'amministrazione. Questa è la tesi prevalente in giurisprudenza, antitetica a quella dottrinaria. Le risposte cambiano e diventano opposte nel caso di partecipazione di società di persone alla costituzione di altra società di persone.
L'ipotesi di società semplice in società